Sentenza n. 118/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 279
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1971
dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Catalano
Elvira e Bartolone Loris, iscritta al n. 228 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del
14 luglio 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Bartolone Loris;
udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il tribunale di Messina, chiamato a pronunciarsi sulla domanda
proposta da Elvira Catalano, madre esercente la patria potestà sul
figlio naturale Vincenzo Giancarlo Catalano, da lei riconosciuto, nei
confronti di Loris Bartolone e diretta ad ottenere la condanna del
convenuto, che secondo l'assunto dell'attrice sarebbe il padre del
minore, alla corresponsione in favore del figlio del mantenimento o,
quanto meno, degli alimenti, con ordinanza del 15 febbraio 1971, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e
279 del codice civile, in riferimento all'art. 30 della Costituzione.
Preliminarmente rilevava che la pretesa dell'attrice, fondata sulla
norma dell'art. 279 nella parte in cui dispone che il figlio naturale
ha diritto a che il genitore dal quale non può essere riconosciuto,
gli corrisponda gli alimenti, trova ostacolo nell'altra parte dello
stesso articolo che limita l'esperibilità dell'azione alimentare alle
tre ipotesi di paternità ivi previste, e nel disposto dell'art. 278
che esclude le indagini sulla paternità nei casi in cui il
riconoscimento è vietato.
Tali norme, però, sarebbero in contrasto con l'art. 30 della
Costituzione.
Anzitutto, andrebbe contro l'art. 30, primo comma, la richiamata
disciplina in quanto attribuisce a talune categorie di figli un ridotto
diritto alimentare e, mediante una casistica restrittiva, esclude
alcuni di essi da questo beneficio.
In secondo luogo, l'illegittimità costituzionale sarebbe
particolarmente evidente nella parte in cui, in quelle norme, è posto
il criterio di individuazione dei figli non riconoscibili, a cui è
accordata la facoltà di agire per ottenere l'assegno alimentare. Il
divieto di indagini sulla filiazione, secondo il tribunale, non è
assoluto, ma colpisce solo il figlio che voglia far valere il fatto
della filiazione anche al solo scopo di ottenere la corresponsione
degli alimenti, e le dette indagini invece restano consentite "per
quanto influisce sui rapporti fra altri soggetti". Si ha per ciò che
"il figlio, cui la legge preclude una prova diretta, può
avvantaggiarsi della circostanza occasionale che altri abbia avuto
interesse a provare il rapporto di filiazione che lo riguarda".
In tal modo non si realizza la più intensa tutela voluta dalla
Costituzione a vantaggio di dati soggetti.
In terzo luogo, secondo il giudice a quo, la disciplina relativa in
esame non trova una giustificazione nel quadro della riserva di legge
dell'art. 30, comma quarto. Tale riserva "siccome riguardante solo i
limiti dell'accertamento della paternità, pare attenere alle
peculiarità della prova di questa in rapporto alle specifiche esigenze
di certezza". E l'art. 278 crea un limite che non riflette esigenze di
certezza. La limitazione posta da questa norma attiene, invece,
soltanto alla qualificazione incestuosa o adulterina tanto della
paternità che della maternità, e come tale è esclusa dall'art. 30,
comma primo, che sancisce l'obbligo del mantenimento anche dei figli
nati fuori del matrimonio con una formulazione ampia che esclude ogni
discriminazione tra le diverse categorie di figli.
Infine, per il tribunale, con la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle norme relative al reato di adulterio, sarebbero
venute meno, in gran parte, le ragioni che tradizionalmente hanno
determinato la gravosa normativa che regola la condizione dei figli
adulterini.
2. - Davanti a questa Corte si è costituito il Bartolone, a mezzo
degli avvocati Luigi Autru Ryolo e Nicola Fulci.
Premesso che nel prospettare la questione il tribunale aveva
ipotizzato una disparità di trattamento tra figli adulterini a seconda
che si trovino o meno nelle condizioni di cui all'articolo 279 n. 1 del
codice civile, e rilevata una illogicità nel sistema che interdice al
figlio adulterino un diretto accertamento consentito, invece,
indirettamente ad altri soggetti, riteneva che il giudice a quo fosse
incorso in un evidente errore logico-giuridico: le ipotesi richiamate
dall'art. 279 n. 1 del codice civile, infatti, non attengono a
possibilità di riconoscimento di figli adulterini o di accertamento di
paternità naturali, "ma rappresentano casi in cui la filiazione
adulterina rileva per effetto di altri rapporti giuridici", e non
riflettono, in sostanza, "la istituzionalizzazione di alcun diritto
soggettivo del figlio naturale, ma la mera obiettivizzazione dei limiti
al divieto di indagine sulla filiazione adulterina, in relazione alla
tutela concessa ad altri interessi".
La scelta operata dal legislatore ordinario appare, poi, congrua e
razionale in quanto assicura l'esercizio del diritto del figlio
naturale agli alimenti ogni volta che venga meno la ragione pratica
della tutela dell'interesse sostanziale (segreto) per il quale è posta
la limitazione.
Osservava, quindi, la parte privata che il giudice di merito
sarebbe incorso in errore laddove ha interpretato la riserva
legislativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 30 della
Costituzione, come inerente ai limiti dell'"accertamento" della
paternità, mentre il testo normativo parla di "ricerca", che è
attività processuale ben diversa.
Né la diversa interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 30
prospettata, si porrebbe in contrasto con il primo comma dello stesso
articolo, posto che quest'ultima disposizione contiene la norma
generale, mentre l'ultimo comma quella particolare che delimita il
campo di applicazione della prima.
D'altra parte il venir meno dell'aspetto penale dell'adulterio, non
implicando la esclusione della illiceità di esso sotto altri profili,
non può portare nessuna ragione per l'illegittimità costituzionale
della norma.
Infine, la parte costituita, passava all'esame delle ragioni
addotte dall'attrice nel giudizio di merito, e tra l'altro osservava
che non vi sarebbe alcuna irragionevolezza nel fatto che l'art. 279 n.
1 si riferisce a situazioni in cui la filiazione risulti indirettamente
da sentenza civile o penale, perché questo accertamento, per così
dire "accidentale", ha per oggetto rapporti di altra natura e comporta,
solo "accidentalmente", l'accerta mento della filiazione naturale.
Osservava, inoltre, che l'art. 30 deve essere interpretato nel suo
complesso, nel senso che con l'ultimo comma si è operato un "rinvio
confirmatorio o recettizio" delle norme esistenti in tema di
limitazioni alla ricerca della paternità.
E concludeva per la non fondatezza della questione.
3. - Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
spiegato intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la
questione sarebbe, del pari, non fondata: è impugnata la norma
risultante dal combinato disposto degli artt. 278 e 252 del codice
civile, per il quale non sono ammesse, salvo le eccezioni stabilite
all'art. 279, le indagini sulla paternità di figli adulterini, e la
norma si inquadra perfettamente nella previsione dell'ultimo comma
dell'art. 30 della Costituzione.
Tale disposizione non va interpretata, come vorrebbe il giudice a
quo, nel senso che legittima soltanto norme ordinarie regolanti la
peculiarità della prova della paternità in rapporto a specifiche
esigenze di certezza: essa, infatti, usa il termine di limite senza
specificare che debba trattarsi di limite probatorio e nel concetto
generico di limite deve farsi rientrare ogni specie di circostanze,
relative all'esercizio dell'azione, e tale interpretazione trova
inoltre la sua ripetuta smentita nelle sentenze di questa Corte che
hanno escluso la contrarietà all'art. 30 del secondo comma dell'art.
274 e dell'art. 271 del codice civile.
La prima, se non l'unica, ragione, poi, che può giustificare alcun
limite all'esperimento dell'azione di ricerca della paternità, è data
dalla tutela dei diritti (dei membri) della famiglia legittima
riconosciuti e garantiti dall'art. 29 della Costituzione.
Orbene, tale esigenza nei confronti dei (pretesi) figli adulterini
ha indotto il legislatore a consentire le indagini giudiziali sulla
paternità solo nelle ipotesi in cui esistano prove documentali
particolarmente concludenti, ed allora la limitazione risulta
chiaramente compresa nell'ambito del potere discrezionale riservato dal
costituente al legislatore ordinario.
Né l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate può -
secondo l'Avvocatura dello Stato - farsi derivare dalla considerazione
della casistica eccessivamente restrittiva contenuta nell'art. 279 del
codice civile.
Estendere i casi di ricerca della paternità rientra
nell'iniziativa del legislatore ordinario.
E la normativa in atto vigente, come si è detto sopra, trova la
sua ragione nella particolare esigenza di tutela della famiglia
legittima.
4. - All'udienza del 23 gennaio 1974 il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Azzariti ha insistito nelle precedenti difese e
richieste. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e
279 del codice civile, in riferimento all'art. 30 della Costituzione.
Pur facendo qualche accenno anche diretto all'obbligo e al diritto
di mantenimento e di educazione, chiede in sostanza alla Corte di voler
dire se contrasti o non con quella disposizione costituzionale la
disciplina legislativa in forza della quale al figlio che si trovi nei
casi indicati nella prima parte dell'art. 279 ed in particolare sia
figlio adulterino e qualora non ricorra una delle tre ipotesi di cui
alla seconda parte dello stesso articolo, non è consentito di agire
per ottenere gli alimenti nei confronti del preteso padre, coniugato
con donna diversa dalla madre, e di provarne la paternità.
2. - Tale essendo la questione, appare non pregiudiziale la
risoluzione di essa sul punto relativo all'art. 278. Questa norma, che
nella sua prima parte non ammette le indagini sulla paternità (e sulla
maternità) nei casi in cui il riconoscimento è vietato, è posta a
chiusura della disciplina relativa al reclamo della paternità (e della
maternità) naturale; ed in modo evidente, non è direttamente
applicabile alla specie, perché nel processo a quo non è chiesta la
dichiarazione giudiziale della paternità, e non lo è neppure
indirettamente, perché il divieto di provare la paternità (al fine di
ottenere gli alimenti) si contiene, sia pure in modo implicito,
nell'art. 279 che è del pari oggetto della denuncia in esame.
Resta, quindi, da accertare se sia conforme o meno all'art. 30
della Costituzione, e sotto il profilo già indicato, l'art. 279.
3. - Ad avviso del giudice a quo sussisterebbe il denunciato
contrasto perché il primo comma dell'art. 30 sancisce l'obbligo dei
genitori di mantenere i figli nati anche fuori del matrimonio "senza
limiti di sorta" e "con una formulazione ampia, che esclude ogni
discriminazione fra le diverse categorie di figli"; perché il divieto
di provare la paternità nei casi e fuori delle ipotesi di cui all'art.
279 non è legittimato nel quadro della riserva legislativa prevista
nel quarto comma dell'art. 30, e perché codesta disciplina, relativa
all'obbligazione di mantenimento, potrebbe valere anche per quella
alimentare.
Pur convenendo circa l'ultimo punto, che agli alimenti di cui si
occupa l'art. 279, per estensione e per quanto consentito, sia
applicabile la normativa vigente in tema di condizioni di
ammissibilità e di esercizio dell'azione di mantenimento, la Corte
ritiene che, dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'art.
30 della Costituzione, non discenda immediatamente e direttamente la
possibilità giuridica per il figlio adulterino per il quale non
ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279,
di provare la paternità, sia pure, all'effetto di ottenere dal preteso
padre il mantenimento o al meno gli alimenti.
All'accoglimento delle tesi interpretative del primo comma
dell'art. 30, secondo le quali dalla relativa disposizione, tra
l'altro, lo stesso art. 279 sarebbe stato, sul punto, abrogato, o
almeno sarebbero stati superati i limiti alla ricerca della paternità
nel processo promosso allo scopo di ottenere il mantenimento, sono di
ostacolo vari dati e considerazioni.
Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30, non
sembra che il dovere-diritto dei genitori di mantenere (istruire ed
educare) i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in
maniera illimitata ed indiscriminata. Il relativo diritto non è
attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto
concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioè come
effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione
dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio.
Dal Costituente si è voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli
naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la
legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini
provare la paternità o la maternità. In tal modo, si è innovato nei
confronti del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai
figli, nei casi e per le ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il
mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si è andati oltre.
Sostenere che con l'entrata in vigore della Costituzione ed in
forza del disposto dell'art. 30, comma primo, siano state abrogate o
siano divenute illegittime, sia pure al limitato effetto della
spettanza del più volte indicato diritto al mantenimento, le norme che
comunque limitano o precludono l'accertamento e la dichiarazione
giudiziale della paternità o della maternità naturale, non è
d'altronde consentito solo che si tenga presente la funzione che nel
rapporto giuridico di mantenimento ha l'individuazione dei soggetti.
Riguardato tale rapporto dal punto di vista dei genitori, quali
soggetti tenuti al mantenimento, per l'imputazione sia del fatto che
dell'effetto necessita che siano determinati i genitori (di un dato
figlio). Di tale esigenza, invero, il Costituente non può non aver
avuto sicura consapevolezza. Ed allora, almeno, non è pensabile che
esso abbia voluto far sorgere il diritto prima ancora che con il
riconoscimento o con la legittimazione, ovvero con un accertamento
giudiziale, siano determinati e cioè individuati i genitori.
Il primo comma dell'art. 30, per ciò, non ricollega direttamente
ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del detto
diritto ai figli naturali.
Codesta interpretazione, poi, si armonizza con il disposto del
quarto comma dello stesso art. 30. Questo non si presta ad essere
inteso nel senso che la riserva legislativa attinente ai limiti alla
ricerca della paternità valga per le azioni di stato e per quelle
relative alla costituzione o all'accertamento di situazioni giuridiche
soggettive diverse dal diritto al mantenimento, ma va interpretato nel
senso più ampio e onnicomprensivo. Fermo restando per altro che quel
comma non dovrebbe escludere la possibilità che il legislatore, senza
annullare o snaturare l'istituto, detti nuove norme che regolino la
ricerca della paternità e ne deifiniscano i limiti.
Ed infine non dovrebbe costituire oggetto di dubbio che la
normativa dell'art. 30, espressa nei suoi commi maggiormente
significativi, come si collega variamente ed inscindibilmente al
precedente art. 29, così denuncia un'intima complementarità e
coerenza. Le sue articolazioni, da interpretarsi le une per mezzo delle
altre, conducono pertanto ad escludere, da un lato, che là ove si
parla di doveri-diritti dei genitori nei confronti dei figli, si sia
andati oltre i confini segnati in altra parte dello stesso articolo; e
dall'altro, e per ciò solo, che si siano voluti modificare o rendere
incompatibili per quanto necessario le norme ed i limiti per la ricerca
della paternità.
Tutto ciò porta a ritenere che, a proposito dell'azione per
ottenere gli alimenti ex art. 279 (per il collegamento che nel sistema
essa ha con quella di mantenimento), l'art. 30, comma primo, non ha
abrogato il divieto dell'art. 279 per cui si contende nel giudizio a
quo, o disposto in modo tale che di codesto divieto si debba dichiarare
l'illegittimità costituzionale.
La normativa in atto vigente, quindi, consente che, pur trovantesi
nei casi indicati nella prima parte dell'art. 279, il figlio naturale
solo nelle tre ipotesi di cui alla seconda parte dello stesso articolo,
possa agire per ottenere gli alimenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice civile sollevata
in riferimento all'art. 30 della Costituzione dal tribunale di Messina,
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 279 del codice civile in riferimento all'art. 30 della
Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte