Sentenza n. 112/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1580/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle
spese di spedalità e manicomiali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 maggio 1973 dal pretore di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra Trevisan Pietro e l'Amministrazione
provinciale di Rovigo, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8
agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 16 marzo 1974 dal pretore di Ferrara nel
procedimento civile vertente tra Vecchi Ettore e il Comune di Ferrara,
iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 17 maggio 1973 nel corso di un
procedimento civile tra Trevisan Pietro e l'Amministrazione provinciale
di Rovigo, il pretore di quel mandamento ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580
recante "Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e
manicomiali".
La norma impugnata autorizza le Amministrazioni degli ospedali, dei
comuni e dei manicomi alla rivalsa per le spese di spedalità nei
confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi
eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi
congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 codice civile del 1865,
corrispondente all'art. 433 del codice civile vigente, nel caso in cui
il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il
rimborso.
2. - Analoga questione è stata sollevata dal pretore di Ferrara,
con ordinanza emessa il 16 marzo 1974, nel corso di un procedimento
civile tra Vecchi Ettore ed il Comune di Ferrara, nella quale si motiva
però prescindendo dalla specifica ipotesi delle malattie mentali, e
restringendo i profili di illegittimità al solo contrasto con gli
artt. 23, 32 e 38 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le ordinanze del pretore di Rovigo e
del pretore di Ferrara vanno decisi congiuntamente avendo ad oggetto la
medesima questione, relativa all'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n.
1580, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 38 della Costituzione pur
se nella prima l'accento venga posto particolarmente (ma non
esclusivamente) sulle spese di ricovero degli alienati.
2. - La disposizione legislativa testé menzionata, stabilendo in
favore delle Amministrazioni comunali, degli ospedali e manicomi
pubblici il diritto di rivalsa delle spese di spedalità inerenti al
ricovero degli indigenti nei confronti dei loro congiunti, nell'ordine
di cui all'art. 142 codice civile del 1865 (oggi, art. 433 cod. civ.
vigente), che siano in grado di sostenerle in tutto o in parte,
contrasterebbe - secondo le ordinanze - con gli artt. 32, primo comma,
e 38, primo comma, Cost., a norma dei quali, rispettivamente, "la
Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti" e "ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'onere delle spese suddette dovrebbe perciò gravare, come si
assume, sulla collettività, anziché sopra una ristretta cerchia di
soggetti ad esse tenuti per il sol fatto di trovarsi in un determinato
rapporto familiare con il ricoverato: sotto quest'ultimo aspetto,
sarebbe anche violato l'art. 3.
La disposizione in oggetto contrasterebbe altresì, senza che ne
siano indicati i motivi, con la riserva di legge istituita dall'art. 23
Cost.
3. - La questione non è fondata. I richiamati principi degli artt.
32 e 38 Cost., nella parte in cui hanno contenuto innovativo rispetto
alla preesistente disciplina della materia cui si riferiscono, sono -
in primo luogo - norme di legislazione, che prefissano alla legge
futura l'obiettivo di soddisfare certi bisogni di fatto emergenti nella
vita associativa, mediante la prestazione di determinati servizi.
Postulano, cioè, per questa loro natura, l'introduzione delle
necessarie riforme con la relativa provvista dei mezzi finanziari,
senza precisarne le modalità (tranne, forse, che in ordine al
carattere pubblicistico degli interventi assistenziali, come può
ricavarsi dall'ultimo comma dell'art. 38): tanto più che, a norma
dell'art. 117 Cost., quella dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera è
materia di competenza delle Regioni, le quali potranno quindi, secondo
le previsioni costituzionali, regolarla variamente nel quadro dei
principi delle leggi statali.
Ed infatti, proprio in epoca recentissima, in relazione al
trasferimento alle Regioni della materia in oggetto, l'assistenza
ospedaliera in favore dei cittadini meno abbienti ha avuto notevoli
sviluppi sia attraverso la legislazione statale (decreto legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386), sia
attraverso leggi regionali.
Ciò premesso, è chiaro che la parziale inadeguatezza, rispetto ai
fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto
dalla legge n. 1580 del 1931, ed in particolare dal suo art. 1,
denunciato dalle ordinanze, non potrebbe essere ragione sufficiente per
dichiararne la illegittimità, dal momento che detto sistema non
contrasta né con il principio della gratuità dell'assistenza
ospedaliera (che certamente è assicurata, limitatamente almeno al
soggetto assistito), né con quello dell'intervento pubblicistico (che
ricorre del pari, anche se in linea sussidiaria ed eventuale, allorché
nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso
totale o parziale).
Né può ritenersi irrazionale che quell'onere sia fatto ricadere
sui congiunti dell'indigente, in quanto tenuti agli alimenti e
nell'ordine in cui vi sono tenuti (sempre che e nella misura in cui le
loro condizioni economiche lo consentano): sulla base, cioè, come può
dirsi parafrasando la sent. n. 23 del 1968 di questa Corte (punto 6
della motivazione), di una comunanza di interessi e "di un
collegamento, diretto o indiretto, tra la causa della imposizione e le
finalità da conseguire". Sicché non sussiste la pretesa violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Quanto poi alla censura ex art. 23 Cost., non è dato vedere in che
cosa si concreterebbe l'asserita violazione della riserva di legge, ivi
stabilita per le prestazioni patrimoniali imposte, tra le quali, se
largamente intese, può bene rientrare quella in oggetto: la quale, per
contro, trova sicuro ed esplicito fondamento in una norma di legge, che
ne prestabilisce altresì i beneficiari ed i soggetti passivi, nonché,
implicitamente, la stessa misura, correlata quale essa è per un verso,
alle spese sostenute dall'ente, e per altro verso alle possibilità
economiche degli obbligati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, sul rimborso delle
spese di spedalità e manicomiali, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 23, 32 e 38 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte