Sentenza n. 115/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1969 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1643/1962
- art. 2d.P.R. 138/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2,
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25
febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da
corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L.,
promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1967 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra la società "Casauria di
elettricità" e l'E.N.E.L., iscritta al n. 172 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del
2 settembre 1967.
Visti gli atti di costituzione della società Casauria e
dell'E.N.E.L., e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Domenico Passeri, per la
società Casauria, l'avv. Mario Nigro, per l'E.N.E.L., ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1096,
veniva disposto il trasferimento all'E.N.E.L. della impresa "Casauria
di elettricità", con sede in Roma, società con il capitale sociale di
lire 64.000, tenuta alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4
marzo 1958, n. 191, le di cui azioni non erano quotate in Borsa.
Con deliberazione 29 ottobre 1964, n. 1753, il Consiglio di
Amministrazione dell'E.N.E.L. determinava in L. 2.933.456 l'indennizzo
spettante alla società, in applicazione del criterio fissato dall'art.
5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione
delle industrie elettriche.
Esperito senza successo il ricorso in via amministrativa, preveduto
dall'art. 5, n. 5, della legge n. 1643 del 1962, la società "Casauria"
conveniva l'E.N.E.L. davanti al tribunale di Roma, chiedendone la
condanna al pagamento della complessiva somma di lire 38.000.000, in
via principale, a titolo di indennità di espropriazione, in via
subordinata a titolo di indennizzo "per l'ingiustificato arricchimento
dell'E.N.E.L. per il trasferimento in suo favore del patrimonio
aziendale... con l'irrisorio indennizzo presso che inesistente".
Il tribunale adito, con ordinanza 14 aprile 1967, accogliendo
analoga istanza del patrocinio della società "Casaria", ritenuta
rilevante ai fini del giudizio davanti ad esso instaurato e non
manifestamente infondata, sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, in riferimento
agli artt. 42, terzo comma e 3, primo comma, della Costituzione.
Rilevava al riguardo il tribunale:
che era premessa inoppugnabile di fatto l'avvenuta liquidazione
dell'indennizzo complessivo - per il trasferimento dell'impresa
elettrica in questione - in una somma (lire 2.933.456) di poco
superiore a quella di lire 2.585.509 trovata in cassa al momento
dell'esproprio e passata all'E.N.E.L. insieme con gli impianti e con
ogni altro bene, i quali avrebbero un valore effettivo non inferiore a
lire 40 milioni;
che la normativa riguardante la liquidazione della indennità di
espropriazione per le imprese che siano tenute alla formazione del
bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191,
indiscriminatamente riferita a tutte le società che vi rientrano e,
quindi, anche a quelle di dimensioni economiche minime può condurre -
a danno di questa categoria di società - a risultati sommamente
iniqui, in sede di liquidazione dell'indennizzo, riducendole (come nel
caso di specie è avvenuto) a livello meramente simbolico;
che il rilevato inconveniente induce a dubitare della legittimità
costituzionale delle indicate norme, in quanto esse - - non ponendo
alcuna discriminazione per la società di proporzioni minime - appaiono
in contrasto con il precetto costituzionale che vieta di espropriare i
beni senza indennizzo (è noto che tale non può essere considerato un
indennizzo irrisorio e simbolico) ed anche con l'altro precetto che
impone la parità di trattamento giuridico (che è uno degli aspetti
dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge).
Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, il
giudizio, come sopra promosso, viene ora alla cognizione della Corte.
Si sono costituiti da un lato la società "Casauria" e dall'altro
l'E.N.E.L. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con la memoria di costituzione, il patrocinio della società
"Casauria", richiamandosi alle argomentazioni dell'ordinanza di rinvio,
chiede che venga dichiarata fondata la sollevata questione di
legittimità costituzionale.
Alla sua volta, il patrocinio dell'E.N.E.L. chiede che tale
questione venga dichiarata non fondata, deducendo, in sostanza, quanto
segue:
Il tribunale si è manifestamente lasciato suggestionare dalla
premessa "inoppugnabile" di fatto che il patrocinio della società
"Casauria", molto abilmente ha posto a base della sollevata questione
di legittimità costituzionale.
Non ha, così, indagato sulle vere cause che, nella specie, hanno
determinato la liquidazione di una indennità di espropriazione
apparentemente irrisoria.
Se, invece, a tale indagine avesse proceduto, avrebbe accertato che
il criterio di liquidazione di tale indennità adottato dal
legislatore, oggettivamente considerato, è ineccepibile e non può dar
luogo agli inconvenienti lamentati.
Se nella specie si è pervenuti ad un risultato che può apparire
irrazionale e iniquo, ciò è dipeso dal fatto che la società non
aveva curato di aggiornare i propri connotati sociali e le proprie
scritture contabili per il semplice fatto che la forma societaria era
ritenuta una semplice e comoda (soprattutto per fini fiscali) etichetta
dietro la quale si celeva, prima l'unica proprietà dell'ing. Salvatore
Passeri e poi la comunione familiare tacita esistente tra i di lui
figli ed eredi.
Infine anche l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria
d'intervento, chiede, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei
Ministri, che la questione di legittimità costituzionale venga
dichiarata infondata, in quanto, non dal criterio di determinazione
fissato con le norme impugnate, ma dalla voluta insincerità del
bilancio è dipesa la "irrisorietà" della indennità di espropriazione
liquidatale, che la società "Casauria" lamenta.
Con un'ampia e dettagliata memoria, depositata il 27 febbraio 1969,
integrata ulteriormente con nota depositata il 21 aprile 1969, il
patrocinio della società "Casauria" insiste nel sostenere la
fondatezza della questione sollevata con l'ordinanza di rinvio.
Attraverso un'analisi approfondita dei particolari tecnici dei
bilanci della società, con azioni non quotate in borsa, si giunge alla
conclusione, convalidata anche dall'allegato parere di un tecnico della
materia, che tali bilanci per la loro strutturazione non sono
assolutamente idonei a fornire gli elementi necessari per una
attendibile determinazione del valore patrimoniale effettivo
dell'azienda, cui si riferiscono.
Poste in rilievo le notevoli differenze che esistono con i bilanci
delle società con azioni quotate in borsa, attraverso i quali, sulla
base della concreta quotazione delle azioni stesse si può avere uno
specchio fedele della reale consistenza patrimoniale delle società cui
si riferiscono, si sostiene che l'aver posto a base, per la
determinazione dell'indennità di espropriazione, tanto per le società
con azioni quotate in borsa, quanto per quelle con azioni non quotate
in borsa, i relativi bilanci, le cui risultanze sono tanto difformi,
basta a porre in essere una grave disparità di trattamento, che si
risolve in una violazione del principio di eguaglianza.
Non solo, ma per la inidoneità a fornire attendibili elementi di
valutazione i bilanci delle società con azioni non quotate in borsa,
rendono normalmente possibili la determinazione di indennità di
espropriazione talmente irrisorie, da rendere palese la violazione del
principio sancito dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Né tale disparità di trattamento va eliminata con l'applicazione
a favore delle società non quotate del coefficiente di rettifica
1,31037. A parte il fatto che il predetto coefficiente è stato
determinato da una media statistica, inidonea a dare il valore degli
elementi patrimoniali delle imprese dai dati delle quali la media
stessa è stata ricavata, è da considerare che, in sostanza, le non
"quotate" vengono in tal modo livellate ad un comune denominatore: a
parità di capitale netto tutte le imprese sono indennizzate nella
stessa misura. Onde, al posto di valutazioni da effettuarsi caso per
caso viene introdotta una valutazione per categoria che è contraria
non soltanto ad ogni principio estimativo, ma allo stesso principio
della parità di trattamento.
Giacché le altre imprese vengono, infatti, valutate singolarmente,
e dalla borsa se "quotate" o dall'ufficio tecnico erariale se
indennizzate a stima.
Che ciò avvenga di regola e che quello della società "Casauria"
non rappresenti un caso limite, sarebbe dimostrato dal fatto che già
da tempo autorevoli parlamentari si sono resi promotori di una proposta
di legge, attualmente all'esame del Parlamento, con la quale si
dovrebbe provvedere alla adozione di criteri di valutazione, che meglio
rispecchino il reale valore delle aziende del genere, soggette ad
espropriazione.
A confutazione, infine, delle argomentazioni al riguardo del
patrocinio dell'E.N.E.L. e dell'Avvocatura dello Stato, si deduce che,
ben lungi dall'essere stato comunque falsato, il bilancio della
società "Casauria" è stato formato con l'esatta e scrupolosa
osservanza delle norme di legge e senza alcun intendimento e tanto meno
realizzazione di frode fiscale.
Alla sua volta, il patrocinio dell'E.N.E.L., con le memorie
depositate il 27 febbraio 1969 e il 24 aprile 1969 - questa ultima
confortata dalla collaborazione di altro esperto - insiste nel chiedere
che la sollevata questione di legittimità costituzionale venga
dichiarata infondata.
Alle già riportate argomentazioni, se ne aggiungono altre
attraverso le quali si tende a dimostrare che anche per le società con
azioni non quotate in borsa, attraverso un bilancio veritiero, si può
giungere ad una determinazione esatta del valore aziendale, che
costituisce elemento pienamente soddisfacente per addivenire ad una
equa liquidazione della indennità di espropriazione.
Si ripete, quindi, che se nella specie ciò non è avvenuto lo si
deve al comportamento dei soci che hanno ritenuto più comodo un
bilancio addomesticato.
Altrettanto, in sostanza, deduce l'Avvocatura dello Stato, con una
memoria depositata anche il 27 febbraio 1969, con la quale,
nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri, si chiede che
la proposta questione di legittimità costituzionale venga dichiarata
non fondata. Considerato in diritto :
1. - Come si è posto in rilievo in narrativa, con l'ordinanza di
rinvio viene sottoposta all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica
e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie
elettriche") e dell'art.2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138 ("Norme
relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al
trasferimento all'E.N.E.L.") sotto il duplice profilo della violazione
del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione)
e della violazione del principio di indennizzo per le espropriazioni
per pubblico interesse (art. 42, terzo comma, della Costituzione).
Più precisamente il giudice a quo: ritenuto essere "premessa
inoppugnabile di fatto" quella sulla quale poggiava la prospettazione
della questione da parte della Società attrice e cioè "dell'avvenuta
liquidazione dell'indennizzo complessivo - per il trasferimento della
sua impresa elettrica - in una somma (lire 2.933.456) di poco superiore
a quella di lire 2.585.509, trovata in cassa al momento dell'esproprio
e passata all'E.N.E.L. insieme con gli impianti e con ogni altro bene,
i quali avrebbero un valore effettivo non inferiore a lire 40.000.000";
ritenuto, altresì, che la normativa riguardante l'indennizzo per le
imprese assoggettate a trasferimento, tenute alla formazione del
bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, ma con azioni non
quotate in borsa e le modalità di determinazione, per le medesime
imprese, del coefficiente di rettificazione dell'indennizzo,
indiscriminatamente riferita a tutte le società rientranti nella
classificazione e, quindi, anche a quelle minime, può condurre a danno
di questa categoria di società a risultati sommamente iniqui in sede
di liquidazione di indennizzo, riducendolo (come nel easo di speeie è
avvenuto) a livello simbolico;
tanto ritenuto, il detto giudice a quo, considerato che il
segnalato inconveniente induceva a dubitare della legittimità
costituzionale delle indicate norme, sotto i profili sopra specificati,
dichiarava non manifestamente infondata la prospettata questione.
2. - Così chiariti i termini della controversia, non si può non
osservare, in via preliminare, senza con ciò anticipare la soluzione
definitiva, che il convieimento del giudice a quo è stato
indubbiamente ed in modo decisivo determinato dalla suggestiva
impostazione di quella che nella ordinanza di rinvio è definita
"inoppugnabile premessa di fatto" e che in termini poveri, ma
altrettanto suggestivi, può tradursi nei seguenti drastici termini: in
sostanza l'E.N.E.L. con l'esborso di una cifra lievemente superiore a
quella trovata in cassa, al momento del trapasso di possesso, si è
appropriata di una azienda del valore di circa 40 milioni.
Ora, in primo luogo, l'importo del fondo di eassa, esistente
all'atto dell'effettivo passaggio di proprietà, non ha, indubbiamente,
quella suggestiva rilevanza, che, prima facie, è sembrato potervisi
attribuire:
a parte la considerazione che la voce "cassa" rappresenta soltanto
una posta del bilancio, precisamente un elemento attivo della
consistenza patrimoniale, e non è certamente da confondere con
qualsiasi altro termine - "utile" "avanzo", "reddito", "attivo",
risultante dalla differenza tra gli elementi attivi e passivi che
compongono il bilaneio, sta di fatto che L'E.N.E.L., nell'ultima
memoria difensiva, in base alle sue scritture contabili, ha eccepito
che di fronte a quel fondo di cassa, esistevano ed ha dovuto assumere a
suo carico passività di gran lunga superiore (lire 13.532.186).
È significativo che nulla, al riguardo, ex adrerso è stato
opposto e che, anzi, l'argomento, cui pure tanto rilievo era stato
attribuito, non soltanto nell'ordinanza di rinvio, ma anche nella
memoria di costituzione, nella memoria eonclusiva e nella discussione
orale è completamente ignorato. D'altra parte il valore di lire
40.000.000 dell'azienda in questione, che nell'ordinanza di rinvio
sembra quasi un dato certo, non solo non è affatto dimostrato, neppure
con i normali criteri di stima, ma, sempre nella sopra richiamata
memoria dell'E.N.E.L., in base alle risultanze di bilancio, appare
ridimensionato nei limiti corrispondenti all'indennità liquidata.
3. - Ricondotta così la questione nei suoi termini giuridici,
resta da accertare se la normativa, contenuta nell'art. 5 della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n.
138, violi il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della
Costituzione) e quello di indennizzo (art. 42, terzo comma, della
Costituzione), avvertendo che, pur essendo stato denunziato con
l'ordinanza di rinvio il solo n. 2 dell'art. 5 della legge n. 1643 del
1962, è tutto il sistema della legge che, in sostanza, viene messo in
discussione e che, in conseguenza, tale sistema va esaminato nel suo
insieme, al quale fine appare opportuno iniziare l'esame del profilo
della violazione del principio di eguaglianza, in quanto tale profilo,
come si vedrà, finisce con l'assorbire quello della violazione del
principio di indennizzo, anzi, addirittura ad identificarsi con esso.
4. - Il sistema adottato dal legislatore, con l'art. 5 della legge
n. 1643 del 1962, per determinare l'indennizzo da corrispondere
dall'E.N.E.L. agli aventi diritto, nelle sue linee generali è il
seguente:
a) per le imprese assoggettate a trasferimento, appartenenti a
società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è
determinato in misura pari alla media dei valori del capitale della
società, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa
di Milano, oppure, se ivi non sono quotati, nella borsa più vicina
alla sede della società emittente, nel periodo dal 1 gennaio 1959 al
31 dicembre 1961 (art. 5, n. 1);
b) per le imprese assoggettate a trasferimento, che non abbiano
azioni quotate in borsa, ma siano tenute alla formazione del bilancio,
ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato
in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al
31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle
valutazioni dei capitali delle società con azioni quotate in borsa
(art. 5, n. 2);
c) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle
sub a) e sub b) l'indennizzo è determinato in base al valore di stima
(art. 5, n. 4).
Questo sistema è, poi, integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si statuisce:
a) che la media del valore del capitale delle società con azioni
quotate in borsa, di cui all'art. 5, n. 1, della legge n. 1643 del
1962, si determina tenendo conto delle rettifiche per operazioni di
aumento di capitale a pagamento e di rimborso di capitale od altre
operazioni che possano avere avuto incidenza sul valore del capitale
stesso, intervenute nel periodo 1 gennaio 1959-31 dicembre 1961 (art.
1);
b) che, per le imprese assoggettate a trasferimento di cui all'art.
5, n. 2, della legge n. 1643 del 1962 il coefficiente di rettificazione
del capitale netto ai sensi di detto art. 5, n. 2, risulta dal rapporto
tra la somma dei valori dei capitali delle imprese determinati come sub
a) e la somma dei capitali netti delle imprese stesse quali si rilevano
dai bilanci al 31 dicembre 1961, redatti in conformità con la legge 4
marzo 1958, n. 191 (art. 2);
c) che per le imprese ed i beni non contemplati sub a) e sub b)
l'indennizzo è liquidato in relazione al valore di stima determinato
dagli uffici tecnici erariali, competenti per territorio, che debbono
tener conto dei valori desumibili dalle scritture contabili al 31
dicembre 1960, regolarmente tenute, in conformità con le vigenti
disposizioni legislative nonché dei criteri adottati per le imprese di
cui al n. 2 dell'art. 5 della legge n. 1643 del 1962 e che, in mancanza
di scritture contabili, si tiene conto di ogni altro elemento di
valutazione (art. 3).
Dall'insieme delle riportate norme si può ben ritenere che
risulti, con sufficiente certezza, come il legislatore, distinti, con
criteri obbiettivi, che non lasciano alcun margine di dubbio, in quanto
ne riflettono le caratteristiche giuridiche ed organiche, in tre
categorie i soggetti aventi diritto ad indennizzo, abbia avuto cura di
adottare un criterio di liquidazione di tale indennizzo che, sia pure
con opportuni adattamenti, assicurasse, nei limiti del possibile, un
trattamento uniforme alle tre suddette categorie di soggetti.
Poiché di queste categorie, due, che sono poi le più importanti e
numerose, hanno l'obbligo di redigere il bilancio annuale, bilancio in
base al quale, si noti bene, sono effettuati gli accertamenti fiscali,
e la terza ha, quanto meno, l'obbligo di regolare tenuta dei libri e
delle relative scritture contabili, appare evidente come il criterio,
che, prima facie, si presentava quale il più adatto e razionale, fosse
proprio quello di porre a base, per la determinazione degli indennizzi,
appunto le risultanze dei bilanci e, comunque, delle scritture
contabili.
D'altra parte, poiché è innegabile la differenza giuridica ed
economica tra società con azioni quotate in borsa, società con azioni
non quotate in borsa ed altri soggetti diversi dai precedenti e,
comunque, non aventi obbligo di redigere il bilancio, per meglio
assicurare la uniformità di trattamento tra le suddette categorie di
aventi diritto all'indennizzo si è adottato quel coefficiente di
rettificazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 138 del 1963, applicabile ai sensi dell'art. 3 dello
stesso decreto legge anche ai soggetti per i quali la determinazione
dell'indennizzo è effettuata attraverso stima da parte dell'ufficio
tecnico erariale.
Che, in astratto, il sistema adottato dal legislatore risulti
idoneo ad assicurare uniformità di criterio di liquidazione
dell'indennizzo e, in conseguenza, parità di trattamento per tutti i
soggetti che vi abbiano diritto, a qualunque delle tre categorie sopra
distinte essi appartengano, non può seriamente essere contestato.
Non è, al riguardo, fuor di luogo rilevare che, in sostanza, quel
sistema non è nuovo nella nostra legislazione in quanto risulta già
adottato dall'art. 2437 del Codice civile del 1942, che, disciplinando
l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci, contempla le due
ipotesi di società con azioni quotate in borsa e società con azioni
non quotate, disponendo, per questa seconda ipotesi, che al socio
recedente compete il rimborso delle proprie azioni, in proporzione al
patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.
Né si opponga che la regola dell'art. 2437 ha un suo particolare
fine di compromesso e non è applicabile come regola generale,
argomentando l'art. 11 della legge n. 1643 del 1962, che disciplina
l'esercizio del diritto di recesso del socio di una società
assoggettata a trasferimento, per la quale entro il 30 giugno 1964
l'assemblea straordinaria dei soci abbia deliberato il cambiamento
dell'oggetto.
Proprio l'art. 11 sopracitato, infatti, conferma la persistente
validità di quella regola, essendo manifestamente diretto ad evitare
soltanto la immediata ed integrale esigibilità di un credito, che per
l'avvenuto trasferimento, è condizionato al pagamento dell'indennizzo
da parte dell'E.N.E.L. alla società espropriata.
D'altra parte, sempre in astratto, ammesso e non concesso che
potesse concepirsi, nonostante il coefficiente di rettificazione di cui
sopra si è detto, una disparità di trattamento tra le tre diverse
categorie di aventi diritto all'indennizzo, non è concepibile - e
l'ordinanza di rinvio non lo spiega - che tale disparità possa
verificarsi tra grandi e piccole imprese, appartenenti alla stessa
categoria, per le quali assolutamente identici sono i criteri di
liquidazione; in tal caso infatti - e ciò va detto con particolare
riguardo alle imprese di cui all'art. 5, n. 2, della legge del 1962,
n. 1643 - proprio applicando un unico criterio si attua la parità
giuridica di trattamento, giacché l'ammontare dell'indennizzo verrà a
determinarsi, in concreto, sulla base delle risultanze di ogni singolo
bilancio, nel senso che variando queste varierà, di conseguenza,
quello.
Può, dunque, escludersi che nel sistema sopra descritto ed
esaminato possa ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.
5. - Resta, quindi, da accertare se nell'applicazione concreta di
quel sistema si possa pervenire alla determinazione di indennizzi
talmente esigui da risultare addirittura irrisori o simbolici; comunque
tali da risultare in contrasto con il terzo comma dell'art. 42 della
Costituzione, in forza del quale "la proprietà privata può essere,
nei casi preveduti dalla legge, e, salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale".
Che l'indennizzo debba essere effettivo e non meramente simbolico
è chiaro, ma è chiaro altresì, che, specie quando ci si trova di
fronte ad espropriazioni di vasta portata e che riguardano numerosi
soggetti il legislatore debba fare ricorso a criteri di valutazione
generali ed obbiettivi, dai quali esula, bensì, ogni discrezionalità,
ma che, per la stessa loro natura, non possono condurre alla
determinazione di un indennizzo che rispecchi integralmente il valore
del bene espropriato (vedi: legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul
risanamento della città di Napoli; legge 12 maggio 1950, n. 230:
Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei
territori jonici contermini; legge 18 aprile 1962, n. 167: Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia
economica e popolare, quale risulta modificata dalla legge 21 luglio
1965, n. 904).
Il concetto di indennizzo in tali ipotesi, alle quali quella in
esame ben può essere parificata, è venuto, quindi, a qualificarsi con
le espressioni di "congruo", "equo" e simili, che stanno a significare
come non debba essere tale da reintegrare completamente il patrimonio
dell'espropriato, al quale, nell'interesse generale, ben può essere
imposto un certo sacrificio, ma non rappresenti, d'altra parte una mera
lustra.
Chiarito, in tal modo, quale debba essere il concetto di indennizzo
conforme al precetto costituzionale, deve escludersi che, nonostante le
contrarie e contrastanti opinioni dei tecnici della materia, un
bilancio, compilato con la esatta osservanza delle norme di legge, non
possa consentire una valutazione della consistenza patrimoniale
dell'ente, cui si riferisce, che rientri in quei limiti di congruità o
di equità, cui sopra si è accennato.
D'altra parte tutti gli enti aventi l'obbligo di bilancio, in base
al bilancio stesso sono soggetti all'accertamento del reddito da
sottoporre alle imposte dirette.
Imputet sibi, quindi, chi avendo compilato un bilancio non
veritiero ed avendo, in base a quel bilancio, subito l'accertamento
fiscale, si vede, poi, sempre in base a quello stesso documento, da lui
proveniente, valutare, eventualmente ad altri fini, il suo patrimonio
in misura inferiore a quella da lui ritenuta esattamente rimunerativa.
A ciò aggiungasi che nella specie la determinazione
dell'indennizzo non è stata effettuata sulla base dei bilanci
presentati ai fini fiscali, ma di quelli compilati ai sensi della legge
4 marzo 1958, n. 191, nei quali le imprese potevano contabilizzare
plusvalenze di capitale anche oltre i limiti di quelle ammesse agli
effetti fiscali a titoli di riserva per conguaglio monetario (v.
prospetto "Stato patrimoniale al 31 dicembre 19..." allegato alla
citata legge n. 191). E se è vero che la contabilizzazione di quelle
plusvalenze non era obbligatoria è altrettanto vero che essa non era
vietata: con il che si vuole dire, in sostanza, che gli effetti
derivanti e derivati dalla compilazione dei bilanci sono imputabili, se
non favorevoli, esclusivamente alle imprese interessate.
Le considerazioni che precedono circa il concetto di congruo
indennizzo bastano anche a dimostrare l'incosistenza delle critiche
mosse al coefficiente di integrazione ed alla sua effettiva capacità
di raggiungere, in misura eguale per tutti, lo scopo voluto dal
legislatore.
Si tratta, invero, di un coefficiente desunto da una media, come
tale insuscettibile di fornire una integrazione completa ma non perciò
inidoneo alla funzione perequativa, per la quale è stato istituito.
Comunque, in concreto, tale coefficiente è valso a fare aumentare
di un terzo l'indennizzo liquidato, in base al suo bilancio, alla
Casauria.
Anche sotto il profilo del contrasto con l'art. 42, terzo comma,
della Costituzione, la sollevata questione risulta, quindi, infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante
"Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica e trasferimento
ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", e dell'art.2
del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138,
contenente "Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle
imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.", proposta con
l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo
comma e 42, terzo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTTSTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte