Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 16

gennaio-13 febbraio 1996 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Campania, sul ricorso proposto da Toro

Teresa contro la Direzione provinciale del Tesoro di Roma iscritta al

n. 237 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Visto l'atto di costituzione di Toro Teresa;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in materia pensionistica

avanzato dalla moglie di un ex dipendente pubblico, separata per

colpa dal coniuge defunto, la Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo

dal diritto alla pensione di riversibilità il coniuge del dipendente

separato per colpa con sentenza passata in giudicato, contiene una

previsione del tutto analoga a quella di numerose altre norme, già

dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte in

precedenti sentenze (n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del

1989 e n. 346 del 1993);

che la predetta norma appare ingiustificatamente discriminatoria

nei confronti dei dipendenti pubblici, perché le citate sentenze

hanno già consentito alle vedove dei lavoratori privati di fruire

della pensione di riversibilità anche in caso di separazione per

colpa, sicché ne risulta palese la violazione dei parametri

costituzionali invocati;

che la questione è rilevante perché, a parere del rimettente,

dal suo accoglimento dipende la decisione del ricorso;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la ricorrente Toro Teresa, condividendo la prospettazione

contenuta nell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la norma

impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1997, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma oggi in esame,

per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., "nella parte in cui esclude

il diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova,

alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata

in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti

da parte del coniuge poi deceduto", nonché l'illegittimità

costituzionale del medesimo art. 81, sesto comma, "che estende

l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la

separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato";

che pertanto la norma impugnata è già stata, in parte qua,

espunta dall'ordinamento giuridico, il che implica la manifesta

inammissibilità della questione oggi in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Campania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte