Sentenza n. 119/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1991 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1990 dalla
Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale sul ricorso proposto da
Arata Luigi, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, Prima
Serie Speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento dell'Associazione Nazionale dei
magistrati ex combattenti in pensione ed altri, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio instaurato da Luigi Arata,
consigliere a riposo della Corte dei conti, avverso la nota con cui
gli era stata respinta la domanda di inclusione nella base
retributiva pensionabile dell'indennità istituita dall'art. 3 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di
magistratura) ed estesa ai magistrati non ricompresi nell'ordine
giudiziario dall'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), la
Corte dei conti, con l'ordinanza riportata in epigrafe, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36
della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, della citata legge n.
27 del 1981, nella parte in cui esclude la pensionabilità della
indennità ivi prevista.
Nell'ordinanza di rimessione si osserva che la predetta
indennità, come affermato anche nella motivazione della sentenza n.
238 del 1990 di questa Corte, rientra nella retribuzione dei
magistrati e di essa costituisce una "componente normale",
corrisposta non in via provvisoria, dal momento che la stessa
disposizione impugnata, che ne prevede l'istituzione "fino
all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico
del personale di magistratura", esprimerebbe una garanzia di stabile
riassorbimento dell'indennità in una futura legge contenente la
completa disciplina degli emolumenti dei magistrati.
Pertanto, ritenuta la natura retributiva e non provvisoria
dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981,
l'esclusione della sua pensionabilità integrerebbe, ad avviso della
Corte dei Conti, una violazione dell'art. 36 della Costituzione,
considerato che il principio di proporzionalità della retribuzione
alla qualità e quantità del lavoro svolto va esteso al trattamento
di quiescenza, anche per quanto affermato con la sentenza n. 302 del
1983 di questa Corte.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in
giudizio per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata.
Premesso che la previsione di non pensionabilità dell'indennità
di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 è sistematicamente
coerente con l'indicazione chiusa e tassativa della base pensionabile
del trattamento economico dei dipendenti civili e militari dello
Stato, contenuta nell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973,
l'Avvocatura dello Stato osserva che il parametro indicato dalla
Corte dei Conti non pare pertinente, considerato che la controversia
concerne un trattamento pensionistico, e non una retribuzione, e che,
inoltre, nell'ordinanza di rimessione non si fa questione di
proporzione alla qualità del lavoro prestato e di sufficienza alle
esigenze personali e familiari.
Secondo l'Avvocatura, poiché la disciplina dell'indennità ne
vincolerebbe la corresponsione alla effettiva prestazione del
servizio, appare coerentemente disposta l'esclusione dell'indennità
medesima dal computo della base retributiva pensionabile.
3. - Sono intervenuti in giudizio, pur non essendo parti nel
processo a quo, l'Associazione nazionale dei magistrati ex
combattenti in pensione, nonché i magistrati ex combattenti
Francesco Loforti e Michele Pagliarulo. Considerato in diritto
1. - In considerazione del fatto che l'Associazione nazionale dei
magistrati ex combattenti in pensione e gli altri interventori
indicati non sono parte nel giudizio a quo, se ne dichiara
inammissibile l'intervento (v. sentt. nn. 272 e 230 del 1987, 298 e
152 del 1985, e 65 del 1984).
2. - La Corte dei conti, con l'ordinanza introduttiva del presente
giudizio di legittimità costituzionale, dubita che l'art. 3, primo
comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il
personale di magistratura), nella parte in cui qualifica come "non
pensionabile" la speciale indennità di funzione ivi istituita, si
ponga in contrasto con il principio di proporzionalità del
trattamento economico dei lavoratori alla qualità e quantità del
lavoro prestato (art. 36 della Costituzione), il quale dovrebbe
ritenersi applicabile tanto alla retribuzione, quanto al trattamento
di quiescenza. Secondo il giudice a quo, infatti, la riconosciuta
natura retributiva e il carattere non provvisorio della predetta
indennità, conseguenti all'estensione della stessa ai magistrati non
appartenenti all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori
dello Stato (art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), non
giustificherebbero, anche alla luce di talune affermazioni contenute
in decisioni di questa Corte, l'esclusione della pensionabilità
della medesima indennità.
3. - La questione non è fondata.
Sebbene il giudice a quo non richiami espressamente tra i parametri
di costituzionalità l'art. 38 della Costituzione, quest'ultimo, a
una lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi
invocato accanto all'art. 36 della Costituzione, in considerazione
del fatto che la questione di legittimità costituzionale è posta in
riferimento al principio della proporzionalità della pensione, quale
retribuzione differita, rispetto alla qualità e alla quantità del
lavoro prestato, vale a dire in riferimento al principio contenuto
nell'art. 36 nella misura in cui viene mutuato dall'art. 38 per quel
che concerne il trattamento previdenziale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ad
esempio, sentt. nn. 213 del 1972, 83 del 1979, 26 del 1980, 302 del
1983, 348 del 1985, 173 del 1986, 531 del 1988, 96 del 1991), dagli
articoli appena menzionati discende il principio che, al pari della
retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il
trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce un
prolungamento a fini previdenziali, dev'esser proporzionato alla
qualità e quantità del lavoro prestato e deve, in ogni caso,
assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle
esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa. Tuttavia,
secondo la medesima giurisprudenza, i ricordati principi di
proporzionalità e di adeguatezza, i quali vanno costantemente
assicurati in tutto il periodo di quiescenza, non comportano che sia
garantita in ogni caso l'integrale corrispondenza fra retribuzione e
pensione, ma, pur presupponendo che quest'ultimo costituisca
l'obiettivo ottimale, esigono piuttosto una commisurazione del
trattamento di quiescenza al reddito percepito in costanza del
rapporto di lavoro secondo determinazioni discrezionali del
legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole
bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi
costituzionali coinvolti nell'attuazione graduale di quei principi,
compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle
risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi
impegni di spesa.
Pertanto, contrariamente a quanto suppone il giudice a quo, al
fine di dimostrare l'asserita incostituzionalità della disposizione
impugnata rispetto ai parametri invocati non è sufficiente addurre
la riconosciuta "natura retributiva" o, più precisamente, il
carattere "di componente del normale trattamento economico dei
magistrati", propri dell'indennità di funzione (v. sent. n. 238 del
1990), ma occorre provare che la scelta compiuta dal legislatore con
l'esclusione della predetta indennità dalla base retributiva
computabile ai fini pensionistici sia manifestamente incongrua o
irragionevole alla luce del complesso dei valori costituzionali
coinvolti nella suddetta scelta.
Sotto tale profilo, viene soprattutto in rilievo il fatto che la
predetta indennità è sottoposta a un regime speciale, comportante
fra l'altro la non pensionabilità e la non corresponsione della
stessa in periodi in cui il servizio non è prestato (v. sent. n. 238
del 1990 e ord. n. 594 del 1990), ed è stata istituita per fini, che
risultano anche in sede di lavori preparatori, di valorizzazione
delle funzioni giudiziarie, in attesa dell'approvazione di un
riordino complessivo del trattamento economico del personale di
magistratura (come espressamente dispone lo stesso art. 3, oggetto
della presente impugnazione). Sicché, in considerazione di tali
elementi, che non possono ritenersi modificati o superati dalla mera
estensione della medesima indennità a magistrati non appartenenti
all'ordine giudiziario e agli avvocati e procuratori dello Stato
(art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425), e in considerazione del
potere del legislatore di graduare e di modulare i fini perseguiti
anche in rapporto a valutazioni di ordine finanziario, l'esclusione
della pensionabilità dell'indennità in questione, operata dall'art.
3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non costituisce un uso
arbitrario e irragionevole della discrezionalità legislativa in
ordine all'attuazione dei valori incorporati negli artt. 36 e 38
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27
(Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui
definisce come "non pensionabile" l'indennità di funzione ivi
istituita, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della
Costituzione, dalla Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte