Sentenza n. 120/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
- art. 78legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 77 e
78 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1981 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Martini Maria, iscritta al n. 224 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1982 dal Pretore di Saluzzo nel
procedimento penale a carico di Giorgis Roberto, iscritta al n. 631 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 2 novembre 1982 dal Pretore di Torino nel
procedimento penale a carico di Cardone Raffaele, iscritta al n. 945
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 156 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Martini Maria, tratta a giudizio avanti al Pretore di Torino
per rispondere del reato di guida senza patente, richiedeva, prima
dell'apertura del dibattimento, la sostituzione della pena detentiva
con la libertà controllata.
Aperto il dibattimento, il pubblico ministero d'udienza esprimeva
parere contrario alla richiesta dell'imputata.
Con ordinanza del 16 dicembre 1981, il Pretore ha, quindi,
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 77 e 78 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui dal loro combinato disposto viene stabilito che il
parere sfavorevole del pubblico ministero circa l'applicazione delle
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato esclude la possibilità
per il giudice di pronunciare la sentenza prevista dal primo degli
articoli impugnati.
Il principio di eguaglianza sarebbe vulnerato perché, a causa del
suo carattere vincolante, il parere sfavorevole del pubblico ministero
farebbe conseguire "un'inammissibile ed irragionevole disparità di
trattamento tra parte pubblica e parte privata": e ciò in quanto,
mentre le ragioni dell'imputato debbono, per poter venire accolte,
essere vagliate dall'organo giurisdizionale, le ragioni del pubblico
ministero, contrarie alla richiesta di applicazione delle sanzioni
sostitutive, s'impongono al giudice prescindendo dalla loro fondatezza
e senza essere oggetto di "una obiettiva ed imparziale valutazione".
Vi sarebbe, inoltre, violazione dei diritti di azione e di difesa
perché all'imputato verrebbe impedita la possibilità di far valere le
proprie argomentazioni in sede giurisdizionale a causa di un vero e
proprio veto imposto dal pubblico ministero.
Non sarebbe rispettato, infine, l'art. 101, secondo comma, Cost.,
determinandosi "un vincolo alla" autonomia decisionale" del giudice
"sulla base di un atto meramente discrezionale della parte pubblica".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 15 settembre 1982.
Nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.
Circa la denunciata violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.,
l'Avvocatura, premesso che "tutta la giurisprudenza costituzionale
univocamente ribadisce che il conclamato principio di eguaglianza va
valutato nell'ambito delle peculiarità delle situazioni specifiche
prese in considerazione dal legislatore ordinario", deduce che nelle
norme impugnate la violazione dell'invocato principio costituzionale
andrebbe riguardata in funzione della posizione specifica che nel
processo penale ha, rispetto alla parte privata, il pubblico ministero:
la differenziazione tra le facoltà spettanti al secondo rispetto a
quelle spettanti alla prima troverebbe la sua giustificazione nella
sostanziale difformità degli interessi e delle istanze rispettivamente
fatte valere.
Nessuna violazione dei diritti di azione e difesa sarebbe, poi,
ipotizzabile, giacché col sistema instaurato dalla disciplina
contestata non verrebbe attuata alcuna preclusione nei confronti
dell'imputato al fine di dare al giudice la prova della sua innocenza.
La tematica in questione, secondo l'Avvocatura, atterrebbe, invece,
alle modalità per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, sanzioni,
che, essendo più favorevoli rispetto a quelle edittali,
richiederebbero una più meditata ponderazione da parte degli organi
istituzionali cointeressati nel rapporto giuridico processuale penale.
Quanto all'ultimo parametro costituzionale invocato dal giudice a
quo, rileva l'Avvocatura che nessun vincolo all'autonomia decisionale
del giudice potrebbe fondatamente prospettarsi: "sia l'affermazione di
colpevolezza, che l'eventuale pronunzia assolutoria " - conclude l'atto
d'intervento - "non sono condizionate sotto alcun aspetto dalle
potestà conferite dagli artt. 77 e 78 della legge n. 329" (recle: n.
689) "al rappresentante della Pubblica accusa".
2. - Il Pretore di Saluzzo, con ordinanza del 25 maggio 1982 emessa
nel procedimento penale a carico di Giorgis Roberto, imputato del reato
di cui agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 116, n. 2, del R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736 (emissione continuata di assegno privo di
copertura), premesso che il Giorgis all'apertura del dibattimento aveva
richiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva (ammettendo, poi, i
fatti addebitatigli) e che (al termine dell'istruttoria dibattimentale)
il pubblico ministero d'udienza, nell'esprimere parere sfavorevole,
aveva eccepito l'illegittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre
1981, n. 689, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, il suddetto articolo della legge n. 689 del 1981; nella
parte in cui "subordina la possibilità da parte del giudice di
applicare la particolare procedura ivi prevista al parere favorevole
del pubblico ministero".
Secondo il giudice a quo la disciplina impugnata opererebbe una
"commistione di attribuzioni tra autorità giudicante ed autorità
requirente, in contrasto con i principi fissati nella Costituzione"
(rilevabili dagli artt. 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e 112),
la quale, nel delineare le figure degli organi giudicanti e del
pubblico ministero, in relazione alla loro diversa natura, ne avrebbe
separato nettamente le funzioni ed i poteri (viene citata la sentenza
n. 190 del 1970 di questa Corte). Di qui la conseguenza che al
pubblico ministero non potrebbe spettare alcuna competenza ad emettere
provvedimenti decisori (e tale dovrebbe ritenersi il parere espresso ex
art. 77 della legge n. 689 del 1981), "essendo egli titolare solo
dell'esercizio dell'azione penale, che è qualificabile come
giurisdizionale soltanto in senso lato ed è cosa ben diversa dalla
potestà di giudicare" (sentenze n. 40 del 1963, n. 148 del 1963 e n.
97 del 1975 di questa Corte).
Più in particolare, secondo il Pretore, la norma denunciata
contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, Cost., perché nella
procedura prevista dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981 il giudice
incontrerebbe "nel parere dell'organo del - l'accusa un ostacolo
insuperabile non solo all'eventuale applicazione del particolare
meccanismo processuale, ma altresì all'adozione dello speciale
trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella".
L'art. 102, primo comma, Cost., verrebbe violato perché, in caso
di parere sfavorevole, sarebbe il pubblico ministero ad esercitare,
praticamente, col proprio veto (data l'impossibilità di configurare
nel nostro ordinamento - atteso il principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale espresso dall'art. 112 Cost. - una "trattativa" fra
pubblico ministero ed imputato, comportante una sostanziale rinuncia
all'esercizio dell'azione penale), una funzione giurisdizionale a
contenuto decisorio che l'ordinamento giudiziario, cui l'indicata norma
costituzionale fa esplicito rinvio, riserva all'organo giudicante.
Infine, dato che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali dovrebbe considerarsi strettamente connesso con il
diritto di difesa, la norma impugnata confliggerebbe con il combinato
disposto degli artt. 24 e 111 Cost.:
da un lato, infatti, il "parere del pubblico ministero, per il
quale non è richiesta alcuna motivazione, malgrado abbia contenuto di
decisione giurisdizionale, non è autonomamente impugnabile,
partecipando di una insindacabile discrezionalità, in quanto sottratto
a qualsiasi gravame; dall'altro, verrebbero meno per l'imputato le
garanzie di difesa "correlate con gli istituti dell'incompatibilità e
della ricusazione, non applica - bili al pubblico ministero, ma solo al
giudice, a salvaguardia dell'obbiettività del giudizio".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 23 febbraio 1983.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata.
Riprodotto, sostanzialmente, il contenuto del precedente atto di
intervento, l'Avvocatura, con riferimento alle nuove censure dedotte,
nega il carattere decisorio e, quindi, giurisdizionale del parere del
pubblico ministero.
3. - Cardone Raffaele, imputato del reato di cui all'art. 72 della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (abbandono del posto di servizio da parte
di un agente della Polizia di Stato), formulava avanti al Pretore di
Torino richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, richiesta
sulla quale il pubblico ministero d'udienza esprimeva parere contrario.
Con ordinanza del 2 novembre 1982, emessa al termine del
dibattimento, il Pretore di Torino ha sollevato questione di
legittimità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e
secondo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.,
dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n.689, nella parte in cui
attribuisce al parere sfavorevole del pubblico ministero, relativamente
all'applicazione di sanzioni sostitutive richieste dall'imputato,
natura vincolante per il giudice.
Secondo il Pretore, poiché la particolare procedura prevista dalla
legge n. 689 del 1981 consente al difensore di esplicare le sue
funzioni nei confronti del solo pubblico ministero, al fine di
ottenerne il parere favorevole circa l'applicazione delle misure
sostitutive - che solo in caso di giudizio positivo potranno essere
concesse dal giudice - si verrebbe a creare "una ingiustificata e non
controllabile subordinazione di una parte processuale (imputato) ad
un'altra (pubblico ministero) ed una inammissibile ed irragionevole
disparità, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.": nel senso
che, mentre in caso di parere favorevole "le ragioni dell'imputato
debbono essere sottoposte, per poter essere accolte, al vaglio
dell'organo giurisdizionale ", "le ragioni del pubblico ministero,
contrarie alla richiesta dell'imputato, s'impongono all'organo
giurisdizionale, a prescindere dalla propria fondatezza e senza
soggiacere ad una obiettiva ed imparziale valutazione".
L'art. 24 Cost. sarebbe violato perché avverso il parere
sfavorevole del pubblico ministero il difensore non potrebbe svolgere
alcuna difesa, mentre l'impossibilità per il giudice di valutare le
ragioni del diniego renderebbe del tutto inutile l'intervento del
difensore.
Verrebbe, poi, vulnerato l'art. 111, secondo comma, Cost., non
consentendosi all'imputato di proporre ricorso per cassazione avverso
un provvedimento - che sia inficiato da violazione di legge - avente ad
oggetto la libertà personale, come il parere negativo del pubblico
ministero in merito all'applicazione delle richieste sanzioni
sostitutive.
Infine, poiché tale parere, se sfavorevole, obbliga il giudice ad
una pronuncia negativa, creando un vincolo alla sua autonomia
decisionale sulla base di un atto meramente discrezionale ed
insindacabile della parte pubblica, risulterebbe non osservato anche
l'art. 101, secondo comma, Cost..
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 giugno 1983.
Anche in questo giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio
dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che - per probabile scambio di atti difensivi - ha svolto
argomentazioni non pertinenti alla proposta questione di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte questioni
di legittimità costituzionale sostanzialmente coincidenti; i relativi
giudizi vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Oggetto comune di censura è quella parte dell'art. 77, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che subordina al "parere
favorevole del pubblico ministero" la possibilità per il giudice di
"disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato", l'applicazione
della sanzione sostitutiva" della libertà controllata o della pena
pecuniaria.
Una precisazione s'impone preliminarmente al fine di individuare
con esattezza la norma giuridica impugnata. In ciascuno dei
procedimenti a quibus il problema dell'applicabilità della libertà
controllata o della pena pecuniaria su richiesta dell'imputato è
venuto in discussione solo dopo l'apertura del dibattimento, mentre
l'art. 77, primo comma, prende in diretta considerazione l'esercizio di
detto potere " nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono
compiute per la prima volta le formalità di apertura del
dibattimento": opportunamente, quindi, una delle tre ordinanze - quella
del Pretore di Saluzzo - coinvolge nel giudizio anche l'art. 78, il cui
secondo comma si riferisce al "giudice del dibattimento" ed al
"pubblico ministero di udienza". Questa precisazione comporta che non
si possa, altresì, prescindere dall'art. 79, che la stessa legge 24
novembre 1981, n. 689, appositamente ed espressamente dedica
all'applicazione del nuovo istituto "nell'ulteriore corso del
procedimento", vale a dire "in ogni stato e grado del procedimento"
successivi all'avvenuta apertura del dibattimento davanti al giudice di
primo grado.
Di conseguenza, la norma da esaminare è rappresentata dagli artt.
77, primo comma, e 78, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, in relazione all'art. 79 della stessa legge, nella parte
concernente i rapporti tra pubblico ministero e giudice. Infatti, pur
non avendo i giudici a quibus espressamente indicato tale ultimo
articolo, dalle ordinanze di rimessione risulta nettamente individuata
e chiaramente evidenziata nei sensi suddetti la norma sottoposta a
vaglio di costituzionalità (v., in proposito, la sentenza n. 63 del
1982: cioè, la norma secondo cui, in qualsiasi stato e grado del
procedimento, anche al di là dell'istruzione e degli atti preliminari
al dibattimento di primo grado, sempre occorrerebbe il parere
favorevole del pubblico ministero per addivenire all'applicazione di
una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
3. - Questa norma, ad avviso dei giudici a quibus, sarebbe in
contrasto con una pluralità di parametri costituzionali, alcuni dei
quali invocati da tutte le ordinanze (artt. 24 e 101, secondo comma,
Cost.) ed altri non così unanimemente (artt. 3, primo comma, 102,
primo comma, e 111, secondo comma, Cost.), ma sempre facendo leva sul
ruolo esorbitante che ne deriverebbe al pubblico ministero non solo nei
confronti dell'imputato, bensì anche e soprattutto nei confronti del
giudice. Essa viene ricavata da un'interpretazione della sezione II del
capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, decisamente orientata ad
intendere come globale il rinvio che l'art. 79 fa all'art. 77 e,
quindi, a riconoscere come valevole in ogni stato e grado del
procedimento la portata di tutte le prescrizioni contenute nell'art.
77, a cominciare da quella che richiede il parere favorevole del
pubblico ministero
Si tratta, innegabilmente, di un'interpretazione assai diffusa
tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina. Tuttavia,
consentono di escludere che si debba, al momento, ritenere formato un
diritto vivente la mancanza di precedenti nella Giurisprudenza della
Corte di cassazione e, insieme, l'ancor breve periodo di applicazione
dell'istituto in questione, totalmente nuovo per il nostro ordinamento
(e con solo vaghe affinità in ordinamenti stranieri) sia sotto il
profilo dell'introduzione di sanzioni sostitutive della detenzione, sia
soprattutto sotto il profilo della loro applicabilità su richiesta
dell'imputato, cui può seguire un'atipica "estinzione del reato".
4. - Prima ancora che da considerazioni di ordine logico -
sistematico (non va trascurata, in particolare, la differenza
intercorrente, quanto a legittimazione soggettiva attiva, tra il parere
demandato nell'istruzione al procuratore della Repubblica ed il parere
demandato nel dibattimento al pubblico ministero di udienza, tutte le
volte - e sono le più - che il procedimento interessato sia di
competenza pretorile), è dalla stessa lettera dell'art. 79 della legge
24 novembre 1981, n. 689, che, secondo un indirizzo dottrinale, prende
spunto una diversa prospettazione dei suoi rapporti con l'art. 77: una
prospettazione tale da circoscrivere l'incidenza del rinvio racchiuso
nell'art. 79 al riconoscimento della possibilità per il giudice di
adottare, anche nel corso ulteriore del processo, il provvedimento
configurato dall'art. 77, in tutti i suoi contenuti.
La formula "il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in
ogni stato e grado del procedimento" non implica necessariamente un
concomitante richiamo dell'iter procedimentale antecedente l'adozione
del provvedimento. Potrebbe trarsene conferma dal fatto che l'art. 79
prosegue e si conclude con l'esplicitare l'esigenza che l'imputato
abbia "formulato la richiesta di cui allo stesso articolo (il 77) nel
termine previsto": se il "può procedere ai sensi dell'art. 77" fosse
comprensivo di tutti gli aspetti disciplinati da quest'ultimo, inclusi
quelli di natura procedimentale, correrebbe il rischio di apparire
superflua l'espressa prescrizione che esista una richiesta formulata
dall'imputato entro il termine stabilito dall'art. 77 La verità è
che l'art. 77 pone sì un termine ("fino a quando non sono compiute per
la prima volta le formalità di apertura del dibattimento"), ma lo pone
non tanto con riguardo all'iniziativa dell'imputato, quanto con
riguardo all'esercizio del potere di sostituzione da parte del giudice
nei modi ivi previsti, compreso il parere favorevole del pubblico
ministero. Scaduto quel termine, l'ambito di applicazione dell'art. 77,
completato, per ciò che attiene alla determinazione delle competenze,
dall'art. 78, primo comma, sarebbe di per se esaurito. L'art. 79, in
uno con il già ricordato secondo comma dell'art. 78, gli ridà spazio,
ma soltanto per gli aspetti chiaramente richiamati dallo stesso art. 79
e, comunque, non suscettibili di trovare soluzione nelle prescrizioni
del diritto comune. Per gli altri aspetti, invece, non strettamente
collegati alla specialità del rito, le norme generali, in quanto non
espressamente derogate, tornano nuovamente ad operare.
In particolare, per quel che concerne il pubblico ministero,
nell'assenza di un sicuro rinvio in proposito dell'art. 79 all'art. 77,
nulla impedisce di riconoscere piena applicabilità alle disposizioni
generali che il libro primo del codice di procedura penale, da
integrare con le disposizioni dettate per il dibattimento, dedica alle
conclusioni del pubblico ministero, prescrivendole (art. 76 c.p.p.)
come necessarie, mai come vincolanti.
5. - Prestandosi la normativa da applicare nei procedimenti a
quibus ad una interpretazione diversa dalla lettura offertane dalle
ordinanze di rimessione, donde la possibilità di avvalersene per la
definizione delle relative controversie, le sollevate eccezioni di
legittimità risultano senz'altro superabili, dal momento che proprio
l'interpretazione or ora delineata consente di pervenire nei casi di
specie a quella soluzione che i giudici a quibus riterrebbero
raggiungibile soltanto in forza dei principi costituzionali invocati
(cfr., per analoghi precedenti, le sentenze n. 13 del 1979 e n. 191 del
1983).
Più precisamente, una volta escluso che, per poter far luogo
all'applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato
dopo l'apertura per la prima volta del dibattimento di primo grado, sia
indispensabile il parere favorevole del pubblico ministero, dovendosi
intendere limitata alle fasi dell'istruzione e del predibattimento la
portata preclusiva del parere sfavorevole del pubblico ministero, due
diventano le conseguenze da trarre: per un verso, viene meno, con il
cadere del presupposto da cui hanno preso le mosse i giudici a quibus,
la stessa possibilità di ravvisare l'esistenza di un contrasto della
normativa applicabile nel dibattimento con i vari parametri richiamati
nelle ordinanze, mentre, per l'altro verso, viene ad emergere la non
fondatezza del contrasto con i medesimi parametri ipotizzabile nei
confronti della norma che trova applicazione prima del dibattimento.
Infatti, la principale argomentazione addotta dall'Avvocatura dello
Stato per sostenere la non fondatezza delle questioni sollevate - e,
cioè, l'argomentazione secondo cui il legislatore farebbe soltanto
"discendere da un apprezzamento discrezionale del pubblico ministero
l'applicabilità o meno di uno specifico schema processuale", senza,
pertanto, introdurre, allorquando il parere del pubblico ministero sia
negativo, né ingiustificati squilibri con la difesa, sempre in grado
di "far valere le proprie argomentazioni" nella pienezza degli sviluppi
dello schema processuale ordinario, né, tanto meno, inaccettabili
limitazioni per il giudice, che conserva "integro" il suo potere
decisionale - merita adesione se ed in quanto riferita a fasi anteriori
al dibattimento di primo grado, laddove non si potrebbe dire
altrettanto se al parere negativo del pubblico ministero fosse
riconosciuta natura vincolante anche dopo l'apertura del dibattimento.
Fino a che il dibattimento non sia stato aperto, la formulazione di
un parere negativo con efficacia vincolante da parte del pubblico
ministero altro non significa che preclusione ad un epilogo del
procedimento in anticipo rispetto alla fase processuale maggiormente
garantita, qual è il dibattimento imperniato sul contraddittorio
diretto tra le parti. In altre parole, il no del pubblico ministero,
circoscritto alle fasi dell'istruzione e degli atti predibattimentali,
equivale, in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero
(v. artt. 74, 396, 502 c.p.p.), ad una determinata scelta del rito
processuale, nel senso di un passaggio - assolutamente non eludibile
con la sentenza che dichiara estinto il reato per intervenuta
applicazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato -
alla fase del dibattimento: fase nel corso della quale le parti
avranno la piena possibilità di tutelare le rispettive posizioni, in
parità di armi, compresi sia il mantenimento della richiesta di una
sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 77, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sia un nuovo interpello del pubblico ministero,
ed il giudice avrà ogni potere decisionale, compreso quello di
accogliere o no la richiesta dell'imputato, indipendentemente
dall'atteggiamento assunto dal pubblico ministero.
Così circoscritta alle fasi precedenti il dibattimento di primo
grado, la norma che conferisce portata vincolante al parere negativo
del pubblico ministero non contrasta, dunque, con nessuno dei parametri
costituzionali invocati: A) Non con il primo comma dell'art. 3 Cost.,
perché le ragioni del pubblico ministero, contrarie alla richiesta
dell'imputato, non si impongono in modo definitivo al giudice, ma
anch'esse, come quelle dell'imputato, riceveranno obiettiva ed
imparziale valutazione nella fase del dibattimento: la differenza
riscontrabile fra pubblico ministero ed imputato per le fasi che
precedono il dibattimento trova giustificazione nelle esigenze
sottostanti all'esercizio dell'azione penale, sulle cui forme e modi il
legislatore chiama il pubblico ministero a vigilare (v., per tutte, la
sentenza n. 93 del 1974), sino al punto di addivenire ad uno
sdoppiamento tra pretore e procuratore della Repubblica nei momenti
più delicati dell'intervento pretorile (si pensi, come norma alla
quale l'art. 77, primo comma, è sotto certi aspetti maggiormente
suscettibile di accostamento, all'art. 74, quarto comma, c.p.p, di cui
questa Corte ha escluso - v. le sentenze n. 102 del 1964 e n. 95 del
1975 - la dedotta illegittimità). B) Non con l'art. 24, primo e
secondo comma, Cost., perché la richiesta dell'imputato non viene ad
essere sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice,
restando acquisita al processo, in attesa di un più approfondito esame
nel contraddittorio della fase dibattimentale. C) Non con l'art. 101,
secondo comma, Cost.' perché, con il pretendere il passaggio al
dibattimento, il pubblico ministero lascia intatte, anzi esalta, le
attribuzioni di organo giudicante proprie del giudice, nella pienezza
della sua libertà di valutazione e di convincimento, ben potendo
questi emettere in sede dibattimentale qualsiasi tipo di sentenza,
compresa la declaratoria di estinzione del reato per applicazione della
sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. D) Non con l'art. 102,
primo comma, Cost., perché ciò che attiene all'esercizio dell'azione
penale, nelle varie forme di impulso processuale previste dal
legislatore, com'è il caso di ogni richiesta vincolante di passaggio
al dibattimento da parte del pubblico ministero, "se pur evidentemente
implica una valutazione in senso logico delle prove raccolte, non per
questo acquista natura decisoria, essendo diversa dal giudizio in senso
tecnico, in quanto non contiene alcuna decisione sulla notitia
criminis, così da non "sconfinare nel campo dell'attività decisoria
riservata al giudice" (cfr. la sentenza n. 96 del 1975): una diversità
che, nella fattispecie, risulta ulteriormente sottolineata, quando si
tratta di procedimenti pretorili, dal già ricordato sdoppiamento di
compiti tra pretore e procuratore della Repubblica. E) Non con l'art.
111, secondo comma, Cost., perché, per le ragioni dianzi evidenziate,
un parere negativo dalla cui formulazione discende soltanto la
necessità di far posto al dibattimento non integra in alcun modo gli
estremi di un provvedimento decisorio da sottoporre a ricorso per
cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 78 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma,
e 111, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte