Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 27/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1990 dalla

Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale sul ricorso proposto da

Arata Luigi, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, Prima

Serie Speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento dell'Associazione Nazionale dei

magistrati ex combattenti in pensione ed altri, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio instaurato da Luigi Arata,

consigliere a riposo della Corte dei conti, avverso la nota con cui

gli era stata respinta la domanda di inclusione nella base

retributiva pensionabile dell'indennità istituita dall'art. 3 della

legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura) ed estesa ai magistrati non ricompresi nell'ordine

giudiziario dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), la

Corte dei conti, con l'ordinanza riportata in epigrafe, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36

della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della citata legge n.

27 del 1981, nella parte in cui esclude la pensionabilità della

indennità ivi prevista.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la predetta

indennità, come affermato anche nella motivazione della sentenza n.

238 del 1990 di questa Corte, rientra nella retribuzione dei

magistrati e di essa costituisce una "componente normale",

corrisposta non in via provvisoria, dal momento che la stessa

disposizione impugnata, che ne prevede l'istituzione "fino

all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico

del personale di magistratura", esprimerebbe una garanzia di stabile

riassorbimento dell'indennità in una futura legge contenente la

completa disciplina degli emolumenti dei magistrati.

Pertanto, ritenuta la natura retributiva e non provvisoria

dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981,

l'esclusione della sua pensionabilità integrerebbe, ad avviso della

Corte dei Conti, una violazione dell'art. 36 della Costituzione,

considerato che il principio di proporzionalità della retribuzione

alla qualità e quantità del lavoro svolto va esteso al trattamento

di quiescenza, anche per quanto affermato con la sentenza n. 302 del

1983 di questa Corte.

2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in

giudizio per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata.

Premesso che la previsione di non pensionabilità dell'indennità

di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 è sistematicamente

coerente con l'indicazione chiusa e tassativa della base pensionabile

del trattamento economico dei dipendenti civili e militari dello

Stato, contenuta nell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973,

l'Avvocatura dello Stato osserva che il parametro indicato dalla

Corte dei Conti non pare pertinente, considerato che la controversia

concerne un trattamento pensionistico, e non una retribuzione, e che,

inoltre, nell'ordinanza di rimessione non si fa questione di

proporzione alla qualità del lavoro prestato e di sufficienza alle

esigenze personali e familiari.

Secondo l'Avvocatura, poiché la disciplina dell'indennità ne

vincolerebbe la corresponsione alla effettiva prestazione del

servizio, appare coerentemente disposta l'esclusione dell'indennità

medesima dal computo della base retributiva pensionabile.

3. - Sono intervenuti in giudizio, pur non essendo parti nel

processo a quo, l'Associazione nazionale dei magistrati ex

combattenti in pensione, nonché i magistrati ex combattenti

Francesco Loforti e Michele Pagliarulo. Considerato in diritto

1. - In considerazione del fatto che l'Associazione nazionale dei

magistrati ex combattenti in pensione e gli altri interventori

indicati non sono parte nel giudizio a quo, se ne dichiara

inammissibile l'intervento (v. sentt. nn. 272 e 230 del 1987, 298 e

152 del 1985, e 65 del 1984).

2. - La Corte dei conti, con l'ordinanza introduttiva del presente

giudizio di legittimità costituzionale, dubita che l'art. 3, primo

comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il

personale di magistratura), nella parte in cui qualifica come "non

pensionabile" la speciale indennità di funzione ivi istituita, si

ponga in contrasto con il principio di proporzionalità del

trattamento economico dei lavoratori alla qualità e quantità del

lavoro prestato (art. 36 della Costituzione), il quale dovrebbe

ritenersi applicabile tanto alla retribuzione, quanto al trattamento

di quiescenza. Secondo il giudice a quo, infatti, la riconosciuta

natura retributiva e il carattere non provvisorio della predetta

indennità, conseguenti all'estensione della stessa ai magistrati non

appartenenti all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori

dello Stato (art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), non

giustificherebbero, anche alla luce di talune affermazioni contenute

in decisioni di questa Corte, l'esclusione della pensionabilità

della medesima indennità.

3. - La questione non è fondata.

Sebbene il giudice a quo non richiami espressamente tra i parametri

di costituzionalità l'art. 38 della Costituzione, quest'ultimo, a

una lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi

invocato accanto all'art. 36 della Costituzione, in considerazione

del fatto che la questione di legittimità costituzionale è posta in

riferimento al principio della proporzionalità della pensione, quale

retribuzione differita, rispetto alla qualità e alla quantità del

lavoro prestato, vale a dire in riferimento al principio contenuto

nell'art. 36 nella misura in cui viene mutuato dall'art. 38 per quel

che concerne il trattamento previdenziale.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad

esempio, sentt. nn. 213 del 1972, 83 del 1979, 26 del 1980, 302 del

1983, 348 del 1985, 173 del 1986, 531 del 1988, 96 del 1991), dagli

articoli appena menzionati discende il principio che, al pari della

retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il

trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un

prolungamento a fini previdenziali, dev'esser proporzionato alla

qualità e quantità del lavoro prestato e deve, in ogni caso,

assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle

esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa. Tuttavia,

secondo la medesima giurisprudenza, i ricordati principi di

proporzionalità e di adeguatezza, i quali vanno costantemente

assicurati in tutto il periodo di quiescenza, non comportano che sia

garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e

pensione, ma, pur presupponendo che quest'ultimo costituisca

l'obiettivo ottimale, esigono piuttosto una commisurazione del

trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza del

rapporto di lavoro secondo determinazioni discrezionali del

legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole

bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi

costituzionali coinvolti nell'attuazione graduale di quei principi,

compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle

risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi

impegni di spesa.

Pertanto, contrariamente a quanto suppone il giudice a quo, al

fine di dimostrare l'asserita incostituzionalità della disposizione

impugnata rispetto ai parametri invocati non è sufficiente addurre

la riconosciuta "natura retributiva" o, più precisamente, il

carattere "di componente del normale trattamento economico dei

magistrati", propri dell'indennità di funzione (v. sent. n. 238 del

1990), ma occorre provare che la scelta compiuta dal legislatore con

l'esclusione della predetta indennità dalla base retributiva

computabile ai fini pensionistici sia manifestamente incongrua o

irragionevole alla luce del complesso dei valori costituzionali

coinvolti nella suddetta scelta.

Sotto tale profilo, viene soprattutto in rilievo il fatto che la

predetta indennità è sottoposta a un regime speciale, comportante

fra l'altro la non pensionabilità e la non corresponsione della

stessa in periodi in cui il servizio non è prestato (v. sent. n. 238

del 1990 e ord. n. 594 del 1990), ed è stata istituita per fini, che

risultano anche in sede di lavori preparatori, di valorizzazione

delle funzioni giudiziarie, in attesa dell'approvazione di un

riordino complessivo del trattamento economico del personale di

magistratura (come espressamente dispone lo stesso art. 3, oggetto

della presente impugnazione). Sicché, in considerazione di tali

elementi, che non possono ritenersi modificati o superati dalla mera

estensione della medesima indennità a magistrati non appartenenti

all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori dello Stato

(art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), e in considerazione del

potere del legislatore di graduare e di modulare i fini perseguiti

anche in rapporto a valutazioni di ordine finanziario, l'esclusione

della pensionabilità dell'indennità in questione, operata dall'art.

3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non costituisce un uso

arbitrario e irragionevole della discrezionalità legislativa in

ordine all'attuazione dei valori incorporati negli artt. 36 e 38

della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27

(Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui

definisce come "non pensionabile" l'indennità di funzione ivi

istituita, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte