Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina della locazione degli immobili urbani) e capo

II titolo primo, libro quarto del cod. proc. civ., promosso con

l'ordinanza emessa il 20 dicembre 1982 dal Pretore di Mestre nel

procedimento civile vertente tra s.r.l. Helios e Abrami Dario, iscritta

al n. 109 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) della intera legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina della

locazione degli immobili urbani), con riferimento agli artt. 3, 31 e 41

della Costituzione, in quanto essa possa costituire un ostacolo

all'utile e libero svolgersi dei rapporti economici tra i cittadini,

alla formazione della famiglia e dell'adempimento dei compiti relativi,

al libero ed utile ricorso agli organi giurisdizionali della

Repubblica, e favorire e sancire diversità di trattamenti giuridici

fra cittadini e le varie categorie economiche;

b) dell'art. 30, del capo III del titolo primo e dell'art. 82 della

legge 392/78, nonché degli artt. da 657 a 669 c.p.c., per la parte in

cui o non consentono di individuare il giudice delle cause ivi

contemplate e la procedura da seguire nei giudizi relativi ad immobili

urbani, o ne rendono del tutto incerta l'individuazione, o stabiliscono

preclusioni di ordine formale, o non consentono la trattazione unitaria

di tutte le questioni relative ai singoli rapporti di locazione

imponendo oneri e tasse non previste per altri tipi di procedure e

rendendo particolarmente e ingiustamente oneroso il ricorso al Giudice

nelle cause relative alle locazioni rispetto agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

c) del capo II, titolo primo, libro quarto del Codice di Procedura

Civile (R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443 e successive modifiche) per la

parte in cui i procedimenti speciali ivi previsti non consentono il

giudizio di valutazione di cui all'art. 56 della legge 392/78, con

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

d) dell'art. 3 della legge 392/78 in relazione agli artt. 29, 38 e

56 della stessa legge per la parte in cui prevede che il locatore di

immobili, ad uso di abitazione a differenza di quelli ad uso "diverso",

non debba motivare il proprio recesso e che il rilascio sia disposto

nelle forme degli artt. 657 e segg. c.p.c. indipendentemente dal

giudizio di cui all'art. 56 della legge, con riferimento agli artt. 3 e

41 della Costituzione;

e) del capo I della legge 392/78 per la parte in cui non prevede il

diritto di prelazione a favore del conduttore di immobili ad uso di

abitazione nel caso di vendita o di nuova locazione degli stessi a

differenza di quanto previsto per quelli ad uso " diverso", in

relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzionale.

Considerato che la questione sub d) è stata già dichiarata non

fondata con sentenza n. 252/83;

che per tutte le altre questioni non v'è alcuna motivazione sulla

rilevanza delle stesse nel procedimento a quo, di modo che non risulta

osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n 87

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara: la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in

relazione agli artt. 29, 38 e 56 della stessa legge, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione:

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché

dell'art. 30, dell'intero capo III del titolo I e dell'art. 82 della

stessa legge, degli artt. da 657 a 669 del codice di procedura civile,

del capo II titolo primo, libro quarto, dello stesso codice e del capo

I della legge 27 luglio 1978, n. 392, questioni sollevate con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte