Sentenza n. 115/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/08/1979 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 152/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale
per il personale degli enti locali), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1976 dal T.A.R. per la Calabria sul
ricorso proposto da Cimmino Antonietta contro l'INADEL, iscritta al n.
669 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;
2) ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal T.A.R. per la Calabria
sul ricorso proposto da D'Elia Natalia contro l'INADEL, iscritta al n.
349 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.
Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso 11 marzo 1974 Cimmino Antonietta - sorella inabile
a qualsiasi proficuo lavoro, già convivente col dipendente comunale
Biagio Cimmino, deceduto in attività di servizio, e titolare di
pensione indiretta - impugnava il provvedimento dell'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (INADEL), con il quale le veniva
negata la liquidazione della indennità premio di servizio in quanto
non compresa tra le categorie dei superstiti aventi diritto in forma
indiretta (vedova e prole) a tale indennità, ai sensi dell'art. 3
della legge 8 marzo 1968, n. 152.
Deduceva la ricorrente che il beneficio le spettava, trattandosi di
indennità da erogarsi alla cessazione del servizio per qualsiasi
causa; chiedeva, comunque, che nel suo caso venisse applicata la
sentenza n. 82 del 1973 con la quale la Corte costituzionale - nel
dichiarare l'incostituzionalità di analoga norma contenuta nell'art. 5
della legge 27 novembre 1956, n. 1407, in materia di liquidazione
dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS - ha stabilito che
tale indennità è dovuta anche alle sorelle e ai fratelli inabili
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico
dell'impiegato.
L'INADEL resistente concludeva, invece, per l'infondatezza del
ricorso, osservando che nessuna equiparazione può esser fatta tra
l'indennità di buonuscita (equiparabile a suo avviso all'indennità di
liquidazione ed avente, quindi, carattere di retribuzione differita) e
l'indennità premio di servizio, avente carattere previdenziale per il
suo stretto collegamento coi contributi versati.
Sulla base di tali conclusioni il T.A.R. ha emesso l'ordinanza 23
marzo 1976, con la quale, dopo aver rilevato che sussiste identità tra
le situazioni oggetto delle due normative, per l'evidente carattere
previdenziale sia della indennità premio di servizio che della
indennità di buonuscita, e che le ragioni che hanno indotto la Corte a
dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 1407 del
1956 debbono valere per l'analoga disposizione contenuta nell'art. 3
della legge n. 152 del 1968, ha sollevato d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, di quest'ultima norma, nella parte in cui esclude i
collaterali superstiti dell'iscritto all'INADEL, deceduto in attività
di servizio, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro,
conviventi a carico dell'impiegato, dal diritto alla liquidazione
dell'indennità premio di servizio.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22
dicembre 1976.
2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata, salvo
per l'ulteriore riferimento - eccepito d'ufficio - agli artt. 36 e 38
della Costituzione, è stata sollevata dallo stesso T.A.R. della
Calabria con ordinanza 10 novembre 1977 emessa sul ricorso proposto
contro l'INADEL in data 1 aprile 1975 da D'Elia Natalia, sorella di
D'Elia Osvaldo, già dipendente comunale, deceduto in attività di
servizio, e titolare anch'essa, per tale motivo, di pensione indiretta
a carico dell'INADEL.
Il giudice motiva l'ordinanza solo con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, osservando che le ragioni poste dalla Corte
costituzionale a base della sentenza n. 82 del 1973 sulla buonuscita
dell'ENPAS, meritano di essere considerate anche per la situazione
riguardante l'indennità premio di servizio spettante ai superstiti dei
dipendenti degli enti locali. Evidente è la disparità di trattamento
tra la categoria dei fratelli e sorelle inabili, cui è riconosciuto il
diritto a pensione ma non il diritto all'indennità premio di servizio,
ed altre categorie di superstiti, trovantisi in eguale relazione
assistenziale col defunto ed in eguale stato di bisogno, che sono,
invece, considerate favorevolmente dalla norma.
L'omogeneità delle situazioni avrebbe richiesto identità di
trattamento, e, del resto, lo stesso legislatore. per il solo impiego
statale, si è orientato verso forme ancora più ampie di solidarietà
ai collaterali dell'impiegato deceduto, come è dimostrato dall'art. 7
della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha previsto la corresponsione
dell'indennità di buonuscita, in caso di morte del dipendente statale
in attività di servizio, oltre che al coniuge, agli orfani e ai
genitori, anche ai fratelli e alle sorelle.
L'ordinanza, dopo le rituali comunicazioni e notifiche, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978.
3. - In entrambi i giudizi dinanzi a questa Corte nessuno si è
costituito. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano la questione se sia
costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3,36 e
38 della Costituzione, l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella
parte in cui non comprende, e quindi esclude dalla categoria degli
aventi diritto all'indennità premio di servizio, i collaterali
superstiti dell'iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti
enti locali (INADEL), deceduto in attività di servizio, inabili
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico.
2. - I giudizi, avendo ad oggetto identica questione, vengono
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - La questione è fondata.
Con la sentenza n. 82 del 1973, alla quale fanno riferimento
entrambe le ordinanze, la Corte, a proposito della indennità di
buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato,
iscritto al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS, ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre
1956, n. 1407, nella parte in cui esclude che l'indennità medesima, in
caso di morte in servizio dell'impiegato, spetti ai collaterali inabili
permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico.
In quella occasione la Corte, premesso che l'indennità di
buonuscita assolve precipuamente una funzione previdenziale ed
assistenziale, ponendosi accanto alla pensione e ad altre indennità o
prestazioni, nell'ambito del trattamento di quiescenza previsto in
favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal
servizio, e di dati superstiti, ha osservato che per altre categorie di
superstiti, trovantisi in eguale relazione assistenziale con il defunto
ed in eguale stato di bisogno, la normativa prevedeva tanto il diritto
a pensione quanto il diritto all'indennità di buonuscita, mentre per
le sorelle ed i fratelli inabili permanentemente a proficuo lavoro e
conviventi a carico dell'impiegato, le stesse norme prevedevano solo il
diritto alla pensione, ma non anche il diritto all'indennità di
buonuscita: donde l'illegittimità costituzionale della denunciata
norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Dopo la sentenza della Corte è stato emanato il testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
il cui art. 5, primo comma, nel testo sostituito con l'art. 7 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, ha sancito che "in caso di morte del
dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di
buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete,
nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai
fratelli e sorelle".
4. - Sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella
finalità, all'indennità di buonuscita per i dipendenti statali è la
indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali,
istituita con la legge 2 giugno 1930, n. 733, e in atto disciplinata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 152. Entrambe le indennità, infatti, sono
correlate con le contribuzioni versate a titolo di trattamento
previdenziale, sono erogate non dall'ente datore di lavoro, ma da
appositi enti che riscuotono e gestiscono i contributi versati
dagl'iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche, sono
corrisposte all'iscritto cessato dal servizio o, in caso di sua morte
in costanza di servizio, a dati superstiti.
Proprio per quanto concerne questi ultimi, si riproduce,
nell'ambito della normativa concernente il trattamento di quiescenza
del personale dipendente dagli enti locali, la medesima disparità di
trattamento tra categorie, che condusse la Corte alla ricordata
dichiarazione di illegittimità costituzionale. Infatti, mentre gli
orfani maggiorenni dell'iscritto, inabili permanentemente a qualsiasi
proficuo lavoro e conviventi a suo carico, hanno diritto tanto alla
pensione (art. 40 legge 11 aprile 1955, n. 379) quanto all'indennità
premio di servizio (art. 3, comma 2, lett. b della citata legge n. 152
del 1968), i suoi collaterali, nelle stesse condizioni di inabilità e
di convivenza ed in mancanza degli altri aventi diritto che li
precedono nell'ordine, hanno egualmente diritto alla pensione (art. 7,
ultimo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646), ma non sono, dal
denunciato art. 3, compresi tra le categorie di superstiti aventi
diritto all'indennità premio di servizio (come non lo sono del pari i
genitori dell'iscritto, che si trovano nella stessa posizione dei
collaterali, ma della cui situazione la Corte non è chiamata ad
occuparsi).
Deve, pertanto, anche in questa occasione riconoscersi che la
ingiustificata disparità di trattamento riservata ai collaterali,
concreta una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ne consegue
che, restando assorbito il riferimento, peraltro non motivato, fatto da
una delle due ordinanze anche agli articoli 36 e 38 della Costituzione,
va dichiarata la illegittimità costituzionale del citato art. 3 della
legge n. 152 del 1968, nella parte in cui non comprende tra le
categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di
servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi
indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo
lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le
categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di
servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi
indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo
lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTER RA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte