Sentenza n. 129/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1957 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1148/1941
- art. 2r.d.l. 1148/1941
- art. 5r.d.l. 1148/1941
- art. 14r.d.l. 1148/1941
usata come parametro
citata
- art. 3r.d. 239/1942
- art. 15r.d. 239/1942
- art. 41r.d. 239/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e
14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazione,
nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e delle norme contenute nel R.D. 29
marzo 1942, n. 239, promosso con ordinanza 18 maggio 1957 del Tribunale
di Pinerolo nel procedimento di omologazione della società per azioni
AR.CO. con sede in Pinerolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 63 del Registro
ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 1957 la
relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'Avv. Arturo Colonna per la società AR.CO. ed il vice avv.
gen. dello Stato Marcello Frattini per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto rogato dal notar Carlo Paola di Torino il 18 aprile
di quest'anno, si è costituita, con sede in Pinerolo, la società per
azioni AR.CO. Lo statuto della società nell'art. 7 riproduce
testualmente la norma contenuta nell'art.2355 Codice civile, secondo la
quale "le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta del
socio che ne è titolare". Nel procedimento di omologazione, seguito
davanti al Tribunale di Pinerolo, la società per azioni AR.CO., al
fine di sostenere la validità della riferita clausola statutaria,
eccepì la illegittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi
che dispongono la nominatività obbligatoria dei titoli azionari e
precisamente degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n.
1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96,
e delle norme contenute nel R.D. 29 marzo 1942, n. 239, assumendo che
essi sono in contrasto con gli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della
Costituzione.
Il Tribunale di Pinerolo, "ritenuta l'impossibilità di riconoscere
o di negare la regolarità" dell'art. 7 dello statuto della società
AR.CO. indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di
legittimità costituzionale, e ritenuto altresì che la questione non
fosse manifestamente infondata "soprattutto in considerazione della
dichiarata costituzionalità della legge della Regione siciliana 8
luglio 1948, n. 32, e della innegabile restrizione della iniziativa
economica privata insita nelle disposizioni e nelle finalità stesse
(per altro di natura contingente ed eccezionale) del R.D.L. 25 ottobre
1941, n. 1148", con ordinanza 18 maggio 1957 sospese il provvedimento
di omologazione e trasmise gli atti a questa Corte, per la decisione
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5, 14
del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 (convertito in legge 9 febbraio
1942, n. 96) e di ogni disposizione derivata e dipendente, in
particolare di quelle contenute nel R.D. 29 marzo 1942, n. 239, in
relazione agli artt. 3, 15, 41, 42, 47 e 53 della Costituzione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento e pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, nel n. 161 (28 giugno 1957) della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
1. - La società AR.CO., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo
Colonna, si è costituita nel presente giudizio depositando le sue
deduzioni nella cancelleria il 10 giugno 1957. Successivamente il 21
novembre di quest'anno la società AR.CO. ha depositato una memoria
nella quale in parte riprende, in parte tratta sotto diverso profilo,
le tesi avanzate nelle deduzioni, a sostegno della tesi della
illegittimità costituzionale dei provvedimenti impugnati; sicché
giova esporre, per lo meno in parte, congiuntamente i punti essenziali
dei due documenti, tanto più che sia il primo sia il secondo sono
rimasti senza risposta da parte della difesa del Presidente del
Consiglio, che ha depositato il suo atto di intervento quasi
contemporaneamente all'atto di deduzioni della parte privata - e
senza, quindi, tenerne conto - e non ha, poi, presentato memorie.
Premette la difesa della società AR.CO. che il R.D.L. 25 ottobre
1941, n. 1148, sorse con un carattere di intrinseca temporaneità.
Entrato in vigore prima dell'entrata in vigore del Codice civile (21
aprile 1942), esso avrebbe dovuto cessare di avere applicazione a
questa ultima data, se l'art. 25 del R.D. 16 febbraio 1942, n. 71, che
contiene disposizioni per l'attuazione del V libro del Codice civile,
riprodotto poi quasi testualmente nell'art.109 del R.D. 30 marzo 1942,
n. 318, che reca le disposizioni per l'attuazione del Codice civile,
non avesse stabilito che "per le società per azioni soggette al R.D.L.
25 ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le
disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al portatore".
Ne sarebbe perciò derivata una sospensione dell'applicabilità delle
norme del Codice civile, destinata a venir meno col venir meno
dell'efficacia provvisoria e contingente del decreto in questione:
efficacia provvisoria implicitamente, ma necessariamente connessa col
fatto che la disciplina dei titoli azionari, in esso prevista,
rappresentava un caso tipico di legge di guerra, legato alla durata
dello stato di guerra e valido perciò soltanto per la durata della
guerra.
Il decreto impugnato dunque non sarebbe più in vigore già da
molto tempo e il relativo giudizio di legittimità costituzionale si
dovrebbe concludere con una dichiarazione di infondatezza per
sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate.
Inoltre il ricordato art. 109 delle disposizioni di attuazione del
Codice civile avrebbe rimandato l'entrata in vigore non già di tutte
le norme del Codice civile relative ai titoli azionari, ma soltanto di
quella contenuta nell'art. 2355, la sola relativa alle azioni al
portatore, sicché sarebbero entrate in vigore, al 21 aprile 1942,
tutte le disposizioni del libro IV relative ai titoli di credito e
particolarmente ai titoli nominativi (artt. 1992 - 2027) e quelle del
libro V relative alle azioni in generale, prescindendo dal loro
carattere di azioni nominative o al portatore (artt. 2346 - 2362 con
l'eccezione dell'art. 2355; artt. 2325, 2328, n. 5, 2424, n. 10, e
2425, n. 4). La conseguenza sarebbe che non sono stati in vigore dal
21 aprile 1942 nell'art. 5 del R.D.L. che fa divieto "alle società di
possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del
proprio capitale azionario" (che è una norma che non concerne
specificamente le azioni "al portatore"), né le norme del R. D. 29
marzo 1942, n. 239, che ne derivano (artt. 30, 31, 32, 33, 34, e tanto
meno le sanzioni penali comminate dall'art. 14 del citato decreto legge
n. 1148). La stessa conclusione varrebbe per gli artt. 1, 2, 3, 5, 6,
8, 10, 12 del R. D. ora citato, inutili duplicazioni o innovazioni
incompatibili rispetto agli articoli (2021, 2025, 2022, 2023, 2024,
2026, 1997, 2325, 2328, n. 5, 2370, 2000, 2027) del Codice civile.
3. - Se si volesse invece ritenere che i provvedimenti
legislativi impugnati siano ancora in vigore, sarebbe evidente la loro
illegittimità costituzionale.
In primo luogo l'art. 53 della Costituzione ponendo il principio
che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva", legittima sì i poteri dello Stato
e i correlativi oneri ed obblighi dei cittadini in materia tributaria,
ma non consente la violazione di diritti costituzionalmente garantiti,
che le leggi tributarie possono limitare solo in quanto siano
limitabili secondo le norme della Costituzione. I provvedimenti
impugnati violerebbero l'art. 53 in questo senso, nel senso cioè che
alla norma in esso contenuta deriva dal coordinamento con le altre
norme della Costituzione, segnatamente con quelle dell'art. 23 e degli
artt. 2, 3, 14, 15, 16, 41, 42,47.
4. - In particolare essi violerebbero gli artt. 41, 42, 47 della
Costituzione che pongono le regole fondamentali della libertà
economica e della proprietà privata. Se è vero che questi medesimi
articoli autorizzano limitazioni a questi diritti, è vero altrettanto,
secondo la difesa della società AR.CO., che tali limitazioni devono
trovare giustificazione nelle "cause" previste dalle medesime norme
costituzionali come giustificatrici di una restrizione di quei diritti
fondamentali del cittadino. Quando questo non sia, e la legge
ordinaria non corrisponda ad una delle finalità previste dalla
Costituzione, si avrebbe un eccesso di potere legislativo o un suo
sviamento dal fine, che ne importerebbe la illegittimità
costituzionale. Sarebbe il caso appunto dei provvedimenti in questione
che non sono idonei a realizzare nessuna delle finalità indicate negli
artt. 41, 42, 47 della Costituzione come cause lecite di eventuali
deroghe ai principi di libertà economica: non quella di evitare il
contrasto dell'iniziativa individuale con l'utilità sociale e il danno
alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, primo
cpv.); non quella di coordinare, legislativamente, l'attività
economica pubblica e privata ai fini sociali (art. 41, secondo cpv.);
né l'altra "di assicurare la funzione sociale della proprietà e
renderla accessibile a tutti" (art. 42); né, infine, l'altra di
favorire l'accesso del risparmio popolare al diretto o indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese" (art.
47).
5. - Violato sarebbe anche, dalla istituzione dello schedario
generale previsto dal R.D.L. n. 1148, il principio della segretezza
della corrispondenza che l'art. 15 della Costituzione vorrebbe
inviolabile per ogni forma di comunicazione e così anche per tutte le
comunicazioni contrattuali.
Ma violato soprattutto sarebbe il principio dell'uguaglianza dei
cittadini consacrato nell'art. 3 della Costituzione. Già in sé il
R.D.L. 21 ottobre 1941, n. 1148, feriva questo principio perché
escludeva dalla sua sfera di efficacia le società italiane aventi sede
nell'Africa italiana, e, quanto meno nel fatto, quelle estere operanti
in Italia; ma, più ancora, esonerando dall'obbligo della nominatività
i titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e
da altri Enti, nonché le obbligazioni. Senonché, codesta violazione
si è accentuata con la emanazione da parte della Regione siciliana
della legge 8 luglio 1948, n. 32, la quale ha consentito alle società
per azioni di nuova costituzione nella Regione e che si propongano la
costituzione e l'esercizio di nuovi impianti industriali o iniziative
armatoriali, di emettere azioni al portatore, e con la legge sarda 12
aprile 1957, n. 10, che autorizza l'emissione di azioni al portatore da
parte delle società aventi sede in Sardegna che si propongano di
creare o gestire nuovi impianti industriali o nuove iniziative
armatoriali che abbiano il porto di armamento nella Regione. Sarebbe
assai significativo il fatto che da un lato l'Alta Corte per la Regione
siciliana dichiarò il 7 agosto 1948 la legittimità costituzionale di
quella legge siciliana, dall'altro che di quella sarda il Governo della
Repubblica non ha contestato la legittimità.
Si tratterebbe, per altro, di una violazione non voluta dal più
volte citato decreto legge, che anzi non fece distinzioni tra i
cittadini, né ammise esenzioni di sorta, ma di una violazione per dir
così sopravvenuta per effetto appunto di quelle due leggi regionali,
che gli hanno tolto efficacia in alcune parti del territorio,
ripristinando soltanto in queste le norme del Codice civile, che,
invece, avrebbero dovuto tornare a entrare in vigore nello stesso tempo
per tutti i cittadini e per tutto il territorio nazionale. Una legge
regionale che deroghi alle norme statali in una materia, che, come
questa, coinvolge anche il regolamento di rapporti di diritto privato,
si porrebbe necessariamente come causa di decadenza in toto della
contraria legge dello Stato.
6. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocato
generale dello Stato.
Nell'atto d'intervento, depositato in cancelleria il 12 giugno
1957, la difesa del Presidente del Consiglio ha eccepito
preliminarmente il difetto del presupposto processuale del giudizio di
legittimità costituzionale richiesto dall'art. 134 della Costituzione
e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il procedimento
regolato dall'art. 2330 del Codice civile non sarebbe infatti né una
controversia né un giudizio, ma un atto di controllo e di
autorizzazione come è confermato dallo svolgimento storico
dell'istituto. Anche se è difficile decidere in linea di principio
quale sia il criterio distintivo tra atti giurisdizionali e atti con
carattere ordinatorio o amministrativo che non comportano esercizio di
giurisdizione anche se vanno sotto il nome generico di "volontaria
giurisdizione", e se è vero che tale criterio debba rintracciarsi caso
per caso, non potrebbe essere dubbio che il caso dell'art. 2330 del
Codice civile non rientra in nessun modo tra quelli in cui, in
procedimenti di volontaria giurisdizione, sono sottoposte al giudice
questioni di diritto soggettivo con parti contrapposte, la cui
risoluzione comporti un esercizio di giurisdizione. Ci si troverebbe
invece di fronte a una situazione che l'Avvocato dello Stato definisce
"strana", nella quale il magistrato chiamato a esercitare un controllo
di legalità chiede consiglio alla Corte costituzionale, dopo aver
constatato che l'atto da controllare è stato redatto in violazione di
legge, constatazione che avrebbe imposto senz'altro il rifiuto
dell'approvazione e della iscrizione nel registro delle società.
7. - Nel merito la difesa dello Stato sostiene la manifesta
infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.
Talune delle norme costituzionali richiamate non avrebbero alcun
rapporto concettuale con la nominatività obbligatoria dei titoli
azionari: così l'art. 3 (uguaglianza dei cittadini davanti alla
legge), l'art. 15 (segretezza della corrispondenza), l'art. 47
(incoraggia mento e tutela del risparmio). Le altre (art. 41, 42 e 53)
conterrebbero direttive che lungi dal contrastare con la nominatività
dei titoli, darebbero fondamento a disporla anche se la legge ancora
non l'avesse preveduta e regolata. Gli articoli 41 e 42 stabiliscono e
autorizzano limiti e controlli perché l'attività economica privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e perché la
proprietà privata svolga la sua funzione sociale. Ora principale parte
di questa funzione sociale è quella prevista dall'art. 53 per cui
"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contribuitiva", e la nominatività delle azioni porrebbe
appunto una delle condizioni di attuazione di questo precetto
costituzionale.
8. - Alla eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura la difesa della
società AR.CO. ha risposto nella ricordata memoria del 21 novembre
1957, sostenendo che l'art. 134 della Costituzione non pone
limitazioni di natura oggettiva perché possa validamente proporsi un
giudizio di legittimità costituzionale. Le "controversie di cui
quest'articolo parla sono quelle relative... alla legittimità
costituzionale", non quelle in occasione delle quali la questione di
legittimità viene proposta. Né il termine "causa" usato in talune
disposizioni della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle norme
integrative del 16 marzo 1956, avrebbe significato rigoroso di
procedimento di natura contenziosa, ma sarebbe adoperato come sinonimo
di "processo" e di "giudizio". Di che sarebbe conferma l'art. 1 della
legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, che parla genericamente di giudizio
e di giudice, senza che se ne possa trarre criterio per una
diversificazione tra categorie e specie di processi e di giudizi.
L'unico requisito necessario e sufficiente sarebbe che tali processi o
giudizi (quali che siano) si svolgano davanti a un'autorità
giurisdizionale e che sia questa, o più semplicemente, un giudice,
che, di ufficio o su istanza di parte, proponga la questione di
legittimità costituzionale.
9. - Nella richiamata memoria la società AR.CO. sostiene anche
l'incostituzionalità formale e del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, e
del R.D. 29 marzo 1942, n. 239.
Del primo, perché sarebbe stato emanato osservando la procedura
prevista dall'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, in relazione
con l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, "per urgenti misure
di carattere tributario", mentre il suo contenuto sarebbe soltanto
parzialmente di tale natura; e perché sarebbe poi stato convertito in
legge con la deliberazione della Commissione generale del bilancio e
non dell'Assemblea plenaria della Camera o quanto meno di una
Commissione legislativa.
Del secondo, perché, eccedendo i limiti fissati dall'art. 3, n. 1
(e forse si voleva dire art. 1, n. 1), della legge 31 gennaio 1926, n.
100, alla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche non
poteva trovare fondamento se non in una delegazione di potere
legislativo, per la quale sarebbe occorsa la deliberazione
dell'Assemblea plenaria ai sensi dell'art. 15 della legge 19 gennaio
1939, e non sarebbe stata sufficiente quella, che si ebbe, della
Commissione generale del bilancio: e che si trattasse di una delega,
risulterebbe dall'art. 15 del più volte ricordato decreto legge 25
ottobre 1941, che una delega di potere legislativo avrebbe assunto
richiesta.
10. - Infine il decreto legge n. 1148 sarebbe frutto di una
volontà legislativa viziata nella sua formazione e nella sua
manifestazione. Il legislatore, infatti, aveva posto espressamente alla
sua volontà un limite - quello espresso dalla formula "ai soli effetti
tributari" -, ma quest'autolimitazione del legislatore non venne
osservata, perché in realtà si creò un unico inscindibile regime di
emissione e di circolazione dei titoli azionari, nel quale è
impossibile separare gli effetti tributari da quelli di altra natura:
con che si sarebbe di fronte a un eccesso o a uno sviamento del potere
legislativo manifestamente incostituzionale.
11. - All'udienza pubblica dell'11 dicembre 1957, le parti hanno
svolto e illustrato le tesi proposte già nei rispettivi scritti
defensionali. In particolare la difesa del Presidente del Consiglio ha
controbattuto gli argomenti che, a sostegno della tesi della
illegittimità costituzionale, la difesa della società AR.CO. aveva
avanzato nell'atto di deduzioni e nella memoria illustrativa. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello
Stato, secondo la quale la Corte dovrebbe dichiarare "non esservi luogo
a giudizio" per difetto del presupposto processuale del giudizio di
legittimità costituzionale, non può essere accolta.
Non si dubita che il procedimento di omologazione previsto
dall'art. 2330 del Codice civile sia di quelli che usa ricomprendere
sotto la categoria della giurisdizione volontaria, né che l'attività
del giudice sia, in questo caso, giurisdizionale, anche se manchi la
lite e non vi sia contraddittorio fra le parti. Perciò anche nel
corso di questo procedimento può essere sollevata una questione di
legittimità costituzionale o su istanza di chi sottopone l'atto
negoziale all'accertamento di legalità o dal P.M. o di ufficio dal
giudice.
D'altra parte niente c'è nella Costituzione e nelle leggi che
regolano la competenza della Corte costituzionale (leggi costituzionali
e legge ordinaria), che imponga di escludere i procedimenti di
giurisdizione volontaria dal novero di quelli nel corso dei quali possa
sorgere una questione di legittimità costituzionale. A prescindere
dalla esatta osservazione che il termine "controversie" del quale si
serve l'art. 134 della Costituzione è da riferire non già al
giudizio nel quale sorge la questione di legittimità costituzionale
(per le quali questioni, del resto, il termine nemmeno è da
interpretare necessariamente come espressione di un caso di
giurisdizione contenziosa), e a prescindere altresì dall'altra
osservazione, che i termini "giudizio" e "causa" tanto nella legge
cost. 9 febbraio 1948, n. 1, quanto nella legge 11 marzo 1953, n. 87
(art. 23) e nelle norme integrative per i giudizi davanti a questa
Corte, vengono adoperati in maniera generica e con vario significato,
è fondamentale la considerazione che il sistema costruito dalla
Costituzione e dalle leggi che per questa parte la integrano o le danno
esecuzione, comporta che tutte le volte che l'autorità giurisdizionale
chiamata ad attuare la legge nel caso concreto, cioè ad esercitare
giurisdizione, dubiti fondatamente della legittimità costituzionale di
questa, deve sospendere il procedimento e trasmettere gli atti
all'organo costituzionale, che è il solo competente a risolvere il
dubbio. Se è vero che il nostro ordinamento ha condizionato la
proponibilità della questione di legittimità costituzionale alla
esistenza di un procedimento o di un giudizio, è vero altresì che il
preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi
di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro
dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le
varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini
sovente incerti e contestati), si traggano conseguenze così gravi. Si
può dire, anche, che la proponibilità alla Corte costituzionale di
una questione di legittimità costituzionale dipenda non dalla
qualificazione del procedimento in corso, ma dalla circostanza che il
giudice (contenzioso o volontario che sia il processo) ritenga fondato
il dubbio della legittimità costituzionale della legge che egli deve
attuare. Del che, del resto, è riprova la inaccettabile conseguenza
dell'opposta interpretazione, che sarebbe quella di un giudice
costretto (incompetente come egli è a giudicare della
costituzionalità della legge) ad applicare una legge, rispetto alla
quale egli ritiene manifestamente fondata la questione di legittimità
costituzionale.
2. - Nemmeno fondata è l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla
società AR.CO. Sostiene essa che il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148,
e, di conseguenza, la legge di conversione del 9 febbraio 1942, n. 96,
avesse, fin dal suo nascere e con sé connaturato, il carattere della
provvisorietà, derivante dal momento nel quale esso fu emanato, che
era tempo di guerra: cessata la guerra avrebbe dovuto cessare il vigore
del provvedimento e, oggi, al giudizio di legittimità costituzionale
mancherebbe addirittura l'oggetto.
In contrario va osservato che la temporaneità di un provvedimento
legislativo deve risultare in maniera diretta ed esplicita, o
indiretta, ma sempre esplicita, mediante il collegamento a fatti e
circostanze che abbiano una durata determinata o determinabile. Il
richiamo che la difesa della società AR.CO. fa all'art. 14 delle
"Disposizioni sulla legge in generale" secondo il quale le leggi che
fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano
oltre i casi e i tempi in esse considerati", vale, semmai (nel caso
cioè che la legge di cui si discute fosse una legge eccezionale), a
sostegno della tesi ora enunciata. Per altro, sta di fatto che il
decreto legge del 1941 non ha in sé niente che autorizzi a
considerarlo di sua natura provvisorio. Il fatto che fosse nelle
intenzioni del legislatore di avvalersi delle disposizioni che quel
decreto recava, ai fini di una politica tributaria e finanziaria di
guerra, non esclude che, così come fu costruito, quel provvedimento
tosse valido al conseguimento di finalità diverse da quelle proprie
dello stato di guerra. La nominatività obbligatoria dei titoli
azionari (che, del resto, aveva già avuto precedenti legislativi nel
nostro ordinamento), era da molti anni un provvedimento auspicato o
combattuto, soprattutto per ragioni di politica fiscale. E gli stessi
strumenti di accertamento fiscale che il provvedimento istituiva (quale
lo schedario generale dei titoli azionari), e i termini che esso
prevedeva (quelli dell'art. 8 relativi alla conversione dei titoli al
portatore in titoli nominativi, che coprono un quindicennio), mostrano
a sufficienza che la ratio della legge non era certo quella di una
regolamentazione provvisoria e contingente.
Né la pretesa temporaneità (determinata e precisata come la vuole
la società AR.CO.) può dedursi dall'art. 25 del R.D.L. 16 febbraio
1942, n. 71 (poi 109 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318), il quale
stabilisce che "per le società per azioni soggette al R.D.L. 25
ottobre 1941 e per la durata di tale decreto non si applicano le
disposizioni del libro V del Codice relative alle azioni al portatore".
Si tenga presente, infatti, che come risulta dalla relazione che
accompagna quel decreto, nel dettare la norma si considerò soprattutto
il caso di quelle società per azioni (come quelle che operavano nel
territorio dell'Africa italiana), sottratte alla sfera d'efficacia del
R.D.L. del 1941 e soggette, invece, alle norme del Codice civile,
mentre la considerazione del "carattere" del decreto stesso venne in
secondo luogo, senza che si chiarisse o specificasse quale fosse.
Sicché la "durata" alla quale si fa riferimento nel ricordato art. 109
è generica e indeterminata anch'essa, e comunque in nessun modo
collegabile con la durata della guerra, alla quale non è fatto
richiamo né nel decreto legge del 1941, ne nella norma di attuazione
del Codice civile.
3. - Inoltre la società AR.CO. sostiene la tesi
dell'illegittimità costituzionale formale e del R.D.L. 25 ottobre
1941, n. 1148, e della legge di conversione 9 febbraio 1942, n. 96,
nonché del R.D. 29 marzo 1942, n. 239: nel promulgare o nell'emanare
questi provvedimenti non sarebbero state osservate le norme
costituzionali che regolavano in quel tempo la formazione delle leggi e
la produzione di norme giuridiche. Nemmeno questa tesi può essere
accolta. Vero è che il R.D. 29 marzo 1942, n. 239, è una legge
delegata che trova la sua fonte nell'art. 15 del decreto legge e della
relativa legge di conversione, in base al quale, ai sensi dell'art. 3,
n. 1 ("Con decreto reale, previa deliberazione del consiglio dei
ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge: 1 quando il
Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della
delegazione..."), della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il Governo era
autorizzato a emanare "tutte le norme interpretative, integrative e
complementari occorrenti per la organica disciplina della materia
oggetto del presente decreto e particolarmente per l'intestazione ed il
trasferimento dei titoli azionari nominativi, per l'impianto, la tenuta
e il funzionamento dello schedario generale dei titoli azionari". Ma è
vero anche che, per una delega siffatta, non occorreva la deliberazione
dell'Assemblea plenaria della Camera e del Senato, dato che l'art. 15
della legge 19 gennaio 1939, n. 129, richiedeva la discussione e la
votazione della Camera e del Senato "nelle rispettive assemblee
plenarie" soltanto per le "deleghe legislative di carattere generale".
Ora è di tutta evidenza che la delega conferita con l'art. 15 del
decreto legge e della legge di conversione, delega della quale sono
stati riferiti l'oggetto e i limiti, non può certo qualificarsi una
delega di carattere generale; e si può anche aggiungere che il
provvedimento legislativo delegato si tenne nei limiti della legge di
delegazione.
L'illegittimità formale del decreto legge del 1941 deriverebbe.
invece dal fatto che il Governo si avvalse della facoltà prevista
dall'art. 18 della ricordata legge del 1939 in un caso da questo
articolo non previsto. Premessa a questa censura è la dimostrazione
del carattere soltanto parzialmente tributario del provvedimento.
Senonché, è da osservare che l'art. 18 della legge del 1939
consentiva di provvedere con decreto reale (fermo l'obbligo della
conversione in legge ai sensi del secondo comma e seguenti dell'art. 3
della legge 31 gennaio 1926, n. 100), quante volte si fosse versato in
istato di necessità per causa di guerra "o per urgenti misure di
carattere tributario o finanziario".
Ora nessun dubbio può sussistere intorno al fatto che le misure
adottate col decreto legge del 1941 fossero, oltre che di natura
tributaria, anche e più generalmente di natura finanziaria (e a misure
siffatte fa esplicito riferimento il preambolo del decreto legge), e
quindi tutte riconducibili validamente nell'ambito del citato art. 18.
Nemmeno accoglibile il rilievo che non fosse competente la
Commissione generale del bilancio a operare la conversione in legge del
decreto, non rinvenendosi in nessun articolo della legge del 1939 una
norma che imponga per le leggi di conversione il ricorso all'Assemblea
plenaria e renda quindi illegittima quella contenuta nell'art. 26 del
Regolamento della Camera del 1938 che riconosce appunto alla
Commissione generale del bilancio la competenza di approvare i
"provvedimenti legislativi promossi dall'amministrazione finanziaria" e
quindi, correlativamente, la conversione in legge dei decreti legge
aventi la medesima provenienza.
4. - Occorre appena avvertire, passando al merito della proposta
questione di costituzionalità, che la Corte non ha ragione di indagare
sul fondamento delle tesi economico - finanziarie che si affrontano
intorno al tema della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
Che un sistema il quale faccia perno su codesta nominatività
obbligatoria giovi ai fini della personalità e progressività della
imposta più o meno di altri sistemi i quali ricorrano, ad esempio,
alla nominatività dei redditi azionari; che un'imposta cedolare possa
conseguire una redditività maggiore di un'altra che, invece, si fondi
sull'accertamento globale del reddito personale; che la nominatività
dei titoli azionari consenta oppure no di raggiungere altri fini non
fiscali, quali quelli antimonopolistici o di un'ordinata vita delle
società per azioni, sono tutti problemi di politica finanziaria e
tributaria, intorno ai quali la Corte non deve esprimere opinioni.
Delimitato così il campo, va affermato che le censure mosse al
decreto legge in questione si rilevano inconsistenti. La nominatività
obbligatoria dei titoli azionari (artt. 1 e 2 del R.D.L. 25 ottobre
1941); la creazione di uno schedario generale di questi titoli e
l'obbligo fatto agli agenti di cambio, ai notai, alle aziende di
credito, alle società emittenti, di dare comunicazione
all'amministrazione finanziaria delle operazioni concluse e delle
annotazioni iscritte nel libro dei soci (art. 4), nonché le sanzioni
comminate per l'inosservanza di questi obblighi (art. 14); il divieto
fatto alle società per azioni di possedere azioni di altre società
"per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario" (art.
5), sono tutte disposizioni che non si riesce a vedere come violino
l'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), la
proprietà privata (art. 42 della Costituzione), "la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione"
(art. 15 della Costituzione). Si deve in primo luogo osservare che i
limiti che la Costituzione consente di porre con legge ordinaria alla
libera iniziativa economica e alla proprietà privata in funzione del
raggiungimento di fini sociali, sono tali da giustificare ampiamente le
disposizioni impugnate del decreto legge del 1941. Preminente è, tra
questi fini sociali, assicurare l'adempimento dell'obbligo tributario e
la progressività delle imposte, principi consacrati dall'art. 53 della
Costituzione, alla cui attuazione non è dubbio che la nominatività
dei titoli azionari possa essere diretta.
Ma per legittimare talune delle disposizioni impugnate non occorre
nemmeno fare ricorso alla potestà che la Costituzione conferisce al
legislatore ordinario di apportare limiti alla iniziativa economica
privata o alla proprietà privata, dato che esse regolano i modi di
essere e le condizioni del legittimo esercizio di questi medesimi
diritti nessuno dei quali può essere considerato affatto privo di
limitazioni e di regole. Questo è da dire in ispecie della
nominatività dei titoli azionari che, anziché costituire una
violazione della libera iniziativa privata, rappresenta il regolamento
di un particolare titolo di credito, come il regolamento di uno degli
elementi costitutivi delle società per azioni è il divieto fatto
dall'art. 5.
Dell'invocato art. 15 c'è da dire anche di più: che esso cioè è
richiamato a torto, altra cosa essendo il segreto epistolare e di ogni
altra forma di comunicazioni (telefoniche, telegrafiche e via),
garantito da questa norma e altra cosa l'obbligo fatto a pubblici
ufficiali, ad aziende di credito, e a società per azioni di comunicare
all'Amministrazione finanziaria e al fine di costituire lo schedario
generale, dati in loro possesso. E nemmeno si vede come la difficoltà
che dalla nominatività dei titoli azionari derivi a taluni tipi di
investimenti di capitale o alla circolabilità di una categoria di beni
mobili, violi l'impegno fatto dalla Costituzione al legislatore
ordinario di incoraggiare e tutelare il risparmio e di favorire
l'accesso del risparmio popolare "al diretto e indiretto investimento
azionario" (art. 47 della Costituzione). La diminuita propensione verso
questa specie di risparmio può significare accresciuta propensione per
altre specie; ed è un'opinabilissima notazione psicologica, senza
alcuna rilevanza giuridica, l'affermazione che il piccolo risparmiatore
debba temere più del grosso investirore, di ricorrere ai titoli
nominativi. Sicché non è nemmeno necessario esaminare il fondamento
della tesi della difesa della soc. AR.CO. se il legislatore nello
stabilire le norme, delle quali è discussione, si propose di
raggiungere le finalità indicate nei ricordati articoli della
Costituzione e se adoperò i mezzi idonei al raggiungimento di tal
fine; e se proponendosi di conseguire finalità fiscali e realizzando
invece il regolamento di materia extrafiscale, abbia espresso una
volontà viziata e contraddittoria.
Una maggiore consistenza mostra invece l'argomento tratto dall'art.
3 della Costituzione che consacra il principio della eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, principio che sarebbe stato violato per
effetto dell'entrata in vigore delle leggi siciliana e sarda, ricordate
nella parte narrativa. Ma la situazione che ne è derivata potrebbe, se
mai, far sorgere il problema della costituzionalità di quelle leggi
regionali oppure determinare un contrasto di interessi tra Regioni e
Stato - problemi dei quali il primo non può essere sollevato davanti
alla Corte in questa sede, l'altro esula dalle sue competenze -, ma non
può condurre alla conseguenza, sostenuta dalla difesa dell'AR.CO., che
debba affermarsi l'incostituzionalità della legge statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 5 e 14 del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 convertito
con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 e del R.D. 29
marzo 1942, n. 239, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3,
15, 41. 42, 47 e 53 della Costituzione. proposta con ordinanza del
Tribunale di Pinerolo in data 18 maggio 1957.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO
- MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte