Sentenza n. 121/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti
individuali, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 agosto 1970 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Gualtieri Ignazio Cesare e la società
Sperry Rand Italia, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile
1971;
2) ordinanza emessa il 9 luglio 1971 dal pretore di Marano di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Cirrincione Giuseppe e la
società General Instrument Europe, iscritta al n. 307 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 259 del 13 ottobre 1971;
3) ordinanza emessa il 31 agosto 1971 dal pretore di Reggio
Calabria nel procedimento civile vertente tra Malinconico Anna e la
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ed altri, iscritta al
n. 429 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ignazio Cesare e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi gli avvocati Vincenzo Mazzei e Valente Simi, per il
Gualtieri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Tarin,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento civile vertente tra l'ing. Ignazio Cesare
Gualtieri e la S.p.a. Sperry Rand Italia, il pretore di Milano, con
ordinanza del 1 agosto 1970, in parziale accoglimento dell'eccezione
sollevata dall'attore, considerava rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio
1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella
parte in cui non comprende fra i destinatari di dette norme i
prestatori di lavoro subordinato che rivestono la qualifica di
dirigenti.
Riteneva, anzitutto, che il giudizio non poteva essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione. E ciò in quanto
non era controverso che l'attore avesse prestato la propria opera in
qualità di dirigente, ed era escluso che l'art. 10 potesse essere
interpretato estensivamente e che quindi le norme della legge potessero
applicarsi ai rapporti di lavoro dei dirigenti.
In relazione al merito, al pretore non sembrava, dall'esame degli
artt. 2060, 2086 e 2095 del codice civile, che si potesse desumere, per
quanto attiene ai soggetti del rapporto di lavoro, una diversità di
situazione, sia di fatto che di diritto, per gli impiegati e gli
operai, da un canto, e per i dirigenti, dall'altro: lo status di
dirigente non si diversificherebbe per nulla da quello attribuito agli
impiegati ed operai, essendosi la legge limitata a contrapporre
all'imprenditore la categoria dei prestatori di lavoro subordinato,
comprensiva dei dirigenti tecnici e amministrativi, impiegati e operai.
Dall'esame degli artt. 2096 e seguenti del codice civile e 96 e 98
delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, poi,
risulterebbe non operata, neppure indirettamente, alcuna disparità di
trattamento o statuita una disciplina particolare per alcuna delle
categorie considerate. Ed infine gli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13
novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
sul contratto di impiego privato, porrebbero sullo stesso piano i
dirigenti e gli impiegati.
Da tutto ciò il pretore traeva la conseguenza che alla disparità
di trattamento tra le varie categorie di lavoratori subordinati creata
dall'art. 10, non corrisponde, neppure indirettamente, una diversità
di situazioni di fatto e di diritto, tale da consentire al legislatore
di adottare, obiettivamente e ragionevolmente, norme differenziate.
D'altra parte, neppure attraverso l'esame dei lavori preparatori, è
individuabile una particolare ragione che giustifichi quella
disparità: nella Relazione di maggioranza davanti alla Camera si
sostiene che la esclusione, dal campo di applicazione della legge, dei
dirigenti d'azienda sia fondata sulla convinzione che il rapporto di
lavoro che li riguarda, abbia garanzie tali da renderlo essenzialmente
diverso dai normali contratti in materia di lavoro, ma tali garanzie
non sono state enunciate. Codeste garanzie, precisava infine il
pretore, ad ogni modo non sussistono, e comunque non avrebbero mai
potuto tutelare il dirigente dal potere di licenziamento ad nutum che
attualmente l'art. 2118 del codice civile fornisce al datore di lavoro
e che questo è in condizione di esercitare anche per ragioni
sindacali, politiche e religiose in contrasto con i relativi principi
di libertà costituzionalmente garantiti.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e notificata ed è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7
aprile 1971.
2. - Nel procedimento civile promosso davanti al pretore di Marano
di Napoli dall'ing. Giuseppe Cirrincione nei confronti della S.p.a.
General Instrument Europe presso cui aveva prestato la propria opera
come dirigente e dalla quale sarebbe stato licenziato senza alcun
giustificato motivo, sorgeva controversia sull'applicabilità alla
specie della legge n. 604 del 1966 e veniva quindi eccepita dall'attore
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 di detta legge nella parte
in cui esclude i dirigenti dai destinatari delle relative norme.
Nelle more del giudizio, avendo il Cirrincione accettato le
competenze maturate, la società convenuta chiedeva che fosse
dichiarata cessata la materia del contendere e fosse quindi disattesa
la detta eccezione di illegittimità costituzionale.
Il pretore, con ordinanza del 9 luglio 1971, considerava tale
eccezione come preliminare all'esame del merito, e rilevante e non
manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Osservava che i dirigenti sono dei prestatori di lavoro, sia pure
altamente qualificati, ma sempre dipendenti dal datore di lavoro al
quale devono rispondere di ogni azione o iniziativa, e che l'art. 10
(dichiarando inapplicabile la legge nei confronti dei dirigenti) faceva
una distinzione in contrasto con l'elencazione dei prestatori di lavoro
di cui all'art. 2095 del codice civile. E riteneva quindi che la
disparità di trattamento disposta in ordine al licenziamento
individuale, fosse in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.
3. - Anna Malinconico, condirigente della Gestione Conto Ufficio
Fiduciario della provincia di Reggio Calabria, essendo stata, il 22
aprile 1968, sostituita da altra impiegata, conveniva la detta
Gestione, nonché la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e
l'Ufficio fiduciario degli enti mutualistici e degli Ordini dei
farmacisti, sezione provinciale di Reggio Calabria, davanti al pretore
di Reggio Calabria chiedendo che il licenziamento fosse dichiarato
illegittimo e quindi inefficace ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge
n. 604 del 1966, con la conseguente condanna dei convenuti alla
riassunzione in servizio con la qualifica e le mansioni di condirigente
o in mancanza con la condanna dei convenuti alla corresponsione in suo
favore dell'indennità prevista dall'art. 8 della legge nonché
dell'indennità di anzianità di cui al successivo art. 9.
Nel contrasto delle parti il pretore, premesso che la Malinconico
aveva prestato la propria opera quale "dirigente amministrativo" alle
dipendenze di un imprenditore privato, riteneva preliminare ad ogni
altra la risoluzione della questione di competenza. Si domandava quindi
se fossero applicabili alla specie le norme contenute negli artt. 1, 2,
6, 9 e 10 della legge n. 604 ovvero quelle contenute negli artt. 2118
del codice civile e 429 e seguenti del codice di procedura civile e
dopo aver concluso per l'inapplicabilità delle prime, sollevava la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della citata
legge nella parte in cui non comprende tra i destinatari delle norme
dettate agli artt. 1, 2, 6 e 9 in ordine alla legittimita ed efficacia
dei licenziamenti individuali, alla competenza pretorile a conoscere
dei licenziamenti stessi ed alla indennità di licenziamento, i
prestatori di lavoro subordinato che rivestono la qualifica di
dirigenti.
Riteneva che codesta esclusione fosse in contrasto con l'art. 3,
commi primo e secondo della Costituzione, perché le disposizioni
legislative che allo stato regolano la categoria dei dirigenti non
danno a questi alcuna garanzia di stabilità o una garanzia tale da
rendere sostanzialmente diverso il loro contratto di lavoro individuale
da quello delle altre due categorie di collaboratori dell'imprenditore;
e pertanto lo status del dirigente non si diversificherebbe da quello
degli impiegati e degli operai; e non sarebbe del pari sostanzialmente
diverso dagli altri rapporti di lavoro subordinato, il rapporto
fiduciario di dirigenza.
Osservava infine che imporre all'imprenditore di non recedere dal
contratto di lavoro se non per giusta causa o per giustificato motivo
esalta il diritto al lavoro costituzionalmente garantito e non
significa limitare l'imprenditore nel suo diritto ad organizzare il
lavoro imponendo allo stesso di mantenere in servizio un soggetto che
non ritiene più idoneo, essendo proprio l'inidoneità obiettiva uno
dei giustificati motivi di recesso.
E concludeva per la non manifesta infondatezza della sollevata
questione, richiamandosi ai motivi di diritto assunti dalla Corte
costituzionale a base della sentenza n. 14 del 1970 (per gli
apprendisti ed in relazione all'indennità di anzianità) e
specificamente ravvisando nell'art. 10, per i dirigenti, "una
situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una
diversità di situazione di fatto e di diritto nei soggetti destinatari
della norma".
L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.
4. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del pretore di Milano
si è costituito l'ing. Gualtieri il quale, a mezzo degli avvocati
Aldo Politi, prof. Antonio Gualtieri, Alberto Sordi, prof. Vincenzo
Mazzei e prof. Valente Simi, con la comparsa di deduzioni e con una
memoria difensiva, ha concluso perché la questione fosse dichiarata
fondata.
Le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti, degli impiegati
e degli operai non sono diverse, dato che tutti sono prestatori di
lavoro subordinato. Non rileva in contrario che il dirigente,
nell'espletamento del suo lavoro, occupi la sfera più alta
dell'azienda o sia ritenuto l'alter ego dell'imprenditore, perché è
escluso che sia imprenditore: resta un impiegato con particolari
funzioni ed autonomia. Ciò che conta, d'altra parte, è che vi sono
dirigenti alle dipendenze di altri dirigenti, e che la collaborazione
sostitutiva ricorre anche a proposito dell'attività degli impiegati.
Va tenuto presente che tra i dirigenti e gli impiegati si è
inserita la categoria intermedia dei funzionari e che praticamente la
scala gerarchica non conosce più veri e propri salti.
Il dirigente, in base alla contrattualistica, rimane di regola un
impiegato cui si applica tutta la normativa dettata per gli impiegati;
e secondo varie leggi, i dirigenti sono compresi tra gli impiegati o
sono indicati come impiegati.
Occorre considerare, ai fini della denunciata illegittimità
costituzionale, che la ratio della legge n. 604 del 1966 è
rappresentata dalla non risolubilità del rapporto di lavoro se non in
presenza di un giustificato motivo oggettivamente valutabile. Perché
quindi potesse apparire ragionevole l'esclusione dei dirigenti, sarebbe
stato necessario negare che per i dirigenti la continuità del rapporto
di lavoro costituisce una aspettativa normale. Ma ciò non si ha, anzi
è vero il contrario. Per cui il licenziamento del dirigente non può
non essere serio, ponderato, redatto per iscritto e motivato e non
avere un fondamento oggettivo. Di codesta posizione del dirigente, poi,
avrebbero dato atto gli stessi datori di lavoro in sede di contratto
collettivo, estendendo le norme della legge relative alla continuità a
favore della categoria dei dirigenti che l'art. 10 aveva escluso.
L'esclusione non può essere basata d'altra parte sull'elemento
fiduciario, perché in effetti è stata disposta sul presupposto di una
preesistente tutela dei dirigenti, la legge non fa riferimento ad
aspetti fiduciari e comunque questi sarebbero pressoché scomparsi.
Essa è quindi del tutto ingiustificata, specie dopo la sentenza n.
14 del 1970 della Corte costituzionale per cui la legge è applicabile
agli apprendisti.
E consentirebbe pericolose elusioni della legge, anche per gli
impiegati, potendo il datore di lavoro promuovere l'impiegato a
dirigente e poi licenziarlo ad nutum.
La legge n. 604 del 1966 merita, invece, di essere valida ed
operante anche per i dirigenti. Considerato che il notevole
inadempimento è per il dirigente più largo e frequente di quanto non
sia per il comune impiegato, e che i motivi oggettivi sono più
facilmente indicabili, l'applicazione della legge, nei confronti dei
dirigenti darebbe piena soddisfazione all'interesse dell'impresa ed
eliminerebbe solo il capriccio e l'arbitrio dell'imprenditore.
5. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha spiegato intervento in
tutti e tre i giudizi. Con gli atti di intervento di eguale contenuto
e con la memoria depositata nei procedimenti di cui alle ordinanze dei
pretori di Milano e di Marano di Napoli, ha chiesto che la questione
fosse dichiarata non fondata.
Premesso che il principio di eguaglianza non va inteso in senso
meccanicamente livellatore e che, in tema di lavoro, i dettami della
Costituzione devono essere interpretati ed applicati con riferimento
non solo alla posizione dei prestatori di lavoro ma anche ai datori di
lavoro, l'esclusione dei dirigenti dai destinatari della legge n. 604
del 1966 risulta adeguatamente giustificata dalla particolare posizione
dei dirigenti nel mondo del lavoro.
L'art. 2095 del codice civile, ai fini di determinare i requisiti
di appartenenza ad una delle tre categorie di prestatori di lavoro,
rinvia a leggi speciali e alla contrattazione collettiva.
Orbene, numerose norme legislative, a cominciare dalla legge 15
giugno 1893, n. 295, e fino alla legge 18 aprile 1962, n. 230, hanno
dato vita ad una regolamentazione del rapporto di lavoro di dirigenza,
diversa da quella degli altri rapporti di lavoro. Del pari
differenziata risulta la disciplina emergente dalla contrattazione
collettiva operante nella quasi totalità dei settori produttivi. E
negli stessi sensi si è determinata la giurisprudenza, per cui è
"dirigente colui che è preposto al coordinamento generale della
attività aziendale nella sua totalità o in alcuni rami ed al quale è
riconosciuta la possibilità di imprimere le sue discrezionali potestà
di determinazione alle attività di ordine tecnico o amministrativo che
fanno capo ai vari servizi, uffici o reparti dell'azienda, nonché una
posizione di preminenza o di supremazia assoluta nei confronti degli
altri dipendenti o di subordinazione immediata ed esclusiva verso il
solo imprenditore".
Il rapporto di lavoro del dirigente per ciò presenta delle
caratteristiche particolari che si estrinsecano in una attività
sostitutiva di quella che svolgerebbe lo stesso imprenditore qualora
assumesse direttamente la direzione aziendale, e che fanno del
dirigente un alter ego dell'imprenditore nell'esercizio del potere
direttivo.
La posizione del dirigente riflette l'accentuata personalizzazione
del rapporto; per cui ad essa è strettamente connesso un legame di
stima e di fiducia tra le parti, necessario per rendere possibile la
collaborazione.
Tenendo conto di ciò il legislatore del 1966, per l'esclusione in
esame, si è fondato sulla considerazione che il rapporto di lavoro
relativo ai dirigenti di azienda abbia garanzie e caratteristiche tali
da renderlo essenzialmente diverso dai normali rapporti in materia di
lavoro.
La denunciata disparità di trattamento, quindi, non sussiste. Ben
diversa è la posizione nell'impresa del dirigente da quella
dell'operaio o impiegato, e conseguentemente tale posizione è stata
sempre diversamente considerata e regolamentata.
6. - All'udienza del 9 maggio 1972, gli avvocati prof. Vincenzo
Mazzei e Valente Simi per il Gualtieri, svolgevano le ragioni difensive
a sostegno della tesi della fondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale. Per la contraria tesi della non fondatezza
si pronunciava per il Presidente del Consiglio dei ministri, il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Tarin. Considerato in diritto :
1. - Con le tre ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Milano,
di Marano di Napoli e di Reggio Calabria denunciano per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione l'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n.
604, contenente norme sui licenziamenti individuali nella parte in cui
esclude che si applichino ai dirigenti le norme della stessa legge o,
secondo l'ordinanza del pretore di Reggio Calabria, quelle di cui agli
artt. 1, 2, 6 e 9.
La questione è unica e pertanto è disposta la riunione dei
relativi giudizi e gli stessi vengono decisi con una sola sentenza.
2. - Si assume dai tre pretori che, disponendo il citato art. 10
che le norme della legge di cui fa parte, "si applicano nei confronti
di prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di
operaio, ai sensi dell'art. 2095 del codice civile", le stesse norme
non siano applicabili nei confronti dei prestatori di lavoro
subordinato aventi la qualifica di dirigenti.
Per codesti prestatori di lavoro subordinato si avrebbe una
disciplina legislativa diversa da quella dettata per gli impiegati ed
operai.
E siccome le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti e degli
impiegati ed operai sarebbero eguali, il trattamento differenziato in
tal modo posto in essere, sarebbe in contrasto con il principio di
eguaglianza.
3. - Si ritiene anzitutto che siano eguali le situazioni di fatto e
di diritto dei dirigenti, da una parte e degli impiegati ed operai,
dall'altra.
L'eguaglianza delle due situazioni discenderebbe, secondo il
pretore di Milano, dagli artt. 2060, 2086, 2094, 2095, 2096 e seguenti
del codice civile, e 96 e 98 delle disposizioni per l'attuazione dello
stesso codice; e dagli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n.
1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul contratto di
impiego privato; e secondo il pretore di Reggio Calabria, dalle norme
che allo stato regolano la categoria dei dirigenti amministrativi e
tecnici e cioè dai detti artt. 2060, 2086, 2094 e 2095 del codice
civile e dal detto r.d.l. n. 1825 del 1924, nonché dal r.d.l. 15 marzo
1923, n. 692, art. 1; dall'art. 3 del regolamento approvato con r.d. 10
settembre 1923, n. 1955; dall'art. 3 del regolamento approvato con il
r.d. 10 settembre 1923, n. 1956; dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370,
art. 1; e dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 4.
Senonché, a parte il fatto che da alcune delle anzidette fonti
(come dagli artt. 2060, 2094 e 2096 e seguenti del codice civile e dal
r.d.l. n. 1825 del 1924) nulla può ricavarsi in favore dell'asserita
uguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti e
delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato, gli artt.
2086 e 2095 del codice civile, e quest'ultimo unitamente agli artt. 95
e 96 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, precisano
che nell'ambito dell'impresa accanto all'imprenditore vi sono i
prestatori di lavoro subordinato e che questi si distinguono in
dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai, sulla base dei
requisiti di appartenenza alle singole categorie determinati dalle
leggi speciali e dalle norme di autonomia collettiva in relazione a
ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.
Anteriormente al 1942 i dirigenti avevano trovato una prima, anche
se non specifica, considerazione nella legge 15 giugno 1893, n. 295,
art. 14, comma secondo, in cui sia pure ai limitati effetti di essa, i
direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali che
davano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai, erano posti sullo
stesso piano degli industriali. Al personale direttivo delle aziende,
poi, si erano riferiti il r.d.l. n. 692 del 1923 sull'orario di lavoro
e i relativi regolamenti approvati con i rr.dd. nn. 1955 e 1956 del
1923. Ancora, la legge sull'impiego privato (r.d.l. n. 1825 del 1924,
convertito nella legge n. 562 del 1926) aveva riservato agli impiegati
di grado più elevato un trattamento di maggior favore in caso di
licenziamento. Inoltre, il r.d.l. 1 luglio 1926, n. 1130, aveva
prescritto che il personale dirigente dovesse far parte di associazioni
sindacali autonome distinte da tutte le altre, ma inserite
nell'organizzazione degli imprenditori. Ed infine al personale avente
funzioni direttive con responsabilità dell'andamento dell'azienda o
dei servizi, non erano state applicate le norme di cui alla legge n.
370 del 1934 sul riposo domenicale e settimanale e neppure quelle poste
con la legge 10 gennaio 1935, n. 112, sull'istituzione del libretto di
lavoro.
Il legislatore del 1942, con le sopracitate norme, quindi ha preso
atto di una realtà giuridica e normativa già esistente ed ha tenuto
altresì conto della specifica e distinta regolamentazione collettiva.
Successivamente a quella data e fino ad oggi, sul piano legislativo
e su quello della contrattazione collettiva, ha avuto conferma e
sviluppo il precedente orientamento volto a fare dei dirigenti una
categoria a sé stante di prestatori di lavoro subordinato. Di codesto
indirizzo sono sicuri segni l'esclusione dei dirigenti dalla disciplina
del cosiddetto blocco dei licenziamenti (d.lg.lgt. 21 agosto 1945, n.
523; d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e d.lg.lgt. 8 febbraio 1946,
n. 50) e dall'obbligo della assunzione tramite gli uffici di
collocamento (art. 11, terzo comma, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n
264); nonché la possibilità di richiesta nominativa per l'assunzione
di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive in
agricoltura (art. 11, comma secondo, lett. a, del d.l. 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83); ed infine, la
mancata applicazione delle forme di previdenza previste per gli altri
dipendenti; e così pure delle limitazioni poste dalla legge n. 230 del
1962.
In sede sindacale, poi, i dirigenti godono di un inquadramento
autonomo; e gli atti di autodisciplina collettiva (sino al contratto
collettivo nazionale del 29 luglio 1970 per i dirigenti di aziende
industriali) pongono del pari discipline autonome (ed in quanto
assoggettate al regime della legge n. 741 del 1959, operanti erga omnes
con la valorizzazione della categoria sul piano normativo).
Tutto ciò conduce a ritenere che la categoria dei dirigenti
presenta peculiari caratteristiche che sono oggetto di una disciplina
particolare e trova riscontro nella definizione che del dirigente viene
offerta in giurisprudenza ed in termini, nella sostanza,
sufficientemente costanti.
A caratterizzare la categoria dei dirigenti si ritiene che
concorrano la collaborazione immediata con l'imprenditore per il
coordinamento aziendale nel suo complesso od in un ramo importante di
esso; il carattere fiduciario della prestazione; l'ampio potere di
autonomia nell'attività direttiva; la supremazia gerarchica su tutto
il personale dell'azienda o di un ramo importante di essa, anche senza
poteri disciplinari, ma sempre con poteri organizzativi; la
subordinazione esclusiva all'imprenditore o ad un dirigente superiore;
e l'esistenza di un potere di rappresentanza extra o infraziendale.
Ora, tali aspetti del fenomeno che peraltro non devono in concreto
tutti specificamente concorrere perché il prestatore di lavoro
subordinato possa e debba essere qualificato dirigente, servono
certamente, in una loro considerazione complessiva, a evidenziare la
particolare posizione che il dirigente ha nell'ambito dell'impresa ed a
fare intendere come di codesta posizione sia dato cogliere l'essenza
solo attraverso la valutazione delle relazioni che intercorrono tra
l'imprenditore ed il dirigente e tra questo e gli altri prestatori di
lavoro subordinato.
È a tal riguardo appena il caso di osservare come le categorie dei
dirigenti, degli impiegati e degli operai non determinino dei salti
nella scala gerarchica dei prestatori di lavoro e come invece si passi
da una categoria all'altra e particolarmente da quella degli impiegati
a quella dei dirigenti, attraverso qualifiche intermedie. Con ciò,
però, non si mette in forse la realtà e legittimità della categoria
in esame, con le sue note caratterizzanti le quali sono affatto
evidenti solo che l'impresa nella quale il dirigente sia inserito,
possegga date dimensioni. Anche se non rimane escluso, tenuto conto che
in sede collettiva le norme dettate per il rapporto di impiego valgono
anche per i dirigenti, in quanto compatibili (art. 17 del citato
contratto collettivo nazionale del 1970 per i dirigenti di aziende
industriali), che, sempre nei limiti della compatibilità ed
evidentemente in relazione alle note che caratterizzano la categoria
dei dirigenti ed alle circostanze del singolo caso, possano valere per
gli stessi le norme legislative dettate per gli impiegati.
Al dirigente, in sostanza, che occupa il posto più elevato nella
scala gerarchica dei prestatori di lavoro subordinato, è assicurata
nell'impresa una posizione che trova nel potere direttivo la sua più
vera qualificazione. L'imprenditore, singolo o collettivo, ha nel
dirigente il collaboratore che lo sostituisce o lo assiste nello
svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, e l'esecutore, con
discrezionale responsabilità, delle sue direttive.
Appare per ciò essenziale che in tal caso tra l'imprenditore ed il
dirigente s'instauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e
di positiva valutazione, ed è in armonia con codesta esigenza che il
rapporto possa venir meno per determinazione unilaterale solo che
soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a
soddisfare la detta esigenza.
Si può pertanto ritenere, senza bisogno di far ricorso a formule o
qualità che non sempre rispecchiano la realtà effettuale del fenomeno
colto nel suo complessivo accadere, che la situazione dei dirigenti non
è di per sé eguale o assimilabile a quella degli impiegati ed operai.
4. - Non si può ritenere d'altra parte che il legislatore del 1966
abbia ecceduto dai suoi poteri in sede di valutazione della situazione
materiale e giuridica dei dirigenti considerata in sé e raffrontata a
quella degli impiegati ed operai.
In effetti il rapporto di lavoro dei dirigenti presenta
caratteristiche ed offre garanzie per cui può ben essere considerato
come speciale; e proprio tali caratteristiche e garanzie sono le note
differenziali nei confronti dell'ordinario rapporto di lavoro
subordinato.
Analogamente a quanto è avvenuto per le altre categorie di
lavoratori subordinati, per i dirigenti la legge n. 604 ha
sostanzialmente tenuto conto dello stato della regolamentazione
collettiva. Per essi in particolare si è avuta la conferma della
pertinenza di una disciplina che leggi anche recenti (come la n. 230
del 1962), contratti collettivi e accordi resi esecutivi erga omnes e
contratti collettivi successivi avevano posto in essere.
Dato ciò e considerato altresì che le norme che regolavano il
rapporto dirigenziale non sono state abrogate né espressamente né
tacitamente, appare del tutto conseguenziale e logico che sul terreno
dello scioglimento unilaterale del rapporto dirigenziale, continuino ad
aver vigore le regole legislative e convenzionali preesistenti, fermo
rimanendo che le stesse si accrescano e si evolvano per la migliore
tutela della categoria, in forza delle nuove e più recenti pattuizioni
di autonomia collettiva ed eventualmente con disposizioni legislative,
in coerenza con la specialità della materia.
5. - Il pretore di Reggio Calabria ritiene che l'art. 10 sia
illegittimo costituzionalmente tra l'altro nella parte in cui esclude
che sia applicabile ai dirigenti l'art. 9 in forza del quale
"l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni
caso di risoluzione del rapporto di lavoro".
Decisa nei sensi anzidetti la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 in generale, e cioè affermato che la
disciplina relativa ai licenziamenti unilaterali per giusta causa e per
giustificato motivo non si riferisce, e senza alcun contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, ai dirigenti, il regime dell'indennità di
anzianità per codesta categoria di prestatori di lavoro è fissato, in
termini sostanzialmente eguali a quelli posti dall'art. 9 della legge
n. 604, e con portata generale, dall'art. 2120 del codice civile, così
come risulta a seguito delle sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971,
e, per i dirigenti di imprese industriali, dall'art. 12 (nel testo
risultante dalla sentenza n. 7 del 1971 di questa Corte) del contratto
collettivo nazionale del 31 dicembre 1948 reso efficace erga omnes dal
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483.
La questione quindi, anche sotto il profilo in esame, non può non
apparire infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui
licenziamenti individuali, nella parte in cui esclude che le norme
stesse si applichino ai dirigenti, questione sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO
SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte