Sentenza n. 121/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 11/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi
rustici), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1973 dal
tribunale di Trani - sezione specializzata agraria - nel procedimento
civile vertente tra Tripputi Adelaide e Sorrenti Vincenzo, iscritta al
n. 151 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.
Visti gli atti di costituzione di Sorrenti Vincenzo e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Emilio Romagnoli, per Sorrenti, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nei corso di un giudizio civile, instaurato da Adelaide Tripputi
contro Vincenzo Sorrenti per rilascio di fondo rustico, l'adito
tribunale di Trani - rilevato che il convenuto aveva resistito alla
domanda invocando il "regime di proroga previsto dall'art. 17 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11" - ha, di ufficio, con ordinanza 5
febbraio 1973, sollevato il dubbio di legittimità dell'art. 17,
appunto, menzionato: prospettandone il contrasto con i precetti
costituzionali di cui agli artt. 41, 42 e 44.
Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua
ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo
costituito il Sorrenti, sostenendo la piena legittimità della norma
impugnata.
È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,
per il tramite dell'Avvocatura di Stato: che ha, anch'essa, concluso
nel senso di una declaratoria di infondatezza della sollevata
questione. Considerato in diritto :
1. - Dispone l'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che
"per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati
dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata, di cui
al primo comma della legge stessa, è elevato a 15 anni, e la
disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se stipulati prima
dell'entrata in vigore della legge 1966, n. 606".
Il tribunale di Trani denunzia - come detto - la norma sopra
riportata; e ne prospetta il contrasto con gli artt. 41, 42 e 44 della
Costituzione.
Il dubbio di illegittimità muove dalla considerazione che,
trattandosi di affitto (non già a coltivatore diretto, sibbene) a
conduttore non coltivatore, il proprietario e il conduttore sono
"almeno in astratto su un piano di assoluta parità", tale da "non
tollerare che la disponibilità del fondo sia concessa per un tempo
superiore a quello convenuto".
La disposta "elevazione del periodo minimo di durata dell'affitto"
(che nella prevista ipotesi di applicazione ai contratti "in corso"
alla data di entrata in vigore della norma è empiricamente, dal
giudice a quo, assimilata ad una "proroga del contratto")
concreterebbe, invece, nella predetta ipotesi, proprio tale
inammissibile compromissione della libertà di disporre e del diritto,
altresì, di proprietà sul fondo, che dell'atto di autonomia negoziale
costituisce l'oggetto.
Da ciò la violazione dei precetti costituzionali indicati.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già avuto modo, in più occasioni, di affermare
che l'autonomia contrattuale - che pur riceve tutela costituzionale
nella previsione degli artt. 41 e 42 - "deve cedere di fronte a motivi
d'ordine superiore, economico e sociale, ritenuti rilevanti dalla
Costituzione" (v., per tutte, sent. n. 37 del 1969).
L'evenienza contemplata si verifica puntualmente nella specie:
giacché la limitazione della libera disponibilità dei fondo - che si
connette all'elevazione a 15 anni (disposta dalla legge impugnata) del
periodo minimo (già fissato in anni 6 dalla precedente legge 1966 n.
606) di durata del contratto di affitto a conduttore non coltivatore -
si giustifica in funzione proprio della superiore finalità del
"razionale sfruttamento del suolo" (di cui all'art. 44 della
Costituzione), che qui si specifica nel fine di una più progredita (e,
quindi, più rispondente all'utile sociale) gestione dell'impresa
agricola: per cui, appunto, si rende indispensabile una, sia pur
relativa, stabilità dell'affitto del fondo, su cui l'impresa insiste.
L'individuazione, in concreto (in anni 15), dello spatium temporis
necessario per il raggiungimento dei detti scopi di stabilità e
funzionale gestione dell'impresa rappresenta, poi, innegabilmente, una
scelta consentita al legislatore: per altro, nella specie, motivata
dall'intento di adeguamento della normativa nazionale alle direttive
fissate, in materia, in sede comunitaria.
Una volta ritenuto dal legislatore che per il raggiungimento della
predetta superiore finalità del razionale sfruttamento del suolo
occorresse assicurare al conduttore non coltivatore una durata minima
della gestione agricola maggiore di quella prevista dalla disciplina
anteriore, l'applicazione della nuova norma anche ai contratti in corso
alla data di entrata in vigore della legge è espressione di una scelta
discrezionale, e non irrazionale, del legislatore, di immediata e
generale attuazione del nuovo assetto normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina
dell'affitto dei fondi rustici), sollevata, in riferimento agli artt.
41, 42 e 44 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte