Sentenza n. 12/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1960 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 4613/1868
- art. 5legge 4613/1868
- art. 1legge 4613/1868
- art. 6legge 4613/1868
- art. 1r.d. 1906/1874
usata come parametro
citata
- art. 3legge 390/1895
- art. 4legge 390/1895
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5
e 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, dei connessi articoli del
regolamento d'esecuzione di cui al R.D. 16 aprile 1874, n. 1906, e
dell'art. 1 della legge 4 luglio 1895, n. 390, promossi con le
ordinanze del 15 dicembre 1958 del Conciliatore di Brescello e del 30
maggio 1959 del Conciliatore di Castelfranco Emilia, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 marzo 1959, n. 64, e del 30
ottobre 1959, n. 239, ed iscritte ai nn. 11, 51 e 95 del Registro
ordinanze 1959;
Viste le dichiarazioni d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 febbraio 1960 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con quarantuno ordinanze in data 15 dicembre 1958, emesse dal
Giudice conciliatore di Brescello e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
del 14 marzo 1959; e con ordinanza del 30 maggio 1959 del Giudice
conciliatore di Castelfranco Emilia, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3 ottobre 1959, è stata sollevata la questione della
legittimità costituzionale della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
Sospesi i giudizi in corso e rinviati gli atti a questa Corte, si
costituì in giudizio, con atti di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato del 12 gennaio e del 7 agosto
1959, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le ordinanze del Giudice conciliatore di Brescello si limitano a
rilevare "che la legge 30 agosto 1868, n. 4613, reca disposizioni che
contrastano o quanto meno mal si armonizzano con quanto stabilito dagli
artt. 23 e 53 della Costituzione della Repubblica Italiana".
L'ordinanza del Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia, invece,
premesse alcune generiche considerazioni sul carattere anacronistico
della legge impugnata, presenta sul merito della questione sollevata le
seguenti specifiche deduzioni:
1) L'art. 2, lett. c) e d), della legge 30 agosto 1868 è in
contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, in quanto
l'obbligo, da parte dei cittadini precettati di recarsi al cantiere di
lavoro importa una restrizione della libertà personale, e la
imposizione di pedaggi costituisce limitazione della libera
circolazione sulle strade comunali;
2) Lo stesso art. 2, lett. a), b), c), d), è in contrasto con
l'art. 23 della Costituzione perché in forza di esso si avrebbe la
imposizione di una prestazione non in base alla legge, tenuto presente
che l'espressione "in base alla legge" deve intendersi anche nel senso
che la legge indichi i criteri e i limiti, variabili da caso a caso per
la particolarità della materia, della potestà di imposizione: il che,
secondo l'ordinanza, importerebbe la illegittimità costituzionale
della legge nella sua totalità;
3) L'art. 5 della legge impugnata è in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto limita l'assoggettamento alla prestazione
d'opera ai capi famiglia, i quali devono essere di sesso maschile e non
femminile, mentre il predetto art. 3 pone il principio della
eguaglianza fra i due sessi;
4) Il medesimo art. 5 è in contrasto con l'art. 4, comma secondo,
della Costituzione, in quanto l'obbligo di abbandonare per quattro
giorni la propria attività per prestare l'opera imposta dal Comune
importa violazione del principio per il quale ogni cittadino deve
svolgere un attività o una funzione secondo la propria scelta;
5) Il medesimo art. 5 è in contrasto con gli artt. 38 e 41 della
Costituzione, essendo il cittadino sottratto alla sua normale attività
per una attività da esso non scelta e perché non è prevista
l'assicurazione in caso di infortunio;
6) Lo stesso art. 5 è in contrasto altresì con l'art. 53 della
Costituzione, il quale stabilisce che il sistema tributario deve essere
informato a criteri di progressività;
7) L'art. 6 della impugnata legge, in quanto dispone che le
contestazioni relative al ruolo delle prestazioni di opere sono decise
inappellabilmente dal Conciliatore, è in contrasto con l'articolo 113
della Costituzione.
Nelle sue deduzioni, svolte negli atti di intervento del 22 gennaio
e 7 agosto 1959 e successivamente in una memoria del 15 novembre 1959,
l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che le ordinanze del
Conciliatore di Brescello sono del tutto generiche, che trascurano ogni
indagine sulla rilevanza della questione e omettono di indicare le
disposizioni che sarebbero viziate di illegittimità costituzionale,
rileva che tutte le ordinanze trascurano del tutto la circostanza che
l'art. 2 della legge 30 agosto 1868 non e piu in vigore, e che pertanto
la facoltà dei Comuni di disporre prestazioni personali deriva
attualmente dall'art. 93 del T.U. della legge comunale e provinciale,
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, di cui non è denunziata la
illegittimità costituzionale, limitandosi le ordinanze a promuovere la
questione della legittimità costituzionale della legge 30 agosto 1868,
n. 4613, dell'art. 1 della legge 4 luglio 1895, n. 390, nonché del
regolamento di esecuzione approvato con R. D. 16 aprile 1874, n. 1906,
in ordine al quale, peraltro, si deduce la inammissibilità della
questione, trattandosi di norma non avente efficacia di legge. Nel
merito si osserva dall'Avvocatura che la questione non può avere alcun
riferimento agli artt. 13 e 16 della Costituzione, ma se mai all'art.
23. Detto articolo espressamente prevede che possono, in base alla
legge, essere imposte prestazioni personali, oltre che patrimoniali. La
legge impugnata d'altra parte determina rigorosamente il soggetto della
prestazione, il presupposto del tributo, l'oggetto e il limite massimo
della prestazione stessa. Nemmeno vi è possibilità di riscontrare
contrasto fra la legge impugnata e gli artt. 3, 4,13, 38, 41 e 53 della
Costituzione. La dignità sociale e l'eguaglianza dinanzi alla legge
dei cittadini di sesso femminile non sono minimamente scalfite dal
fatto che la legge li esoneri da queste prestazioni obbligatorie, così
come, d'altronde, sono esonerati dalla prestazione del servizio
militare. Né sussiste il contrasto con il secondo comma dell'art. 4
della Costituzione, sia perché questo prevede il dovere, non il
diritto, del cittadino di svolgere un'attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società, sia
perché la norma si riferisce all'attività normale, da esercitarsi a
propria scelta, e non vieta che prestazioni personali di carattere
diverso siano imposte al cittadino per esigenze di interesse pubblico.
Erroneamente è invocato l'art. 41 della Costituzione, il quale non si
riferisce alle prestazioni obbligatorie e riguarda l'attività
economica che ogni cittadino è libero di esplicare entro i limiti
fissati dalla legge. Per ciò che riguarda l'art. 38 della
Costituzione, l'Avvocatura dello Stato osserva che se le norme sulle
prestazioni obbligatorie non prevedono espressamente l'obbligo del
datore di lavoro di assicurare il lavoratore contro gli infortuni,
tuttavia non escludono questo dovere da parte del Comune ove il lavoro
sia effettivamente prestato. Si esclude anche il contrasto con l'art.
53 della Costituzione perché, a parte il fatto che la legge impugnata
determina in effetti la prestazione con criteri di progressività,
adeguandola alla capacità contributiva dei cittadini, la
progressività indicata dall'art. 53 si riferisce al sistema tributario
e non ai singoli tributi. Nemmeno è a parlarsi di illegittimità
dell'art. 6 della legge in relazione all'art. 113 della Costituzione,
perché il sistema della doppia giurisdizione in materia tributaria non
è certamente imposto dalla Costituzione, e perché l'art. 113 non ha
alcun riferimento alla ripartizione della giurisdizione fra i vari suoi
organi. Tutto ciò ove non si ritenga di dover accedere alla tesi
accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e dal Consiglio
di Stato in sede consultiva, secondo la quale l'art. 6 in questione,
per quanto riguarda la procedura contenziosa, deve ritenersi abrogato
dagli artt. 277 e seguenti del testo unico della finanza locale,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
È da tener presente infine che, nella citata memoria, l'Avvocatura
dello Stato avverte che l'intervento della Presidenza del Consiglio è
stato determinato non tanto dalle prestazioni d'opera di cui alla legge
del 1868, che si ammette siano in parte superate dalle attuali
condizioni politico-economiche, quanto piuttosto in relazione ai gravi
e pregiudizievoli riflessi che una soluzione della questione nel senso
della illegittimità costituzionale della legge n. 4613 del 1868
potrebbe avere sulle molteplici altre prestazioni personali attualmente
imposte, o che in futuro potrebbero apparire necessarie. E ciò non
tanto e non soltanto per ciò che riguarda il servizio militare
obbligatorio, quanto per tutte le varie prestazioni personali in
materia tributaria (denunzia, trasmissione di atti, ispezioni), per le
prestazioni di assistenza alla forza pubblica nella flagranza di reati
o alla pubblica autorità in casi di calamità naturali o di altre
pubbliche necessità, ecc. Considerato in diritto :
Data l'identità dell'oggetto la Corte ritiene che le due cause
siano da decidere con unica sentenza.
Preliminarmente si osserva, per quanto riguarda le ordinanze del
Giudice conciliatore di Brescello, che l'Avvocatura dello Stato, pur
lamentando, sin dall'atto d'intervento del 22 gennaio 1959, il difetto
di ogni indagine sulla rilevanza, non sembra prospettare in proposito
una formale obbiezione, visto che nell'atto medesimo ammette che, non
ostante la generalità delle ordinanze, possano ritenersi denunziati
quanto meno gli artt. 5, 6 e 7 della legge 30 agosto 1868, n. 4613.
Ampiamente motivata risulta poi, sotto ogni aspetto, l'ordinanza del
Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia.
Nemmeno si presenta attendibile il rilievo dell'Avvocatura in
ordine all'art. 2 della impugnata legge, che si assume non essere più
in vigore, ritenendo la Corte di dover confermare su questo punto il
principio affermato in più sentenze, cioè che la eventuale
abrogazione di una legge non vale a escludere il giudizio sulla
questione di legittimità costituzionale della legge stessa quando sia
ritualmente proposta.
Circa i vari punti di contrasto con la Costituzione, prospettati
nell'ordinanza del Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia ritenuta
la improponibilità della questione nella parte riguardante il
regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1874, n. 1906, il quale, come
atto non avente forza di legge, non rientra nei casi previsti dall'art.
134 della Costituzione, la Corte è d'avviso che le denunciate ragioni
di illegittimità costituzionale non abbiano fondamento.
In primo luogo è da considerare che non esiste nella Costituzione,
in via di principio generale, un divieto al legislatore di imporre
prestazioni personali - divieto che avrebbe colpito esigenze
fondamentali della vita dello Stato, quali, ad esempio, l'obbligo del
servizio militare, dichiarato dalla stessa Costituzione nell'art. 52, e
l'obbligo di altre prestazioni personali in molte pubbliche evenienze -
ché anzi l'art. 23 della Costituzione regola espressamente la
imposizione di prestazioni personali, con lo stabilire che essa non
può aver luogo se non in base alla legge; e non è dubbio che la
prestazione d'opera dei cittadini per la costruzione e sistemazione
delle strade comunali sia stata a suo tempo disposta in base alla
legge, e con la determinazione concreta di condizioni e limiti,
attinenti ai soggetti e all'oggetto della prestazione, alla misura
massima di essa, alle sue modalità e alla eventuale sua conversione in
prestazione patrimoniale.
Ferma la rispondenza della impugnata legge al principio generale
dell'art. 23, nemmeno può dirsi che essa con le norme particolari che
sono state denunziate venga in qualche modo a realizzare un contrasto
con altri articoli della Costituzione. Erroneamente è stato invocato
l'art. 13, riguardante il principio della inviolabilità della libertà
personale, perché, come si desume da tutto il contesto dell'articolo,
esso non riguarda genericamente le limitazioni cui in vario modo il
cittadino può essere sottoposto nello svolgimento della sua attività,
ma specificamente si riferisce alla libertà personale intesa come
autonomia e disponibilità della propria persona, così come, oltre
tutto, può dedursi dal fatto che l'art. 13 pone limiti alla
detenzione, alla ispezione e perquisizione personale, al massimo della
carcerazione preventiva.
Nemmeno è sostenibile un contrasto del citato art. 2 della legge
con l'art. 16 della Costituzione, perché il principio della libera
circolazione dei cittadini nel territorio dello Stato non è
minimamente leso da quelle restrizioni alla circolazione stradale che,
come il diritto di pedaggio, siano fondate sulla soddisfazione di altri
diritti per rimborso di spese di costruzione, manutenzione, ecc.
Né vale la pena di indugiare sull'asserita violazione dell'art. 3
della Costituzione, per avere l'art. 5 della legge impugnata limitato
l'obbligo della prestazione personale ai cittadini di sesso maschile,
in quanto è evidente che la limitazione stessa fu dettata dalla
particolare considerazione della minore idoneità fisica degli
individui di sesso femminile, e quindi con una limitazione che
costituisce nel modo più evidente un trattamento di vantaggio.
È stata anche lamentata una violazione dell'art. 4 della
Costituzione, in quanto le quattro giornate di lavoro imposte ai
cittadini dall'art. 5 della legge impugnata non costituirebbero una
attività di propria scelta. È agevole rilevare che l'invocato
articolo della Costituzione innanzi tutto si riferisce al dovere, e non
al diritto, di svolgere una attività o una funzione nell'interesse
sociale; e, in secondo luogo, che il principio della scelta di una
attività, intesa come manifestazione del concorso di ciascuno alla
vita e al progresso sociale, non può dirsi leso dalle limitazioni che
l'attività del cittadino può subire per la tutela di altri interessi
e di altre esigenze sociali.
Nessun fondamento hanno poi le altre asserzioni relative a una
pretesa violazione degli artt. 38, 41 e 53 della Costituzione. Il
sancire infatti l'obbligo delle prestazioni personali senza disporre in
pari tempo l'assicurazione per i casi di infortunio non implica il
divieto di tale assicurazione, né esclude che a tale esigenza si possa
ottemperare in forza di altre disposizioni di legge. Né può dirsi che
sia violato il principio della libertà della iniziativa economica
privata, non potendo un tal principio, che ha attinenza allo
svolgimento normale dell'attività del cittadino, reputarsi leso dalla
particolare limitazione inerente all'obbligo della prestazione
personale di quattro giornate annuali di lavoro, sostituibili per
giunta col pagamento di una tassa, ai sensi dell'art. 7 dell'impugnata
legge. Non è poi nemmeno a parlarsi di una violazione del principio
della progressività, che riguarda, come è noto, il sistema tributario
in genere e non i singoli tributi.
Infine è da escludersi anche ogni fondamento nell'affermazione che
l'art. 6 della legge impugnata, nel disporre che le contestazioni
relative al ruolo delle prestazioni d'opera debbano esser decise
inappellabilmente dal Conciliatore, venga a trovarsi in contrasto con
l'art. 113 della Costituzione, articolo che riguarda tutt'altro
argomento e cioè la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini
contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Una maggiore attinenza
con la materia in questione avrebbe potuto avere, se mai, l'art. 111
della Costituzione, ma anche questo articolo non contiene alcuna norma
con cui possa veramente dirsi in contrasto la disposizione relativa
alla inappellabilità delle decisioni del Conciliatore innanzi
ricordata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati
in epigrafe:
1) dichiara improponibile la questione nella parte riguardante il
regolamento approvato con R.D. 16 aprile 1874, n. 1906;
2) dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del
15 dicembre 1958 del Giudice conciliatore di Brescello e del 30 maggio
1959 del Giudice conciliatore di Castelfranco Emilia, sulla
legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, e 6 della legge 30 agosto
1868, n. 4613, e dell'art. 1 della legge 4 luglio 1895, n. 390, in
riferimento agli articoli 3, 4, comma secondo, 13, 16, 38, comma
secondo, 41, 53, 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte