Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto

comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 4 novembre

1997 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra

Sainas Giuseppa e Sabeddu Alessio, iscritta al n. 491 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di merito, instaurato a

seguito della concessione di un provvedimento cautelare, avente ad

oggetto l'assegnazione della casa familiare al genitore naturale

affidatario di figli minori, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza

emessa il 4 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui

non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa

familiare al genitore naturale affidatario di un figlio minore, anche

se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o

di godimento sull'immobile;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe

in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione, per violazione

del principio di eguaglianza e del principio di garanzia di ogni

tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, là

dove non prevede la possibilità, sia pure in termini di criterio

preferenziale rimesso alla discrezionalità del giudice, di

assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di un

figlio minore nato da una convivenza more uxorio;

che, come sostiene il rimettente, la ratio della norma è quella

di assicurare tutela all'interesse della prole, al fine di evitare

alla stessa un forzoso allontanamento dall'ambiente familiare,

dovendosi sottolineare come l'art. 30 della Costituzione abbia inteso

attribuire all'interesse dei minori pari dignità e tutela,

indipendentemente dalla circostanza che i medesimi siano nati dal

matrimonio o al di fuori dello stesso.

Considerato che con sentenza n. 166 del 1998, successiva

all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha esaminato la medesima

questione di legittimità costituzionale, prospettata negli stessi

termini proposti dall'odierno rimettente;

che la detta questione è stata dichiarata non fondata, essendosi

rilevato che l'interpretazione sistematica delle norme in tema di

filiazione, e specificamente degli artt. 261, 147 e 148 del codice

civile, consente di regolamentare le conseguenze, riguardo ai figli,

della cessazione della convivenza di fatto, senza necessità di

ricorrere all'analogia, né ad una declaratoria di

incostituzionalità;

che, in particolare, si è osservato come il principio di

responsabilità genitoriale, che trova fondamento nell'art. 30 della

Costituzione, implichi la soddisfazione delle esigenze di

mantenimento dei figli, indipendentemente dalla qualificazione dello

status non potendo l'attuazione del citato obbligo di mantenimento -

che si sostanzia anche nell'assicurare ai figli l'idoneità della

dimora - essere condizionata dall'assenza del vincolo coniugale tra i

genitori;

che non adducendo il giudice a quo profili nuovi o diversi

rispetto a quelli già esaminati, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.155, quarto comma, del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal

Tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte