Sentenza n. 128/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1979 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598, comma
primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre
1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di
Rocchetti Cesare, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16
giugno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto 13 maggio 1972, diretto al pretore del mandamento di
Teramo, Aldo Balletta, funzionario del Banco di Napoli, propose
querela, per il reato di diffamazione, contro Cesare Rocchetti,
affermando che quest'ultimo - quale consulente di parte nella causa
civile tra la soc. per az. "Gardenmarmi" e il Banco di Napoli, pendente
davanti al tribunale di Teramo - aveva, nella relazione scritta
depositata il 22 febbraio 1972, usato espressioni e fatto apprezzamenti
offensivi della reputazione del querelante.
Con sentenza 14 maggio 1974 il pretore di Teramo dichiarò il
Rocchetti colpevole del delitto di diffamazione, previsto dall'art.
595, commi primo e secondo, cod.pen., e lo condannò alla pena di lire
quattrocentomila di multa, al pagamento delle spese del procedimento,
al risarcimento dei danni, ed al rimborso delle spese in favore della
parte civile, ordinando la sospensione dell'esecuzione della pena per
cinque anni.
Avverso tale sentenza il Rocchetti propose appello, deducendo, con
il primo motivo, che nella specie era applicabile la scriminante
dell'art. 598, comma primo, cod.pen., perché i consulenti "vengono
designati dai difensori del litigante, del quale sono veri e propri
condifensori", "veri e propri patrocinatori e come tali legati al
dovere della fedeltà di difesa".
Con sentenza 10 febbraio 1975 il tribunale di Teramo rigettò
l'appello, escludendo, innanzitutto, la sussistenza della immunità
prevista dall'art. 598 codice penale.
Avverso questa sentenza il Rocchetti propose ricorso per
cassazione, lamentando, con il primo motivo, che il tribunale di
Teramo, come il pretore della stessa città, aveva escluso che il
consulente tecnico di parte potesse usufruire dell'esimente di cui
all'art. 598 codice penale.
Con ordinanza 9 dicembre 1975 la Corte suprema di cassazione -
sezione quinta penale - ha ritenuto rilevante ai fini della decisione
del procedimento penale e non manifestamente infondata la questione -
sollevata dal ricorrente - concernente la legittimità costituzionale
dell'art. 598, comma primo, codice penale "nella parte in cui non
estende al consulente di parte l'impunità prevista per i
patrocinatori", in riferimento agli artt.3 e 24, comma secondo, della
Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del
16 giugno 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Secondo la Corte di cassazione sussisterebbe contrasto tra
l'art. 598, comma primo, codice penale - nella parte in cui non prevede
la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi
dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità
giudiziaria o amministrativa - e gli artt. 3 e 24 della Costituzione in
quanto le funzioni del consulente tecnico di parte, difensore
specializzato in taluni campi della scienza e della tecnologia,
sarebbero assimilabili a quelle del patrocinatore, difensore legale; e
sarebbe quindi menomata l'ampia garanzia del diritto di difesa,
riconosciuto senza distinzione alcuna tra difesa legale e difesa
tecnica.
2. - Il riferimento all'art. 24, comma secondo, e all'art. 3,
comma primo, della Costituzione non è appropriato.
L'art. 87 del codice di procedura civile, secondo cui la parte può
farsi assistere da uno o più avvocati o anche da un consulente tecnico
nei casi e nei modi stabiliti dal codice stesso, in tali limiti
soltanto pone su un piano di parità il rilievo giuridico all'attività
di assistenza del consulente tecnico e giustifica la qualifica di
difensore tecnico riconosciutagli dalla giurisprudenza.
Invero il rilievo all'assistenza tecnica del consulente non
giustifica illazioni su principi concernenti l'assistenza professionale
dell'avvocato e tanto meno su distinzioni tra attività professionali
di assistenza dell'avvocato e "ministero" del procuratore (art. 82
c.p.c.).
Nel campo penale la Corte di cassazione ha affermato che la figura
del consulente tecnico si evince dall'art. 341 c.p.p. (sequestro presso
difensori e consulenti tecnici) e dagli artt. 380 e 381 c.p. (sanzioni
penali per le infedeltà dei difensori e dei consulenti tecnici). E da
tali disposizioni ha tratto argomento per affermare che la menomazione
della difesa del consulente di parte può inquadrarsi nell'art. 185, n.
3, c.p.p., come inosservanza di disposizioni.prescritte a pena di
nullità.
In relazione a tali premesse va considerato:
- sotto l'aspetto soggettivo, che, nel presupposto della nomina
del consulente di ufficio da parte del giudice civile (art. 61 c.p.c.)
o di una perizia disposta dal giudice penale (art. 314 c.p.p.), il
consulente è nominato dalla parte che, a suo giudizio, ritiene che
abbia la particolare competenza tecnica necessaria con riguardo
all'accertamento compiuto dal consulente di ufficio nel procedimento
civile o dal perito in quello penale;
- sotto l'aspetto oggettivo, che l'accertamento tecnico sia nel
procedimento civile sia in quello penale ha giuridica rilevanza di
difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono
l'oggetto.
3. - L'art. 598 cod.pen., invece, prevede limiti soggettivi ed
oggettivi diversi ed ha carattere eccezionale.
I limiti soggettivi riguardano la qualità delle parti ed i
patrocinatori.
Ai termini del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e del r.d. n. 37
del 22 gennaio 1934 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore, il patrocinio è riservato: nei procedimenti civili
davanti ai pretori, tribunali, Corti di appello, Corte di cassazione e
le altre giurisdizioni superiori, a difensori muniti di procura per
svolgere attività di assistenza e rappresentanza nell'osservanza
dell'ordinamento suindicato e delle norme del codice di procedura
civile sull'attività professionale degli avvocati e procuratori circa
la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti
processuali. Nei procedimenti davanti ai pretori il patrocinio può
essere esercitato anche dai praticanti procuratori ai termini della
citata legge sulle professioni di avvocato e procuratore e quindi anche
davanti ai conciliatori (art. 311 cod.proc.civ.). Soltanto fuori dalle
sedi di pretura le parti possono farsi rappresentare da "persona munita
di mandato scritto in calce alla citazione o separato".
Nel procedimento penale, in cui lo Stato esercita l'azione
punitiva, la nomina del difensore - avvocato o procuratore ai termini
dell'ordinamento professionale suindicato - è fatta di ufficio dal
magistrato competente, qualora non sia stata fatta dall'imputato, per
l'assistenza nell'istruttoria e nel giudizio, qualora non occorra il
mandato speciale nei casi in cui è ammessa la facoltà dell'imputato
di farsi rappresentare. E la nomina del difensore, legittimato ai
termini della legge professionale è prescritta per la parte civile e
il responsabile civile (artt. 124 e 128 c.p.p.).
4. - Nella determinazione dei limiti oggettivi va considerato anche
il contenuto giuridicamente rilevante dell'attività svolta. In vero a
tale attività è bensì dato rilievo sotto l'aspetto soggettivo per la
qualifica di patrocinatori, ma lo è anche sotto l'aspetto oggettivo in
quanto l'art. 89 c.p.c. stabilisce che, negli scritti presentati e nei
discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori
non debbono usare espressioni sconvenienti ed offensive; ed attribuisce
al giudice il potere di disporre, con ordinanza, che si cancellino le
espressioni sconvenienti ed offensive; e, inoltre, con la sentenza che
decide la causa, il giudice può assegnare alla persona offesa una
somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
(artt. 2059 c.c. e 185 c.p.), quando le espressioni offensive non
riguardano l'oggetto della causa.
Detti limiti consentono di affermare, con la più recente
giurisprudenza della Corte di cassazione, che la non punibilità delle
offese prevista dall'art. 598 c.p. ha fondamento nella libertà di
discussione delle parti contendenti sia nel caso di offesa strettamente
necessaria, sia nel caso di offesa non necessaria che s'inserisce nel
sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale. E in
proposito va considerato che la norma non attribuisce un diritto
all'ingiuria e quindi alla non punibilità, ma tutela la libertà della
difesa, che sarebbe non efficiente e quindi non libera da
preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore
e decoro. Ciò posto, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulla
non punibilità delle offese ai termini dell'art. 598 c.p., deve
escludersi che la garanzia dell'art. 24, secondo comma, Cost. possa
estendersi al consulente tecnico, che non è legittimato all'esercizio
del patrocinio e svolge attività di consulenza concernente cognizioni
tecniche e quindi una attività obiettivamente diversa da quella
tecnica giuridica, che i patrocinatori, nell'esercizio professionale,
debbono svolgere nella dinamica dei procedimenti con riguardo
all'oggetto del giudizio.
Non è, quindi, fondata la questione di legittimità costituzionale
dedotta al fine dell'estensione di una norma eccezionale, quale l'art.
598 c.p.
Il riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione è
stato ritenuto appropriato da questa Corte soltanto nei casi di
effettiva concreta violazione di un diritto soggettivo concernente
l'oggetto del diritto, ma non di un diritto ad ottenere la non
punibilità di un reato prevista per situazioni la cui rilevanza
giuridica è diversamente disciplinata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 598, comma primo, cod.pen. - nella parte in cui non prevede
la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi
dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all'autorità
giudiziaria o amministrativa - proposta dalla Corte di cassazione con
ordinanza 9 dicembre 1975, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma
secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte