Art. 261 c.c. — Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FAMIGLIA - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL GENITORE AFFIDATARIO DELLA PROLE NATURALE, IL QUALE NON SIA TITOLARE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO SULL’IMMOBILE ASSEGNATO - POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO CHE RICONOSCE IL DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ RISPETTO AL REGIME DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE AFFIDATARIO DI PROLE LEGITTIMA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI E CONTRASTO CON LA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI TUTELA DELLA FILIAZIONE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, in quanto il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla medesima ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione. - V., citate, sent. n. 166 del 1998 di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore che non sia titolare di diritti sull’immobile, e la sent. n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civileart. 2657 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 315-bis — Diritti e doveri del figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi…
Art. 155-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 3
… nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta…
Art. 155-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.…
Art. 155-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Era stato suggerito di far menzione nello stesso articolo, oltre che dei diritti, anche dei doveri dei genitori verso la prole naturale riconosciuta. Ciò non è sembrato necessario, perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a sè. Tuttavia, per porre in maggior rilievo la contrapposizione tra i poteri e gli obblighi sono state collocate una dopo l'altra le disposizioni che rispettivamente li contemplano (articoli 260 e 261), che nel progetto avevano una diversa sistemazione, integrandosi la seconda disposizione per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 142
È stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento. In conformità delle proposte pervenute è stata soppressa la norma del progetto, che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè come si è già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 143
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art261 · fonte su Normattiva