Sentenza n. 125/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 305/1989
usata come parametro
- art. 3Statuto speciale per la Sardegna.
- art. 6Statuto speciale per la Sardegna.
- art. 58d.P.R. 348/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge
28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela
dell'ambiente), nella parte concernente la istituzione del Parco
marino del Golfo di Orosei, promosso con ricorso della Regione
autonoma della Sardegna, notificato il 30 settembre 1989, depositato
in cancelleria il 6 ottobre successivo ed iscritto al n. 79 del
registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1990 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione e l'Avvocato dello
Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305
(Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), tanto nella
parte in cui stanzia i fondi per le spese di primo funzionamento per
i parchi istituiti con le procedure previste dall'art. 5 della legge
8 luglio 1986, n. 349, ricomprendendovi il Parco marino del Golfo di
Orosei, quanto nella parte in cui precisa che, nei casi in cui
nell'area del parco vi siano zone di mare, la proposta d'istituzione
sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e
si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge
31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986,
n. 349. Secondo la ricorrente, tali disposizioni contrasterebbero sia
con gli artt. 3 e 6 dello Statuto speciale e 58 delle norme di
attuazione poste con il d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che
attribuiscono alla Regione Sardegna la competenza esclusiva in
materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e
pesca, turismo, sia con il principio di cooperazione, come applicato
a tal riguardo dalla sentenza n. 337 del 1989 di questa Corte, la
quale ha affermato che non spetta allo Stato istituire il Parco
marino del Golfo di Orosei senza la previa intesa con la Regione
Sardegna.
A sostegno del proprio ricorso la Regione osserva che le
disposizioni impugnate non riaffermano che l'istituzione del predetto
parco debba essere preceduto dall'intesa con la regione stessa. Né,
sempre ad avviso della ricorrente, può esser interpretato nel senso
della necessità dell'intesa il terzo comma dell'articolo impugnato,
laddove viene richiamata la legge n. 979 del 1982, come modificata
dalla legge n. 349 del 1986, sia perché si riferisce ai soli casi in
cui nel parco siano comprese zone di mare, sia perché la legge del
1982 si riferisce solo al regime e alla gestione delle riserve marine
già istituite, sia, infine, perché la stessa legge esige una
semplice consultazione, e non già un'intesa.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per
chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato le disposizioni
impugnate non detterebbero regole in ordine alle attività necessarie
per la definitiva istituzione dei parchi, ma si limiterebbero a
richiamare le norme di base contenute nella legislazione vigente.
L'unica novità da esse introdotte riguarderebbe la previsione
dell'adozione di statuti-tipo, sulla base di un'intesa con le regioni
interessate, in ordine alla gestione provvisoria dei parchi
specificamente indicati. Pertanto, conclude l'Avvocatura, non è
possibile ravvisare alcuna lesione delle attribuzioni regionali, dal
momento che, anche alla luce della sentenza n. 337 del 1989, sono
incontestabili le competenze statali in ordine all'istituzione del
Parco marino del Golfo di Orosei e alle fasi promotrici e di prima
realizzazione del parco, caratterizzate da un'esigenza di intrinseca
urgenza.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha presentato
una memoria con la quale, oltre a ribadire le proprie richieste,
replica all'Avvocatura che, in base alla sentenza n. 337 del 1989 di
questa Corte, deve escludersi la legittima applicazione delle
disposizioni richiamate dalla legge impugnata in relazione
all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Considerato in diritto
1. - La Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe,
contesta la legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 28
agosto 1989, n. 305 (Programma triennale per la tutela
dell'ambiente), sia in relazione al primo comma - laddove, nello
stanziare i fondi per le spese di primo funzionamento di taluni
parchi, include il Parco marino del Golfo di Orosei fra quelli per i
quali si attuano le procedure di istituzione di cui all'art. 5 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 -, sia in relazione al terzo comma,
laddove dispone che, nei casi in cui nell'area del parco siano
comprese zone di mare, si applica a queste ultime la legge 31
dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge n. 349 del 1986.
Secondo la ricorrente, dal momento che le disposizioni richiamate
dagli articoli impugnati non prescrivono la previa intesa con la
Regione Sardegna, esse contrasterebbero tanto con gli artt. 3 e 6
dello Statuto speciale per la Sardegna, come attuati dall'art. 58 del
d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, che attribuiscono alla Regione la
competenza esclusiva in materia di agricoltura e foreste, di edilizia
e urbanistica, di caccia e pesca, di turismo, quanto con il principio
di cooperazione fra Stato e regioni.
2. - Nei termini di seguito indicati la questione non è fondata.
Non può essere accolta l'interpretazione che la Regione Sardegna
dà alle disposizioni impugnate, in base alla quale queste ultime
avrebbero modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali
da esse menzionati, comprese quelle per l'istituzione del Parco
marino del Golfo di Orosei. Come ha precisamente sottolineato
l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 10 della legge 28 agosto
1989, n. 305, relativamente alle parti oggetto di questo giudizio,
non ha prodotto alcuna innovazione delle procedure di istituzione dei
parchi nazionali previste dalla legislazione vigente. Esso, infatti,
si limita, nel primo comma, a disporre lo stanziamento dei fondi
necessari al primo funzionamento dei parchi ivi indicati e, nel terzo
comma, a richiamare, in funzione meramente ricognitiva, le
disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificate
dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nei confronti dei parchi nazionali
comprendenti zone di mare, facendo salva, in ordine a questi ultimi,
l'intesa con il Ministro della marina mercantile sulla proposta di
istituzione degli stessi.
Resta, pertanto, fermo quanto disposto nell'art. 18, lettera c),
della legge 11 marzo 1988, n. 67, che - in attuazione della legge n.
349 del 1986 e in attesa del "programma triennale per la tutela
dell'ambiente", disciplinato per l'appunto con la legge n. 305 del
1989 - ha previsto "la istituzione, con le procedure di cui all'art.
5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del
Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa
con la Regione Sardegna, del Parco marino del Golfo di Orosei". Come
questa Corte ha affermato nella sentenza n. 337 del 1989, ciò
significa che non spetta allo Stato istituire il Parco marino del
golfo di Orosei, senza l'intesa con la Regione Sardegna.
Sulla base dell'interpretazione ora precisata, non è possibile
ravvisare nelle disposizioni impugnate alcuna lesione delle
competenze attribuite alla Regione Sardegna dagli artt. 3 e 6 dello
Statuto speciale (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), come attuati
dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo
comma, della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programma triennale per la
tutela dell'ambiente), sollevata dalla Regione Sardegna, con il
ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 6 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Regione Sardegna), come attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno
1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte