Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 211, 219 e

220 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio

1989 dal Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di

Giacomazzi Bruno, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 18 luglio 1989,

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 211,

219 e 220 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32

della Costituzione;

che la questione si proponeva nel corso di un procedimento

penale a carico di imputato, ritenuto dal perito d'ufficio affetto da

sindrome psicorganica di natura tossica, con alterazioni viscerali e

neurologiche e deterioramento mentale, tali da aver prodotto uno

stato di infermità che ha grandemente scemato la capacità

d'intendere e di volere del giudicabile, rendendolo altresì, per

ragioni psichiatriche, persona socialmente pericolosa;

che, tanto nella perizia quanto nel corso dei chiarimenti resi

al dibattimento, il perito ha sottolineato che il sussidio

assistenziale e la somministrazione delle terapie farmacologiche e

psichiche idonee al trattamento - peraltro lungo e difficile - di

questi soggetti non sono attuabili negli ambienti nei quali il

seminfermo dovrebbe essere ex lege ricoverato, mentre esistono Centri

ospitalieri e Servizi sociali, specializzati e moderni (quale ad

esempio - ad avviso del perito - il Centro alcologico di Dolo presso

l'Ospedale civile), che sono sicuramente in grado di apprestare le

cure specifiche atte ad eliminare la pericolosità sociale;

che, dovendo il Tribunale, sulla base delle risultanze e del

parere peritale, fare applicazione dell'art. 89 del codice penale,

ordinando che il condannato, a pena espiata (artt. 211 e 220, primo

comma, codice penale), sia ricoverato in casa di cura e di custodia

per un tempo non inferiore a sei mesi (art. 219, terzo comma, primo

inciso, codice penale), esclusa l'ipotesi di sostituzione con la

libertà vigilata (di cui al secondo inciso) che - ad avviso del

Tribunale - non consentirebbe l'imposizione di prescrizioni di

carattere terapeutico;

che, d'altra parte, il ricovero in casa di cura e custodia,

mentre non consentirebbe, per le ragioni enunciate, la sottoposizione

del seminfermo alle cure specifiche idonee alla terapia del male

diagnosticato, non ha nella legge altre alternative terapeutiche, in

guisa che verrebbero a determinarsi numerosi profili di

illegittimità costituzionale quali: il contrasto con il principio di

eguaglianza dovuto all'identica disciplina giuridica imposta per

situazioni personali, spesso grandemente diverse, e talune anche con

controindicazioni rispetto al ricovero (art. 3 della Costituzione);

il contrasto con il fine rieducativo e con il diritto alla salute

(artt. 27 e 32 della Costituzione), nonché l'incompatibilità di

tutto questo con i diritti inviolabili della persona (art. 2 della

Costituzione);

che, peraltro, anche il periodo minimo, uguale per tutte le

situazioni, si pone in contrasto con i parametri enunciati, in quanto

non trova giustificazioni né nelle esigenze terapeutiche, da

determinarsi caso per caso, né nella tutela della collettività che

va riguardata in relazione alle varie specie della pericolosità;

che altrettanto dovrebbe ritenersi per ciò che si riferisce

all'irrazionale disposto che prevede prima l'espiazione della pena e

poscia la sottoposizione alla misura di sicurezza a carattere

terapeutico;

Considerato che, per quanto si riferisce a quest'ultimo rilievo,

pur essendo esso fondato in relazione ai principi, deve dirsi,

tuttavia, che al giudice compete di decidere diversamente,

avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 220 del

codice penale che prevede il potere di disporre che il ricovero venga

eseguito prima che sia iniziata la pena detentiva, quando lo

consiglino le particolari condizioni d'infermità psichica del

condannato;

che, quanto al periodo minimo uguale per tutte le infermità, va

osservato che esiste nel codice la disposizione in base alla quale,

dopo la soppressione del secondo comma imposto dalla sentenza 23

aprile 1974 n. 110 di questa Corte, il magistrato di sorveglianza ben

può revocare la misura di sicurezza, anche prima che il periodo

minimo sia decorso, quando la persona sottoposta alla misura abbia

cessato di essere pericolosa (art. 207 del codice penale), mentre,

d'altra parte, per l'abolizione di ogni presunzione di pericolosità

finalmente decisa dal legislatore, quando sia trascorso tempo

ragionevole fra la disposizione e la effettiva esecuzione della

misura, l'infermo o il seminfermo debbono essere sottoposti a nuovo

esame psichiatrico, sicché in definitiva esiste ora nel sistema la

possibilità di adeguare la misura alle concrete esigenze della

singola pericolosità;

che, invece, come correttamente rileva il Tribunale di Padova,

deve riconoscersi che l'intera materia delle misure di sicurezza

dovrà essere tutta rimeditata e coordinata con gli apporti più

moderni della scienza psichiatrica e di quella criminologica, e che,

in particolare, per quanto si riferisce ad infermi e seminfermi di

mente che hanno delinquito, dovranno essere studiati idonei luoghi di

cura con specifici presidi terapeutici;

che tutto questo, però, certamente seguirà alla riforma del

codice penale sostantivo, di cui una Commissione ministeriale va

predisponendo uno schema di legge delega;

che frattanto il Ministero di Giustizia e la magistratura di

sorveglianza potranno d'intesa sopperire in sede esecutiva al caso di

specie, sistemando il condannato in Casa di cura e di custodia

prossima a Centri ospitalieri attrezzati al particolare trattamento

terapeutico di cui è abbisognevole, poscia trasferendolo

periodicamente, sotto le misure che si riterranno più opportune, a

ricevere - come il perito prevede - idonee terapie ambulatoriali,

oppure autorizzando i medici del Centro a praticarle all'interno

della Casa di cura e di custodia;

che, di conseguenza, la questione sollevata dev'essere

disattesa;

Sicché visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte Costituzionale,

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 211, 219 e 220 del codice penale, con

riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione, sollevata

dal Tribunale di Padova con ordinanza 18 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte