Sentenza n. 125/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 5legge 1407/1956
- art. 52r.d. 619/1928
citata
- art. 12legge 46/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5
della legge 27 novembre 1956, n. 1407 ("Modifiche alle disposizioni del
testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare
dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619") promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 giugno 1976 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Sensini Bianca e l'ENPAS, iscritta al
n. 717 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1977;
2) ordinanza emessa il 9 giugno 1976 dal Tribunale amministrativo
del Lazio sul ricorso proposto da Papandrea Angelo ed altri contro
l'ENPAS, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1977;
3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1977 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Maddalena Donata e l'ENPAS, iscritta
al n. 146 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 154 del 5 giugno 1978.
udito nell'udienza pubblica dell'1 giugno 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un giudizio instaurato dalla madre superstite di un
dipendente statale, per ottenere il pagamento dell'indennità di
buonuscita da parte dell'ENPAS, il Pretore di Roma, ritenuta la propria
giurisdizione e competenza, ha sollevato con ordinanza del 30 giugno
1976 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
27 novembre 1956, n.1407, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38
della Costituzione.
Entrambi i parametri costituzionali sarebbero violati, nella parte
in cui la norma impugnata esclude che l'indennità di buonuscita spetti
ai genitori, "permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro e
conviventi a carico dell'impiegato": così discriminandoli rispetto
agli aventi diritto, ivi compresi i collaterali superstiti, cui questa
Corte ha riconosciuto la spettanza del beneficio in esame, con sentenza
n. 82 del 1973. Né la discriminazione sarebbe stata sanata dal d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032, dal momento che esso - osserva il giudice a
quo - "non ha efficacia retroattiva e fa esplicitamente salve le
previgenti disposizioni".
2. - Nei medesimi termini, ma in riferimento al solo art. 3 Cost.,
l'art. 5 della legge n. 1407 del 1956 è stato impugnato dal TAR per il
Lazio, con ordinanza emessa il 9 giugno 1976, su ricorso proposto dagli
eredi della madre superstite di un dipendente pubblico, titolare di
pensione indiretta a carico dello Stato. L'ingiustificatezza del
deteriore trattamento dei genitori - sostiene infatti il TAR - sarebbe
comprovata dalla circostanza che essi si trovano, secondo l'ordine già
risultante dall'art. 12 della legge n. 46 del 1958 e poi ribadito
dall'art. 5 del d.P.R. n. 1032 del 1973, "in una posizione poziore
rispetto alle sorelle e ai fratelli inabili", aventi diritto
all'indennità di buonuscita per effetto della ricordata decisione
della Corte.
Un'impugnativa sostanzialmente identica è stata poi sollevata dal
Pretore di Bari, con ordinanza del 14 dicembre 1977, che fa per altro
richiamo, oltre che al principio costituzionale di eguaglianza, anche
agli artt. 36 e 38 Cost. Secondo il giudice a quo, le stesse ragioni
enunciate dalla Corte nella sentenza n. 82 del 1973 sarebbero
applicabili al caso dei genitori, in quanto anch'essi hanno diritto
alla pensione di riversibilità, ed anzi "con precedenza rispetto alle
sorelle e ai fratelli". Inoltre, dato il carattere lato sensu
retributivo dell'indennità di buonuscita, la circostanza che essa non
sia corrisposta ai genitori stessi verrebbe a menomare il "trattamento
economico" spettante agli impiegati deceduti; né, d'altro canto, il
diverso regime dell'indennità di buonuscita e della pensione potrebbe
conciliarsi con le previsioni dell'art. 38.
3. - In nessuno dei tre giudizi vi sono stati interventi del
Presidente del Consiglio dei ministri, né costituzioni di parte. Considerato in diritto :
1. - I giudizi predetti vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Le tre ordinanze di rimessione sono infatti accomunate
dall'impugnazione dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407
(sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella
parte in cui tale normativa non prevede - comespecifica il Pretore di
Bari - che "l'indennità di buonuscita spetti, in caso di morte
dell'impiegato, ai genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e
conviventi e a carico dell'impiegato". Disponendo che l'indennità in
questione venga corrisposta "al coniuge superstite avente diritto a
pensione indiretta", ovvero (in mancanza del coniuge o se questi non vi
abbia diritto) "alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni,
nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro", ad esclusione
dei genitori sia pure inabili, la normativa stessa violerebbe in primo
luogo il principio di eguaglianza; e inoltre si porrebbe in contrasto
con altri parametri costituzionali, rappresentati dall'art. 38, cui
fanno riferimento i Pretori di Roma e di Bari, ed anche dall'art. 36,
espressamente richiamato nell'ordinanza di quest'ultimo giudice.
2. - La questione è fondata.
Mediante la sentenza n. 82 del 1973, la Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge n. 1407 del 1956,
"nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti alle
sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo
lavoro conviventi a carico dell'impiegato". Quella mancata previsione
dell'art. 5 è stata, cioè, ritenuta lesiva del principio generale di
eguaglianza, in quanto discriminante fra i collaterali e le altre
categorie di superstiti considerate a tal fine dalla legge, sebbene
anche i primi presentassero "le stesse note caratterizzanti", ivi
compreso il diritto al trattamento pensionistico.
Le medesime considerazioni impongono ora, a più forte ragione, che
la Corte accolga la proposta impugnativa, anche per quanto concerne
l'esclusione dei genitori. In base all'art. 12, penultimo comma, della
legge 15 febbraio 1958, n. 46, si era già previsto che, ove non
sopravvivessero né il coniuge né figli aventi diritto alla pensione,
la reversibilità spettasse, "nella stessa misura stabilita per la
vedova, al padre o, in mancanza, alla madre", sempre che di "età
superiore ad anni sessanta" oppure "inabili al lavoro proficuo,...
nullatenenti e... a carico del deceduto". Ed anzi, a questi effetti, i
genitori avevano la precedenza sui collaterali inabili e conviventi a
carico dell'impiegato, cui spettava la pensione in base all'ultimo
comma del citato art. 12, ma solo ove mancasse ogni altro avente
diritto.
Non a caso, subito dopo la ricordata decisione della Corte, è
sopravvenuto il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (recante il nuovo
"testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato"), che all'art. 5, primo
comma, ha coerentemente previsto: "In caso di morte del dipendente
statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella
misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al
coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle
che conseguano il diritto alla pensione di riversibilità". Ma tale
disposizione non vale a risolvere il problema in esame, vista
l'applicabilità delle "norme anteriori", statuita dall'art. 52 del
medesimo decreto, con espresso riferimento alle indennità di
buonuscita oltre che agli assegni vitalizi, quanto alle cessazioni dal
servizio ed ai decessi verificatisi "anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente testo unico".
Per il passato va dunque pronunciato l'annullamento dell'art. 5
della legge n. 1407 del 1956, in termini analoghi a quelli risultanti
dalla sentenza n. 110 del 1981, circa l'art. 3 della legge 8 marzo
1968, n. 152 (in tema di previdenza per il personale degli enti
locali). Allora, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale
della norma in questione, nella parte in cui essa non comprendeva "tra
le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di
servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza
indicato dall'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, i genitori
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico
dell'iscritto". Corrispondentemente, la norma impugnata va ora
annullata nella parte in cui esclude i genitori, alle condizioni e
secondo l'ordine di precedenza previsti dall'art. 12 della legge n. 46
del 1958, vigente al tempo in cui sono insorte le controversie che i
giudici a quibus debbono risolvere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27
novembre 1956, n. 1407, sostitutivo dell'art. 52 del r.d. 26 febbraio
1928, n. 619 (testo unico sull'opera di previdenza per i personali
civile e militare dello stato), nella parte in cui non comprende tra le
categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità di buonuscita,
rispettando l'ordine di precedenza indicato dall'art. 12, penultimo ed
ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, i genitori
ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico
dell'iscritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte