Sentenza n. 119/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 22legge 583/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 22
della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto
a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956,
n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico della legge 20 marzo 1968,
n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione delle norme contenute
nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 sui trattamenti posti a
carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad altre forme di
pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Mancini Alberto e l'INPS, iscritta al
n. 393 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1977 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Angelini Enrico ed altri e l'INPS,
iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 27 luglio 1977;
3) ordinanza emessa il 14 gennaio 1977 dal tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento civile vertente tra Stipa Viris e l'INPS,
iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 9 maggio 1979;
4) ordinanza emessa il 14 gennaio 1977 dal tribunale di Ascoli
Piceno nel procedimento civile vertente tra Crispo Pasquale e l'INPS,
iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 9 maggio 1979.
Visti gli atti di costituzione di Mancini Alberto, rappresentato e
difeso dagli avvocati Parisio Ravajoli e Valente Simi, di Angelini
Enrico ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato Parisio Ravajoli,
e dell'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Belloni,
Carlo Casalena e Paolo Boer, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv Parisio Ravajoli per Mancini e Angelini ed altri,
l'avv. Valente Simi per Mancini e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Le disposizioni dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e
dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, relative alla
istituzione di una "ritenuta progressiva" per contributo di
solidarietà al Fondo sociale, di cui alla legge 21 luglio 1965, n.
903, posta a carico dei titolari di pensioni erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria e dai fondi sostitutivi o integrativi gestiti
dall'INPS, di importo eccedente le lire 7.200.000, sono state
sottoposte al giudizio di questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal
tribunale di Roma (Sez. lavoro).
La questione è stata sollevata su eccezione di Alberto Mancini,
appellante contro una sentenza del pretore di Roma, con la quale gli
era stata negata la restituzione di somme trattenute dall'INPS per il
suddetto contributo. Nell'ordinanza si fa presente che la ritenuta è
stata abolita, in forza dell'art. 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
dal 1 gennaio 1976 (da quando cioè si prevedeva che il finanziamento
del Fondo sociale sarebbe passato a totale carico dello Stato). La
questione investe tuttavia le norme impugnate nella loro persistente
applicabilità nel periodo precedente, ossia fino a tutto il 1975, a
partire però dal 10 gennaio 1974, giacché solo con l'entrata in
vigore della riforma tributaria, per effetto del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, il giudice a quo ritiene che le norme stesse siano
divenute censurabili sotto i suindicati profili. Era appunto in
riferimento a quel periodo che la questione era stata prospettata
dall'appellante, il quale aveva chiesto la restituzione delle
trattenute praticategli in tale lasso di tempo.
Nella motivazione il giudice a quo osserva, circa la "rilevanza",
che essa è evidente, non potendosi, se la questione di legittimità
costituzionale non venga risolta, decidere sul proposto appello.
Quanto alla "non manifesta infondatezza", il giudice a quo rileva
che la questione è nuova, rispetto a quella dichiarata da questa Corte
non fondata con la sentenza n. 146 del 1972, giacché, anche se
riguarda le medesime norme, sorge in un contesto legislativo - quello
creatosi con l'avvento della riforma tributaria - nel 1972 ancora di
là da venire. Ed osserva che, in base all'assunto della difesa
dell'appellante, la decurtazione delle suddette pensioni disposta dalle
norme in questione costituirebbe una imposizione fiscale che, non
ragguagliata alla capacità contributiva, e in contrasto con il
principio della parità di trattamento tra tutti i cittadini, porrebbe
i titolari delle pensioni stesse in una condizione di ingiusta
disuguaglianza.
Secondo l'ordinanza di rinvio, ciò non può sicuramente escludersi
se si considera, anzitutto, la motivazione della sentenza di questa
Corte n. 146 del 1972, là dove si afferma che "la ritenuta progressiva
sulle alte pensioni, disposta dalle norme impugnate, ha sostanzialmente
carattere di prestazione imposta" e che le pensioni, "salvo espresse
eccezioni, non si sottraggono al regime tributario"; e se si pone
mente, altresì, alla relazione al disegno di legge governativo,
divenuto poi legge 3 giugno 1975, n. 160, abrogativa come sopra detto
del contributo, nella quale si fa espresso riferimento alla esenzione
dalla imposta di ricchezza mobile delle pensioni erogate dall'INPS
quale causa giustificatrice delle suddette norme delle leggi del 1967 e
del 1968 e si menziona come motivo della prevista abrogazione del
contributo il fine di evitare la doppia imposizione cui sarebbero state
assoggettate, per effetto della riforma fiscale, le pensioni dell'INPS.
Queste infatti, già esenti dalla R.M., con il permanere in vigore
delle norme impugnate anche dopo la riforma tributaria, risultavano
assoggettate, fino a tutto il 1975, oltre che alla ritenuta per il
Fondo sociale, alla imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. - Nei confronti delle stesse norme, delle leggi n. 583 del 1967
e n. 369 del 1968, ma con estensione della impugnazione all'art. 31
della legge n. 160 del 1975, analoga questione di legittimità
costituzionale è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, con una seconda ordinanza, in data 5 gennaio 1977,
del tribunale di Roma (Sez. 1).
Anche in questo caso la eccezione risulta proposta, su istanza
degli attori, nel corso di un giudizio promosso da Enrico Angelini ed
altri, titolari di pensioni del Fondo di previdenza per il personale di
volo, di importo superiore a quello oltre il quale era prevista la
trattenuta, contro l'INPS, per la restituzione delle somme percepite
dall'istituto a quel titolo, a partire dal 1 gennaio 1974. Ed anche i
motivi della "non manifesta infondatezza" ricalcano quelli accolti nel
precedente provvedimento di rimessione, attraverso il richiamo alle
argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 146 del 1972 (circa il
parallelo istituito nella motivazione di essa con l'imposta di
ricchezza mobile da cui le pensioni INPS erano esenti) e della
relazione alla legge n. 160 del 1975 (dove la prevista abrogazione
della "ritenuta" appare preordinata all'intento di evitare una doppia
imposizione), in base alle quali, ad avviso del giudice a quo, non
appare possa escludersi con la necessaria certezza che la trattenuta in
questione abbia carattere impositivo. Per cui - se ne conclude - in
costanza della disciplina dettata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
che assoggetta le pensioni stesse all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, le norme che hanno istituito la trattenuta, e ancor più
l'art. 31 della legge del 1975, che ne ha sancito la operatività fino
al 1 gennaio 1976, sembrano porsi in contrasto (anche perché il
prelievo coattivo che ne risulta viene riferito al tipo di reddito e
non alla capacità contributiva), con i principi di eguaglianza tra i
cittadini stabiliti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
3. - Adempiute le prescritte formalità si sono costituiti innanzi
alla Corte, nel primo giudizio, il Mancini, difeso dagli avvocati
Ravajoli e Simi, e, nel secondo, l'Angelini e gli altri attori del
processo di provenienza, tutti difesi dall'avv. Ravajoli. In entrambi
si è inoltre costituito l'INPS, difeso dagli avvocati Belloni,
Casalena e Boer. In nessuno di essi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Negli atti di deduzioni, presentati dai pensionati, di contenuto
sostanzialmente identico, si osserva che in aggiunta agli argomenti a
sostegno della eccezione, che le ordinanze di rinvio desumono dalla
motivazione della sentenza di questa Corte n. 146 del 1972, dalla
relazione ministeriale alla legge del 1975 e dai riferimenti che esse
fanno alla precedente esenzione delle pensioni dalla imposta di R.M.,
altri se ne possono trarre da una lettera inviata in proposito dallo
stesso INPS al Ministero del lavoro, nel marzo 1975. In tale
comunicazione l'INPS, in riferimento alla ritenuta in questione, aveva
infatti, fra l'altro, affermato apparire illegittimo e illogico il
perdurare di una norma, come quella istitutiva del contributo di
solidarietà, che, dettata in un contesto legislativo completamente
differente, aveva ormai esaurito la sua funzione perequatrice, per
diventare, invece, col subentrare della nuova disciplina fiscale,
strumento di iniqua tassazione, in contrasto con i principi
costituzionali della eguaglianza e dei doveri inerenti alla capacità
contributiva, in quanto i pensionati assoggettati alla ritenuta
venivano a sopportare, a parità di capacità contributiva, un carico
fiscale ingiustificatamente maggiore degli altri cittadini. Si
riconosceva, quindi, esplicitamente che la trattenuta per il Fondo
sociale non aveva carattere previdenziale, per contributi previdenziali
dovendosi intendere normalmente solo quelli che sono prelevati sulla
retribuzione dai datori di lavoro, e vengono versati alle gestioni che
provvedono alla organizzazione dei trattamenti di pensione.
Alle stesse conclusioni, secondo la difesa dei pensionati,
conducono, oltre ai testi normativi, le discussioni parlamentari per la
riforma tributaria (dove l'accento cade costantemente sulla globalità
del prelievo sul reddito delle persone fisiche, sul suo carattere di
imposta unica, che non incide più sui redditi singoli, bensì sul loro
complesso con la conseguente abolizione di precedenti molteplici forme
di imposizione). Va inoltre considerato che la ritenuta per il Fondo
sociale, secondo le norme impugnate, veniva effettuata sulle pensioni
dopo la loro liquidazione da parte dell'INPS, quando perciò, entrate
nella sfera patrimoniale dei titolari, dovevano ritenersi già
"percepite"; che essa era effettuata anche sulle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria, per le quali è fissato il c.d. tetto
(ciò che esclude che la finalità della ritenuta fosse in realtà
quella di comprimere le pensioni più elevate per consentire la
elevazione di quelle più basse, mentre è chiaro che se questo fosse
stato lo scopo della ritenuta, il legislatore non avrebbe rinunciato a
perseguirlo abolendo la ritenuta, come invece statuì con la legge del
1975); che al finanziamento del Fondo sociale provvede ora
esclusivamente e direttamente lo Stato, il che dimostra come il
finanziamento stesso rientri nelle "spese pubbliche" di cui all'art. 53
della Costituzione.
Infine la difesa dei pensionati fa richiamo alla disposizione
dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. n 597 del 1973, secondo la
quale "costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni".
Alla luce di questa norma, a ulteriore conforto della tesi della
incostituzionalità, si dimostrerebbe, infatti, che la disuguaglianza
di trattamento a cui la ritenuta in questione dà luogo, si ha non solo
a parità di quantità, ma anche a parità di qualità di reddito.
4. - L'INPS, costituendosi in giudizio, dichiara di rimettersi alla
decisione della Corte. Richiama tuttavia l'attenzione su alcuni
elementi, che a suo parere consentono di meglio valutare la natura e la
portata delle norme censurate, in senso contrario a quello seguito
dalle ordinanze di rinvio. Premesso che la questione sulla legittimità
della ritenuta sulle pensioni di maggior importo si accentra sulla
natura del prelievo, previdenziale o tributario, rileva che non può
ritenersi per nulla pacifico che la tesi giusta sia la seconda,
sussistendo, al contrario, valide ragioni per inquadrare il meccanismo
di prelievo in questione nell'ambito del sistema previdenziale, nel
qual caso il conflitto con l'art. 53 della Costituzione non sarebbe
più prospettabile. Ed invero la natura previdenziale della ritenuta
troverebbe conferma in diverse disposizioni (art. 20 della legge n. 153
del 1969 sul divieto di cumulo, oltre un certo importo, fra pensione e
retribuzione; art. 26 della stessa legge, sulla misura della "pensione
sociale", ed altre, sul diritto agli assegni familiari incidente sulla
pensione di riversibilità), nelle quali il diritto alla prestazione
previdenziale viene ad essere escluso o ridotto dalla disponibilità di
un determinato reddito, cosicché la pensione resta disponibile a
favore del titolare in misura inferiore a quella liquidata. Anche le
norme censurate - sostiene l'INPS - si collocano nell'ambito di questi
meccanismi diretti a proporzionare l'erogazione previdenziale alle
effettive esigenze del pensionato.
Secondo l'Istituto, inoltre, il carattere previdenziale e non
tributario della ritenuta sulle pensioni di maggiore importo, si desume
dalla natura dell'ente percettore (lo stesso INPS), dalla funzione di
solidarietà che essa assolve, dalla sua devoluzione al Fondo sociale,
dalla meccanica con cui opera, che prescinde dal reddito globale del
soggetto ma considera solo importo della pensione, dallo stesso arco
temporale di dodici mesi, in base al quale si determina l'importo della
pensione, che prescinde dall'anno solare, e dalla funzione di
compressione dei redditi da pensione più elevati che la norma era
destinata ad assolvere.
Infine, per quanto riguarda, in particolare, l'art. 31 della legge
n. 160 del 1975, la difesa dell'INPS osserva che in realtà esso ha
assolto ad una funzione di mera chiarificazione e interpretazione, in
quanto, come già sì e sopra accennato, la operatività del prelievo
sarebbe venuta comunque a cessare con il 1 gennaio 1976, e cioè con il
trasferimento allo Stato dell'intero finanziamento del Fondo sociale,
come previsto dall'art. 1 della legge n. 153 del 1969, e come la stessa
Corte, del resto, aveva osservato nella sentenza n. 146 del 1972.
5. - In una successiva memoria, con ampio sviluppo dei motivi già
esposti negli atti di deduzioni, la difesa dei pensionati, rilevando
che le argomentazioni dell'INPS sono in aperta contraddizione con le
posizioni assunte dall'Istituto nella ricordata comunicazione ufficiale
del marzo 1975, ne contesta su tutti i punti il fondamento.
Soffermandosi, in particolare, sulla natura e struttura del Fondo
sociale e del relativo finanziamento, osserva che il Fondo sociale fu
istituito con la legge n. 903 del 1965 per erogare, in misura fissa ed
egualitaria per tutti i beneficiari, le c.d. pensioni sociali, che,
estranee allo schema previdenziale, e inquadrandosi negli schemi della
sicurezza sociale, non sono pensioni nel senso proprio del termine, ma
piuttosto erogazioni assistenziali. Del resto, che il finanziamento del
Fondo sociale rappresentasse, fin da principio, una spesa pubblica e
non una manifestazione solidaristica nell'ambito del sistema
previdenziale, è dimostrato dal fatto che il legislatore volle
escludere da qualsiasi concorso al finanziamento sia i datori di
lavoro, sia i lavoratori, sia, infine, almeno in via normale, i
pensionati. La posizione dell'INPS, nel gestirlo (e nel continuare a
gestirlo anche ora che il finanziamento del Fondo sociale è a totale
carico dello Stato) sarebbe semplicemente quella di amministratore per
conto dello Stato. Nel corrispondere al Fondo l'ammontare delle
ritenute sulle pensioni di maggiore importo, inoltre, la funzione
dell'Istituto sarebbe stata solo quella di un "sostituto di imposta".
Secondo la difesa dei pensionati, è anche significativo che le
pensioni erogate dal Fondo sociale non vengano corrisposte né agli
iscritti alla previdenza degli addetti alle imposte di consumo, né
agli iscritti alla previdenza del personale di volo e a quella degli
addetti ai servizi di telefonia o ad altre forme speciali di
previdenza, i cui pensionati sono stati assoggettati alla ritenuta.
Ciò dimostra che il prelievo sulle pensioni attuato attraverso la
ritenuta, non opera in funzione di un apporto solidaristico alla stessa
categoria, a cui il pensionato che vi è assoggettato appartiene.
6. - Non investe l'art. 31 della legge n. 160 dei 1975, ma solo
l'art. 22 della legge n. 583 del 1967 e l'articolo unico della legge n.
369 del 1968, la questione posta all'esame della Corte, circa la
legittimità della ritenuta sulle pensioni INPS prevista dalle suddette
disposizioni, con due ordinanze, di identica motivazione, entrambe
emesse su eccezione di parte, il 14 gennaio 1977, dal tribunale di
Ascoli Piceno (Sez. lavoro), nei giudizi di appello promossi da due
pensionati dell'INPS (Viris Stipa, nel primo giudizio, e Pasquale
Crispo nel secondo) contro le sentenze dei pretore della stessa Ascoli,
che avevano respinto le loro istanze di restituzione delle somme
trattenute sulle loro pensioni negli anni 1974 e 1975, per il
contributo di solidarietà al Fondo sociale.
I motivi delle due ordinanze di rinvio sono analoghi a quelli dei
provvedimenti di rimessione del tribunale di Roma. A giudizio del
tribunale di Ascoli Piceno, le ritenute in oggetto hanno indubbiamente
carattere di imposta. Di conseguenza, quanto meno per il periodo 1
gennaio 1974-1 gennaio 1976, con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 597
del 1973, deve ritenersi che, nei casi in questione, le pensioni INPS
siano state assoggettate ad una doppia imposizione, il che appare in
contrasto con gli artt. 5 e 53 della Costituzione, nelle parti in cui
stabiliscono che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario
deve essere informato a criteri di progressività.
7. - Adempiute le formalità di rito per le notificazioni, le
comunicazioni e la pubblicazione delle ordinanze di rinvio, né lo
Stipa, né il Crispo si sono costituiti in giudizio. Si è costituito,
invece, l'INPS, con atto di deduzioni che ripropone allo stesso modo
motivi e conclusioni dell'atto di costituzione nei giudizi promossi dal
tribunale di Roma.
È intervenuta, inoltre, in entrambi i giudizi, per il Presidente
del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato. Negli atti di
deduzioni, di identico contenuto, l'Avvocatura chiede anzitutto che, in
mancanza di qualsiasi motivazione, anzi di qualsiasi accenno, nei
provvedimenti di rimessione, all'esame che il giudice a quo avrebbe
dovuto compiere in punto di rilevanza, la questione venga dichiarata
inammissibile.
Nel merito, comunque, affermando che la questione non si pone
sostanzialmente in termini diversi da quella che, sollevata in
riferimento non solo agli artt. 36 e 38, ma anche agli artt. 3 e 53
della Costituzione, fu dichiarata dalla Corte priva di fondamento con
la sentenza n. 146 del 1972, l'Avvocatura dello Stato chiede che la
eccezione di incostituzionalità sia respinta. A suo dire, infatti, la
ritenuta di cui si discute ha chiaramente carattere di contributo
progressivo straordinario e temporaneo a carico di soggetti che,
secondo la discrezionale valutazione del legislatore, hanno la
capacità contributiva. Tale contributo troverebbe fondamento nel
principio della solidarietà sociale, nell'ambito della previdenza
sociale unitariamente concepita ed attuata.
8. - Le cause sono state chiamate e discusse nell'udienza del 30
gennaio 1980. Rinviate a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980,
sono state fissate per l'udienza del 4 marzo 1981.
Gli avvocati Ravajoli e Simi per Mancini, e solo Ravajoli, per
Angelini ed altri, hanno presentato due memorie aggiunte, richiamando,
a sostegno del carattere tributario della ritenuta progressiva, la
sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 157 del 1980, che ha precisato
il carattere assistenziale della pensione sociale. In ciò - se ne
argomenta - mentre da un lato viene a trovare piena conferma la tesi
dei pensionati circa il carattere tributario della ritenuta progressiva
in questione, riceve una recisa smentita, dall'altro, quella sostenuta
dai difensori dell'INPS, della natura "previdenziale" della ritenuta
stessa.
Esposti inoltre, in un prospetto, gli importi della ritenuta
progressiva che, in forza delle norme impugnate, hanno inciso sulle
pensioni INPS, a partire da quelle di lire 7.200.000, e via via fino a
quelle di lire 24.000.000 annue, nelle memorie si osserva come, poste
queste cifre a confronto con gli importi dell'IRPEF dovuta su redditi
di pari ammontare, il peso della ritenuta progressiva sia pressocché
equivalente a quello dell'imposta sui redditi. Ammesso pure, quindi,
che la "ritenuta" potesse rappresentare, prima della introduzione
dell'IRPEF, una adeguata surrogazione (data la esenzione concessa per
la imposta di R.M.) sul piano della giustizia tributaria, quando, dopo
l'entrata in vigore della riforma tributaria, al peso della "ritenuta"
si è assommato l'ulteriore peso dell'IRPEF, è venuta a realizzarsi
una vera e propria "doppia imposizione", con irrazionale
discriminazione del cittadino contribuente-pensionato dell'INPS,
rispetto ad ogni altro cittadino contribuente percipiente pari
reddito. Il che appare chiaro, sempre in cifre, dalle ingenti somme
pagate dai titolari di pensioni INPS (a partire da quelle di lire
7.200.000) dopo prelevata la ritenuta in questione, per l'IRPEF, e
conferma quindi, sotto ogni aspetto, la illegittimità delle
disposizioni denunciate.
9. - All'udienza pubblica, la difesa dei pensionati costituiti nei
due primi giudizi, richiamati gli atti di deduzioni e le successive
memorie, ha ribadito e ulteriormente illustrato gli argomenti svolti a
sostegno della fondatezza della questione; mentre l'Avvocatura dello
Stato, costituita nei giudizi promossi con le due ordinanze del
tribunale di Ascoli Piceno, si è riportata alle conclusioni già
espresse, in contrario, negli atti scritti. Considerato in diritto :
1. - Con l'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, veniva
istituito, con decorrenza 1 gennaio 1968, un "contributo di
solidarietà" a favore dei Fondo sociale, di cui alla legge 21 luglio
1965, n. 903, ed a carico delle pensioni erogate dal Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia,
il cui importo annuo superasse le lire 7.200.000. A tal fine l'INPS, in
sede di liquidazione della pensione, doveva provvedere ad operare una
"ritenuta progressiva" (del 16 per cento della pensione fino a 12
milioni di lire, e del 32 e del 48 per cento, rispettivamente per le
parti eccedenti i 12 milioni fino a 18 milioni, ed oltre i 18 milioni);
il contributo così prelevato andava poi direttamente versato dal
medesimo Istituto al Fondo sociale.
L'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369, nel differire
la decorrenza della ritenuta al 1 aprile 1968, la estendeva, sempre con
le medesime percentuali e negli stessi limiti, a tutti i titolari di
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dei fondi
sostitutivi od integrativi dell'assicurazione medesima, gestiti
dall'INPS.
Successivamente la ritenuta è stata abolita, in forza dell'art. 31
della legge 3 giugno 1975, n. 160, a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Secondo le ordinanze di rinvio dei tribunali di Roma e di Ascoli
Piceno, premesso che al cennato contributo va riconosciuto carattere
tributario, e che, a far tempo dal 1 gennaio 1974, le pensioni erogate
dall'INPS, già esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sono state
assoggettate, in virtù del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
all'imposta unica sul reddito delle persone fisiche, le su indicate
disposizioni avrebbero dato luogo, per gli anni 1974 e 1975, ad un
fenomeno di doppia imposizione fiscale, venendo a colpire i titolari
delle pensioni, su cui si è applicata la ritenuta, a parità di
reddito e di capacità contributiva, in misura ingiustificatamente
maggiore rispetto agli altri cittadini, nonché (considerata la natura
di reddito da lavoro delle pensioni) rispetto agli altri lavoratori:
sotto tale aspetto esse sarebbero, perciò, in contrasto con gli artt.
3 e 53 della Costituzione.
2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
stessa questione di costituzionalità; pertanto i relativi giudizi
vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri nei giudizi relativi alle due ordinanze del
tribunale di Ascoli Piceno, ha preliminarmente eccepito che in esse non
risulta dimostrata, neppur sommariamente, la rilevanza della sollevata
questione nei processi di provenienza.
L'eccezione va accolta. La Corte osserva che il giudice a quo,
nella cui primaria competenza rientra appunto il giudizio sulla
rilevanza, in ciascuna delle due ordinanze non ha, invece, dedicato il
benché minimo accenno alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, né
si è dato il dovuto carico di motivare in qual modo la soluzione della
proposta questione necessariamente rilevasse ai fini del decidere.
Pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da
ultimo, le sentenze n. 134 del 1980 e nn. 43 ed 81 del 1981), il
radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza implica che la
questione debba essere dichiarata inammissibile, non avendo per tal
verso il giudice a quo ottemperato al precetto dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, che prescrive all'autorità giurisdizionale
remittente di precisare "i termini ed i motivi" posti a base
dell'ordinanza con cui la questione viene sollevata.
4. - La medesima questione, come si è già detto, è stata anche
sollevata con due ordinanze del tribunale di Roma. Per il suo esame nel
merito, va innanzi tutto ricordato che questa Corte si è già espressa
sul "contributo di solidarietà" imposto a favore del Fondo sociale,
dichiarando non fondata, con la sentenza n. 146 del 1972, la questione
di costituzionalità che allora le era stata deferita per l'asserito
contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, degli artt.
22 della legge n. 583 del 1967 ed unico della legge n. 369 del 1968,
istitutivi di detto contributo. In quell'occasione la Corte pervenne
alla sua pronuncia, riconoscendo, fra l'altro, che "la ritenuta
progressiva sulle alte pensioni... ha sostanzialmente carattere di
prestazione imposta" al fine di concorrere alla copertura delle
rilevanti spese conseguenti alla "istituzione delle nuove pensioni
sociali". In attesa che il relativo onere - per effetto dell'art. 1
della legge 30 aprile 1969, n. 153 - venisse assunto, a decorrere dal 1
gennaio 1976, a completo carico dello Stato, sopperiva infatti, accanto
agli altri mezzi di copertura, "un contributo progressivo straordinario
e temporaneo a carico di coloro che - secondo la valutazione del
legislatore - hanno la capacità contributiva". È stato così messo in
preminente evidenza il nesso teleologico tra il carattere obbligatorio
della prestazione patrimoniale autoritativamente imposta e la
destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse
pubblico, quale la collaborazione nell'apprestamento dei mezzi per
l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito
nel primo comma dell'art. 38 della Costituzione, cui è appunto
informata la istituzione delle pensioni sociali (come questa Corte ha
di recente riaffermato anche nella sentenza n. 157 del 1980). La
"ritenuta progressiva sulle alte pensioni" veniva perciò
sostanzialmente collocata sul piano dei tributi: ed infatti la Corte,
premesso che le pensioni dei lavoratori "non si sottraggono al regime
tributario", sottolineava che quelle assoggettate a contributo
beneficiavano, d'altra parte, della "esenzione dal pagamento della
ricchezza mobile", concessa ai sensi dell'art. 124 del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827.
L'ambito normativo preso allora in considerazione dalla Corte è
stato, peraltro, incisivamente modificato - come posto in rilievo dal
giudice a quo - per effetto della sopravvenuta riforma tributaria. In
applicazione dei principi cui essa è informata, è stata infatti
istituita, con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e con decorrenza
dal 1 gennaio 1974, una imposta sul reddito complessivo netto delle
persone fisiche (IRPEF), alla quale sono state assoggettate anche le
pensioni, mentre è venuta meno la loro esenzione dall'imposta di
ricchezza mobile, abolita con la stessa decorrenza.
Le pensioni assoggettate alla "ritenuta" sono state dunque, nel
biennio che intercorre tra il 1 gennaio 1974 (inizio dell'applicazione
dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle
disposizioni istitutive del contributo di solidarietà), incise da un
duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui
progressività, caratteristica di entrambe, non è stata nemmeno
coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio
dell'eguaglianza in relazione alla capacità contributiva, sancito
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei
titolari di altri redditi, e più specificamente di redditi da lavoro
dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è
assimilata dall'art. 46, comma secondo, del citato d.P.R. n. 597 del
1973), i titolari delle pensioni su cui si è applicato tanto l'IRPEF
quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parità di
reddito e di capacità contributiva, colpiti in misura
ingiustificatamente e notevolmente maggiore.
Alla eliminazione di siffatta incongruenza appariva preordinato il
disegno di legge presentato dal Governo e divenuto legge n. 160 del
1975, del cui contesto fa appunto parte il denunciato art. 31. Nella
relazione che lo accompagnava si legge, infatti, quanto segue:
"L'articolo 31 riguarda il contributo di solidarietà al Fondo sociale
previsto - secondo aliquote progressive che vanno dal 16 al 48 per
cento - per le sole pensioni a carico di Fondi gestiti dall'istituto
nazionale della previdenza sociale; tale contributo fu imposto con le
leggi 13 luglio 1967, n. 583 e 20 marzo 1968, n. 369, nella
considerazione che all'epoca le pensioni stesse erano esenti dalla
imposta di ricchezza mobile. Poiché con la riforma fiscale entrata in
vigore dal 1 gennaio 1974 sono stati assoggettati alla nuova
imposizione fiscale anche i trattamenti pensionistici dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, si ritiene equo abrogare il
predetto contributo di solidarietà al Fondo sociale al fine di evitare
la doppia imposizione cui le pensioni dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale sono attualmente soggette: quella fiscale, alla
stregua di tutti i cittadini, e quella di solidarietà riservata al
solo pensionato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale". Ma,
va subito aggiunto, l'incongruenza è rimasta, sia pure limitatamente
al biennio che si considera, una volta che effettivamente la norma
prodotta ha abolito il contributo di solidarietà solo a far tempo dal
1 gennaio 1976, e non dal 1 gennaio 1974.
Va perciò dichiarata la illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 22 della legge n. 583 del 1967, unico
della legge n. 369 del 1968 e 31 della legge n. 160 del 1975, nella
parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del Fondo
sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue,
venga applicata anche successivamente al 1 gennaio 1974.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, con le ordinanze del 14 gennaio 1977 del tribunale di
Ascoli Piceno, degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583
(Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e
modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n.
1790) ed unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per
l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio
1967, n. 583 sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e
loro estensione ad altre forme di pensione).
2) dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del
trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle
leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790), unico
della legge 20 marzo 1968, n. 369 (Nuova decorrenza per l'applicazione
delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583
sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e loro estensione ad
altre forme di pensione) e 31 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme
per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui prevede che
la ritenuta progressiva a favore del Fondo sociale sulle pensioni
eccedenti l'importo di lire 7.200.000 annue, venga applicata anche
successivamente al 1 gennaio 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte