Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo

comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle

pensioni ordinarie a carico dello Stato), e dell'art. 147, secondo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre

1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana - sul ricorso proposto da Fiorella Vincenzo, iscritta al n.

609 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la

Regione siciliana - nel giudizio promosso da Fiorella Vincenzo per

ottenere il riconoscimento del periodo degli studi universitari, con

ordinanza in data 25 ottobre 1990, pervenuta alla Corte

costituzionale il 13 settembre 1991 (R.O. n. 609 del 1991), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in

cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica

per l'impugnativa innanzi alla Corte dei Conti dei provvedimenti in

materia di riscatto dei servizi;

che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati:

- l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe

un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la

disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa

finalizzato, nonché tra i riscatti trattati con provvedimento

autonomo e i riscatti trattati congiuntamente ai provvedimenti

relativi alla pensione, rispetto ai quali il termine decadenziale,

già previsto dall'art. 63 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

non è più vigente a seguito della sentenza della Corte

costituzionale n. 8 del 1976;

- l'art. 36 della Costituzione, perché in presenza del termine

decadenziale impugnato si verificherebbe una situazione di non

giustificata privazione della pensione, o almeno di una parte di

essa, rispetto a servizi effettivamente prestati;

che, con riferimento a tale ultimo parametro, e con le medesime

argomentazioni, il giudice remittente ha sollevato questione di

legittimità costituzionale anche dell'art. 147, secondo comma, del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede che la domanda di

riscatto di servizio debba aver luogo, quando il collocamento a

riposo avviene per cause diverse dai limiti di età, entro 90 giorni

dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la prima questione è stata dichiarata

manifestamente infondata (ordd. nn. 852 del 1988 e 120 del 1991) e la

seconda infondata (sent. n. 197 del 1987);

che nelle ricordate pronunce si è evidenziata la diversità tra

diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è

ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile

con la sua funzione;

che non sono stati prospettati motivi sostanzialmente nuovi e

diversi, idonei a giustificare un mutamento della decisione;

che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto

esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie,

trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;

che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio

1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello

Stato), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e

dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei

Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte