Sentenza n. 120/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 903/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21
legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento
dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1977 dal Pretore di Mantova nel
procedimento civile vertente tra Lavagnini Rosina e l'INPS, iscritta al
n. 326 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 251 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1977 dal Pretore di Varese nel
procedimento civile vertente tra Baratelli Battista e l'INPS, iscritta
al n. 532 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 17 marzo 1982 dal Pretore di Caltanissetta
nel procedimento civile vertente tra Pilato Giovanni e l'INPS, iscritta
al n. 388 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Lavagnini Rosina e dell'INPS
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
uditi l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS e l'Avvocato dello Stato
Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento vertente tra Lavagnini Rosina e
l'INPS ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
corresponsione delle quote di maggiorazione della pensione di
invalidità in dipendenza della vivenza a carico di sorella inabile al
lavoro, l'adito Pretore di Mantova - con ordinanza emessa il 10 maggio
1977 (reg. ord. n. 326 del 1977) - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, l. 21 luglio 1965, n. 903 (di
avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione
della previdenza sociale) nella parte in cui non prevede la categoria
dei fratelli e delle sorelle inabili a carico del pensionato ai fini
della corresponsione delle quote di maggiorazione della pensione,
diversamente da quanto previsto in tema di assegni familiari per il
lavoratore non pensionato, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione. Il giudice a quo ha motivato l'ordinanza di rimessione
partendo dal presupposto secondo il quale "alla stregua della normativa
succedutasi non può essere posto in dubbio che si sia attuato un
progressivo movimento di equiparazione del trattamento di maggiorazione
agli assegni familiari".
In particolare, ciò si sarebbe verificato per effetto della legge
30 aprile 1969, n. 153 (artt. 44, 45, 46), del d.l. 30 giugno 1972, n.
267, art. 5 (conv. in l. 11 agosto 1972, n. 485) ed infine del d.l. 2
marzo 1974, n. 30, art. 4 (conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114), il
quale "ha concluso - afferma sempre l'ordinanza - il progressivo
movimento di equiparazione stabilendo che ai titolari delle pensioni
dell'assicurazione generale obbligatoria competono, in luogo delle
quote di maggiorazione, gli assegni familiari".
Data anche "l'assimilazione teleologica delle quote di
maggiorazione con gli assegni predetti" (finalizzati entrambi gli
istituti al "sollievo di un maggior stato di bisogno, connesso con
particolari situazioni familiari, indipendentemente dalla circostanza
che la garanzia del reddito sia assicurata in via principale dal
trattamento previdenziale o dalla retribuzione per attività lavorativa
subordinata"), il Pretore remittente ha quindi sospettato di
incostituzionalità l'art. 21, l. n. 903/1965 per violazione del
principio di uguaglianza poiché limiterebbe, senza alcuna
"giustificazione logica", il diritto alle quote di maggiorazione, per
il titolare di pensione, alle categorie dei figli e del coniuge a
carico, con l'esclusione di fratelli e sorelle inabili pure a carico,
previsti invece per il prestatore di lavoro in tema di assegni
familiari.
Tale diversità di trattamento, a parere del giudice a quo, sarebbe
in contrasto - oltre che con l'art. 3 - anche con il "principio che
vuole assicurato ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere il diritto all'assistenza sociale, nonché
con il principio che assicura al lavoratore mezzi adeguati alle sue
esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e vecchiaia" (con
riferimento all'art. 38 della Costituzione).
2. - Nel corso di un giudizio instaurato da Baratelli Battista per
ottenere dall'INPS l'attribuzione della quota di maggiorazione della
pensione in dipendenza di figlia maggiorenne a carico, invalida, il
Pretore di Varese con ordinanza emessa in data 11 ottobre 1977 (ord. n.
532 del 1977) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
sempre dell'art. 21 l. 21 luglio 1965, n. 903, in quanto condiziona
l'attribuzione della quota di maggiorazione della pensione per il
figlio maggiorenne (a carico) allo stato di inabilità al lavoro dello
stesso, e non a quello di invalidità, come previsto invece per il
coniuge, e ciò in violazione degli artt. 3, 30, 31 e 38 della
Costituzione.
Per il Pretore remittente, "presentando gli assegni familiari -
sotto forma dei quali l'erogazione dell'aumento di pensione è prevista
- carattere e finalità dichiaratamente alimentari, sfugge la ratio di
subordinare il beneficio in argomento a requisiti diversi", inabilità,
che è totale e assoluta in un caso; invalidità, che è parziale,
nell'altro.
3. - La questione di cui al punto 2 è stata sollevata, in identici
termini, anche dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza emessa il 17
marzo 1982 (ord. n. 388 del 1982) in un giudizio vertente tra Pilato
Giovanni e l'INPS ed avente per oggetto ugualmente il riconoscimento di
quote di maggiorazione della pensione in dipendenza di figlia
maggiorenne a carico.
Per il giudice a quo l'impugnata norma creerebbe una
discriminazione che "non appare giustificata in quanto la Costituzione
afferma il diritto di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla
legge, impone il dovere di mantenimento dei figli, agevola con misure
economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, e tutela i minorati".
4. - a) Nel giudizio instaurato dal Pretore di Mantova si è
costituita Rosina Lavagnini, la quale ha ribadito le argomentazioni
svolte nell'ordinanza di rimessione. Ha in particolare posto in
evidenza come la norma impugnata comporti al momento del pensionamento
del lavoratore "una restrizione della tutela della sfera familiare dei
soggetti a carico, per i quali lo stesso lavoratore ha percepito,
durante tutto il periodo di attività, gli assegni familiari".
La Lavagnini ha altresì rilevato come "la trasformazione delle
prestazioni previdenziali accessorie dall'iniziale configurazione di
quote percentuali, attribuite in aggiunta al trattamento pensionistico,
alla previsione dell'erogazione degli assegni familiari" come per i
lavoratori dell'industria debba essere inquadrata nel "processo di
uniformizzazione delle pensioni alle retribuzioni".
Da ciò l'irragionevolezza dell'esclusione della provvidenza
relativa a fratelli e sorelle inabili a carico in favore del pensionato
che versi nella stessa identica situazione familiare del lavoratore
ovvero di assistito dalle assicurazioni contro la disoccupazione e
contro la tubercolosi, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La norma denunciata contrasterebbe anche con l'art. 38, primo
comma, della Costituzione in quanto la diversità di trattamento
finirebbe per "privare di tutela un cittadino inabile al lavoro"
violando "in modo inaccettabile il principio dell'assistenza sociale".
b) Nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha contestato la fondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale rilevando in primo luogo come gli istituti
posti a confronto (assegni familiari e maggiorazione della pensione)
abbiano "differente base finanziaria": specifici contributi posti a
carico dei datori di lavoro per gli assegni familiari e fondo pensione
dei lavoratori dipendenti per la maggiorazione della pensione. Quindi,
a parere dell'Avvocatura, una più estesa applicazione della
maggiorazione della pensione inciderebbe sensibilmente sulla situazione
finanziaria dell'INPS in tutti i fondi previdenziali amministrati da
detto Istituto.
In secondo luogo, è stato posto in evidenza come il legislatore
abbia tenuto conto del "nucleo familiare in senso stretto" nel caso del
pensionato (nucleo generalmente limitato alla moglie e ai figli) e
della "famiglia in senso lato" nel caso del lavoratore attivo, per il
quale appare "ipotizzabile in astratto" una differente situazione
familiare (obbligo del mantenimento dei genitori, fratelli ecc.).
Nessuna irrazionalità, quindi, e nessuna offesa al principio di
uguaglianza deriverebbero, secondo l'Avvocatura, dalla norma
denunciata.
Escluso per la questione in esame ogni riferimento al secondo comma
dell'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura ha rilevato, quanto al
primo comma dello stesso articolo, che il diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale del cittadino inabile (previsto in detto comma)
" non deve necessariamente avvenire attraverso una estensione del
contenuto dell'istituto della legittimità costituzionale del quale il
Pretore dubita".
5. - Nel giudizio promosso dal Pretore di Varese (ord. n. 532 R.O.
1977) si è costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo la infondatezza della questione sollevata.
In ordine alla ratio della norma, il legislatore, a parere
dell'Avvocatura, ha evidentemente ritenuto che "nella normalità dei
casi, il coniuge, che pure conservi molto ridotta capacità lavorativa,
non sia più in condizioni, per ragioni di età, di trarre da tale
ridotta capacità di lavoro, proventi apprezzabili e che ciò, invece,
non sia se si tratti di figlio al quale, normalmente in età tuttora
valida sul piano del lavoro, una certa invalidità consentirebbe di
trarre ancora apprezzabili proventi. È per ciò che per il figlio la
legge esige l'inabilità assoluta".
Infine, è stata rilevata la mancanza di motivazione,
nell'ordinanza in esame, circa la assunta violazione degli artt. 30, 31
e 38 della Costituzione da parte della norma impugnata.
6. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del Pretore di
Caltanissetta si è costituito soltanto l'INPS, che ha concluso le
proprie deduzioni chiedendo una pronuncia di non rilevanza e, comunque,
di non fondatezza della questione sollevata.
Sulla rilevanza l'Istituto ha osservato che il Pretore "non ha
puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso
sottoposto al suo giudizio".
A parere dell'INPS, infatti, per effetto della norma di cui
all'art. 4 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (conv. con modif. in l. 16
aprile 1974, n. 114) "per le persone di cui all'art. 21 della legge 21
luglio 1965, n. 903 e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485 (e
cioè coniugi e figli) in luogo delle maggiorazioni" competono gli
assegni familiari di cui al T.U. approvato con il d.P.R. n. 797/1955.
Ciò importa secondo l'Istituto previdenziale l'applicazione di
"tutte le norme del medesimo Testo Unico concernente i requisiti di
carico, di età, di reddito ecc.", con la conseguenza che mentre l'art.
4, ultimo comma del citato T.U. riproduce per i figli a carico
maggiorenni il concetto di "inabilità al lavoro" contenuto nell'art.
39 d.P.R. n. 818/1957, l'art. 6 del T.U. suddetto, per quanto riguarda
gli assegni familiari per il coniuge a carico, prescinde totalmente
dallo stato di invalidità di quest'ultimo.
Talché il raffronto operato dal Pretore di Caltanissetta a
fondamento dell'assunta disparità di trattamento tra il requisito di
inabilità per il figlio a carico e quello di invalidità per il
coniuge a carico, non avrebbe ragione di sussistere non essendo più
vigente la norma che prevede per il coniuge tale requisito.
L'INPS ha quindi affermato che per effetto di tale interpretazione
"per detti figli maggiorenni la relativa regolamentazione si presenta
in piena autonomia e lo stato di inabilità all'uopo richiesto ne
costituisce un cardine imprescindibile, pienamente giustificato sotto
ogni profilo, anche e precipuamente costituzionale, trattandosi appunto
di un requisito che il legislatore - a fronte di persone di maggiore
età - dove va necessariamente richiedere così come ha richiesto per
altre prestazioni previdenziali".
Nel merito l'Istituto ha concluso per l'infondatezza della
questione ponendo in evidenza la diversità della posizione del figlio
del pensionato rispetto a quella del coniuge, quest'ultima maggiormente
gravata da oneri quali, tra gli altri, il mantenimento dei figli. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze di rimessione di cui in epigrafe sollevano
questioni di legittimità costituzionale connesse, poiché incentrate
sull'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (trattamenti di
pensione della previdenza sociale); pertanto i relativi giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Una prima questione, avente ad oggetto l'art. 21 predetto, è
stata sollevata dal Pretore di Mantova, con ordinanza emessa in data 10
maggio 1977 e con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, non
prevedendo la denunciata norma la categoria dei fratelli e delle
sorelle inabili al lavoro, a carico del pensionato, tra i soggetti
aventi diritto alle quote di maggiorazione della pensione (quote che,
per effetto dell'art. 4 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, conv. con modif. in
l. 16 aprile 1974, n. 114, sono state sostituite dagli assegni
familiari).
Il dubbio prospettato muove dal raffronto tra la norma denunciata e
la disciplina stabilita - all'incontro - per il prestatore in costanza
di lavoro, nei cui confronti, per i soggetti in questione, inabili e a
carico, opera la corresponsione degli assegni familiari.
Il giudice a quo muove dal presupposto che per effetto della legge
30 aprile 1969, n. 153, artt. 44, 45, 46; del d.l. 30 giugno 1972, n.
267, art. 5 (conv. in l. 11 agosto 1972, n. 485) ed infine,
soprattutto, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, art. 4 (conv. in l. 16
aprile 1974, n. 114) l'istituto delle quote di maggiorazione della
pensione è stato tendenzialmente equiparato a quello degli assegni
familiari sino anzi, con l'art. 4 del citato d.l. n. 30/1974, alla
definitiva sostituzione del primo con il secondo, mantenendosi -
peraltro - ferme le esclusioni soggettive di cui in discorso. E quindi,
per la conseguita, obiettiva "assimilazione teleologica" l'ordinanza,
conclusivamente, ha ritenuto privo di "giustificazione logica" il
diverso e più gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al
lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o
sorella - a carico - inabile al lavoro).
3. - La questione non è fondata.
Le due situazioni non rivestono quelle caratteristiche peculiari di
essenziale omogeneità, atte ad esaltarne sul piano costituzionale, ex
art. 3, le assunte disarmonie, quando non siano in contestazione gli
aspetti retributivi garantiti dal dettato dell'art. 36, bensì
semplicemente il novero degli aventi titolo.
S'è qui sopra posta in luce l'equiparazione dei due istituti -
quote di maggiorazione e assegni familiari, l'assorbimento effettivo
anzi delle prime nei secondi - ma da ciò non sembra doversi
necessariamente inferire che il diverso e più ristretto ambito
soggettivo abbia a concretare, senz'altro, irrazionale disparità di
trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro.
In punto, si pone, infatti, con connotazione di bastevole
ragionevolezza la norma, o il complesso di norme che - sul piano della
discrezionalità legislativa - portano a conferire più circoscritto
rilievo - naturali ratione - all'omogeneità familiare tipica intra
domesticos parietes, resistente nel tempo e più incisivamente
assistita nell'ordinamento, per i suoi preminenti valori primari
d'ordine etico-sociale, prima che giuridico.
Né sembra, d'altronde, possa utilmente rilevare il richiamo
all'art. 38 Cost. essendo ivi posto un principio d'ordine generale, non
confliggente - se al diverso e qui correlato parametro della
ragionevolezza si è corrisposto - con una disciplina adeguatrice,
flessibile alle particolarità delle varie situazioni.
4. - I Pretori di Varese e di Caltanissetta, con ordinanze emesse
rispettivamente in data 11 ottobre 1977 e 17 marzo 1982, denunciano -
in violazione degli artt. 3, 30, 31 e 38 Cost. - l'art. 21 l. 21 luglio
1965, n. 903 nella parte in cui l'attribuzione delle quote di
maggiorazione della pensione (recte: ora assegni familiari) per il
figlio maggiorenne a carico resta condizionata allo stato di inabilità
al lavoro e non a quello di invalidità come previsto, nel medesimo
contesto, per il coniuge a carico.
Senonché l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'assenza di ogni
motivazione in ordine alla violazione degli artt. 30, 31 e 38 Cost.,
mentre la difesa dell'INPS, considerando che il giudice a quo "non ha
puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso
sottoposto al suo giudizio", ha opposto non essere più richiesta
nell'ordinamento la condizione di invalidità, per il coniuge, ai fini
del godimento degli assegni familiari.
5. - Questi ultimi assunti sono fondati. Secondo il già ricordato
art. 4 d.l. 2 marzo 1974, n. 30, nello stabilirsi che "per le persone
di cui all'art. 21 l. 21 luglio 1965, n. 903" in luogo delle quote di
maggiorazione competono gli assegni familiari di cui al testo unico
approvato con d.P.R. n. 797/1955, si è inteso rendere applicabili al
titolare di pensione, per le persone di cui al detto art. 21 legge n.
903 (e cioè figli e coniuge), tutte le norme del T.U. sugli assegni
familiari concernenti, tra gli altri, i requisiti di particolari
condizioni fisiche o mentali.
Orbene, siffatta normativa richiede tuttora, per la corresponsione
degli assegni, la condizione di inabilità al lavoro (art. 4), nei
confronti dei figli (maggiorenni), così come era previsto dall'art. 21
legge n. 903/1965, mentre per il coniuge non sussiste più la
condizione di invalidità, ai sensi dell'art. 6 citato T.U. del 1955, e
- per quel che attiene agli assegni alla moglie per il marito - in
forza della sentenza di questa Corte n. 105 del 1980.
Manifesta, pertanto, la carenza delle ordinanze in esame, in punto
di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 326 R.O. 1977, 532 R.O. 1977
e 388 R.O. 1982;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non
prevede per il titolare di pensione la categoria dei fratelli e delle
sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di
maggiorazione della pensione (ora assegni familiari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa
in data 10 maggio 1977 dal Pretore di Mantova;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non
parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli
artt. 3, 30, 31 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse
rispettivamente in data 11 ottobre 1977 dal Pretore di Varese e in data
17 marzo 1982 dal Pretore di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte