Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1964 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U.

sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,

approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione

emessa il 28 agosto 1963 dal Consiglio comunale di Mordano sulla

richiesta del Prefetto di Bologna di decadenza dalla carica dei

consiglieri comunali Ronchi Claudio ed altri, iscritta al n. 193 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Mordano, con deliberazione 28

agosto 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.

101,102,104,105 e 106 della Costituzione;

che non c e stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con le sentenze n. 92 del 1962 e n. 6

del 1963, a cui sono seguite le ordinanze nn. 120 del 1962, 23 del

1963, 22 del 1963,100 del 1963,151 del 1963, ha dichiarato non fondata,

in riferimento agli artt. 101, 102, 104, 105 e 106 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16

maggio 1960, n. 570;

che non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti

decisioni;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla

composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in

riferimento agli artt. 101,102,104,105 e 106 della Costituzione, con la

deliberazione 28 agosto 1963 del Consiglio comunale di Mordano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:12 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte