Sentenza n. 110/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21legge 889/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo
comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto),
promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal Tribunale di Bari
sul ricorso proposto dall'INPS contro Difino Chiara, iscritta al n.
427 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale
promossa a seguito del rigetto della domanda, proposta in via
amministrativa, di erogazione della pensione di riversibilità del
defunto marito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889
(Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della
Costituzione.
Osserva il Tribunale che nel caso in esame la domanda era stata
respinta in quanto il matrimonio, contratto dal marito dopo il
collocamento in pensione ed in età superiore ai settantadue anni,
era durato meno di due anni. Ora la norma impugnata, analogamente ad
altre già colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale
(il rimettente richiama la sentenza n. 189 del 1991 di questa Corte),
appare in contrasto con gli invocati parametri, poiché è priva di
ragionevole giustificazione, costituisce una remora alla formazione
di un nucleo familiare e nega quella garanzia di assistenza che si
ottiene grazie all'istituto della pensione di riversibilità.
In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo precisa
che dall'eventuale accoglimento della presente questione deriverebbe
anche l'accoglimento della domanda di pensione avanzata dalla
ricorrente.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando che la
sollevata questione trova un precedente del tutto analogo nella
citata sentenza n. 189 del 1991 e rimettendosi, pertanto, alla
decisione che si vorrà adottare in questa sede. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 21, primo
comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. La norma è
stata impugnata in quanto preclude la concessione della pensione di
riversibilità in favore del coniuge allorquando il matrimonio,
contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni, sia
durato meno di due anni.
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata, dettata per il regime previdenziale degli
addetti ai pubblici servizi di trasporto, è di contenuto
sostanzialmente analogo a diverse altre, già colpite da precedenti
declaratorie di illegittimità costituzionale (v., fra le altre, le
sentenze n. 1 del 1992, n. 450 del 1991, n. 189 del 1991, n. 123 del
1990 e n. 587 del 1988). Nelle pronunce ora richiamate questa Corte
ha ravvisato l'intrinseca irrazionalità di norme che - facendo
derivare effetti giuridici negativi dall'età dello sposo pensionato
e dalla breve durata del vincolo coniugale - incidevano
indirettamente sulla libertà matrimoniale, cui si collegano valori
di rilevanza costituzionale; osservandosi d'altra parte che i mutati
costumi sociali mostrano di frequente la tendenza di persone non più
giovani a contrarre matrimonio.
A queste osservazioni può aggiungersi che anche la norma oggi in
esame, analogamente a quelle già espunte dal sistema, crea
un'irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente
validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del
vincolo coniugale, quali l'età avanzata del contraente e la durata
del matrimonio.
Deriverebbe così una sorta di efficacia limitata del matrimonio,
non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale,
come appunto la pensione di riversibilità. Tale conclusione è
evidentemente irrazionale sì da tradursi in una lesione dell'art. 3
della Costituzione.
Ogni altro profilo di denunziata incostituzionalità rimane,
pertanto, assorbito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 21, primo comma,
n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte