Sentenza n. 123/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/04/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10legge 425/1984
applicata al caso
- art. 1legge 425/1984
- art. 2legge 425/1984
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 107Costituzione
- art. 3legge 425/1984
- art. 4legge 425/1984
- art. 5legge 425/1984
- art. 8legge 425/1984
- art. 9legge 425/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi
primo e secondo, (anche con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 9)
2 e 10, commi primo e secondo, della legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),
promossi con le ordinanze emesse il 15 ottobre 1984 dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna, il 23 ottobre 1984 dal Consiglio di Stato (numero
11 ordinanze), il 30 aprile 1985 dal Consiglio di Stato, il 10
gennaio 1985 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, il 29 novembre 1984
dal T.A.R. per la Liguria, il 6 giugno 1985 dal T.A.R. per
l'Abruzzo, il 12 marzo 1985 dal T.A.R. per la Sardegna (numero 2
ordinanze), il 27 novembre 1985 dal T.A.R. per il Piemonte, il 7
marzo 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, il 21 maggio e 3 luglio 1985
dal T.A.R. per le Marche (numero 11 ordinanze) e il 26 ottobre 1984
dal T.A.R. per il Lazio, iscritte al n. 1278 del registro ordinanze
1984; ai nn. da 141 a 151, 593, 670, 805 e 844 del registro
ordinanze 1985; ai nn. 119, 120, 195, 317, da 341 a 351 e 417 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 91-bis, 137-bis, dell'anno 1985, nn. 3, 7, 16, 21,
27, 28, 37, 40 e 45, I Serie Speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di Costituzione di Benanti Diego ed altri, di
Bafile Carlo ed altri, di Messina Salvatore, di Zingales Vincenzo e
altri, di Della Valle Pauciullo Giuseppina, di De Francisco Ruggero
ed altri, di Crisci Giorgio, di Pascasio Michelangelo ed altri, di
Forte Mario ed altri, di Perri Fernando, di ventura Michele, di Bor
Lodovico Raffaello, di Nori Glauco, di Mercatali Arturo, di Boari
Giovanni ed altri, di Moneta Gabriele ed altro, di Di Giuseppe
Mario, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Alessandro Mazzoni per Benanti Diego ed altri; l'avv
Arturo Marzano in proprio e per Bafile Carlo ed altri, ed in
sostituzione dell'avv. Gabriele Galvani per Perri Fernando, Ventura
Michele, Bora Lodovico Raffaello, Nori Glauco, Mercatali Arturo,
Miconi Giovanni ed altri, Moneta Gabriele ed altro, e Di Giuseppe
Mario; l'avv. Salvatore Messina in proprio; l'avv. Celestino Biagin
per Zingales Vincenzo ed altri; l'avv. Giuseppe Abbamonte per Della
Valle Pauciullo Giuseppina; gli avv. Giovanni Battista Petrocchi e
Giovanni Di Gioia per De Francisco Ruggero ed altri; l'avv.
Michelangelo Pascasio in proprio e per altri; l'avv. Francesco
Paolucci per Forte Mario ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario
Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A partire dal 1981 numerosi magistrati ordinari, magistrati
amministrativi ed avvocati dello Stato hanno proposto azioni
giudiziarie per il riconoscimento del diritto ad un miglior
trattamento economico, sostenendo che quello goduto rifletteva una
interpretazione restrittiva ed erronea della disciplina vigente da
parte dei rispettivi organi amministrativi.
I punti controversi erano sostanzialmente due: a) il regime degli
aumenti periodici ("scatti") di cui all'art. 5, ultimo comma, del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, per il quale i magistrati ordinar
e amministrativi e gli avvocati dello Stato rivendicavano il miglio
trattamento goduto dai magistrati della Corte dei conti; b) la
speciale indennità di cui all'art. 3, legge 19 febbario 1981, n. 2
(c.d. "indennità di rischio"), di fatto corrisposta solo ai
magistrati ordinari a sostegno della richiesta veniva invocato il
principio generale della parità di trattamento tra le carriere
considerate.
Si pronunciava per primo sulla vertenza, su diversi ricorsi
riuniti, il Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione I, con
sentenza del 15 luglio 1981, n. 563, riconoscendo fondate entrambe
le pretese ed affermando quindi che sia il regime degli scatti sia
la speciale indennità spettavano a tutte le carriere equiparate. A
questa sentenza se ne aggiungevano altre conformi di vari Tribunali
amministrativi regionali.
Sulle impugnazioni proposte dalle amministrazioni l'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato decideva nella pronuncia del 16
dicembre 1983, n. 27, nella quale, pur accogliendo in parte gli
appelli, ha sostanzialmente confermato l'orientamento dei T.A.R.
Infine le Sezioni Unite della Cassazione, investite dalle parti
soccombenti della questione di giurisdizione, hanno respinto il
ricorso e sulle domande degli originari ricorrenti si è formato il
giudicato favorevole, nei limiti precisati dall'Adunanza plenaria
(sent. 31 maggio 1984, n. 3316).
2. - Altri giudizi intanto venivano introdotti ed alcuni decisi
in primo grado, tutti in senso favorevole ai ricorsi e in
conformità degli stessi principi.
Sopravveniva a questo punto la legge 6 agosto 1984, n. 425, che
contiene tre gruppi di disposizioni:
- disposizioni di interpretazione autentica del diritto vigente le
quali, relativamente ai punti in contestazione in senso antitetico
quella accolto dai giudici amministrativi, negano che, in base al
diritto previgente avessero fondamento le pretese di estensione
generalizzata del regime degli scatti e della speciale indennità
(art. 1, commi primo e secondo);
- disposizioni innovative, con le quali viene dettata una nuova e
diversa disciplina per l'avvenire, ispirata al principio della
parità di trattamento, con limitati effetti retroattivi (artt. 2,
e 4);
- disposizioni transitorie riferite ai giudizi pendenti ed a
quelli già conclusi col giudicato: per i primi si fa obbligo al
giudice di dichiararli estinti d'ufficio, con compensazione delle
spese, stabilendo che le sentenze non ancora passate in giudicato
restino prive d'effetto; per i secondi è fatta formalmente salva
l'autorità del giudicato, prevenendo però il meccanismo di
riassorbimento graduale dei benefici ricevuti (art. 10).
3. - Con ordinanza del 15 ottobre 1984 il T.A.R.
dell'Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma (r.o. 141 del 1984)
solleva, nel corso di uno dei procedimenti sopra menzionati sub. 2,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10,
primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli
artt. 24 e 113 della Costituzione e degli artt. 1, primo e secondo
comma, 2 e 10, secondo comma, della stessa legge in relazione agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
L'art. 10, primo comma, viene impugnato nella parte in cui dispon
l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi
pendenti aventi ad oggetto la vertenza come sopra delineata (cfr. n
1).
In via preliminare l'ordinanza rileva il perdurante interesse dei
ricorrenti a vedere accolte le loro domande originarie anche dopo
l'entrata in vigore della nuova legge, in quanto: a) l'indennità di
cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981, attribuita al personale
giudiziario con decorrenza 1 luglio 1980, viene ad essi accordata
dalle norme sopravvenute solo dal 1 gennaio 1983; b) la nuova e
diversa progressione economica degli stipendi (otto classi biennali
del 6% e successivi aumenti biennali del 2.50%) e la valutazione
delle anzianità maturate decorrono solo dal 1 luglio 1983,
esclusione quindi degli "scatti" (già previsti dall'art. 5, ultimo
comma, del d.P.R. n. 1080 del 1970), riconoscendolo soltanto ai
magistrati della Corte dei conti.
L'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,
deriverebbe dal contrasto con l'art. 24, primo comma della
Costituzione, in quanto pregiudicherebbe la tutela giurisdizionale
degli interessati incidendo sui processi in corso e con l'art. 113
della Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale di
diritti e interessi legittimi contro gli atti della pubblica
Amministrazione. La norma impugnata violerebbe inoltre anche il
secondo comma dell'art. 1 precludendo al giudice perfino la
possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale
sulle nuove disposizioni introdotte con la stessa legge n. 425 del
1984.
Quanto alle norme di diritto sostanziale impugnate, esse
violerebbero gli artt. 3 e 36 della Costituzione introducendo
arbitrarie discriminazioni tra le diverse magistrature circa il lor
sistema retributivo, il quale - secondo la sentenza del Consiglio d
Stato, A.P. del 16 dicembre 1983, n. 27 (sopra citata sub. 1) - era
ed è impostato su la paritaria a qualifiche corrispondenti,
trovando fondamento nei principi costituzionali e concreta
attuazione nella legislazione ordinaria da oltre un trentennio.
Le disposizioni impugnate, infatti, attribuendosi la natura di
norme interpretative autentiche, hanno di fatto contradetto la
costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria formatasi su
punti controversi.
Infine il secondo comma dell'art. 10 - stabilendo che gli importi
comunque erogati con pronunce passate in giudicato, alla luce della
citata giurisprudenza, rimangono attribuiti a titolo personale e
riassorbiti con la normale pressione economica e nelle funzioni e,
se necessario, con detrazioni a conguaglio dell'indennità di
buonuscita - indurrebbe una illegittima sperequazione tra i
magistrati che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato e
chi, invece, che per minore litigiosità o fortuna non l'hanno
ancora ottenuta, restando così esclusi da questa anticipazione di
somme, di cui comunque è disposto il graduale riassorbimento.
Il T.A.R. di Parma si preoccupa altresì di superare l'ostacolo
all'accoglimento della questione sollevata costituito da precedente
pronuncia di questa Corte del 10 dicembre 1981, n. 185, che ha
escluso l'illegittimità costituzionale di una norma analoga al
primo comma dell'art. 10 impugnato, e precisamente dell'art. 6,
secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75.
In quella occasione, infatti, il legislatore, uniformandosi al
pacifico indirizzo giurisprudenziale esistente in materia, ha
disposto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con
l'inclusione della tredicesima mensilità anche a favore del
personale cessato dal servizio nel decennio precedente,
soddisfacendo quindi nella sostanza le richieste azionate dagli
interessati nei procedimenti di cui si disponeva ope legis
l'estinzione.
4. - Il Consiglio di Stato - Sezione IV, investito di alcune
impugnazioni avverso sentenze di primo grado favorevoli ai
ricorrenti, con la serie di ordinanze di identico contenuto datate
23 ottobre 1984 (r.o. da n. 141 a 151/1985) solleva questione di
legittimità costituzionale del citato art. 10, primo comma, della
legge n. 425 del 1984, in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102,
103, primo comma, 113, 134, 136, 137, della Costituzione nonché
all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.
Dopo aver ribadito l'interesse dei ricorrenti a non vedere estint
i giudizi e l'assoluta pregiudizialità della decisione in ordine
all'estinzione stessa rispetto a ogni questione di merito - il cui
esame resta precluso dall'inequivocabile dettato della norma
impugnata - le ordinanze così motivano la fondatezza della
questione sollevata:
- il contrasto con l'art. 24 della Costituzione sarebbe dato
dall'introduzione di un meccanismo che impedisce o rende comunque
particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa da parte
degli interessati. Il diritto di agire e difendersi in giudizio
comprende, infatti, anche il diritto ad ottenere una pronuncia di
merito, salvi i casi di estinzione o di perenzione comunque
imputabili all'interessato;
- si violano inoltre gli artt. 101, 102, 103, primo comma, e 113
della Costituzione in quanto viene leso il fondamento del principio
di intangibilità della funzione giurisdizionale;
- il conflitto con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e
con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 dipenderebbe
dal fatto che la sottrazione al giudice ordinario di un certo
contenzioso si risolve parimenti nella infrazione della legge
sostanziale, di cui l'art. 10 fa parte, all'eventuale sindacato di
legittimità costituzionale.
In data successiva lo stesso Consiglio di Stato - IV Sezione
sollevava con ordinanza 30 aprile 1985 (r.o. n. 93/1985) identica
questione di legittimità, sotto gli stessi profili, in altro
giudizio che si trova tuttavia - come sottolinea il giudice a quo -
in una fase diversa dai precedenti. Qui infatti l'entrata in vigore
della nuova normativa è pervenuta nelle more tra la pronuncia in
primo grado e la proposizione dell'appello.
Non si verte quindi nell'ipotesi in cui il giudice è obbligato a
dichiarare l'estinzione del processo, quanto nell'altra prevista
dall'art. 10, primo comma, il quale dispone che i provvedimenti
giudiziari non ancora passati in giudicato restino "privi di
effetti".
Anche in questo caso la questione sollevata assume rilevanza, in
quanto solo se la norma impugnata dovesse risultare incostituzional
il giudice potrebbe passare all'esame del merito.
Le argomentazioni a sostegno dell'illegittimità costituzionale
della norma si muovono nella stessa logica delle undici ordinanze
sopra riferite.
Particolare rilievo viene dato alla violazione dell'art. 25 della
Costituzione, che vieterebbe al legislatore di sottrarre un
determinato conflitto a qualsiasi giudice con "norma singolare"
(tale essendo l'art. 10, che pur non nominando direttamente i
contendenti, si riferisce a determinate e ben individuabili azioni
in corso, e solo ad esse), al fine evidente di negare giustizia.
5. - Il T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, dovendo
giudicare su numerosi ricorsi riuniti, promossi da magistrati
ordinari e da avvocati dello Stato, aventi ad oggetto la nota
vertenza, solleva con ordinanza del 10 gennaio 1985 (r.o. n.
670/1985) analoga questione di legittimità costituzionale sia
dell'art. 10, primo comma della legge n. 425 del 1984, in relazione
agli artt. 3, 24, 25, 36, 97, 101, 102, 103, primo comma, 104, 113,
134, 137 della Costituzione e 1 della legge costituzionale n. 1 del
1948; sia degli artt. 1 (con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e
9) e 10, secondo comma, della stessa legge n. 425, in relazione agl
artt. 3, 36, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.
La motivazione dell'ordinanza si richiama ai profili di
incostituzionalità delineati nelle precedenti ordinanze del
Consiglio di Stato e del T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di
Parma, aggiungendo l'ulteriore riferimento agli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, che si assumono violati dall'impugnato art. 10,
primo comma, in quanto quest'ultimo impedirebbe agli interessati di
ottenere una giusta retribuzione e lederebbe i principi di
imparzialità e di uguaglianza, in raffronto allo stesso comma dello
stesso articolo.
Osserva a questo punto il T.A.R. che, in attesa della pronuncia
della Corte costituzionale su questo primo punto - relativo alla
declaratoria di estinzione - il giudice a quo dovrebbe astenersi
dall'esaminare le ulteriori questioni di legittimità costituzionale
riguardanti le norme di diritto sostanziale. Aggiunge tuttavia che,
per ragione di economia di giudizio, reputa opportuno darsi carico
anche degli ulteriori profili dedotti, con remissione condizionata
alla Corte di ogni ulteriore questione rilevante e non
manifestamente infondata: se, infatti, la Corte costituzionale
dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10,
primo comma, della legge n. 425, potrebbe passare anche all'esame
delle altre questioni.
Circa la loro fondatezza il T.A.R. di Bologna svolge nella
sostanza le stesse tesi contenute nell'ordinanza della Sezione
staccata del T.A.R. di Parma. Nel riaffermare la tutela del
principio della parificazione retributiva tra le diverse carriere
della magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, si ricorda in
particolare quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 1 de
10 gennaio 1978.
6. - Anche i T.A.R. del Lazio - Sezione staccata di Latina, della
Liguria e della Sardegna, rispettivamente con quattro ordinanze del
26 ottobre 1984 (r.o. n. 417/1986), 29 novembre 1984 (r.o. n.
805/1985) e 12 marzo 1985 (r.o. nn. 119 e 120/1986), sollevano
questione identica a quella già proposta dal T.A.R. Emilia-Romagna
- Sezione di Parma (vedi sopra n. 3) sotto gli stessi profili,
denunciando quindi l'art. 10, primo comma, legge citata per
violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, e gli artt. 1,
commi primo e secondo, 2 e 10, comma secondo, per violazione degli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Oggetto dei giudizi pendenti davanti al T.A.R. del Lazio e della
Sardegna era la rivendicazione di alcuni magistrati amministrativi
regionali relativa sia agli "scatti" che alla "speciale indennità"
Nell'ordinanza del T.A.R. laziale si insiste sull'opportunità di
sollevare in questa sede anche la questione di legittimità
costituzionale delle norme di diritto sostanziale. Ogni diversa
soluzione sul piano processuale - si legge - limitata al solo rinvi
davanti alla Corte dell'art. 10, primo comma, esporrebbe i deducenti
ad un doppio pregiudizio, concretantesi nel fatto che, ove fosse
accolta la questione dedotta, al tempo necessario pper la pronuncia
della Corte costituzionale si sommerebbe quello indispensabile per
addivenire, dopo un'ulteriore ordinanza di remissione, ad una
seconda pronuncia.
7. - Con ordinanza del 7 marzo 1985 (r.o. n. 317/1986) il T.A.R.
per la Sicilia solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo comma, della citata legge 6 agosto 1984, n. 425
in relazione agli artt. 24, 101, 102, primo comma, 103, primo comma
e 113 della Costituzione.
Con ordinanza del 6 giugno 1985 (r.o. n. 844/1985) il T.A.R. per
l'Abruzzo - Sezione di Pescara, solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge citata 6
agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 24, 25, primo comma,
101, 102, 103, primo comma, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione
nonché all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.
Nelle ultime tre ordinanze vengono sviluppate, in relazione alle
dichiarazioni denunciate, le stesse tesi sostenute nelle ordinanze
di remissione del Consiglio di Stato.
8. - Altre undici ordinanze, che sollevano la medesima questione,
sono state infine emanate dal T.A.R. per le Marche in data 21 maggi
e 3 luglio 1985 (r.o. nn. da 341 a 351/1986).
Esse denunciano la illegittimità costituzionale del solo art. 10
primo comma, della nota legge in relazione agli artt. 24, 25, 101,
102, 103, primo comma, 113, 134, 136 e 137 della Costituzione e 1
della legge costituzionale n. 1 del 1948.
I procedimenti in questione presentano tuttavia una caratteristica
che li distingue dai precedenti sopra esposti appartenendo tutti
alla categoria dei "giudizi di ottemperanza".
I ricorrenti (magistrati ordinari, magistrati amministrativi
regionali e avvocati dello Stato) hanno infatti già ottenuto
separatamente, al termine di un normale giudizio di cognizione in
primo grado, una sentenza del T.A.R. passata in giudicato, che
riconosce loro il diritto a percepire dalle corrispondenti
Amministrazioni le differenze retributive da essi richieste alla
stregua della giurisprudenza amministrativa consolidatasi in
materia, maggiorate della svalutazione monetaria e degli interessi.
Non avendo le Amministrazioni condannate ottemperato al giudicato
gli interessati hanno proposto nuovi ricorsi allo stesso T.A.R.
marchigiano ex art. 37, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n
1034, per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle
sentenze suddette.
L'Avvocatura dello Stato ha contestato l'ammissibilità del
ricorso, che sarebbe precluso dal disposto impugnato art. 10, primo
comma, della legge n. 425 del 1984, entrata in vigore nelle more de
giudizio di ottemperanza.
La questione proposta appare perciò - secondo le ordinanze di
remissione - non solo rilevante, ma anche opponibile in sede di
giudizio di ottemperanza. tale giudizio, infatti, secondo il
prevalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, costituisce un
procedimento cognitorio oltre che esecutivo cosicché non sembra
dubbio che anche in questa fase possa utilmente proporsi una
questione di costituzionalità, essendo il giudice chiamato non sol
ad emanare le misure attuative del giudicato ma ad estendere la
propria cognizione all'avvenuto rispetto delle regole di rito ed al
ricorrere delle condizioni soggettive necessarie per l'esperimento
dell'azione.
Nel merito della questione sollevata il T.A.R. per le Marche
svolge le medesime argomentazioni sopra esposte (nn. 4 e 7).
9. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consigli
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato.
La difesa dello Stato concentra la sua attenzione sull'eccezione
di illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della
legge n. 425 del 1984 sollevata in tutte le ordinanze di rinvio.
Quanto alla lesione dell'art. 24 della Costituzione, osserva
l'Avvocatura che non può dubitarsi della facoltà del legislatore
di ricorrere ad una legge interpretativa non solo nel caso di
incertezze o ambiguità davanti al testo ma anche in ogni ipotesi i
cui decida, "nella sua sovranità", di adottare tale categoria di
legge.
In effetti - argomenta l'Avvocatura - le norme di diritto
sostanziale introdotte con la nuova disciplina in materia di
trattamento economico dei magistrati non violano un giudicato né
modificano il contenuto di una sentenza ma indicano l'operato di un
giudice o sottraggono allo stesso una controversia, limitandosi a
fornirgli una nuova normativa da applicare. Se ciò non fosse
consentito, bisognerebbe ipotizzare un generale divieto di
retroattività delle leggi civili e amministrative (cfr. sentenza
della Corte Cost. n. 70 del 1983).
La norma procedurale impugnata risponde alla logica conseguente a
a qualsiasi legge interpretativa, in quanto ragionevolmente
interviene sui giudizi in corso non avendo essi necessità di
proseguire attesa la soluzione legislativa "relativa ai diritti in
contestazione". Tanto che se non fosse intervenuto l'art. 10, primo
comma, stabilendo l'estinzione dei giudizi pendenti, questi
avrebbero dovuto "essere decisi in base alla legge interpretativa
che il giudice era tenuto ad appliccare con l'aggravio delle spese
per il ricorrente soccombente".
La norma impugnata, infine, è analoga ad altre, come l'art. 6,
comma secondo, della legge 20 marzo 1980, n. 75, la illegittimità
è stata verificata da questa Corte con la sentenza n. 185 del 1981
La stessa Corte di cassazione del resto aveva ritenuto infondata
tale questione con la sentenza 10 giugno 1981, n. 3758 (Sezioni
Unite) e 17 gennaio 1981, n. 400 (Sezione Lavoro).
D'altra parte il diritto ad agire non viene escluso dalla norma
impugnata, essendo consentito alla parte di instaurare un nuovo
giudizio alla luce della norma originaria come interpretata dal
legislatore.
Quanto premesso vale ad escludere - secondo l'Avvocatura - anche
la violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Una
norma di carattere interpretativo non lede, infatti, il divieto di
distogliere i cittadini dal giudice naturale. Né sussiste un
eccesso di potere legislativo, poiché di esso può parlarsi
correttamente soltanto con riferimento alle ipotesi nelle quali il
legislatore si sia avvalso dei poteri conferitigli per il
perseguimento di finalità vietate dalla Costituzione.
Né appaiono, infine, violati, gli altri parametri invocati nelle
ordinanze di rimessione. Il legislatore ha sempre facoltà di
regolare ex novo una materia con legge suscettibile di immediata
attuazione, tanto più che nel caso di specie egli si è limitato a
incidere sui processi in corso sul presupposto che essi non
sarebbero stati instaurati se la legge interpretativa fosse
intervenuta prima della loro introduzione.
10. - Circa la questione di costituzionalità sollevata in
numerose ordinanze dei T.A.R. (Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna e
Lazio; v. sopra), l'Avvocatura osserva - condividendo sul punto
l'opinione espressa dal Consiglio di Stato nelle sue ordinanze di
rimessione - che essa è da considerarsi inammissibile.
L'art. 10, primo comma, della legge innovativa precludeva infatti
al giudice amministrativo l'esame del merito del ricorso, dovendosi
egli limitare o a dichiarare estinto il giudizio con compensazione
delle spese, oppure rimettere alla Corte costituzionale la question
di legittimità dell'art. 10, primo comma, poiché "solo detta norm
lo paralizzava o gli impediva di decidere la causa, senza quindi
poter andare oltre".
Anche sollevare questioni di legittimità costituzionale
costituisce infatti esercizio della giurisdizione, che al giudice
amministrativo non era consentito stante l'impedimento del citato
art. 10, primo comma.
Sull'inammissibilità della seconda questione per difetto di
rilevanza l'Avvocatura dello Stato insiste particolarmente nel suo
ultimo atto di intervento (30 settembre 1986) relativo al giudizio
introdotto con l'ordinanza del T.A.R. del Lazio.
Il giudice a quo ravvisa, infatti, la rilevanza di tale questione
in relazione all'ipotesi che, dichiarata l'illegittimità
dell'estinzione del giudizio, prevista dall'art. 10, non si possa
poi decidere nel merito, senza dover sollevare una nuova questione
di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni
sostanziali dello ius novum (artt. 1, 2, ecc.). La seconda eccezion
di incostituzionalità sarebbe così subordinata all'accoglimento
della prima.
La sua irrilevanza viceversa - secondo l'Avvocatura - deriva dal
fatto che per la fase in cui si trova il giudizio de quo, quel
giudice non può conoscere assolutamente dei diritti controversi
sotto nessun profilo, almeno fino a quando non venga rimosso da
questa Corte l'ostacolo costituito dalla nota norma processuale.
Anche nel merito comunque - conclude la difesa dello Stato - la
seconda questione non sarebbe fondata, non potendosi ravvisare la
violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione "nel fatto che il
legislatore abbia fissato una decorrenza propria per indennità
goduta da appartenenti a determinati istituti ed estesa ad
appartenenti ad altre Amministrazioni".
11. - Sono state depositate nei termini numerose memorie di parti
nelle quali si sviluppano ampiamente le tesi contenute nelle
ordinanze di rimessione. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le
ordinanze in epigrafe circa la legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati")
sono tra loro o identiche o simili o connesse e pertanto da decidersi
con unica sentenza.
È da prendersi in esame, perché pregiudiziale, l'impugnativa
dell'art. 10, primo comma, della legge n. 425 del 1984 che così
recita: "I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di
entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a
domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli
articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio
con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti".
Si ritiene dai giudici remittenti che tale disposto sarebbe in
contrasto con gli articoli 3, 24, 25, primo comma, 36, 97, 101, 102,
103, primo comma, 104, 113, 134, 136, 137 della Costituzione e con
l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948. In particolare si
prospetta il vulnus dell'art. 24 della Costituzione per "un
meccanismo che impedisce o comunque rende particolarmente oneroso
ogni ulteriore tentativo di difesa da parte degli interessati".
La questione sotto questa particolare prospettazione è fondata.
2. - Innanzi tutto va confutata la tesi dell'Avvocatura dello
Stato che ritiene la norma impugnata analoga a quella di cui all'art.
6, secondo comma, della legge 20 marzo 1980, n. 75, passata indenne
dalla verifica di costituzionalità di questa Corte con la sentenza
n. 185 del 1981.
La legge n. 75 del 1980, introducendo un ius superveniens
favorevole alle richieste di riliquidazione dell'indennità di
buonuscita, determinava la cessazione della materia del contendere.
Su questa ratio satisfattiva si fondava l'estinzione dei giudizi
pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora
passati in giudicato, senza che ne risultasse menomazione del diritto
di azione e di difesa degli interessati.
Il contesto della disposizione processuale ora in esame è invece
tutt'affatto diverso. Il ius superveniens si oppone alle richieste
degli attori e alla interpretazione giurisprudenziale ad esse
favorevole, stabilendo, con patente lesione del diritto di azione e
di difesa, l'estinzione dei processi in corso.
Appunto in tale contesto applicativo deve essere valutato il
contrasto con l'art. 24 della Costituzione della norma di cui al
primo comma dell'art. 10 della legge n. 425 del 1984, misurandone la
distanza dall'istituto dell'estinzione del processo che, nel nostro
sistema, ha la sua fonte nel potere di disposizione processuale delle
parti, che possono rinunciare agli atti del giudizio (art. 306
c.p.c.) o rimanere inattive (art. 307 c.p.c.). Inoltre, mentre l'art.
310 del codice di procedura civile conserva efficacia alle sentenze
di merito pronunciate nel corso del processo, la norma impugnata,
sottoposta all'esame di questa Corte, al contrario, sancisce la
inefficacia di tutti i provvedimenti non ancora passati in giudicato.
Il che palesa la volontà del legislatore di eradicare ogni
realizzabilità del diritto alla decisione della materia in
controversia, anche dove una sentenza di merito è stata resa.
3. - La legge n. 425 del 1984 per la sua natura di legge
interpretativa fornisce al giudice il significato autentico delle
norme interpretate. Ma poiché essa sopraggiunge quando si è già
formata una serie di pronunce giudiziali concordi, una delle quali
assurta alla intangibilità della cosa giudicata, è evidente che il
legislatore ha inteso interrompere questa giurisprudenza usando della
sua prerogativa d'interprete d'autorità del diritto.
Il giudice, per Costituzione soggetto alla legge, per ciò stesso,
ma solo in questo senso, in auctoritate legislatoris, è tenuto ad
interpretare il ius superveniens, applicandolo al caso singolo
sottoposto alla sua cognizione, per deciderne il merito.
Il legislatore, invece, con l'impugnato art. 10, primo comma,
della legge n. 425 del 1984 preclude al giudice la decisione di
merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi
pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata
in vigore della legge sopravvenuta.
Con ciò il legislatore ordinario viola il valore costituzionale
del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino
ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni.
4. - Tutte le altre questioni, sollevate dalle ordinanze di
rimessione, relative agli articoli 1, commi primo e secondo, 2 e 10,
comma secondo, sono inammissibili perché richiedono attività
interpretativa spettante ai giudici di merito, cui, a seguito della
declaratoria di incostituzionalità della norma di cui al citato art.
10, primo comma, non è più preclusa la piena cognizione della
materia in controversia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 10, secondo
comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione, dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna, sede di Parma, con ordinanza del 15 ottobre 1984
(iscritta al n. 1278 r.o. 1984); dal T.A.R. per il Lazio, sezione di
Latina, con ordinanza del 26 ottobre 1984 (iscritta al n. 417 r.o.
1986); dal T.A.R. per la Liguria, con ordinanza del 29 novembre 1984
(iscritta al n. 805 r.o. 1985); dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, sede
di Bologna, con ordinanza del 10 gennaio 1985 (iscritta al n. 670
r.o. 1985); dal T.A.R. per la Sardegna, con due ordinanze del 12
marzo 1985 (iscritte ai nn. 119 e 120 r.o. 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte