Sentenza n. 125/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, primo
comma, e 113, quinto comma, del d.P.R.30 marzo 1957, n. 361 (Testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), promosso
con ordinanza emessa l'11 aprile 1972 dal pretore di Prato nel
procedimento penale a carico di Bartelloni Bruno, iscritta al n. 195
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri:
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento a carico di Bruno Bartelloni, imputato
del reato previsto e punito dall'art. 99 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
per aver turbato una riunione di propaganda elettorale, il pretore di
Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27,
terzo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale della suddetta norma incriminatrice nonché dell'art.
113, quinto comma, del citato d.P.R., che sancisce l'inapplicabilità
del beneficio della sospensione condizionale della pena in ordine ai
reati elettorali.
Osserva il giudice a quo che l'impugnato art. 99, primo comma, del
t.u. delle norme sull'elezione della Camera dei deputati, nel comminare
identica pena (reclusione da uno a tre anni, oltre la multa) tanto per
l'ipotesi dell'impedimento della riunione elettorale quanto per quella
della mera turbativa, operando una completa equiparazione, quoad
poenam, delle due diverse fattispecie, contrasterebbe con il principio
costituzionale d'eguaglianza. Inoltre il citato art. 113, parimenti
impugnato, poiché deroga ai principi vigenti in tema di sospensione
condizionale della pena unicamente a cagione della natura elettorale
del reato, prescindendo dall'entità della pena e dalla pericolosità
del reo, sembra rappresentare un'ingiustificata discriminazione in
violazione dello stesso principio d'eguaglianza nonché del principio
dell'emenda perché non consente ad un delinquente primario,
assoggettandolo ad una lunga detenzione, di redimersi attraverso il
rimprovero contenuto nella prima condanna.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 17 luglio 1972, chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione proposta.
Osserva la difesa dello Stato che la previsione di pene edittali
contenute tra gli stessi minimi e massimi tanto per il caso di
impedimento delle riunioni di propaganda elettorale quanto per
l'ipotesi di semplici turbative delle medesime, non appare affatto
arbitraria e costituisce esercizio di discrezionalità politico-legislativa. Rileva inoltre l'Avvocatura che il giudice a quo, nel
riproporre la questione concernente il divieto di concessione della
sospensione condizionale della pena, già respinta dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 48 del 1962 e n. 26 del 1970, non ha
prospettato nuovi motivi degni di considerazione. Infatti
l'eventualità che l'assoggettamento alla pena contrasti con l'art. 27
della Costituzione sembra una contraddizione in termini posto che
proprio secondo tale norma l'esecuzione delle pene deve tendere alla
rieducazione del condannato. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 99, primo comma, del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui è punito con la reclusione
da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una
riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, contrasti o meno
con il principio costituzionale d'eguaglianza equiparando, quoad
poenam, due fattispecie oggettivamente diverse per gravità.
La questione è infondata.
È vero che l'impedimento della riunione elettorale costituisce
fatto più grave della semplice turbativa in ordine al bene
direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della
competizione elettorale. Va peraltro osservato che la turbativa dei
comizi è un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da
giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali
altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento.
Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, non
ha quindi operato arbitrariamente, sicché non sussiste
l'illegittimità denunziata.
Né può ignorarsi che la norma impugnata viene applicata dal
giudice nell'esercizio di un potere discrezionale di graduazione della
pena, per effetto del quale potrà irrogare una sanzione congrua
rispetto all'effettiva gravità della condotta.
2. - Il pretore di Prato ha altresì denunciato, in riferimento
all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 113, quinto comma,
del citato d.P.R. n. 361 del 1957, che vieta la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena agli autori di
reati elettorali. Tale norma è stata espressamente abrogata con legge
27 dicembre 1973, n. 933, entrata in vigore dopo l'emanazione
dell'ordinanza di rimessione. Pertanto, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è d'uopo rinviare gli atti al giudice
a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello Jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 99, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo
unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati),
sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
con l'ordinanza in epigrafe indicata;
ordina la restituzione degli atti al pretore di Prato per un nuovo
esame della questione concernente l'art. 113, quinto comma, del citato
testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte