Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/1976

Altra decisione · depositata il 06/05/1976 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto

comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460 (stato giuridico ed

avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1974 dalla Corte

dei conti - sezione III pensioni civili sul ricorso di Giannelli Pietro

contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 336 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Rilevato che, con ordinanza 15 maggio 1974, la Corte dei conti

(sezione III giurisdizionale per le pensioni civili), nel giudizio

innanzi ad essa promosso con ricorso di Giannelli Pietro, ha sollevato

- in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, della legge 3

aprile 1958, n. 460;

che il giudice a quo, a sostegno della non manifesta infondatezza

della sollevata questione, osserva che gli ufficiali di pubblica

sicurezza possono valersi, al pari degli ufficiali delle altre forze

armate, dell'art. 12 del r.d. 18 novembre 1920, n. 1626, per cui

conseguono la pensione con l'anzianità minima di 5 anni di servizio

utile, se dispensati dal servizio di autorità o rimossi dal grado o

cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale, mentre la

norma impugnata limita il beneficio della minore anzianità di anni 15

ai soli sottufficiali di pubblica sicurezza dispensati dal servizio per

inidoneità alle funzioni del proprio grado o per scarso rendimento, ed

esclude da tale previsione i sottufficiali (come, nella specie, il

ricorrente) rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per

effetto di condanna penale, creando così una disparità di trattamento

che non può dirsi giustificata dalla differenza del grado.

Considerata che in data 1 giugno 1974, successiva a quella

dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pubblicato

nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

120 del 9 maggio 1974;

che ai sensi dell'art. 52, terzo comma, del citato testo unico

"l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal

servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per

perdita del grado, hanno diritto alla pensione normale se hanno

compiuto almeno venti anni di servizio effettivo";

che per effetto dell'art. 254 dello stesso testo unico, sono

abrogate "tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21

dicembre 1973", e che, ai sensi del successivo art. 256, le

disposizioni del testo unico si applicano ai casi in corso di

trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data della

sua entrata in vigore;

che, alla stregua delle sopravvenute norme, si rende necessaria una

nuova valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della

proposta questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo

esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte