Sentenza n. 113/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/04/1986 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 772/1972
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell' art. 11 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), e degli artt. 37, primo comma, e 263 del
codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 19
gennaio 1979 dal Tribunale Supremo Militare (due ordinanze), il 3
maggio 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova, il 23
ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di La Spezia, il 19
giugno 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino, il 16 agosto
1984 dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari, l'11 luglio
1984 dal Tribunale militare di Verona, il 12 dicembre 1984 dal
Tribunale militare di La Spezia, il 14 novembre 1984 dal Tribunale
militare di Cagliari, il 12 novembre 1984 dal Giudice istruttore del
Tribunale militare di Verona e il 26 marzo 1985 dal Tribunale militare
di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 373, 374 e 617 del registro
ordinanze 1979, ai nn. 97 e 649 del registro ordinanze 1980, ai nn.
1148 e 1184 del registro ordinanze 1984, ai nn. 138, 164, 233 e 348 del
registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 182 (le prime due) e 304 del 1979, nn. 105 e 304 del
1980, nn. 56-bis, 59-bis, 143-bis, 161-bis, 179-bis e 238-bis del 1985.
Visti gli atti di costituzione di Santi Lorenzo, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
uditi gli avvocati Giuseppe Ramadori e Mauro Mellini per Santi
Lorenzo e l'Avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Santi Lorenzo, condannato dal Tribunale militare territoriale
di La Spezia ad un anno di reclusione militare per il reato di cui
all'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, perché
ammesso al servizio sostitutivo civile, rifiutava di prestarlo,
proponeva ricorso al Tribunale Supremo Militare, deducendo, fra
l'altro, l'illegittimità costituzionale di alcune norme
dell'ordinamento giudiziario militare e del codice penale militare di
pace, nonché dell'art. 11 legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Un altro ricorso il Santi proponeva avanti la stessa autorità
giurisdizionale avverso la sentenza emessa il 27 gennaio 1978 dal
Tribunale militare territoriale di Roma che lo aveva condannato alla
pena di due anni di reclusione militare per il reato di
insubordinazione verso superiore ufficiale aggravata, commesso nel
carcere militare ove era detenuto per il reato previsto dall'art. 8,
primo comma, della legge n. 772 del 1972, in ordine al quale era stato
condannato dal Tribunale militare territoriale di La Spezia.
Il Tribunale Supremo Militare, con due ordinanze di contenuto
parzialmente identico, entrambe emesse il 19 gennaio 1979 (r.o. n. 373
del 1979 e n. 374 del 1979), ha sollevato questione di legittimità in
riferimento agli artt. 103, terzo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella
parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla
giurisdizione militare".
Premesso che la genericità della locuzione "ogni effetto penale"
contenuta nella norma impugnata e l'unitarietà di trattamento
stabilita fra gli ammessi al servizio sostitutivo civile e coloro che
prestano servizio militare non armato inducono a ritenere che il
legislatore abbia inteso assoggettare alla giurisdizione militare anche
le persone appartenenti alla prima categoria nell'ipotesi di
commissione di reati militari, il giudice a quo pone in dubbio che tale
equiparazione sia sufficiente a realizzare in capo agli ammessi al
servizio sostitutivo civile la qualità di "appartenenti alle Forze
armate", necessaria, ai sensi dell'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, per assoggettare l'autore di un reato militare alla
giurisdizione militare. Se una categoria di persone viene dalla legge
"equiparata" ai cittadini che prestano il normale servizio militare,
ciò sta a dimostrare "che quella categoria è stata vista dal
legislatore come estranea alla compagine di coloro che quel servizio
prestano". Quindi, il legislatore, pur riconoscendo che la qualità di
appartenente alle Forze armate non sussiste nei confronti di chi presti
il servizio sostitutivo civile, per ragioni di politica criminale ne ha
disposto la parificazione, sul piano delle conseguenze giuridiche, a
chi presti il servizio militare nelle Forze armate. Tale parificazione,
che, sotto ogni altro aspetto, può ritenersi ammissibile, non lo è
sul terreno della giurisdizione, giacché "se gli obiettori in servizio
civile non appartengono alle Forze armate, come il legislatore
indirettamente riconosce, e come per la verità parrebbe doversi
ammettere in base alla interpretazione letterale dell'espressione
"servizio civile" che la legge n. 772 adopera, nonché tenendo presente
che tale servizio non costituisce una forma, ancorché diversa da
quella "normale", di servizio militare, bensì un modo di soddisfare
l'obbligo di tale servizio (art. 1, primo comma, della legge e art. 52,
secondo comma, della Costituzione) mediante altra prestazione personale
(art. 23 della Costituzione) di quel servizio sostitutiva, appare
evidente che, assoggettando la categoria in questione alla
giurisdizione militare, il legislatore ordinario potrebbe essersi posto
in contrasto", oltre che con l'art. 103, terzo comma, anche con l'art.
25, primo comma, della Costituzione, per avere distolto gli ammessi al
servizio sostitutivo civile dal giudice naturale precostituito per
legge, vale a dire dall'autorità giudiziaria ordinaria.
Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 4 luglio 1979.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Deduce l'Avvocatura che la natura militare del reato previsto
dall'art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972 appare correlata
all'interesse penalmente protetto di assicurare la prestazione di un
servizio, differenziato nelle modalità, ma sempre riconducibile
all'obbligo di prestazione del servizio di leva.
Nessun rilievo avrebbe la specie della pena prevista per tale reato
(reclusione, anziché reclusione militare), giacché il codice militare
di pace contempla casi (art. 22, secondo comma) nei quali per i reati
militari si applica la pena della reclusione. D'altro canto, se è vero
che per la nozione di reato militare non sembra ci si possa discostare
da un criterio meramente formale (art. 37 del codice penale militare
di pace), è anche vero che la valutazione discrezionale del
legislatore non deve superare i limiti propri del canone della
ragionevolezza, travalicando i valori, afferenti alle esigenze
militari, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla stessa
Costituzione.
Rilevato che la Costituzione non fornisce la nozione di
"appartenente alla Forze armate", "sì che entrambe le nozioni devono
essere desunte dal restante diritto positivo", deduce l'Avvocatura non
essere dimostrato che la Costituzione abbia inteso delineare una
nozione di "appartenente alle Forze armate" diversa da quella
configurata dalla legislazione vigente e dal codice penale militare in
specie. Dati sintomatici in senso contrario emergerebbero, invece, dai
lavori preparatori della Costituzione, dall'art. 90 della Costituzione
stessa, dall'art. 292-bis, secondo comma, del codice penale (introdotto
con la legge 23 marzo 1956, n. 167), nonché dal fatto che la
prevalente dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere
compresi nella nozione di appartenenti alle Forze armate, ai fini
dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, non solo i militari
in servizio alle armi, ma anche quelli in congedo che siano considerati
in servizio alle armi a norma di legge, così come prevede l'art. 5, n.
6, del codice penale militare di pace.
Conseguentemente, la legge n. 772 del 1972, con l'equiparazione
introdotta dall'art. 11, "non innova affatto rispetto alla
sottoposizione alla giurisdizione degli obiettori ammessi al servizio
civile; al massimo può ritenersi che, trattandosi di militari in
congedo, li annoveri tra i militari considerati in servizio alle armi
(art.5, n. 6, c.p.m.p.), facendo implicitamente perno sul vincolo che
incorre tra tali soggetti e l'istituzione militare, anche in relazione
a quanto previsto dall'art. 10 della legge, relativamente al tempo di
guerra".
Quanto alla violazione dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione, "l'infondatezza della medesima traspare dalla inesatta
nozione che del Giudice naturale precostituito per legge dimostra di
avere il Giudice a quo".
In entrambi i procedimenti si è pure costituito il Santi,
rappresentato e difeso nel primo giudizio dall'avv. Giuseppe Ramadori e
nel secondo giudizio dall'avv. Mauro Mellini, mediante comparse di
costituzione adesive all'ordinanza di rimessione.
2. - Nel corso del procedimento penale a carico dell'obiettore di
coscienza Capuzzo Silverio, imputato del reato di cui all'art. 8, primo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art.
2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, perché, ammesso a prestare
servizio civile sostitutivo di quello militare, sospendeva la
prestazione del servizio, comunicando di considerarsi libero da ogni
ulteriore impegno, per avere già prestato servizio nei diciotto mesi
previsti per il servizio di ferma in marina, il Tribunale militare
territoriale di Padova, con ordinanza del 3 maggio 1979 (r.o. 617 del
1979), ha denunciato, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 37 del codice penale militare
di pace, e, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo
comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 263 dello
stesso codice e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Secondo il giudice a quo, anche se l'equiparazione ad ogni effetto
penale degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo
civile stabilita dall'art. 11 della legge n. 772 del 1972 dovesse
intendersi limitata agli aspetti sostanziali, la loro sottoposizione
alla giurisdizione militare deriverebbe dagli artt. 37 e 263 del codice
penale militare di pace, donde l'illegittimità di questi ultimi.
L'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace,
affermando il principio della piena sovranità del legislatore, "vale a
dire la tautologia, per cui il reato militare è quello come tale
definito o definibile, alla stregua di meri elementi formali, posti
dallo stesso legislatore", contrasterebbe con l'art. 103, terzo comma,
della Costituzione, il quale, sottintendendo una nozione di reato
militare di carattere contenutistico, desumibile dalla stessa
Costituzione, pone dei limiti alla sovranità del legislatore nel
definire la militarità di un reato.
A sua volta, l'art. 263 del codice penale militare di pace,
devolvendo al giudice militare la cognizione di ogni reato militare,
abbia o no l'autore del reato la qualità di appartenente alle Forze
armate, purché ad esso sia applicabile la legge penale militare,
contrasterebbe sia con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione,
perché comporta la devoluzione al giudice militare dei reati militari
commessi non solo dai militari in servizio, ma anche dai militari in
congedo illimitato e persino da persone del tutto estranee alle Forze
armate, sia con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché
amplia illegittimamente la giurisdizione del giudice militare.
Se, invece, l'equiparazione stabilita dall'art. 11 della legge n.
772 del 1972 dovesse intendersi riferita anche agli effetti
processuali, questo precetto, equiparando ai militari in servizio
armato gli obiettori di coscienza che svolgono servizio civile o
servizio non armato, ricompresi dalla normativa vigente tra le persone
a cui è applicabile la legge penale militare in genere (art. 1, primo
comma, del codice penale militare di pace) ed assoggettabili, come
tali, alla giurisdizione dei tribunali militari, sarebbe in contrasto
con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in base al quale la
sfera di competenza dei tribunali militari non può derivare da
indiscriminate "militarizzazioni", oltre che di reati, di categorie di
cittadini estranei ad un'Arma o ad un Corpo armato dello Stato.
Sarebbe anche violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, per
l'illegittimo ampliamento della sfera di giurisdizione del giudice
militare.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 novembre 1979.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,
riprodotte le deduzioni sub 1, ha chiesto che le questioni vengano
dichiarate non fondate.
3. - Nel corso del procedimento penale a carico di Puviani Luciano,
imputato del reato di rifiuto del servizio sostitutivo civile, il
Tribunale militare territoriale di La Spezia, con ordinanza del 23
ottobre 1979 (r.o. 97 del 1980), ha sollevato, su eccezione di parte,
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 103, terzo comma,
e 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della legge 15
dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui si stabilisce che gli
obiettori di coscienza, ammessi a prestare servizio sostitutivo civile,
siano sottoposti alla giurisdizione militare".
Dopo essersi richiamato alla questione sollevata dal Tribunale
Supremo Militare, il giudice a quo deduce che la stessa terminologia
adottata dalla legge n. 772 del 1972 spesso sembra "deliberatamente
estranea al linguaggio tecnico-giuridico proprio dei testi giuridici
militari fondamentali... quasi a sottolineare che si è voluto evitare
ogni possibile riferimento ad uno status militare degli ammessi al
servizio sostitutivo".
Inoltre, il trattamento riservato agli ammessi al servizio
sostitutivo civile da detta legge fornirebbe un'ulteriore prova della
loro non appartenenza alle Forze armate.
Da un lato, l'art. 5, primo comma, lett. a, della legge n. 772 del
1972 - stabilendo che l'omessa presentazione, senza giusto motivo, nel
termine fissato per assumere servizio "integra un illecito represso con
tipica sanzione amministrativa, la decadenza dal beneficio" - adotta un
trattamento assolutamente diverso da quello previsto nell'art. 151,
primo comma, del codice penale militare di pace che reprime penalmente
l'analogo fatto di mancanza alla chiamata commesso dal militare in
congedo illimitato provvisorio, dall'altro, l'art. 5, ultimo comma,
della stessa legge, prescrivendo che gli ammessi al servizio
sostitutivo civile devono essere "distaccati" presso enti,
organizzazioni o corpi di assistenza, ecc., usa una formula che sembra
voler evidenziare la collocazione del soggetto - confermata dalla
impossibilità di applicare talune delle fattispecie ipotizzate dalla
legge penale militare in materia di violazione di doveri inerenti al
servizio e alla disciplina militare - in un ambito del tutto estraneo
alla compagine militare. Poiché, poi, la qualità di "appartenenti
alle Forze armate" di cui all'art. 103, terzo comma, della Costituzione
deriva direttamente dal perfezionarsi dell'atto di arruolamento (art.
61 lettere e ed f, della legge sulla leva), avente il ruolo di
presupposto per la proposizione della domanda di ammissione al servizio
sostitutivo (art. 2 della legge n. 772 del 1972, così come modificato
dall'art. 1 della legge n. 695 del 1974), ne consegue che l'ammesso al
servizio sostitutivo civile deve aver acquisito, con l'arruolamento, lo
status di "appartenente alle Forze armate", status che nessuna norma
della legge n. 772 del 1972 fa venir meno: prova ne sia che
l'equiparazione di cui all'art. 5 della legge n. 772 del 1972 è
circoscritta all'effetto che "il militare in servizio illimitato
provvisorio il quale è stato ammesso al servizio sostitutivo civile,
pur non prestando materialmente il servizio militare armato, non viene
beneficiato anche di un trattamento diverso, sul piano penale, da
quello dei cittadini coetanei che prestino regolare servizio di leva".
Sussistendo, quindi, un sufficiente margine di dubbio circa
l'appartenenza alle Forze armate degli ammessi al servizio sostitutivo
civile, appare altrettanto dubbia, secondo il giudice a quo, la
conformità all'art. 103, terzo comma, della Costituzione,
dell'equiparazione disposta dall'art. 11 della legge n. 772 del 1972,
equiparazione che comporta l'esercizio della giurisdizione militare in
ordine ad eventuali reati militari commessi dagli ammessi al servizio
civile, laddove l'esercizio della giurisdizione dei tribunali militari
è limitato ai reati militari commessi da appartenenti alle Forze
armate. "Implicita sarebbe la contestuale lesione dell'art. 25 della
Carta costituzionale, derivando per gli ammessi al servizio sostitutivo
civile, dal soprariferito assoggettamento alla giurisdizione dei
Tribunali militari, che essi verrebbero distolti dal giudice naturale,
precostituito per legge, che è l'Autorità giudiziaria ordinaria".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 16 aprile 1980.
La parte privata non si è costituita, né ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - Il Tribunale militare territoriale di Torino, con ordinanza
del 19 giugno 1980 (r.o. 649 del 1980) emessa nel procedimento penale a
carico di Mura Massimo, imputato del reato di cui all'art. 8, primo
comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (sostituito dall'art. 2
della legge 24 dicembre 1974, n. 695), premesso che l'equiparazione -
stabilita dall'art. 11 della stessa legge - dei giovani ammessi a
valersi delle disposizioni della legge n. 772 del 1972 ai cittadini
che prestano il servizio militare di leva, vale sia agli effetti
sostanziali sia agli effetti processuali, ha denunciato, in riferimento
agli artt. 25, primo comma, 52, primo e secondo comma, e 103, terzo
comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 11 della legge 15
dicembre 1972, n. 772.
Riprese, sia pur sommariamente, le argomentazioni svolte dalle
precedenti ordinanze per quanto attiene alla dedotta violazione del
primo e del terzo dei parametri invocati, il giudice a quo, con
riferimento all'art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione,
asserisce che "la qualità di appartenente alle Forze armate non può
essere liberamente determinata dal legislatore ordinario che non può
rendere "militari" coloro che per la Costituzione non sono
istituzionalmente preposti alla difesa della Patria".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 5 novembre 1980.
La parte privata non si è costituita, né ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri.
5. - Nel corso del procedimento penale a carico di Terzi Roberto,
imputato del reato di cui all'art. 8, primo comma, della legge 15
dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre
1974, n. 695, il Tribunale militare di Verona, con ordinanza dell'11
luglio 1984 (r.o. 1184 del 1984), ha sollevato, su eccezione della
difesa dell'imputato, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge n.772 del 1972, "per avere, in contrasto con
l'art. 103, terzo comma, Cost., attribuito alla giurisdizione militare
la cognizione di reati commessi da persone non appartenenti alle Forze
armate dello Stato", e, in contrasto con l'art. 25, primo comma, della
Costituzione, "conseguentemente distolto tali persone dal loro giudice
naturale precostituito per legge, e cioè l'autorità giudiziaria
ordinaria".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59-bis del 9 marzo 1985.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Un'identica questione lo stesso Tribunale militare di Verona ha
sollevato con ordinanza del 26 marzo 1985 (r.o. 348 del 1985) emessa
nel corso del procedimento penale a carico di Bugatti Fiorenzo,
anch'egli imputato del reato di rifiuto del servizio sostitutivo
civile.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 - bis del 9 ottobre 1985.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
6. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Paolantonio
Giovanni, imputato del reato di cui all'art. 8, primo comma, della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2, primo comma,
della legge 24 dicembre 1974, n. 695, "perché ammesso a prestare il
servizio sostitutivo civile di quello militare e, destinato alla sede
di Bari del Fondo Mondiale per la natura, che doveva raggiungere il 29
agosto 1983, come da cartolina precetto ritualmente notificata presso
il suo domicilio, non si presentava ed espatriava in Francia, in tal
modo rifiutando di compiere il servizio stesso", il Giudice istruttore
del Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 16 agosto 1984 (r.o.
1148 del 1984), ha denunciato - su eccezione del pubblico ministero -
l'illegittimità, in riferimento agli artt. 103, terzo comma, e 25,
primo comma, della Costituzione, dell'art. 11 della legge n. 772 del
1972, "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla
giurisdizione militare"
Rileva il giudice a quo che, ai sensi dell'art. 103, terzo comma,
della Costituzione, l'ambito della giurisdizione dei tribunali militari
è segnato da un limite oggettivo (l'essere stato commesso un reato
militare) e da un limite soggettivo (lo status di appartenente alle
Forze armate del soggetto attivo del reato). La qualità di reato
militare può riconoscersi al delitto di cui all'art. 8 della legge n.
772 del 1972, lo status di appartenente alle Forze armate deve invece
negarsi all'obiettore ammesso al servizio sostitutivo civile.
Alla stregua della legge penale militare, cui occorrerebbe far
riferimento, l'assoggettamento degli obiettori ammessi al servizio
civile potrebbe derivare soltanto dall'art. 5, n. 6, del codice penale
militare di pace, laddove si dice che è considerato in servizio alle
armi ogni altro militare in congedo che la legge o i regolamenti
militari tale considerino: questa "legge" potrebbe essere rappresentata
dalla norma impugnata, la quale stabilisce la piena equiparazione di
coloro che prestano il servizio sostitutivo civile a coloro che sono in
servizio alle armi.
Ma una tale ipotesi, benché "autorevolmente" sostenuta, non si
rivela decisiva.
Richiamate le ordinanze con le quali il disciolto Tribunale Supremo
Militare "ha sollevato questione di legittimità costituzionale
identica a quella che ora si intende proporre", il giudice a quo deduce
in primo luogo che la norma impugnata, con lo stabilire l'equiparazione
"ad ogni effetto civile, penale, amministrativo" degli ammessi al
servizio sostitutivo ai cittadini che prestano il normale servizio
militare, ha implicitamente mantenuto la distinzione tra le due
categorie di soggetti, riconoscendone la differenza di stato, "sicché
gli ammessi al servizio civile, restando estranei alla categoria dei
primi, non ne possono condividere la qualità d'appartenenti alle Forze
armate", qualità che, peraltro, né direttamente né mediante il
richiamo agli artt. 5 e 7 del codice penale militare di pace, risulta
loro conferita dal legislatore nel quadro normativo che disciplina
l'obiezione di coscienza. Perciò la disposta equiparazione, se rientra
nei poteri del legislatore sostanziale, "non sembra poter avere
legittimi riflessi sulla giurisdizione militare, ancorata per disposto
costituzionale al duplice limite" stabilito dall'art. 103, terzo
comma, della Costituzione.
In conclusione, la norma impugnata sembra porsi in contrasto: con
l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, "poiché sottopone alla
cognizione del Tribunale militare reati militari commessi da persone
estranee alle Forze armate"; con l'art. 25, primo comma, della
Costituzione, "perché in tal modo, distoglie tali persone dal giudice
naturale precostituito per legge, e cioè dall'autorità giudiziaria
ordinaria".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56-bis del 6 marzo 1985.
La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. - Nel corso dell'istruttoria formale a carico di Passerini
Giuseppe ed altro, imputati di "concorso in omessa presentazione in
servizio", il Giudice istruttore del Tribunale militare di Verona, con
ordinanza del 12 novembre 1984 (r.o. 233 del 1985), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, laddove stabilisce che "i giovani
ammessi ad avvalersi delle disposizioni della citata legge sono
equiparati ai cittadini che prestano il servizio militare di leva ad
ogni effetto penale", sia sostanziale sia processuale.
Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, determinando "un
assoggettamento alla giurisdizione militare di coloro che sono stati
dallo Stato stesso riconosciuti obiettori ed ammessi a prestare un
servizio sostitutivo civile", mentre, da un lato, in violazione
dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, estende l'ambito della
cognizione dei tribunali militari sino a ricomprendere reati commessi
da soggetti non appartenenti alle Forze armate in quanto non
"istituzionalmente preposti alla difesa della Patria (art. 52, co. I
cost.)", dall'altro, (e "di conseguenza"), sottrae costoro al giudice
naturale precostituito per legge, che è l'autorità giudiziaria
ordinaria.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179-bis del 31 luglio 1985.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale,
sostanzialmente riproducendo le deduzioni sub 1, ha chiesto che "le
questioni" siano dichiarate "infondate".
8. - Con ordinanza del 14 novembre 1984 (r.o. 164 del 1985),
emessa nel corso del procedimento penale a carico di Pusceddu Mariano,
imputato di rifiuto di servizio sostitutivo civile, il Tribunale
militare di Cagliari ha denunciato, in riferimento agli artt. 103,
terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui
stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio
sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione militare".
Richiamate le precedenti ordinanze del Tribunale Supremo Militare e dei
Tribunali militari di La Spezia e di Torino, deduce il giudice a quo
che la norma impugnata "spezza i limiti posti dalla normativa
costituzionale, la quale restringe la giurisdizione specializzata alla
cognizione dei reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze
armate".
Pur sussistendo "una incompatibilità di ordine giuridico
intrinseco" fra status di militare e status di obiettore chiamato ad
assolvere il servizio sostitutivo civile (l'ammesso a tale servizio,
benché arruolato, è stato dispensato dal servizio militare ed è
stato distaccato presso enti ed organismi del tutto al di fuori della
organizzazione militare), il legislatore ha equiparato le due relative
categorie assoggettandole entrambe alla giurisdizione militare. Se,
poi, come indirettamente si riconosce, il servizio sostitutivo civile
rappresenta solo una modalità di adempimento dell'obbligo personale
stabilito dall'art. 52, secondo comma, della Costituzione, l'art. 11
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, equiparando il civile al militare
ed assoggettandolo alla medesima giurisdizione penale, contrasterebbe
con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, "per avere attribuito
all'Autorità Giudiziaria Militare la cognizione di reati commessi da
estranei alle Forze Armate", e con l'art. 25, primo comma, della
Costituzione, "per l'individuata sottrazione del cittadino al suo
giudice naturale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161-bis del 10 luglio 1985.
Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata.
9. - Nel corso del procedimento penale a carico di Rossi Learco,
imputato di "allontanamento illecito" e di "diserzione", il Tribunale
militare di La Spezia, con ordinanza del 12 dicembre 1984 (r.o. 138
del 1985), richiamata la sua precedente ordinanza del 23 ottobre 1979,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 11 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui assoggetta gli
obbligati alla leva ammessi al servizio sostitutivo civile alla
giurisdizione militare.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143-bis del 19 giugno 1985.
Anche in tale giudizio non vi è stato intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le undici ordinanze di rimessione, pronunciate tutte da
giudici militari, sollevano questioni di legittimità costituzionale
per lo più coincidenti e nel resto strettamente connesse: i relativi
giudizi vengono, pertanto, riuniti al fine di essere decisi con
un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 11 della legge 15 dicembre
1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza),
nella parte in cui, attraverso l'equiparazione "ad ogni effetto penale"
degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai cittadini che prestano il normale servizio militare,
stabilisce che gli obiettori stessi siano sottoposti alla giurisdizione
militare. Due i parametri costantemente invocati, dato il riferimento
di tutte le ordinanze agli artt. 103, terzo comma, secondo periodo, e
25, primo comma, della Costituzione. Ad essi l'ordinanza del Tribunale
militare territoriale di Torino (r.o. 649 del 1980) affianca pure
l'art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione.
A sua volta, l'ordinanza del Tribunale militare territoriale di
Padova (r.o. 617 del 1979) si caratterizza rispetto alle altre in
quanto sospetta di illegittimità costituzionale anche le più generali
prescrizioni degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace,
l'uno in relazione all'art. 103, terzo comma, l'altro in relazione agli
artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, e ciò
per l'assoggettamento degli obiettori di coscienza alla giurisdizione
dei tribunali militari, anziché dei giudici ordinari, al quale
condurrebbero gli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace se
l'equiparazione ad ogni effetto penale disposta dall'art. 11 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, dovesse intendersi limitata agli
aspetti sostanziali, con conseguente esclusione di quelli processuali
o, comunque, relativi alla giurisdizione.
3. - Le ragioni anzidette inducono a prendere le mosse dalle
questioni concernenti l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
non senza subito osservare che - pur non mancando di adesioni la tesi
propensa ad intendere l'espressione "ogni effetto penale" in senso
restrittivo, limitatamente cioè ai soli effetti di diritto sostanziale
- il notevole numero e, più ancora, il largo fronte di provenienza
delle ordinanze di rimessione testimoniano di una così diffusa linea
interpretativa da non consentire che la si possa disattendere nella
presente sede. La Corte è, quindi, tenuta a pronunciarsi sulla
legittimità costituzionale della norma in forza della quale gli
obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
vengono equiparati ai cittadini che prestano il normale servizio
militare anche per quanto riguarda l'assoggettamento alla giurisdizione
dei tribunali militari.
In realtà, l'equiparazione ad ogni effetto penale, come pure agli
altri effetti, operata dall'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n.
772, è letteralmente formulata con generale, indiscriminato, riguardo
ai "giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente
legge" e, quindi, sia ai giovani ammessi a prestare servizio militare
non armato sia ai giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile, ma la norma impugnata dalle ordinanze di rimessione si
presenta, se non altro per ragioni di rilevanza, rigorosamente
circoscritta agli obiettori di coscienza di questa seconda categoria,
ad essa appartenendo tutti gli imputati dei procedimenti a quibus.
4. - Dei tre parametri costituzionali complessivamente addotti, il
primo a richiamare l'attenzione, anche perché quasi sempre indicato
anteriormente agli altri nella motivazione ed alcune volte pure nel
dispositivo delle ordinanze di rimessione, è l'art. 103, terzo comma,
secondo periodo, della Costituzione. La sua violazione discenderebbe
dal rilievo che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio
sostitutivo civile non potrebbero essere considerati alla stregua di
"appartenenti alle Forze armate", così rendendosi irrealizzabile in
capo ad essi l'indefettibile condizione soggettiva cui l'art. 103,
terzo comma, secondo periodo, della Costituzione subordina la
sottoponibilità alla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di
pace.
La questione è fondata.
5. - L'argomentazione su cui più insistono le ordinanze di
rimessione fa leva sul "dato incontrovertibile che, se una categoria di
persone viene dal legislatore equiparata " ai cittadini che prestano il
normale servizio militare", resta con ciò stesso dimostrato che quella
categoria è stata vista dal legislatore come estranea alla compagine
di coloro che quel servizio prestano", con il che lo stesso
"legislatore riconosce che la qualità di appartenente alle Forze
armate... non sussiste nei confronti di coloro che prestano servizio
sostitutivo civile" (r.o. 373 del 1979,374 del 1979). In altri termini,
ricorrendo ad una "operazione di equiparazione" (r.o. 164 del 1985) tra
coloro che prestano normale servizio militare e gli ammessi al servizio
sostitutivo civile, "la norma... implicitamente ha mantenuto la
distinzione tra le due categorie, riconoscendone la differenza di
stato. Sicché gli ammessi al servizio civile, restando estranei alla
categoria dei primi, non ne possono condividere la qualità di
appartenenti alle Forze armate", donde il contrasto con la Costituzione
del loro assoggettamento alla giurisdizione militare (r.o. 1148 del
1984; v. anche r.o. 97 del 1980, 348 del 1985).
Un'argomentazione così congegnata, non potendo non valere anche
per gli ammessi al servizio militare non armato, pure essi fatti
oggetto di equiparazione ai cittadini in normale servizio militare
dall'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, urta, però, con
l'avviso di quei giudici a quibus (r.o. 617 del 1979, 1148 del 1984,
164 del 1985; solo in un caso - r.o. 348 del 1985 - si parla degli
obiettori di coscienza in generale) che ritengono fuori discussione
l'appartenenza alle Forze armate degli ammessi al servizio militare non
armato e, quindi, non contrastante con l'art. 103, terzo comma,
secondo periodo, della Costituzione la loro sottoposizione alla
giurisdizione dei tribunali militari.
6. - La ragione determinante dell'illegittimità è un'altra. Anche
di essa non mancano tracce nelle ordinanze di rimessione. Ciò
soprattutto là dove si afferma che "tra lo status di militare e quello
di obiettore riconosciuto esiste una incompatibilità di ordine
giuridico intrinseco, rilevandosi che il soggetto ammesso a compiere il
servizio sostitutivo civile, sebbene arruolato, è stato dispensato
dall'assumere il servizio militare e distaccato presso Enti ed
Organismi che sono del tutto fuori dell'Organizzazione militare" (r.o.
164 del 1985); o, più semplicemente, che "per la stessa specifica
natura della prestazione richiestagli (servizio sostitutivo civile)"
(r.o. 97 del 1980) e, quindi, "a causa della natura non militare dei
compiti affidati" (r.o. 138 del 1985), chi è stato ammesso al servizio
sostitutivo civile "deve del tutto ritenersi estraneo allo status di
appartenente alle forze armate".
In realtà, gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio
sostitutivo civile non possono considerarsi appartenenti alle Forze
armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine
proposta, facendo loro perdere lo status di militare, li rende estranei
ad esse.
7. - D'altronde, a fronte di una posizione soggettiva specifica,
quale la posizione di obiettore di coscienza riconosciuto, non
contemplata (anche se non esclusa: cfr. sentenza n. 164 del 1985) dalla
Costituzione, vana si rivelerebbe la pretesa di cogliere, all'interno
dell'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione,
indicazioni utili a chiarire i rapporti tra "appartenenti alle Forze
armate" e obiettori di coscienza, se si eccettua quella, più generale,
che presenta la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace
come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi
(v. le sentenze n. 81 del 1980, n. 48 del 1959, n. 29 del 1958).
Ancor più impensabile sarebbe una ricerca volta a rintracciare,
nella legislazione preesistente alla Costituzione e in quella
immediatamente successiva, elementi in grado di chiarire tali rapporti,
dato che soltanto con la legge 15 dicembre 1972, n. 772, contenente il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il problema ha avuto modo
di porsi.
Piuttosto, i riferimenti all'ordinamento militare nei suoi aspetti
di più persistente tradizione valgono a meglio puntualizzare,
attraverso il raffronto con le normali vicende dell'appartenenza alle
Forze armate, la condizione giuridica dell'obiettore di coscienza
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile nei momenti salienti
dell'insorgere e dell'ulteriore estrinsecarsi di essa.
8. - La puntualizzazione deve prendere le mosse dal momento in cui
per l'obbligato alla leva diventa concretamente possibile presentare la
domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile. Il testo
dell'art. 2, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, è
estremamente chiaro in proposito: l'obbligato alla leva "deve
presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60
giorni dall'arruolamento", Ciò significa che, all'atto della
presentazione della domanda, il giovane il quale si professa obiettore,
in quanto arruolato o, più precisamente, in quanto abile e arruolato
(v. art. 2, secondo comma, della stessa legge), riveste lo status di
militare, trovandosi, come tutti gli arruolati in attesa di chiamata
alle armi, collocato in congedo illimitato provvisorio (sentenza n. 112
del 1986).
Durante l'intero periodo che va dalla presentazione della domanda
alla conclusiva decisione la suddetta situazione rimane immutata:
resta sospesa la chiamata alle armi (art. 3, terzo comma, della legge
15 dicembre 1972, n. 772), ma continua l'appartenenza alle Forze armate
e, quindi, l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali militari.
Lo stesso è a dirsi, ovviamente, per il caso in cui la domanda venga
disattesa.
Se, invece, la domanda è accolta, l'ammesso al servizio
sostitutivo civile perde lo status di militare acquisito in forza
dell'arruolamento, con conseguente cessazione della sua appartenenza
alle Forze armate e della sua assoggettabilità alla giurisdizione
militare.
In seguito al riconoscimento dell'obiezione di coscienza nella
forma della prestazione del servizio sostitutivo civile, una nuova
ipotesi di cessazione dall'appartenenza alle Forze armate dello Stato
agli effetti della legge penale militare si è così venuta ad
aggiungere alle ipotesi previste dall'art. 8 del codice penale militare
di pace: un'ipotesi che differisce, però, da queste ultime per le
condizioni risolutive cui la sottopongono gli artt. 6 e 9 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, comminando la decadenza dal beneficio
dell'ammissione al servizio sostitutivo civile nei confronti,
rispettivamente, di chi "omette, senza giusto motivo, di presentarsi
entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o
corpo cui appartiene" o "commette gravi mancanze disciplinari o tiene
condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o
corpo cui appartiene" e di chi trasgredisce ai permanenti divieti di
"detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli
articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le
armi e le munizioni predette".
In ciascuna di tali evenienze verrà a ripristinarsi in capo
all'obiettore di coscienza decaduto dal beneficio in esame lo status di
militare e con esso l'appartenenza alle Forze armate: nei casi
dell'art. 6 si sarà in presenza di un chiamato alle armi e nei casi
dell'art. 9 di un chiamato alle armi o di un militare in congedo
illimitato, a seconda del momento nel quale la decadenza si sarà
verificata.
Ciò dimostra l'inaccettabilità della tesi sostenuta
dall'Avvocatura dello Stato negli atti di intervento per il Presidente
del Consiglio dei ministri, tutti imperniati sull'asserzione che
"L'art. 11 della legge n. 772/1972, mediante l'esposto principio
dell'equiparazione, non innova affatto rispetto alla sottoposizione
alla giurisdizione militare degli obiettori ammessi al servizio civile
sostitutivo; al massimo può ritenersi che, trattandosi di militari in
congedo, li annoveri tra i militari considerati in servizio alle armi
(art. 5, n. 6, c.p.m.p.)". A parte ogni altro rilievo, l'annoverare tra
i "militari in congedo" gli obiettori di coscienza durante il periodo
nel quale prestano servizio sostitutivo civile svuoterebbe di ogni
significato la nozione tecnica di "congedo", decisamente contrapposta
per definizione all'idea di servizio in atto.
Del resto, lo stesso uso, sia pur non rigorosamente tecnico, della
nozione di "distacco" (art. 5, terzo comma, della legge 15 dicembre
1972, n. 772) dal Ministero della Difesa "presso enti, organizzazioni o
corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e
incremento del patrimonio forestale" - situazione transitoria
"nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale", che, per
omogeneità di impostazione ed organicità di strutture, ancor meglio
realizzerebbe la "separazione" - conferma come gli ammessi a prestare
servizio sostitutivo civile vengano inquadrati al di fuori delle Forze
armate. Proprio l'inserimento nell'ente, organizzazione o corpo presso
cui ha luogo il distacco dimostra il sostanziale accostamento ai civili
che abitualmente vi operano. Il tutto in piena coerenza con gli
imprescindibili motivi di co scienza (art. 1, primo comma, della stessa
legge) che, debitamente accertati, conducono gli obiettori di coscienza
ammessi al servizio Sostitutivo civile a non riconoscere né gradi né
divise aventi le stellette, donde il loro esonero da qualsiasi forma di
addestramento militare.
Le ragioni che impediscono di considerare "militari in servizio"
gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile escludono, altresì, che nel servizio sostitutivo civile in atto
si possa ravvisare un particolare modo di esplicazione del servizio
militare di leva. Nell'ottica dei "modi" si dovrebbe, caso mai, parlare
di un diverso modo - dai contenuti non militari - di adempiere
l'obbligo del servizio militare. Ma, più che all'ottica dei "modi", è
all'ottica dei "limiti" del servizio militare obbligatorio, del pari
fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, della
Costituzione, che deve ricondursi il discorso sull'ammissione al
servizio sostitutivo civile. Ed in quanto limite all'adempimento
dell'obbligo del servizio militare, essa non può non tradursi in
un'alternativa di natura profondamente diversa.
L'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n.772, nello stabilire che
gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano
sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari, oltrepassa
sicuramente il limite soggettivo posto dall'art. 103, terzo comma,
secondo periodo, della Costituzione alla giurisdizione dei tribunali
militari in tempo di pace, donde l'illegittimità costituzionale della
norma in questione.
Tale conclusione dispensa dall'esaminare gli altri motivi di
illegittimità prospettati dai giudici a quibus nei confronti della
stessa norma in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e
secondo comma, della Costituzione.
9. - Una volta specificamente escluso, con la declaratoria di
illegittimità parziale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n.
772, che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio
sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione dei tribunali
militari anziché dei giudici ordinari, restano prive di concreta
rilevanza le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37 e
263 del codice penale militare di pace, sollevate in via più generale,
ma sempre in vista del medesimo risultato, dal Tribunale militare
territoriale di Padova (r.o. 617 del 1979). Tali questioni vanno,
pertanto, dichiarate inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui stabilisce che gli
obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace,
sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale militare territoriale di
Padova con ordinanza del 3 maggio 1979 (r.o. 617 del 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte