Sentenza n. 126/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso
con ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dalla Corte d'appello di Milano
nel procedimento civile vertente tra il fallimento della società
Immobiliare Sforza e Oldrini Gianmauro ed altro, iscritta al n. 319 del
registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 25 novembre 1971-14 febbraio 1972 il tribunale di
Milano - in accoglimento dell'opposizione proposta dal creditore
Gianmauro Oldrini e nel contraddittorio del curatore e del creditore
istante Mario Rotondi - dichiarò la nullità della sentenza 9 dicembre
1969 dichiarativa del fallimento della s.a.s. Immobiliare Sforza e del
socio accomandatario Giovanni, detto Gianluca Tondani, avendo accertato
la nullità della notificazione del ricorso del Rotondi al debitore e
la mancata comparizione del debitore medesimo davanti al giudice, in
camera di consiglio, all'udienza fissata per la trattazione del
ricorso.
Avverso tale sentenza proposero appello il curatore del fallimento
ed il creditore istante, con atti notificati all'opponente il 17 ed il
18 marzo 1972.
La Corte di appello di Milano - riunite le due cause - ha
sollevato, di ufficio, con ordinanza 10 aprile-24 maggio 1973 la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge sul fallimento) - in relazione
all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - in quanto la
detta norma limita l'obbligo della notificazione della opposizione al
curatore e al creditore richiedente, con esclusione del fallito, quando
l'opposizione sia proposta da un qualunque interessato.
Ha osservato che il diniego della legittimazione passiva al
fallito, nel giudizio di opposizione instaurato da qualunque
interessato contro la sentenza dichiarativa di fallimento, appare in
contrasto con il principio del diritto di difesa sancito dall'art. 24
della Costituzione in quanto il debitore, che è partecipe necessario
della fase anteriore alla dichiarazione di fallimento, deve essere
sempre riconosciuto, anche in sede di impugnazione della sentenza
dichiarativa di fallimento, quale uno dei legitimi contradictores, alla
pari del curatore e del creditore istante, avuto riguardo agli effetti
che la emananda pronuncia arreca nei suoi confronti.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
26 settembre 1973.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Nel corso del giudizio in grado di appello contro la sentenza
25 novembre 1971-14 febbraio 1972 del tribunale di Milano - che aveva
dichiarato la nullità della sentenza 9 dicembre 1969 dichiarativa del
fallimento della Società Immobiliare Sforza di Gianluca Tondani e C.,
nonché del socio accomandatario Giovanni Tondani, in accoglimento
dell'opposizione proposta dal creditore Gianmauro Oldrini, e nel
contraddittorio del curatore e del creditore istante Mario Rotondi - la
Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 18, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (legge sul fallimento), in relazione all'art. 24, primo e secondo
comma, della Costituzione, in quanto limita l'obbligo della
notificazione dell'opposizione al curatore e al creditore richiedente,
con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da
qualunque interessato".
2. - La questione non è fondata.
L'art. 18, primo comma, della legge fallimentare, secondo cui il
debitore può proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento nel termine di quindici giorni dall'affissione della
sentenza, gli riconosce la legittimazione ad un'autonoma azione a
tutela dei suoi diritti, in conseguenza degli effetti che la
dichiarazione di fallimento produce nei suoi confronti e sul suo
patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere perentorio, la sua
attività processuale deve essere contenuta nei limiti consentiti dalla
struttura del processo, che può concludersi con la revoca della
sentenza dichiarativa di fallimento o con il rigetto della opposizione
e nel quale la legge designa, come legittimi contraddittori, il
debitore, qualunque interessato che non abbia richiesto il fallimento e
il curatore, in quanto organo che per legge ha la rappresentanza in
giudizio del fallimento.
Per tale struttura la scadenza del termine preclude che il debitore
possa spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, primo comma, del
codice di procedura civile per far valere un diritto relativo
all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, che implica
la legittimazione ad una azione autonoma che potrebbe essere spiegata
in separato giudizio, l'azione cioè preclusa per la scadenza del
termine e diretta alla revoca della sentenza dichiarativa di
fallimento. Escluso pertanto che il debitore possa intervenire nel
giudizio di opposizione proposto da altri deducendo l'interesse alla
revoca del fallimento, non può peraltro escludersi la proponibilità
della questione concernente l'intervento del debitore ai sensi del
secondo comma dell'art. 105 del codice di procedura civile "per
sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio
interesse": l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioè al
rigetto dell'opposizione, che può trovare fondamento razionale nella
legittimazione del debitore a chiedere la dichiarazione del suo
fallimento (art. 6 legge fallimentare). Ma per la proponibilità di
tale questione non è richiesta la notificazione al debitore stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
fallimentare), proposta dalla Corte di appello di Milano con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, commi
primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO-ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte