Sentenza n. 122/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno
1973 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Mirabella Agatino, il Registro Navale Italiano e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13
marzo 1974.
Visti gli atti di costituzione di Mirabella Agatino, del Registro
Navale Italiano e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Massimo Medina, per il Registro Navale Italiano,
l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 26 giugno 1973 il tribunale di Genova ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 1 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, "limitatamente al punto in cui nega la tutela previdenziale
italiana ai rapporti di lavoro sorti nel territorio della Repubblica
mentre hanno stabile esecuzione all'estero e mentre il datore di lavoro
conserva in Italia la sua sede o la sua residenza".
L'ordinanza è stata emessa nel procedimento civile instaurato
dall'ing. Agatino Mirabella con citazione 15 marzo 1971, con la quale
esponeva di essere stato alle dipendenze del Registro Navale Italiano
(R.i.n.a.) dal 1953 al 1970, prestando la sua attività nei primi
undici anni a Genova, e successivamente, dal 1964 al 1970, a Rotterdam
(Olanda), dove era stato trasferito ed aveva assunto la residenza, per
dirigere un ufficio, colà istituito. Precisava che, per il periodo
della sua permanenza all'estero, il R.i.n.a. non aveva più continuato
a versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) i
contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia,
stabiliti dalla legislazione italiana, ma soltanto quelli, di misura
inferiore, previsti dalla legislazione olandese, cagionandogli così un
grave danno. Conveniva, pertanto, in giudizio sia l'INPS che il
R.i.na., per sentir dichiarare quest'ultimo tenuto a versare al primo i
più elevati contributi anche per il periodo di tempo in cui il
rapporto di lavoro era proseguito all'estero, chiedendo, in subordine,
il risarcimento del danno subito.
A tali domande si opponeva il R.i.n.a. rilevando che, per il
servizio prestato dal Mirabella in Olanda, aveva versato i contributi
previdenziali secondo la legislazione olandese, come prescritto dal
Regolamento comunitario n. 3, pubblicato nella G.U. della CEE n. 30 del
1958.
L'INPS, dal suo canto, eccepiva che l'attore non poteva invocare la
più favorevole disciplina previdenziale italiana per il periodo della
sua permanenza all'estero, sia perché era stato trasferito colà non
in via temporanea, ma per lavorarvi stabilmente, sia perché
l'efficacia delle leggi sulla previdenza sociale è limitata al
territorio nazionale.
Il Mirabella sollevava allora eccezione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., delle
norme comunitarie in quanto recepite nel nostro ordinamento.
In luogo di tale questione il tribunale di Genova proponeva
d'ufficio la questione innanzi enunciata, relativa all'art. 1 r.d.l. n.
1827 del 1935, osservando che essa rendeva superflua quella eccepita
dall'attore.
Secondo il giudice a quo la norma denunciata contrasterebbe con il
principio di eguaglianza, dando luogo a disparità di trattamento
pensionistico tra lavoratori dipendenti anche dallo stesso datore di
lavoro, a seconda che il servizio venga da taluni prestato interamente
in uffici esistenti nel territorio nazionale, e da altri, in parte e
stabilmente, all'estero.
Urterebbe, altresì, con il combinato disposto degli artt. 36 e 38
Cost., in quanto il principio, secondo cui la pensione dev'essere
proporzionata alla retribuzione percepita ed ai contributi versati,
viene ad essere violato se si consente il versamento di contributi in
misura minore per il lavoratore inviato a prestare la sua attività
all'estero.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale
dello Stato. Si sono anche costituiti il R.i.n.a., rappresentato e
difeso dagli avvocati Marcello C. Bosio e Massimo Medina; l'INPS,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giorgi, Sergio Traverso e
Gianni Romoli; e l'ing. Mirabella, rappresentato e difeso dagli
avvocati Luciano Giusta e Maria Luisa Zavattaro Ardizzi.
L'Avvocatura dello Stato, nell'atto d'intervento depositato il 2
aprile 1974, ha ribadito il principio della territorialità per
l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali, stante il loro
carattere di ordine pubblico; se da ciò può derivare un diverso
trattamento tra il lavoratore che abbia prestato sempre la sua
attività in Italia e quello che ha lavorato anche all'estero, la
disparità non appare costituzionalmente rilevante, esistendo tra le
due situazioni obiettive differenze.
D'altronde, l'applicazione della legislazione del Paese in cui
l'attività di lavoro viene svolta, discende anche dalle norme della
Comunità economica europea, che vincolano l'Italia come Stato membro,
e che sono state emanate in attuazione dell'art. 51 del Trattato
istitutivo.
La difesa del Mirabella, nelle deduzioni depositate il 21 settembre
1973, insiste per la dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 1
del r.d.l. n. 1827 del 1935, soggiungendo che la Corte "potrà", anche
se il tribunale ha sollevato altra questione, rilevare d'ufficio la
illegittimità costituzionale della legge che ha ammesso nel nostro
ordinamento le norme comunitarie in contrasto con le dette norme
costituzionali".
Nelle deduzioni, depositate il 27 ottobre 1973, e in una successiva
memoria, depositata il 12 febbraio 1976, la difesa del R.i.n.a.
eccepisce preliminarmente la irrilevanza della questione proposta dal
tribunale di Genova nei riguardi dell'art. 1 del r.d.l. n. 1827 del
1935, osservando che, quand'anche tale norma fosse dichiarata
incostituzionale, il rapporto di lavoro svolto dall'ing. Mirabella in
Olanda rimarrebbe pur sempre regolato dalla legge di tale Stato e non
da quella italiana, atteso che i regolamenti comunitari, obbligatori e
direttamente applicabili in Italia, assoggettano alla legislazione
previdenziale dello Stato membro i lavoratori subordinati nel suo
territorio. Sostiene altresì la improponibilità nel presente
giudizio della questione di costituzionalità delle norme comunitarie
sui rilievi che tale questione è stata disattesa dal giudice a quo, e
che il giudizio di costituzionalità deve svolgersi nei limiti
dell'impugnazione indicata nell'ordinanza. In via subordinata conclude
per la manifesta infondatezza della questione proposta, negando che
sussista il denunciato contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione.
Anche la difesa dell'INPS, nelle deduzioni depositate il 1 aprile
1974 e nella successiva memoria depositata il 30 gennaio 1976,
eccepisce che la questione sollevata è ininfluente ai fini del
decidere; l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art.
1 del r.d.l. n. 1827 del 1935 lascerebbe, infatti, in vigore l'art. 12
del Regolamento CEE, ai sensi del quale i lavoratori degli Stati membri
sono assoggettati alla legislazione del Paese in cui sono occupati.
Inaccoglibile è poi la richiesta, rivolta alla Corte, di rilevare
d'ufficio la illegittimità costituzionale della legge che ha ammesso
nel nostro ordinamento le norme comunitarie; e improponibile, e
comunque infondata, la questione di costituzionalità nei riguardi di
queste ultime o della legge che, ratificando il Trattato di Roma, ne ha
sancito l'efficacia nel nostro ordinamento. Infondata, infine, la
questione sollevata dal tribunale di Genova, non sussistendo le addotte
violazioni dei precetti costituzionali. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito in legge 6
aprile 1936, n. 1155), nella parte in cui, limitando la sfera d'azione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al territorio
della Repubblica, non consente la tutela previdenziale, ad opera dello
stesso Istituto, dei rapporti di lavoro che, pur sorti in Italia,
abbiano stabile esecuzione all'estero, mentre il datore di lavoro
conserva in Italia la sua sede o la sua residenza. Si assume che la
norma contrasti con il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3
Cost., e con il principio, desumibile dagli artt. 36 e 38 Cost., della
proporzionalità della pensione alla retribuzione percepita ed ai
contributi versati.
2. - La qu'estione è irrilevante.
Come già esposto in fatto, il rapporto di lavoro, da cui trae
origine il giudizio a quo, è sorto e si è svolto inizialmente in
Italia per poi proseguire ed aver termine in Olanda, sempre alle
dipendenze dello stesso datore di lavoro di nazionalità italiana, e
cioè il Registro Navale Italiano (R.i.na.). L'ambito territoriale del
rapporto medesimo è esclusivamente quello della Comunità economica
europea, e nei suoi confronti, pertanto, trovano puntuale applicazione,
in tema di tutela previdenziale, le norme dettate dai regolamenti
comunitari, in attuazione dei principi per la instaurazione della
libera circolazione dei lavoratori, sanciti dall'art. 51 del Trattato
istitutivo della Comunità, ratificato dallo Stato italiano con legge
14 ottobre 1957, n. 1203. E cioè, i Regolamenti comunitari nn. 3 e 4
per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 16 dicembre 1958),
in vigore sino al 1 ottobre 1972, e da tale data sostituiti dai
Regolamenti comunitari nn. 1408/71 e 574/72 (pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente n. 149 del 5 luglio
1971 e n. 74 del 27 marzo 1972).
In particolare, la norma applicabile al rapporto in discussione,
durante il suo svolgimento in Olanda, è quella contenuta nell'art. 12
del citato Regolamento n. 3, la quale stabiliva che "i lavoratori
subordinati... occupati nel territorio di uno Stato membro (della
Comunità) sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se
risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore
di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel
territorio di un altro Stato membro". È quindi evidente che, in
applicazione di tale norma, anch'essa ispirata al principio di
territorialità, gli obblighi previdenziali del datore di lavoro
(R.i.n.a.) andavano assolti secondo la legislazione olandese, per come
imposto dalla normativa comunitaria. E non è superfluo in proposito
ricordare che i regolamenti comunitari - secondo quanto la Corte ha
affermato con la sentenza n. 183 del 1973 e ribadito con la sentenza n.
232 del 1975 - hanno piena efficacia obbligatoria e diretta
applicazione in ogni Stato membro, come atti aventi forza e valore di
legge, senza la necessità di provvedimenti di recezione e adattamento.
Quand'anche, perciò, si pervenisse a dichiarazione
d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata, rimarrebbe
sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il
rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo. Ossia,
per il principio della territorialità al quale ambedue le norme si
ispirano, l'unica legge applicabile a tale rapporto resterebbe pur
sempre quella olandese; di tal che evidente appare l'irrilevanza della
proposta questione.
3. - Né può essere accolta la richiesta di parte, a che la Corte
esamini anche la questione di legittimità costituzionale della legge
che ha ammesso nel nostro ordinamento le norme comunitarie, per
contrasto con gl'indicati parametri costituzionali
Costante giurisprudenza della Corte (sentenze n. 65 del 1962; n.
155 del 1963; n. 29 del 1964; n. 56 del 1971; n. 38 del 1973)
circoscrive il giudizio di legittimità costituzionale nei confini
fissati dall'ordinanza di rimessione, per il che non possono essere
prese in considerazione altre questioni proposte dalle parti: in
particolare, l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta
dalla parte nel giudizio di merito, e ripresa successivamente dinanzi
alla Corte, come appunto è nella specie avvenuto, non puo essere da
questa esaminata se non sia stata accolta nell'ordinanza di rinvio.
Nemmeno ricorrono i presupposti perché la Corte sollevi la
questione davanti a se stessa in via incidentale, atteso che siffatta
possibilità si dà solo allorché la Corte dubiti della
incostituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, ma che
essa è chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per
arrivare alla decisione sulla questione che le è stata proposta: in
altri termini, deve trattarsi di norma che si presenti pregiudiziale
alla definizione della questione principale e come strumentale rispetto
alla emananda decisione (sentenza n. 68 del 1961; ordinanza n. 73 del
1965; sentenza n. 195 del 1972). Il che non si verifica nel caso in
esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge
6 aprile 1936, n. 1155, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte