Sentenza n. 118/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1089/1939
- art. 2legge 1089/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse
artistico e storico), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Canepa Pietro ed altro contro il Ministero per i
beni culturali ed ambientali, iscritta al n. 469 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 13 aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Perugia Alessandro ed altri contro il Ministero
per i beni culturali ed ambientali ed altro, iscritta al n. 493 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Perugia Alessandro ed altri
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Giovanni Vanin e Renato Di Castro per Perugia
Alessandro ed altri e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con D.M. del 4 aprile 1987, il Ministro per i beni culturali
e ambientali sottoponeva a vincolo, ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, l'"Antico Caffè Genovese" di Cagliari, dichiarato di
interesse particolarmente importante.
Avverso tale provvedimento ricorrevano al T.A.R. Lazio Canepa
Pietro e Canepa Francesco, proprietari del predetto locale, deducendo
la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939, ed
eccesso di potere.
L'adito Tribunale, con ordinanza emessa l'8 giugno 1989 (R.O. n.
469 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 9 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della
citata legge, nella parte in cui non prevedono la possibilità di
tutelare attività tradizionali caratterizzanti una parte del
territorio cittadino ed, in particolare, i centri storici.
Ha osservato che dal contenuto del D.M. impugnato si evince che
esso non ha inteso tanto tutelare l'arredo e i decori del locale,
quanto, soprattutto, assicurare la continuità dell'attività
commerciale ivi esercitata, in quanto tradizionalmente connessa al
centro storico di Cagliari.
Ma tale finalità è estranea alla previsione della legge n. 1089
del 1939, la quale tutela cose materiali, sia che presentino
particolare interesse storico, artistico, archeologico o etnografico
(art. 1), sia che tale carattere abbiano acquistato per il loro
riferimento ad accadimenti della storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere (art. 2).
La previsione di limiti alla destinazione delle cose di interesse
storico e artistico, operata dall'art. 11 cpv., che consente
all'Amministrazione di vietare usi non compatibili con il carattere
delle cose predette o tali da arrecare pregiudizio alla loro
conservazione ed integrità, secondo il giudice a quo, avrebbe solo
portata strumentale e non autonomo rilievo.
Ad avviso del Collegio, le stesse norme, però, proprio nella
parte in cui non prevedono la possibilità di tutelare attività
culturalmente rilevanti e caratterizzanti l'assetto di una via, di un
quartiere, di una zona, contrasterebbero con il precetto dell'art. 9
della Costituzione in base al quale il bene "cultura" costituisce un
valore fondamentale per cui devono tutelarsi tutti gli interessi che
riguardano il modo di essere della comunità.
2. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità, e, comunque, per la
infondatezza della questione. Ha sostanzialmente condiviso l'esigenza
di proteggere beni culturali, ma ha prospettato la possibilità che
la tutela sia assicurata dalle norme denunciate mediante una
interpretazione più adeguata all'evoluzione dei tempi, secondo cui i
vari tipi di interessi culturali da esse considerati possano avere la
loro matrice in un'attività che si trasfonda in una
caratterizzazione culturale della cosa.
Ha rilevato che l'esigenza di protezione culturale in relazione
all'uso può anche esprimersi in effetti corrispondenti ad un vincolo
di destinazione che, agendo sulla proprietà e non sul diritto di
iniziativa economica, ha carattere reale e non personale, non
potendosi confondere con l'obbligo di esercitare l'attività, che si
porrebbe in contrasto con altri principi di rango costituzionale.
3. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso T.A.R.
Lazio con ordinanza emessa il 13 aprile 1989 (R.O. n. 493 del 1989),
sul ricorso proposto da Perugia Alessandro ed altri, per
l'annullamento del D.M. del 12 novembre 1984, con il quale il
Ministero per i beni culturali e ambientali, nel sottoporre a
vincolo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1939, il
"Palazzo Fiano", sito in Roma, ha dichiarato d'interesse
particolarmente importante, ai sensi degli artt. 1 e 2 della predetta
legge la "Gioielleria Masenza", ubicata nello stesso palazzo.
Il giudice a quo ha svolto argomentazioni identiche a quelle poste
a base dell'ordinanza precedente.
4. - Nel giudizio si è costituita la parte privata che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Nella memoria ha poi precisato che il titolare della licenza di
esercizio della gioielleria in questione si è definitivamente
ritirato dal commercio dei preziosi, e che i locali, pur nella
disponibilità dei legittimi proprietari, sono chiusi da tempo, ed ha
osservato che, in sostanza, estendendo il vincolo dell'attività
commerciale, se ne imporrebbe agli interessati la ripresa, in
contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica
privata, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.
Il vincolo, inoltre, violerebbe anche l'art. 42 della
Costituzione, il quale prevede che la proprietà privata possa essere
sottoposta a limiti solo per assicurare la funzione sociale, mentre,
nel caso di specie, il preteso interesse generale perseguito non
potrebbe essere attuato poiché il bene che si intende tutelare non
è un valore culturale attuale.
5. - È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, rassegnando
identiche conclusioni che nel precedente giudizio con le stesse
argomentazioni.
6. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata ha
depositato memoria, ma fuori termine. Considerato in diritto
1. - I due giudizi, siccome prospettano identica questione, per
evidenti ragioni di connessione possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento.
2. - Il T.A.R. Lazio dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nella parte in
cui non prevedono la possibilità di tutelare attività tradizionali
caratterizzanti una parte del territorio cittadino ed, in
particolare, i centri storici, in quanto risulterebbe violato l'art.
9 della Costituzione, non risultando tutelato il bene "cultura"
assunto, per effetto del precetto costituzionale, a principio
fondamentale dell'ordinamento.
3. - La questione non è fondata.
Gli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 prevedono la tutela
rispettivamente dei beni (cose mobili o immobili) di interesse
storico, artistico, archeologico, etnografico (art. 1) e di beni di
interesse particolarmente importante per il loro riferimento alla
storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere (art. 2).
L'art. 11 della stessa legge vieta delle suddette cose una
destinazione ed un uso non compatibile con il loro carattere e,
comunque, tale da pregiudicarne la conservazione e l'integrità.
La tutela dei beni è determinata dal loro valore "culturale" e
dal relativo interesse pubblico, da accertarsi con atto
amministrativo discrezionale, soggetto al sindacato del giudice
amministrativo. Nella specie lo ha esercitato il giudice remittente
che, peraltro, ha ritenuto oggetto del vincolo l'attività
commerciale relativa ai beni in esame piuttosto che i beni stessi
(arredi, decori, mobili vari ecc.).
4. - Il valore culturale dei beni di cui all'art. 2 su richiamato,
al cui genere appartengono quelli di cui trattasi, è dato dal
collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con
accadimenti della storia, della civiltà o del costume anche locale.
In altri termini, essi possono essere stati o sono luoghi di incontri
e di convegni di artisti, letterati, poeti, musicisti ecc.; sedi di
dibattiti e discussioni sui più vari temi di cultura, comunque di
interesse storico-culturale, rilevante ed importante, da accertarsi
dalla pubblica amministrazione competente. La detta utilizzazione non
assume rilievo autonomo, separato e distinto dal bene ma si
compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e,
quindi, non può essere protetta separatamente dal bene, come si
pretenderebbe.
L'esigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla
loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un
vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può
trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione
sociale che la proprietà privata deve svolgere (art. 42 della
Costituzione).
Il vincolo non può assolutamente riguardare l'attività culturale
in sé e per sé, cioè, considerata separatamente dal bene, la quale
attività, invece, deve essere libera secondo i precetti
costituzionali (artt. 2, 9 e 33).
La stessa iniziativa economica è libera, salvo il suo indirizzo e
coordinamento a fini sociali a mezzo leggi (art. 41 della
Costituzione).
Vi sono certamente attività culturali (c.d. beni-attività) che
lo Stato tutela con incentivi vari, specie di natura finanziaria,
disposti con leggi apposite, distinte da quella in esame.
Anche i centri storici, cui ha fatto riferimento il giudice
remittente, hanno una protezione particolare e peculiare. L'art. 4
del decreto-legge n. 832 del 1986, convertito in legge n. 15 del
1987, demanda alla discrezionalità del sindaco, in occasione del
rilascio delle licenze di commercio per i locali siti nelle varie
zone del centro storico, la valutazione della compatibilità di
alcune attività commerciali con le caratteristiche delle suddette
zone.
5. - In tale situazione non risulta affatto violato l'art. 9
della Costituzione. Esso impegna la Repubblica ad assicurare, tra
l'altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela
del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale
testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese.
Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato
deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale
concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro
sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro
personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In
particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e
dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni
che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo
strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il
loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia
della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare
alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da
essa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno
1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) in
riferimento all'art. 9 della Costituzione, sollevata dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:118 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte