Sentenza n. 120/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 872legge 765/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 872,
capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto
1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1995
dal tribunale di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Tulli
Antonia ed altri e Capoccia Lidia, in proprio e nella qualità, ed
altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Tulli ed altri
nei confronti di Lidia Capoccia e Fernando Antonini, avente ad
oggetto l'accertamento dell'inosservanza della distanza legale fra
edifici, il tribunale di Spoleto, con ordinanza emessa il 22 marzo
1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6
agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consentono
di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto alla demolizione,
un edificio che fronteggi un altro preesistente ma realizzato in
totale difformità dalla licenza.
Premette in fatto il giudice a quo che dagli atti di causa emerge,
da un lato, che la costruzione del prevenuto non risulta avere
rispettato le distanze legali fra edifici, e, dall'altro, che la
costruzione del preveniente è stata realizzata in totale difformità
dalla licenza edilizia, sia per essere stato costruito un edificio in
luogo di un capannone industriale, sia per non essere stata
rispettata la collocazione prevista nel progetto autorizzato che
ubicava il fabbricato in un luogo diverso e più distante dal
confine.
Tanto premesso, osserva il giudice rimettente che le norme
impugnate, con il consentire anche all'autore di un abuso edilizio la
possibilità di agire a tutela dell'osservanza delle distanze legali
tra edifici da parte del vicino, che al contrario non ha posto in
essere alcuna violazione edilizia, si porrebbero in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto viene assicurata la stessa
tutela - quanto all'osservanza della distanza - sia a colui che
edifica nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie che a colui che
costruisca senza licenza ovvero in totale difformità; con l'art. 24
della Costituzione in quanto si consente di agire in giudizio anche a
tutela di posizioni soggettive afferenti a cose che costituiscono
prodotto o profitto di reato; con l'art. 42 della Costituzione in
quanto non garantiscono il prevenuto nel godimento della proprietà;
con l'art. 97 della Costituzione perché non può dirsi rispettoso
dei principi di buon andamento e coerenza della pubblica
amministrazione un sistema normativo che, da un lato, impone al
giudice di disporre la demolizione delle opere edilizie abusive e,
dall'altro, consente che nel giudizio civile si dia tutela all'autore
dell'illecito fino al punto di imporre al confinante un rilevante
sacrificio economico quale è quello della demolizione dell'edificio.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale nessuna delle
parti private si è costituita né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Spoleto sottopone all'esame di questa Corte la
questione se gli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17,
lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui
consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto
all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro
preesistente realizzato abusivamente perché in totale difformità
dalla licenza, siano in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione in quanto assicurano la stessa
tutela, quanto all'osservanza delle distanze legali, a colui che
costruisce nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie e a colui
che invece edifica senza licenza ovvero in totale difformità dalla
stessa;
con l'art. 24 della Costituzione perché consentono di agire in
giudizio anche a tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti
a cose che, sostanzialmente, costituiscono il prodotto o il profitto
di reato;
con l'art. 42 della Costituzione in quanto non garantiscono al
prevenuto il pieno godimento della proprietà;
con l'art. 97 della Costituzione in quanto non può considerarsi
in linea con i principi di buon andamento e coerenza della pubblica
amministrazione un sistema normativo che, da un lato, impone al
giudice di disporre la demolizione dell'opera abusiva e, dall'altro,
riconosce, nell'ambito del giudizio civile, tutela all'autore
dell'abuso fino al punto di imporre al vicino un rilevante sacrificio
economico quale è quello della demolizione dell'edificio confinante.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge
urbanistica) - norma aggiunta dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967,
n. 765 - stabilisce che nei comuni sprovvisti di piano regolatore o
di programma di fabbricazione, l'edificazione a scopo residenziale è
soggetta, tra l'altro, alla limitazione di distanza dagli edifici
vicini, che non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte
dell'edificio da costruire.
Nella specie è questa la norma da applicare, poiché il piano
regolatore di quel comune era stato approvato soltanto il 6 maggio
1976.
La predetta norma sulle distanze tra edifici, deve considerarsi
integrativa di quelle previste dal codice civile (art. 873 e segg.),
e dà luogo alla legittimazione del proprietario frontista a
chiederne il rispetto, con tutte le conseguenze nel caso di
violazione.
3. - L'ordinanza di rimessione, pur riconoscendo l'esattezza di
quanto sopra ricordato, dubita della legittimità costituzionale di
questa situazione normativa. Si deduce, in particolare, che ravvisare
l'obbligo del frontista che ha costruito successivamente ad osservare
la distanza legale rispetto al precedente edificio anche quando
questo sia stato eseguito in modo difforme dalla concessione
edilizia, si risolve in un riconoscimento del primo abuso, che non è
invece meritevole di tutela.
In realtà - soggiunge l'ordinanza di rimessione - una serie di
norme (in tema di nullità degli atti aventi ad oggetto unità prive
di concessione, di divieto di erogazione di servizi pubblici, di
sanzioni disciplinari per i notai, di esclusione da condono),
indirettamente dissuasive dell'abusivismo, confermano la predetta
immeritevolezza di tutela da parte dell'ordinamento della pretesa
all'osservanza della distanza legale; e ciò anche in coerenza con le
norme costituzionali sopra indicate.
4. - A livello interpretativo va rilevato che indubbiamente la
costruzione di un primo edificio in violazione della concessione
edilizia comporta conseguenze, anche penali, nell'ambito del rapporto
fra costruttore e pubblica amministrazione; e pure i proprietari di
terreni limitrofi possono attivarsi per denunziare detta
irregolarità, impedirne il protrarsi, ed in particolare pretendere
la osservanza delle distanze e delle altezze previste dalla legge.
Ma, una volta che quel primo fabbricato sia stato realizzato, il
secondo frontista, in osservanza del c.d. principio della
prevenzione, è tenuto a rispettare la distanza legale tra edifici,
salva l'esistenza di un titolo contrario consolidatosi per l'acquisto
della corrispondente servitù.
Questa interpretazione delle norme viene giustificata da specifici
motivi. Ed invero, la rilevanza giuridica della licenza e della
concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto
pubblicistico tra pubblica amministrazione e privati; gli effetti
delle violazioni edilizie si muovono su due piani distinti di
rapporti giuridici: uno, pubblicistico, tra costruttore ed organi
pubblici preposti alla vigilanza del territorio ed alla repressione
degli illeciti, l'altro, privatistico, tra lo stesso costruttore o
proprietario dell'opera ed i titolari di diritti soggettivi che
possono rimanere lesi dall'attività edificatoria del primo.
Da ciò consegue che il proprietario di una costruzione eseguita in
violazione delle norme edilizie, mentre rimane esposto alle sanzioni
previste per dette violazioni, non rimane nel contempo sprovvisto
della tutela apprestata a favore della proprietà nel caso di
violazione da parte di terzi delle norme che disciplinano tale
diritto, poiché l'osservanza della legge può essere pretesa anche
nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in
posizione contrastante con altre norme.
5. - L'esposta interpretazione delle disposizioni in materia non
appare in conflitto con norme costituzionali.
Se l'ordinamento giuridico, pur prevedendo una serie di divieti e
di altre reazioni negative per dissuadere dall'abusivismo edilizio e
concedendo ai proprietari vicini di denunziare o impedire l'altrui
illegalità, non toglie al frontista che ha costruito abusivamente il
diritto di pretendere dal prevenuto il rispetto della distanza
minima, ciò risulta ragionevole (oltre che per i motivi prima
esposti), soprattutto per il rilievo specifico che le disposizioni
sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere
preordinate, non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti,
ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di
esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza,
vie di comunicazione e buona gestione del territorio.
Dalla serie di considerazioni svolte deriva quindi l'infondatezza
del denunziato contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
tanto più che tale ultimo parametro, - come di recente affermato -
risulta estraneo al lamentato contrasto fra decisione del giudice
civile e decisione in sede penale, essendo invece invocabile
esclusivamente con riguardo "alle leggi concernenti l'ordinamento
degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto
amministrativo" (ex plurimis ordinanza n. 69 del 1996).
Né può dirsi fondata la denunciata violazione dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto, come più volte affermato da questa Corte
(ordinanza n. 96 del 1988 e, più recentemente, sentenza n. 306 del
1993) non può sindacarsi, sotto il profilo della violazione del
diritto di difesa, una norma non avente carattere processuale ma
sostanziale, risultando, in tale ultimo caso, male invocato il
riferimento al predetto parametro.
È infine destituita di fondamento la doglianza riferita all'art.
42 della Costituzione, posto che il rispetto delle distanze legali
costituisce uno dei limiti alla proprietà previsti dalla legge allo
scopo di assicurarne la funzione sociale, così come stabiliscono la
citata norma costituzionale e l'art. 832 del codice civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della
legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Santosuosso
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte