Art. 6
Le Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresi' le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva