Sentenza n. 124/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1962 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 330,
prima parte, del Codice penale e dell'art. 1105 del Codice della
navigazione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1961 dal giudice istruttore del
Tribunale di Trieste nel procedimento penale a carico di Fornasari
Renato e altri componenti gli equipaggi delle moto navi "Europa",
"Piave", "Sistiana" e "Vulcania", iscritta al n. 24 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 70 del 18 marzo 1961;
2) ordinanza emessa il 3 settembre 1961 dal giudice istruttore del
Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Pescarolo
Francesco, Vernucchio Vincenzo e altri marittimi componenti
l'equipaggio del piroscafo "Vesuvio", iscritta al n. 197 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Fornasari Renato e
Vernucchio Vincenzo e delle Società di navigazione "Italia" e "Lloyd
Triestino";
udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli e Renato Scognamiglio, per i
marittimi, gli avvocati Egidio Tosato e Giacomo Delitala, per le
Società di navigazione, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale pendente, in fase istruttoria, presso
il Tribunale di Trieste contro Fornasari Renato e altri componenti gli
equipaggi delle motonavi "Europa", "Piave", "Sistiana" e "Vulcania",
imputati del delitto di cui al n. 1 dell'art. 1105 del Cod.
navigazione (per essere entrati in sciopero e, di conseguenza, avere
rifiutato di obbedire agli ordini di manovra per la partenza dal porto
di Trieste impartiti dai rispettivi comandanti), sollevava questione di
legittimità costituzionale il P. M, il quale, in considerazione della
circostanza che gli imputati erano arruolati in navi di linee
sovvenzionate e, quindi, venivano a rivestire la figura di cui all'art.
359, n. 2, del Cod. pen, ebbe a ritenere che presupposto per
l'applicabilità dell'art. 1105 del Cod. nav. fosse l'accertamento
della costituzionalità dell'art. 330 del Cod. pen, in quanto solo
sulla base di un giudizio positivo in ordine a tale punto si sarebbe
potuto ammettere l'incriminabilità della fattispecie delittuosa
contestata ai prevenuti, mentre in caso contrario sarebbe stata da
applicare la discriminazione di cui all'art. 51 del Cod. penale. Il
giudice istruttore, in accoglimento di tale interpretazione, disponeva,
con sua ordinanza del 16 febbraio 1961, la sospensione della causa ed
il rinvio alla Corte per la pronuncia in ordine alla legittimità
costituzionale dell'art. 330, prima parte, del Cod. pen, in relazione
all'art. 40 della Costituzione.
L'ordinanza è stata debitamente notificata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 marzo 1961.
Nel giudizio così promosso si è costituito con atto in data 6
aprile 1961 l'imputato Fornasari Renato, rappresentato e difeso dagli
avvocati Vezio Crisafulli e Renato Scognamiglio, nonché dagli avvocati
Aurelio Becca e Paolo Sardos Albertini.
Si sono altresì costituite, depositando le loro deduzioni in data
5 aprile 1961, le parti civili: Società di navigazione "Lloyd
Triestino" e "Italia", difese dall'avv. Giacomo Delitala e dall'avv.
Corrado Jona, cui si sono successivamente aggiunti gli avvocati Antonio
Lefebvre d'Ovidio ed Egidio Tosato, nonché l'avv. Andrea Corte.
È anche intervenuto con atto del 10 marzo 1961 il Presidente del
Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa dell'imputato fa osservare come la norma dell'art. 330
del Cod. pen, in quanto rivolta a punire lo sciopero economico, è
manifestamente in contrasto con l'art. 40 della Costituzione, dovendosi
escludere che il rinvio alla legge contenuto in questo ultimo possa
condurre a limitare la sfera soggettiva della titolarità del diritto
di sciopero, dall'articolo medesimo garantito a tutti i lavoratori:
che, in ogni caso, limiti al diritto stesso non potrebbero mai
desumersi da norme anteriori alla Costituzione e collegate ad un
ordinamento non compatibile con questa, secondo quanto la Corte ha
ritenuto con la sua sentenza n. 29 del 1960. Conclude chiedendo che la
Corte dichiari l'incostituzionalità del citato art. 330, confermando
così la statuizione da ritenere implicitamente affermata nella sua
precedente sentenza n. 46 del 1958, avendo questa ritenuto possibile la
legittimità dell'astensione dal lavoro dei soggetti di cui all'art.
333 del Cod. pen, i quali rivestono la stessa posizione giuridica degli
altri che sono oggetto della previsione del precedente art. 330.
La difesa della Società di navigazione nelle deduzioni prodotte
interpreta diversamente la sentenza per ultimo citata, nel senso cioè
che sarebbe da accertare di volta in volta l'ammissibilità del diritto
di sciopero, ed afferma che questo deve disconoscersi nei confronti dei
marittimi, dato che le loro prestazioni soddisfano esigenze di natura
pubblica, così da porli, nei confronti dei comandanti delle navi, in
una posizione di dipendenza disciplinare assimilabile a quella dei
militari, con la conseguenza di rendere illecita la disobbedienza ai
loro ordini e l'astensione dal lavoro, per l'effetto che esse producono
di impedire il compimento del viaggio cui la nave è destinata, e del
quale il comandante è responsabile. Conclude chiedendo che sia
dichiarata l'infondatezza dell'eccezione.
L'Avvocatura dello Stato, nell'associarsi a tale conclusione, mette
preliminarmente in rilievo l'inesattezza della definizione della
imputazione di ammutinamento formulata dal giudice a quo (e ciò
perché tale reato si dovrebbe o escludere per difetto dell'elemento
psicologico, o almeno contestare in concorso con quello di sciopero ex
art. 330). Osserva, altresì, come l'art. 330 non possa essere
dichiarato incostituzionale nella sua totalità, dovendosi per lo meno
conservare nella parte relativa alla previsione del reato di abbandono
del servizio per fine politico, in nessun modo protetto dall'art. 40;
ed anche nei confronti dello sciopero economico, fa sorgere il problema
dei limiti entro cui è da riconoscere; problema da risolvere sulla
base dell'interpretazione della norma penale (sotto la specie
dell'accertamento dell'applicabilità al caso in esame della
giustificante prevista dall'art. 51 del Cod. pen.), così da non
interessare il giudice costituzionale, secondo questa Corte avrebbe
ritenuto con la sentenza su ricordata n. 46 del 1958. Conclude
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata non fondata.
La difesa del Fornasari ha depositato il 26 aprile una memoria
nella quale si mette in rilievo come l'ordinanza di rimessione non fa
sorgere dubbio circa l'oggetto voluto assegnare alla controversia,
risultando chiaramente limitata alla costituzionalità dell'art. 330;
dal che si desume che il giudice a quo non ha riscontrato nessuna
infrazione di diversa natura. Sostiene che l'art. 40 della
Costituzione ha rinviato alla legge solo la disciplina dei limiti
dell'esercizio del diritto di sciopero, non già consentito di
effettuare discriminazioni di carattere soggettivo inibendo l'esercizio
stesso a singole categorie di lavoratori (il che, se fosse ammesso,
riuscirebbe lesivo anche del principio di eguaglianza). Siffatta
discriminazione sarebbe, poi, del tutto ingiustificata nei confronti
degli addetti ai servizi della navigazione, dato che nel rapporto di
lavoro nautico si riscontrano tutti i caratteri propri del lavoro
subordinato, inserito come esso è fra gli elementi dell'esercizio
dell'impresa armatoriale, che ha natura privatistica, e rimane perciò
regolata sulla base di contratti collettivi. Se elementi pubblicistici
sussistono in tale rapporto essi attengono esclusivamente alla
sicurezza di bordo (e d'altra parte importano una peculiarità di
disciplina giuridica non solo a carico, ma anche a favore dei
prestatori d'opera); elementi che però sono, nella specie, fuori
causa. Non può giungersi a diversa conclusione muovendo dalla
considerazione del danno che lo sciopero arreca, oltre che ai datori di
lavoro, anche all'economia nazionale, poiché tale danno è inerente ad
ogni specie di sospensione di lavoro, mentre, se differenze siano da
rilevare, sono di ordine puramente quantitativo. Aggiunge che, se pure
si potesse, in ipotesi, desumere dall'art. 40 la legittimità della
sottrazione del diritto di sciopero a determinate categorie di
lavoratori, ciò non potrebbe avvenire in base ad una norma emessa in
data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, collegata
com'era con l'ordinamento corporativo, presupponendone la vigenza, ma
deve invece trovare il suo fondamento in una regolamentazione che,
nell'atto stesso di vietare lo sciopero, disponga le misure
surrogatorie del diritto stesso, sufficienti alla tutela degli
interessi che ne sono oggetto. Richiama, a conforto dell'opinione
sostenuta, le norme predisposte al riguardo da un disegno di legge
governativo, nonché un recente parere del C.N.E.L, nel quale solo con
riferimento ad alcuni servizi pubblici essenziali (tra cui non sono
compresi quelli della navigazione) si è prospettata l'opportunità di
una disciplina legislativa intesa a conciliare, attraverso l'adozione
di convenienti misure, l'esercizio dello sciopero con le necessità di
ordine generale. Insiste nelle conclusioni già prese.
In data 3 maggio 1962 la Società di navigazione "Italia" ha
prodotto una memoria, corredata dai pareri dei professori Bettiol,
Delogu, Navarra, Rubino, Berlingieri, A. Scialoia, nella quale la
questione di costituzionalità viene esaminata in confronto sia
dell'art. 330 del Cod. pen. e sia dell'art. 1105 del Cod. nav.,
oggetto di altro procedimento a seguito di ordinanza emessa dal
Tribunale di Genova; procedimento del quale si richiede la riunione con
quello in oggetto. La difesa della Società fa osservare come nella
specie non venga in considerazione lo sciopero puro e semplice, qual'è
quello rivolto alla tutela di interessi economici relativi ad un
rapporto di diritto privato, previsto dall'art. 502 del Cod. pen. (da
considerare ormai abrogato, dato il suo collegamento con il cessato
ordinamento corporativo, secondo ha statuito la sentenza n. 29 del
1960), bensì l'altro cui si riferisce l'art. 330 del Cod. pen, che
presenta aspetti del tutto particolari, per la sua interferenza con
interessi pubblicistici, alcuni dei quali tutelati dalla stessa
costituzione (come si può desumere dagli artt. 98 e 54). In
quest'ultimo caso il carattere strumentale delle prestazioni ed il
pregiudizio che deriverebbe alla collettività da ogni loro sospensione
conducono a far ritenere inibito l'esercizio del diritto di cui
all'art. 40.
Che, se pure tale diritto volesse riconoscersi, dovrebbe sempre
rimanere circoscritto nei limiti desumibili dalla logica del sistema,
nonché dalla necessità del coordinamento degli interessi connessi al
diritto di sciopero con altri interessi penalmente garantiti, oppure
con interessi di terzi estranei al rapporto sussistente con il datore
di lavoro. Ciò anche se gli interessi stessi trovino la loro tutela in
leggi anteriori alla Costituzione e manchino disposizioni a questa
successive.
Aggiunge che l'art. 330 del Cod. pen. comprende anche fattispecie
che esulano dalla figura dello sciopero, ed in ogni caso prescinde
dalla finalità perseguita dai vari soggetti che abbandonano il lavoro
e che potrebbe essere diversa in ciascuno di essi, pur se collettivo
debba risultare il fatto dell'abbandono. Pertanto, deve ritenersi
infondata l'affermazione del giudice a quo, secondo cui l'articolo
predetto non troverebbe applicazione concreta al di fuori dell'ipotesi
di sciopero, e conseguentemente deve dichiararsi insussistente la
censura di incostituzionalità, perché questa presuppone che l'intera
portata normativa di una disposizione contrasti con la Costituzione,
mentre quando ciò non si verifichi la questione deve risolversi in
sede interpretativa, così come nella stessa sede è da procedere
all'accertamento dei limiti, soggettivi o oggettivi, da porre
all'esercizio del diritto di sciopero.
Passando, poi, a considerare la questione della costituzionalità
dell'art. 1105 del Cod. nav, vengono messe in rilievo le peculiarità
del rapporto di lavoro nautico, quali risultano dagli obblighi speciali
gravanti sui marittimi, nonché dalla incidenza delle esigenze connesse
alla navigazione sulla disciplina del contratto a tempo determinato; ed
altresì dalla iscrizione della gente di mare nelle "matricole",
espressione del suo inquadramento in una specie di milizia civile,
dalla organizzazione gerarchica di bordo, accentrata non già nel
datore di lavoro bensì nel comandante (che rappresenta l'autorità
dello Stato, interessato alla regolare esplicazione dell'attività
marinara) e che trova le opportune garanzie nel potere disciplinare,
suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di pene di
carattere personale.
Ora il reato di ammutinamento (previsto già dal vecchio Codice
della marina mercantile, anteriore al fascismo) tende appunto a
garantire le esigenze prospettate, ed in relazione a tali sue
finalità, si perfeziona con il semplice avverarsi del fatto della
disobbedienza, purché sia volontaria, sicché l'abbandono del posto di
lavoro costituisce solo uno dei possibili modi attraverso cui si pone
in essere la disobbedienza, da ritenere o irrilevante, o circostanza
aggravante ove si realizzino le condizioni di cui all'art. 1106, n. 2,
oppure, se sia conseguente ad una deliberazione di sciopero punibile ai
sensi dell'art. 330, produttivo di concorso di reati.
Dovendosi, pertanto, escludere il riconoscimento ai marittimi nel
corso del viaggio dell'esercizio del diritto di sciopero, ne consegue
l'inapplicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 51.
In ogni caso lo sciopero, anche se consentito, incontra un limite
inviolabile nell'esigenza di incondizionato rispetto della pubblica
incolumità, e pertanto non può mai essere esercitato non solo durante
la navigazione, ma neppure durante la sosta in un porto, poiché in
tale fase non viene meno l'eventualità di dovere intervenire per
assicurare la sicurezza della nave. Si potrebbe se mai ritenere che la
tutela dell'autorità di bordo e del potere disciplinare ad essa
inerente cessi di profilarsi quale esigenza a sé stante allorché la
nave sosti in un porto nazionale, dato che la presenza in loco delle
autorità di terraferma non rende necessario l'intervento del
comandante. Nessuna deroga, invece, è possibile alla disciplina di
bordo ove la nave stazioni in porti esteri, nei quali si applica
l'ordinamento dello Stato della bandiera per tutti gli eventi i quali
si esauriscono nella cerchia della nave.
Si fa poi osservare come, anche all'infuori del rispetto dovuto
alla sicurezza, l'esercizio del diritto di sciopero, per potere
ammettersi, deve avvenire secondo modalità che lo mantengano
nell'ambito suo proprio, tali da non far derivare dal medesimo danni
maggiori di quelli inerenti alla semplice astensione dal lavoro, e
perciò non importino un sostanziale turbamento nella organizzazione
dell'azienda, e nello svolgimento della produzione, quale invece si
verifica in occasione di scioperi in porti stranieri.
Si aggiunge che quando lo sciopero intervenga in porti esteri si
verifica un effetto analogo a quello dell'occupazione dello
stabilimento, risultandone sottratta al datore la materiale
disponibilità dell'azienda, mentre non può aver luogo l'effetto
proprio dello sciopero di sospendere la corresponsione della
retribuzione, dato l'obbligo pel datore medesimo di continuare a
fornire agli scioperanti vitto e alloggio. In conclusione, perché lo
sciopero venga circoscritto in modo da produrre il solo danno ad esso
inerente nel suo esercizio normale, si rende indispensabile che la
sospensione del lavoro avvenga prima dell'inizio del viaggio o al suo
termine, dovendosi appunto il viaggio (quale si svolge dal porto di
carico a quello di ultima destinazione) considerare un "ciclo operativo
minimo" non mai interrompibile se non a costo di produrre dei danni
abnormi non consentiti, come si può desumere anche dalla norma di cui
all'art. 341 del Cod. nav. e dai contratti collettivi che dispongono la
proroga della durata del contratto di arruolamento, o consentono il
recesso, se questo non abbia termine, solo alla fine del viaggio, in
modo da assicurarne in ogni caso il completamento. Conclude con il
riaffermare la tesi che le norme impugnate pongono problemi solo di
interpretazione, non già di incostituzionalità.
Anche l'Avvocatura dello Stato ha prodotto una memoria nella quale
svolge le considerazioni messe in rilievo nelle deduzioni, in ordine
all'impossibilità di colpire con la sanzione di incostituzionalità
norme, quali quelle denunciate, le quali conservano una loro ragion
d'essere anche dopo la sopravvenienza dell'art. 40, la cui
applicazione deve avvenire in limiti, sia soggettivi che oggettivi, da
apprezzare nei singoli casi dal giudice avanti al quale si fa valere il
diritto di sciopero.
2. - In altro procedimento penale pendente, in fase istruttoria,
presso il Tribunale di Genova contro Pescarolo Francesco, Vernucchio
Vincenzo e altri marittimi componenti l'equipaggio del piroscafo
"Vesuvio", imputati del reato previsto e punito dagli artt. 1105, prima
parte, n. 1, e 1110 del Codice della navigazione per avere effettuato
uno sciopero a carattere economico mentre la nave era in sosta nel
porto di Buenos Ayres, rifiutando di eseguire gli ordini del comandante
per la partenza della nave, il consigliere istruttore, con ordinanza in
data 3 settembre 1961, ritenuto che la questione (sollevata dal P.M.
circa la costituzionalità dell'art. 1105 del Cod. nav. per contrasto
con l'art. 40 della Costituzione), non era manifestamente infondata e
che il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della stessa, sospendeva il giudizio in corso e rimetteva
gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del
16 dicembre 1961 e regolarmente notificata.
Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito
l'imputato Vernucchio Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati
Vezio Crisafulli e Renato Scognamiglio, nonché dagli avvocati Aurelio
Becca e Raimondo Ricci. Si sono, altresì, costituiti la parte civile
Società di navigazione "Italia", difesa dagli avvocati Antonio
Scialoia, Giacomo Delitala, Antonio Lefebvre d'Ovidio, e dall'avv.
Andrea Corte, nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa del Vernucchio sostiene che i componenti dell'equipaggio
di una nave che disobbediscono ad un ordine del comandante per attuare
uno sciopero esercitano un diritto la cui proiezione, con l'entrata in
vigore della Costituzione, ha acquistato rilevanza di interesse
pubblico, togliendo con ciò stesso ogni efficacia alla norma dell'art.
1105, n. 1, del Codice della navigazione, punitiva della stessa
condotta. D'altronde, se è vero che il contratto di arruolamento
presenta degli elementi pubblicistici sotto il profilo della sicurezza
della nave, è altrettanto vero che tutti gli altri elementi del
rapporto rimangono circoscritti nell'ambito privatistico. Cosicché
mentre rientra nei poteri esercitati dal comandante per conto dello
Stato quello di ordinare misure atte a garantire i servizi di
sicurezza, non rientra certamente fra tali poteri quello di ordinare ai
marittimi, i quali siano entrati in sciopero in condizioni da non
implicare danno o pericolo per la sicurezza della navigazione, una
prestazione di lavoro nell'interesse del datore di lavoro. E ciò per
incompatibilità con l'art. 40 della Costituzione, che garantisce a
tutti i lavoratori senza alcuna esclusione, e quindi anche ai
lavoratori nautici, il diritto di sciopero quale strumento di
autotutela.
La difesa della parte civile Società "Italia" ritiene al contrario
che non esiste alcun contrasto tra l'art. 1105 del Codice della
navigazione e l'art. 40 della Costituzione. Anche a volere ammettere
che alla categoria dei lavoratori marittimi, pur se assoggettati ad una
disciplina non dissimile da quella militare, sia attribuito
nell'ordinamento vigente il diritto di sciopero, bisogna tuttavia
considerare che l'art. 1105 del Codice della navigazione non incrimina
un delitto di sciopero: rientra nell'ambito della norma una amplissima
gamma di ipotesi che con lo sciopero non hanno nulla a che vedere e che
l'art. 40 della Costituzione non può in alcun modo sottrarre alla
repressione penale.
Il problema che viene, pertanto, a prospettarsi è esclusivamente
quello di stabilire i limiti di spettanza e di esercizio del diritto di
sciopero, per vedere se, in questa o quella ipotesi concreta, il fatto
dell'ammutinamento, sia scriminato dall'esercizio di un diritto. Su un
tale problema, anche se non tocca la costituzionalità della norma
incriminatrice, sembrerebbe opportuno che fosse la medesima Corte
costituzionale a pronunciarsi, determinando quali sono i limiti la cui
apposizione potrebbe rendere in concreto incostituzionale la norma
stessa.
L'Avvocatura generale dello Stato, dopo avere rilevato come dal
fatto che l'ordinanza non richiami il disposto dell'art. 330 del Codice
penale si deve presumere che la navigazione non sia un servizio
pubblico, osserva che, poiché il reato di ammutinamento previsto
dall'art. 1105 del Cod. nav. può in concreto verificarsi pure per
scopi diversi dallo sciopero, non si presenti una questione di
legittimità di tale norma, ma invece un problema di interpretazione
della statuizione del Codice stesso da andare per la soluzione al
giudice di merito, il quale potrà direttamente emettere la sua
decisione attraverso la semplice individuazione dei limiti della figura
del reato di ammutinamento.
Le Società armatrici hanno prodotto una memoria che riguarda anche
la vertenza di cui all'ordinanza del Tribunale di Trieste, le cui
considerazioni sono state già riassunte. Considerato in diritto :
1. - Le due cause proposte con le ordinanze dei Tribunali di
Trieste e di Genova vanno riunite e decise con unica sentenza data la
sostanziale identità della questione dalle medesime sollevata,
riferendosi all'applicabilità dell'art. 1105 del Cod. nav. a
lavoratori marittimi che, essendosi posti in sciopero, abbiano
disobbedito ad ordini dei comandanti delle navi sulle quali erano
imbarcati e che appartenevano a linee sovvenzionate.
È vero che la prima di dette ordinanze solleva solo la questione
relativa alla costituzionalità dell'art. 330 del Cod. penale. Ma ciò
fa perché ritiene, come risulta dalla sua motivazione, che presupposto
necessario per l'incriminabilità, ai sensi dell'art. 1105 del Cod.
nav., dei marittimi scioperanti, se imbarcati su navi adibite a servizi
pubblici, sia l'applicabilità ad essi dell'art. 330 del Cod. pen,
giacché altrimenti, una volta escluso il carattere delittuoso dei
comportamenti previsti da quest'ultimo, verrebbe a cadere la
punibilità della disobbedienza agli ordini del Comandante, in
applicazione del disposto dell'art. 51 del Cod. penale.
È da osservare al riguardo come, se pure è esatto che, una volta
ritenuta applicabile la sanzione di cui all'art. 330 al caso di
sciopero del personale ivi considerato, dovrebbe, nei confronti dei
marittimi scioperanti, elevarsi l'imputazione anche del più grave
reato previsto dall'art. 1105, allorché all'abbandono del lavoro si
accompagni la disobbedienza che assuma le speciali forme ivi indicate,
viceversa non è esatto che, nell'ipotesi contraria, di
inapplicabilità al caso del citato art. 330, sarebbe da escludere la
punibilità della disobbedienza.
Infatti, dato che la norma di cui all'art. 1105 ha per oggetto
(come è stato rilevato dal P. M. nella requisitoria cui fa riferimento
l'ordinanza) una fattispecie specifica, qual'è quella della
trasgressione ad ordini del comandante da parte di "almeno un terzo
dell'equipaggio", si deve ritenere che la questione sollevata dal
Tribunale di Trieste in ordine alla imputazione contestata nel giudizio
avanti ad esso instaurato, non possa trovare la sua soluzione sulla
base della norma dell'art. 330, ma invece solo con riferimento a quella
di cui all'art. 1105 del Cod. della navigazione. E, d'altra parte,
quest'ultima non trova nell'art. 330 neanche un presupposto per
l'applicabilità della sanzione prevista, dato che essa ha riguardo
solo al particolare carattere del lavoro nautico, all'infuori di ogni
considerazione sulla natura, pubblica o privata, dei servizi prestati
dalla nave sulla quale il lavoro stesso si effettua.
Né può obbiettarsi che la soluzione adottata importi una
modifica, non consentita alla Corte, dell'oggetto dell'ordinanza di
rimessione, dato che modifica vi sarebbe solo ove la denuncia
dell'articolo 330 fosse stata effettuata dal giudice a quo
nell'opinione della possibilità di una sua applicazione autonoma, il
che non accade, avendo il giudice medesimo chiaramente attribuito alla
questione relativa all'art. 330 predetto carattere strumentale rispetto
all'altra riguardante l'art. 1105.
L'esattezza delle considerazioni che precedono non è smentita, ma
anzi riceve conferma dalle deduzioni della difesa dell'imputato
Fornasari che (a sostegno della tesi secondo cui la controversia
dibattuta in questa sede concerne unicamente ed in toto la
compatibilità del reato di cui all'art. 330 con l'art. 40) afferma che
un apposito divieto penale di sciopero dei marittimi non sussiste,
verificandosi, invece, nei riguardi del lavoro nautico, svariate
ipotesi di reato (fra cui è quella dell'art. 1105), che sono da
ritenere fuori causa perché tali considerate, con apprezzamento
insindacabile in questa sede, dal giudice di merito. Infatti, la
circostanza che non esiste un apposito divieto penale per lo sciopero
dei marittimi, anziché esigere il riferimento ad altra diversa norma,
può essere interpretata quale espressione della volontà del
legislatore di considerare irrilevante la causa di sciopero ai fini
della applicazione della sanzione prevista per l'ammutinamento. Con il
che, come si è detto, non si muta l'oggetto dell'ordinanza, ma se ne
interpreta il testo onde poterne desumere la sussistenza e sufficienza
del giudizio di rilevanza, da effettuare ai sensi dell'art. 23 della
legge n. 87 del 1953.
2. - Delimitato nei termini indicati l'ambito della questione da
risolvere, è da ricordare che, con sua sentenza n. 123 in pari data,
la Corte ha già affrontato ih problema della legittimità
costituzionale dell'art. 330, ed ha statuito che, allo stato attuale
della legislazione, il diritto di sciopero non può essere
disconosciuto (o che, per lo meno, dal suo esercizio non possa
conseguire l'applicazione delle sanzioni che sono le sole rilevanti ai
fini della presente controversia, e cioè quelle penali) nei confronti
dei dipendenti da imprese che gestiscano servizi pubblici, i quali non
siano da ritenere attinenti alla soddisfazione di esigenze
assolutamente essenziali alla vita della collettività nazionale, e
che, in conseguenza, i dipendenti stessi devono andare esenti da pena
se l'abbandono del servizio sia stato promosso dall'intento di
conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro.
Dalla predetta decisione discende che la titolarità del diritto di
sciopero non può essere disconosciuta, in via di massima, neppure nei
confronti dei marittimi, anche nell'ipotesi che essi siano legati da
contratto di arruolamento con imprese esercenti servizi sovvenzionati.
Ciò posto, l'oggetto dell'esame deve incentrarsi sul punto se
l'esercizio di tale diritto, per rimanere legittimo, debba essere
sottoposto al verificarsi di determinate condizioni, o all'osservanza
di date modalità, in relazione ai peculiari caratteri propri del
lavoro nautico. Dev'essere chiaro che le modalità cui si fa
riferimento sono non già quelle riguardanti, per es, il momento
deliberativo dello sciopero, o l'obbligo di preavviso al datore di
lavoro, o simili (poiché è da ritenere che solo il legislatore, e non
già la Corte, possieda la competenza necessaria a prescriverne
l'adozione), bensì le altre, le quali discendono in modo necessario
dalla stessa natura e finalità dello sciopero, e che pertanto possono
farsi valere, in via di interpretazione dell'art. 40, quali limiti
invalicabili dell'esercizio del diritto garantito dal medesimo.
Se, da una parte, è vero che inerisce all'essenza dello sciopero,
in quanto rivolto ad esercitare una coazione sul datore di lavoro, il
fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico di questi, è anche
vero, dall'altra, che tale pregiudizio non può risultare diverso o
maggiore di quello necessariamente inerente alla pura e semplice
sospensione dell'attività lavorativa. Da ciò discende che l'indizione
dello sciopero rimane condizionato all'adempimento dell'obbligo dei
lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo avere adottato tutte
quelle cautele le quali si palesino necessarie ad evitare il pericolo o
della distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e contrario
allo stesso interesse cui tende l'autotutela di categoria, che lo
sciopero abbia per effetto di compromettere la futura ripresa del
lavoro), oppure della produzione di danni alle persone o ai beni dello
stesso datore, o, a più forte ragione, dei terzi.
3. - Si tratta ora di vedere se un pericolo del genere indicato non
debba ritenersi necessariamente inerente ad ogni sospensione o
irregolarità della prestazione del lavoro affidato all'equipaggio di
una nave dopo l'inizio del viaggio e durante l'intero periodo della
navigazione, fino al compimento del medesimo. La risposta affermativa
al quesito discende dalla considerazione della natura del mezzo col
quale si svolge la navigazione, che è tale da rendere possibile in
ogni momento il verificarsi di eventi atti a mettere in pericolo la
nave, e quindi da far considerare il pericolo stesso sempre immanente.
Corrisponde all'esigenza ora richiamata ed alla conseguente
peculiarità del tipo di impresa costituito dall'armamento navale, la
speciale disciplina che, tradizionalmente ed in tutti i paesi, è
dettata per il lavoro che si svolge a bordo, e che si estende, in via
più generale, ad ogni specie di attività ivi esplicabile, e così,
per es., vale anche per quella degli stessi passeggeri.
La specialità del rapporto di lavoro nautico cui si è accennato
comincia a trovare espressione ancor prima del momento dell'imbarco,
richiedendo il Codice della navigazione (art. 118), come presupposto
pel contratto di arruolamento, l'iscrizione di coloro che aspirano a
stipularlo in apposite "matricole" o registri tenuti da uffici statali,
e si esplica successivamente sia con la partecipazione, con funzione
probatoria, di un organo dello Stato alla stipulazione del contratto
medesimo, che deve effettuarsi mediante apposita forma, richiesta ad
substantiam (art. 328 del Cod. nav.), sia con una serie di particolari
doveri, tali da fare assimilare lo status del marittimo, limitatamente
al periodo dell'imbarco, a quello caratteristico del personale militare
o militarizzato. Infatti, si verifica la sottoposizione del medesimo ad
un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non già al datore di
lavoro con il quale si è stipulato l'ingaggio, bensì al comandante
della nave, e che risulta garantito dal conferimento a questi (ed a
volte pure a titolari di uffici statali) di un potere disciplinare,
suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di sanzioni
restrittive della libertà personale (art. 1252, nn. 1 e 2, del Cod.
nav.), e perfino con l'inibizione temporanea o permanente
dell'esercizio della professione di marittimo (stesso articolo, nn. 4 e
5); ed è, altresì, vincolato ad una serie di prestazioni
straordinarie che esulano dal diritto comune (come, per es, sono quelle
degli artt. 491-493, 812 del Cod. della navigazione).
4. - Risulta da quanto si è detto che, se pure è vero che il
rapporto di lavoro nautico poggia su una base di diritto privato, si
colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubblicistico. Dev'essere però
precisato come non sia quest'aspetto, di per sé solo considerato, che
influisce sulla soluzione della questione in oggetto (dato che anche
rapporti di lavoro regolati da norme di legge, o comunque emesse
unilateralmente da pubbliche autorità, possono non precludere
l'esercizio del diritto di sciopero), ma piuttosto il fine cui è
indirizzata la disciplina ricordata, rivolto com'è alla conservazione
del patrimonio navigante, e, più ancora, dell'integrità fisica e
della vita delle persone imbarcate.
Ora se garante della soddisfazione di tale fine è il comandante
della nave, e se l'assunzione della responsabilità a lui spettante
importa che egli goda, oltre che della pienezza del potere di comando,
del prestigio morale necessario al suo efficace esercizio, ne deriva
l'esigenza di reprimere ogni specie di comportamento suscettibile di
ledere l'uno o l'altro.
Alla assolutezza della supremazia del comandante durante la
navigazione deve farsi corrispondere un ugualmente esteso stato di
assoggettamento dell'equipaggio, che non può non venire assicurato da
apposite sanzioni. A siffatta finalità sono, appunto, rivolte le norme
del cap. III, titolo II, del Cod. nav, fra le quali è compreso l'art.
1105 denunciato, rivolto a reprimere ogni specie di trasgressione agli
ordini del comandante, data la potenzialità racchiusa in ciascuna di
esse di recare attentato alla preservazione dei beni che si sono
ricordati.
Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la
conservazione della disciplina di bordo e l'autorità del comandante,
facendo astrazione dalle finalità che possono avere ispirata la
disobbedienza ai suoi ordini, e che, quindi, non debba rimanere
preclusa la sua applicazione anche quando si riscontri la legittimità
del fine (quale sarebbe quello di effettuare uno sciopero economico),
si desume agevolmente dal suo confronto con l'articolo 1106, n. 2, nel
quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la
disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la navigazione o a
compromettere la sicurezza della nave.
5. - In conclusione, la legittimità costituzionale dell'art. 1105
nei confronti dell'art. 40 della Costituzione deve farsi discendere non
già da altri motivi dedotti dalla difesa delle Società resistenti
(come quello che, argomentando dalla conservazione dell'alloggio sulla
nave da parte dei marittimi scioperanti, vorrebbe ricondurre lo
sciopero di costoro alla forma illecita dell'occupazione del luogo di
lavoro, o l'altro che poggia sulla considerazione del danno abnorme
recato agli imprenditori, non influendo sulla liceità dello sciopero
l'entità del pregiudizio economico che il fatto puro e semplice della
sospensione del lavoro infligge al datore di lavoro), bensì solo dalla
particolarità dei beni dal medesimo tutelato.
Non vale in contrario il rilievo della difesa del Fornasari che la
regolamentazione dell'esercizio dello sciopero previsto dall'art. 40
non può esaurirsi in un mero divieto penale, perché richiede, invece,
una disciplina dei modi di composizione degli interessi contrastanti, e
ciò per la considerazione che l'art. 1105, mentre non incide sulla
titolarità del diritto garantito dall'art. 40 predetto, ha riguardo
solo a situazioni temporanee che, finché durano, appaiono
incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1105, n. 1, del Codice della navigazione in relazione allo
art. 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte