Sentenza n. 111/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile promosso
con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra
De Maestri Roberto ed altra e la Banca Carige s.p.a., iscritta al n.
648 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Banca Carige s.p.a.;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile, volto ad ottenere la
cancellazione della ipoteca iscritta su beni immobili oggetto di un
fondo patrimoniale costituito mediante convenzione matrimoniale,
vertente tra i coniugi De Maestri-Zunino e la Banca Carige s.p.a., il
Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile nella parte in
cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti a mezzo di
convenzione matrimoniale su beni immobili, l'opponibilità ai terzi
sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari
anziché dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il
tribunale rimettente premette in fatto che i coniugi De
Maestri-Zunino avevano costituito nel maggio 1991 a favore del figlio
adottivo un fondo patrimoniale con beni immobili di loro proprietà e
che il relativo atto costitutivo era stato trascritto nei registri
immobiliari ma non annotato, a cura del notaio rogante, a margine
dell'atto di matrimonio così come richiesto degli artt. 453 del
codice civile e 34-bis delle disposizioni di attuazione al codice
civile. Da tale mancata annotazione deriverebbe la inopponibilità
della convenzione matrimoniale nei riguardi della Banca Carige s.p.a.
che aveva iscritto ipoteca sui predetti beni a garanzia dei crediti
vantati verso i coniugi De Maestri-Zunino. Questi avevano prestato
nel 1989 a favore della banca fideiussioni omnibus per finanziamenti
accordati alla società Costruzioni Idrauliche s.r.l. della quale
erano soci, ed il De Maestri anche amministratore.
Osserva in proposito il giudice a quo che la questione discussa
fra le parti in causa nasce dalla difficile sovrapposizione delle
disposizioni che regolano la pubblicità dei beni immobili e delle
convenzioni matrimoniali; infatti, alle convenzioni matrimoniali che
non contengono fondi patrimoniali costituiti con beni immobili si
applica la pubblicità con annotazione a margine dell'atto di
matrimonio, mentre ai fondi patrimoniali costituiti con beni immobili
mediante atti diversi dalle convenzioni matrimoniali si applica la
pubblicità della trascrizione ex art. 2647 del codice civile.
Quando, come nel caso, si è presenza di un fondo patrimoniale
costituito con beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale i
due sistemi di pubblicità vengono a sovrapporsi e, mentre l'art.
2915 del codice civile continua a richiedere la trascrizione degli
atti che importano vincoli di indisponibilità ed abbiano ad oggetto
beni immobili, l'art. 162, ultimo comma, del codice civile stabilisce
che non sono opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non
annotate a margine dell'atto di matrimonio. Per risolvere il
problema, ha rilevato l'Autorità rimettente, potrebbero richiedersi
per il fondo patrimoniale costituito con beni immobili a mezzo di
convenzione matrimoniale entrambe le forme di pubblicità ma una
simile soluzione, peraltro non condivisa dalla Cassazione che ritiene
necessaria e sufficiente la semplice annotazione a margine dell'atto
di matrimonio, aggraverebbe senza valida ragione il regime di
pubblicità della convenzione matrimoniale.
Pertanto, conclude il giudice a quo, il combinato disposto degli
artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile integra un
regime giuridico che, per i fondi patrimoniali costituiti con beni
immobili a mezzo di convenzioni matrimoniali, appare o
particolarmente oneroso o insufficientemente certo con conseguente
irragionevole indebolimento della difesa dei diritti di famiglia,
tutelati dall'art. 29 della Costituzione, che i privati intendano
realizzare attraverso la costituzione di un fondo patrimoniale.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita, ma fuori
termine, la Banca Carige s.p.a. concludendo per la manifesta
infondatezza della questione.
Non ha, invece, spiegato intervento l'Avvocatura generale dello
Stato. Considerato in diritto
1. - La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se
il combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del
codice civile, nella parte in cui non prevedono che, per i fondi
patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione
matrimoniale, l'opponibilità ai terzi sia determinata dalla
trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziché dalla
annotazione a margine dell'atto di matrimonio, sia in contrasto con
gli artt. 3 e 29 della Costituzione in quanto indebolisce, attraverso
un sistema incerto ed oneroso, la difesa dei diritti della famiglia
che i coniugi intendano realizzare attraverso la costituzione di tale
fondo patrimoniale.
2. - La sollevata questione è ammissibile ma infondata.
Sotto il primo profilo deve anzitutto escludersi che la
motivazione dell'ordinanza di rimessione sia ondivaga. Invero, se non
può negarsi che in essa si accenna alle diverse interpretazioni date
al problema in esame dalla ampia letteratura giuridica e dalla
giurisprudenza, va altrettanto riconosciuto che il giudice a quo
individua senza perplessità - specie nel dispositivo - la norma da
applicare in quella risultante dalla interpretazione della Corte di
cassazione e della prevalente dottrina.
Né può dirsi che, sotto l'apparente questione di
incostituzionalità, il giudice rimettente chieda sostanzialmente a
questa Corte di scegliere la più convincente fra le possibili tesi
finora emerse, svolgendo in tal modo un compito interpretativo che
esula dalle sue funzioni. Va in proposito richiamato il principio
più volte affermato da questa Corte (sentenza n. 58 del 1995, 463
del 1994, 103 del 1993, 436 del 1992, 274 del 1991 ed altre), secondo
cui, per aversi questione di costituzionalità e non di mera
interpretazione, è sufficiente che il giudice a quo riconduca alla
disposizione contestata una interpretazione non implausibile della
quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra
dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformità a determinate norme
costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare
altre ipotesi interpretative.
Nella specie, dal nucleo essenziale dell'ordinanza si evince che
la norma, individuata come sopra detto, viene sottoposta a due
precisi dubbi di legittimità costituzionale, ancorché
dall'eventuale accoglimento della questione possa risultare una
diversa disciplina del sistema di pubblicità del fondo patrimoniale
avente ad oggetto beni immobili.
Questi rilievi conducono a superare anche il terzo profilo di
inammissibilità della questione: quello relativo al dovuto rispetto
della discrezionalità delle scelte legislative. Può, inoltre,
osservarsi in proposito che, pur se numerosi giuristi definiscono il
sistema di pubblicità voluto dalla riforma del 1975 in questa
materia un "inestricabile imbroglio", "macchinoso e poco funzionale",
sì da esigere una "urgente revisione", l'auspicio di un intervento
legislativo per rendere più semplice e sicuro detto sistema non può
esonerare la Corte dal valutare se quello esistente - sia pure
oggetto di forti critiche da parte della dottrina - presenti aspetti
di incostituzionalità, o se invece la soluzione additiva proposta
nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia l'unica
costituzionalmente accettabile.
3. - Passando, quindi, all'esame del merito, è opportuno
sintetizzare le enunciazioni del giudice a quo nei tre punti in cui
si articola essenzialmente la denunziata violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione:
a) il tribunale ravvisa un'insanabile contraddizione fra
l'ultimo comma dell'art. 162 del codice civile, che rende
inopponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a
margine dell'atto di matrimonio, e gli artt. 2647 e 2915 dello stesso
codice che continuano, invece, a richiedere la trascrizione degli
atti aventi ad oggetto beni immobili e che importano vincoli di
indisponibilità degli stessi. Questo contrasto determinerebbe tali
incertezze ed incoerenze da tradursi nella irragionevolezza della
legge e non in un mero difetto di coordinamento;
b) la duplicità delle forme di pubblicità per i fondi
patrimoniali con immobili, anche se una di esse resta degradata a
pubblicità-notizia, sembra al giudice a quo ingiustificatamente
troppo onerosa, indebolendo in modo irrazionale la difesa dei diritti
della famiglia;
c) sarebbe, invece, conforme ai principi costituzionali il
sistema secondo cui la norma sulla necessità dell'annotazione delle
convenzioni matrimoniali nei registri dello stato civile facesse
eccezione per i fondi costituiti con beni immobili, riservando per
essi il regime della normale trascrizione previsto dagli artt. 2647 e
2915 del codice civile.
4. - In ordine a tali doglianze va riconosciuto che la certezza
del diritto costituisce senza dubbio un valore fondamentale
dell'ordinamento da realizzare nella massima misura possibile e che,
in materia di pubblicità, la certezza è ovviamente lo scopo stesso
del sistema. Purtuttavia non ogni difetto o confusione legislativa si
risolve in irrazionalità tale da determinare un vizio di
incostituzionalità, tanto più che gli eventuali difetti
riscontrabili in numerose formulazioni normative sono suscettibili di
soluzioni che restano affidate agli interpreti.
Sullo specifico problema che forma oggetto del presente giudizio,
la Corte di cassazione - nell'affermare che la costituzione del fondo
patrimoniale avente per oggetto beni immobili deve essere, non solo
annotata nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 162 del
codice civile, ma anche trascritta ai sensi dell'art. 2647 dello
stesso codice - ha fatto notare che, essendo stato abrogato il quarto
comma della originaria formulazione dell'art. 2647 (che ricollegava
alla trascrizione del patrimonio familiare l'effetto di opponibilità
ai terzi), tale forma di pubblicità è stata degradata al rango di
pubblicità-notizia, anche perché la coesistenza di due forme di
pubblicità aventi la medesima funzione sarebbe inutile e
contraddittoria. La stessa sentenza ha poi qualificato come "difetto
di coordinamento" il fatto che il legislatore del 1975 si sia
dimenticato di riformulare l'art. 2915, secondo cui "non hanno
effetto in pregiudizio del creditore pignorante (ipotesi diversa da
quella in esame, in cui i creditori avevano solo ipotecato gli
immobili) gli atti che importano vincoli di indisponibilità se non
sono stati trascritti". Tale residua disposizione appare comunque
spiegabile sulla base dei normali criteri interpretativi, tra i quali
quello del rapporto fra norma generale e norma speciale.
Può inoltre osservarsi - come già rilevato da questa Corte
sempre in tema di pubblicità nell'ambito del regime patrimoniale
della famiglia (sentenza n. 311 del 1988) - che il dover estendere le
ricerche sia presso i registri immobiliari sia presso i registri
dello stato civile (questi ultimi "meno facilmente accessibili e
anche meno affidabili") costituisce un "onere che, pur fastidioso,
non può dirsi eccessivamente gravoso al punto da offendere il
principio dell'art. 24 della Costituzione".
La stessa conclusione può valere anche riguardo all'art. 3 della
Costituzione ed ancor più all'art. 29, posto che tale norma,
tutelando essenzialmente gli aspetti etico-sociali della famiglia,
non appare utilmente invocata. Senza contare che, mediante i moderni
strumenti di ricerca che la scienza continuamente perfeziona, le
difficoltà e gli oneri lamentati si riducono sempre di più.
In ogni caso, la complessità del sistema pubblicitario in materia
di regime patrimoniale della famiglia, e in particolare una duplice
forma di pubblicità (cumulativa, ma a fini e ad effetti diversi) per
la costituzione del fondo patrimoniale, trova giustificazioni
razionali per il generale rigore necessario alle deroghe al regime
legale, e per l'esigenza di contemperare due interessi contrapposti:
da una parte presidiare, fino alla maggiore età dell'ultimo figlio,
questo patrimonio di destinazione per i bisogni familiari
dall'aggredibilità da parte dei creditori, e dall'altra evitare che
del predetto istituto si faccia un uso distorto al fine di sottrarre
ai creditori le garanzie loro spettanti sui beni, atteso che l'azione
revocatoria non è sempre possibile o efficace.
Da quanto precede deve escludersi che la predetta soluzione del
sistema pubblicitario indicata dalla Corte di cassazione sia in
contrasto con i principi costituzionali, e che quella proposta dal
giudice rimettente vada considerata come l'unica conforme a
Costituzione; tanto più che essa si risolve in sostanza nel
ripristino del vecchio regime di pubblicità che il legislatore del
1975 - in coerenza con le linee della riforma - ha inteso superare
facendo dell'annotazione nei registri dello stato civile a margine
dell'atto di matrimonio il perno del sistema di pubblicità,
fondamentale per far conoscere ai terzi quali siano il regime e le
convenzioni patrimoniali di ciascuna famiglia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del
codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte