Sentenza n. 118/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 132
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 marzo 1971 dal pretore di Massa Marittima
nel procedimento penale a carico di Carresi Gildo ed altri, iscritta al
n. 181 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1971 dal pretore di Lucca nel
procedimento penale a carico di Garozzo Adriana, iscritta al n. 239 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Carresi Gildo ed
altri il pretore di Massa Marittima, con ordinanza 25 marzo 1971, ha
rappresentato che riterrebbe doveroso, in applicazione degli artt. 132,
primo comma, e 133 del codice penale, irrogare la pena nella misura del
minimo edittale (nel caso specifico, quindici giorni di reclusione),
nonché, per il disposto dell'art. 62 bis cod. pen., concedere le
attenuanti generiche a quelli fra gli imputati, che, attese le
risultanze processuali, devono essere dichiarati colpevoli del reato ad
essi ascritto. Tuttavia, per la concessione di dette attenuanti, la
pena, a norma degli artt. 132 cpv. e 23 cod. pen., dovrebbe rimanere
fissata in quindici giorni di reclusione.
Ciò posto, il detto pretore ha sollevato di ufficio la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 132 cpv. cod. pen. in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La stessa questione è stata sollevata, di ufficio, dal pretore di
Lucca, con ordinanza 27 maggio 1971, emessa nel corso del procedimento
penale a carico di Garozzo Adriana.
In entrambi i giudizi avanti questa Corte, le parti non si sono
costituite. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Massa
Marittima è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che
ha concluso per la infondatezza della questione. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 cpv.
del codice penale viene proposta dalle due ordinanze di rimessione in
riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto identico profilo,
sicché i due giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. - Secondo queste ordinanze nel caso in cui il giudice ritenga di
applicare il minimo edittale della pena e di concedere nel contempo le
circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.,
queste non avrebbero alcuna pratica incidenza, dal momento che
l'articolo impugnato dispone che il potere discrezionale del giudice
nella applicazione della pena trova un limite nel minimo fissato dalla
legge.
Per il secondo comma dell'art. 132 del codice penale si avrebbe una
parificazione assolutamente ingiustificata dell'imputato riconosciuto
colpevole e meritevole del minimo della pena, ma non anche di
attenuanti, con l'imputato colpevole dello stesso reato e meritevole,
oltre che dell'applicazione del minimo della pena, anche di attenuanti.
Onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Siffatta violazione sarebbe altresì evidente ove si raffrontassero
queste due diverse posizioni: per l'imputato di un reato per il quale
il minimo di pena edittale superi il limite della pena detentiva al di
sotto del quale detta pena non può essere inflitta in concreto, la
diminuzione di pena per attenuanti comuni assumerebbe una incidenza
pratica; la quale, invece, verrebbe a mancare quando il minimo della
pena detentiva edittale coincidesse con quello oltre il quale non si
può scendere.
Non sarebbe, inoltre, ragionevole l'uso del potere discrezionale
del legislatore, il quale esclude la concreta operatività delle
circostanze attenuanti proprio per le fattispecie criminose ritenute
dal giudice di minima entità. Nel sistema punitivo vigente la
valutazione del fatto reato ai fini della previsione della sanzione
dovrebbe essere distinta dalla successiva valutazione operata dal
giudice per la determinazione in concreto della misura dei singoli
aumenti o delle singole diminuzioni di pena. Inoltre, la efficacia
della pena detentiva non sarebbe necessariamente subordinata ad un
minimo di durata, come è dimostrato dall'istituto della conversione
delle pene pecuniarie, di cui agli artt. 135 e 136 cod. pen., per i
quali la reclusione o l'arresto possono avere anche la durata di un
giorno.
3. - La questione non è fondata.
Non ha alcuna rilevanza il raffronto fra l'ipotesi in cui il minimo
della pena edittale superi quello della specie di pena, laddove ha
incidenza la diminuzione per le circostanze attenuanti, e la ipotesi in
cui il detto minimo non superi quello della specie di pena, rendendo
inefficace la diminuzione stessa. In tal caso, infatti, le due ipotesi
configurano situazioni diverse, per le quali appare giustificata la
differenza di trattamento.
Tale differenza si verifica anche allorché coincidono i due minimi
sopra indicati, della pena edittale e della specie di pena. Ma il
principio di uguaglianza invocato dalle ordinanze di rimessione non
appare violato. La differenza, infatti, è giustificata dal
coordinamento delle varie norme sulla applicazione della pena, che
formano un tutto unico, nel quale il potere discrezionale del giudice
è delimitato dal legislatore. Quest'ultimo ha ritenuto necessario
precisare gli elementi fondamentali verso cui il giudice deve
orientarsi nelle sue valutazioni, ed entro il cui ambito deve contenere
l'uso dei poteri a lui conferiti. Pertanto, ha escluso l'istituto della
cosiddetta pena indeterminata, e, nel contempo, tenendo conto della
funzione e delle finalità della sanzione, e specialmente del principio
della rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 Cost.,
ha considerato che la brevità eccessiva delle pene detentive fa sì
che esse risultino inidonee a conseguire quelle finalità.
Non può certamente dirsi che tali principi pecchino di
irrazionalità, o che, comunque, sia irrazionale la fissazione di un
limite minimo non superabile dal giudice. E, naturalmente, la
razionalità dei principi accolti, si risolve in razionalità anche di
un eventuale trattamento differenziato che possa verificarsi nella
applicazione pratica, in particolari casi.
Né può trarsi argomento in contrario dall'istituto della
conversione delle pene pecuniarie in detentive, ubbidendo esso - come
bene osserva l'Avvocato dello Stato - ad altra esigenza: nel caso di
insolvibilità del condannato, non si può arrestare la realizzazione
delle sanzioni pecuniarie a carattere prettamente penale e perciò
l'ordinamento giuridico dispone che si proceda oltre, e si attui, sulla
libertà personale del condannato quella esecuzione risultata
impossibile sui suoi averi, ma ciò, ovviamente nei limiti necessari a
conseguire l'effettiva applicazione di una sanzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 132 del codice penale (potere discrezionale del giudice nella
applicazione della pena, limiti), sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione dalle ordinanze del pretore di Massa Marittima e di
Lucca indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte