Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1982

Altra decisione · depositata il 08/07/1982 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. pen.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e dell'art. 146,

secondo comma, cod. civ. (Allontanamento dalla residenza familiare)

promossi con le ordinanze emesse il 15 marzo 1977 dal Pretore di Roma,

il 28 febbraio 1979 dal Pretore di Avellino (due ordinanze), il 28

giugno 1979 dal Pretore di Nardò e il 18 novembre 1980 dal Pretore di

Chiavenna, rispettivamente iscritte al n. 278 del registro ordinanze

1977, ai nn. 458, 459 e 772 del registro ordinanze 1979 e al n. 308 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 193 del 1977, nn. 217 e 345 del 1979 e n. 248 del 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1977, e

il Pretore di Avellino, con due ordinanze del 28 febbraio 1979, hanno

sollevato, in relazione all'art. 29 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, cod. pen.,

nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta

del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; che il Pretore di

Nardò, con ordinanza in data 28 giugno 1979, ha impugnato la medesima

disposizione (anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa

contemplata, cioè la condotta contraria all'ordine e alla morale delle

famiglie), per contrasto con gli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 della

Costituzione; che il Pretore di Chiavenna, con ordinanza 18 novembre

1980, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

570, primo comma, cod. pen. e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ.

nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito

l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento dalla

residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per

separazione;

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze in

epigrafe, è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche del sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile

soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art.

570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio;

Ritenuto che, conseguentemente, si rende necessario chei giudici a

quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto

di tale nuova normativa, e che Occorre quindi disporre la restituzione

degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte