Sentenza n. 13/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 705Codice penale
- art. 17-bisApprovazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 3d.lgs. 480/1994
- art. 13d.lgs. 480/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo introdotto
dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma
della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773), dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480, promossi con ordinanze emesse il
27 febbraio 1995 (n. 1 ordinanza) e il 31 gennaio 1995 (n. 3
ordinanze) dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 311, 317, 318, 319 e 440
del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 23 e 35, prima serie speciale dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di tre procedimenti penali, richiesto della
emissione del decreto penale di condanna nei confronti di persone
imputate per avere, nella loro qualità di esercenti il commercio di
cose antiche o usate, omesso di trascrivere nell'apposito registro le
operazioni di vendita giornaliere, il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Firenze, dopo aver respinto, "allo
stato", la richiesta, ha, con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o.
317, 318 e 440 del 1995), sollevato di ufficio, in riferimento agli
artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.
480, "nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la
fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 con riguardo alle
attività previste dall'art. 126", ora sanzionata penalmente ai sensi
dell'art. 17 dello stesso testo unico.
Premette il giudice a quo che, in materia di esercizio del
commercio di cose antiche o usate, così come in materia di esercizio
del commercio di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le
violazioni dell'obbligo di preventiva dichiarazione e di licenza
nonché delle prescrizioni indicate dal testo unico di pubblica
sicurezza, sono state oggetto di profonda modificazione a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 480 del 1994.
Più in particolare, abrogato l'art. 706 del codice penale in forza
dell'art. 13 del predetto decreto legislativo, "la violazione degli
obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche e usate"
è ora sanzionata dall'art. 17 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n.
480 del 1994 che, relativamente alle violazioni delle disposizioni
del testo unico, per le quali non sia stabilita una pena o una
sanzione amministrativa, ovvero non provveda il codice penale,
commina l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire
quattrocentomila.
In caso di mancata preventiva dichiarazione all'autorità in ordine
al commercio delle cose antiche o usate, l'art. 126 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza interviene, invece, esclusivamente
in via amministrativa (ex art. 17-bis del testo unico, quale
sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 480 del 1994),
mentre la violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 128 dello
stesso testo unico non è stata depenalizzata; e ciò perché
l'abrogazione dell'art. 706 del codice penale ha determinato
l'applicabilità dell'art. 17, primo comma, del testo unico (come
sostituito dall'art. 2 del più volte ricordato decreto legislativo);
infine, poiché l'art. 705 del codice penale non è stato,
diversamente dall'art. 706, abrogato, la violazione dell'obbligo di
preventiva licenza di pubblica sicurezza con riferimento al commercio
di cose preziose resta assoggettata alla pena dell'arresto fino a sei
mesi o dell'ammenda da lire centomila a lire due milioni; anche se
l'art. 705 del codice penale risulta implicitamente non più vigente
con riguardo alle violazioni previste dall'art. 128 del testo unico,
ora sanzionate in via amministrativa con il pagamento della somma da
lire trecentomila a lire due milioni, con eccezione delle attività
previste dall'art. 126.
Di conseguenza, "attività relative a due settori molto simili",
oggetto precedentemente di una disciplina omogenea in considerazione
della corrispondente omogeneità degli interessi protetti (attraverso
forme di controllo dirette a prevenire e reprimere reati contro il
patrimonio anche in danno degli acquirenti), in forza della
disciplina sanzionatoria scaturente dal decreto legislativo n. 480
del 1994 divengono oggetto di un trattamento del tutto
ingiustificatamente differenziato; con in più una limitazione
dell'iniziativa privata, ulteriormente ingiustificata là dove è
contemplata ancora la repressione penale.
2. - Lo stesso Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Firenze, sempre con ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o.
319 del 1995), dopo aver disatteso la richiesta di emissione di
decreto penale nei confronti di persona imputata di aver esercitato
l'attività di commercio di oggetti preziosi senza la licenza di
pubblica sicurezza, reato previsto dall'art. 705 del codice penale,
in relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, ha denunciato, ancora una volta in riferimento agli artt.
3 e 41 della Costituzione ed adottando la stessa motivazione
contenuta nelle ordinanze sub 1, l'art. 17-bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 480 del 1994, "nella parte in cui esclude dalla
depenalizzazione le fattispecie relative alla violazione dell'art.
127" dello stesso testo unico, e l'art. 705 del codice penale, "che
punisce la mancanza di preventiva licenza per il commercio di cose
preziose in riferimento all'art. 127" dello stesso testo unico;
nonché l'art. 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994, "nella
parte in cui non abroga la disposizione dell'art. 705 c.p.".
3. - Richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione per
abolitio criminis della notizia di reato riguardante la violazione,
da parte di un commerciante di cose antiche, delle norme relative
alla tenuta dei registri delle operazioni commerciali, violazione di
cui all'art. 128 del testo unico di pubblica sicurezza, lo stesso
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze
riteneva di non poter provvedere in conformità, risultando la
violazione addebitata all'indagato tuttora rilevante sul piano
penale. E ciò in quanto la detta violazione sarebbe stata
depenalizzata solo nei confronti dei commercianti di preziosi ma non
anche nei riguardi degli esercenti il commercio di cose antiche o
usate.
Prima, però, di richiedere la formulazione dell'imputazione, ha
sollevato, con ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995), in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, adottando le
medesime argomentazioni di cui ai precedenti provvedimenti rimessivi,
questione di legittimità dell'art. 17-bis del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza "nella parte in cui esclude dalla
depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art.
128 TULPS con riferimento alle attività previste dall'art. 126
TULPS, ora sanzionata penalmente ai sensi del primo comma dell'art.
17 TULPS".
4. - In due dei cinque giudizi (precisamente in quelli instaurati
da r.o. 319 del 1995 e 440 del 1995) è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo, "con riserva di ulteriori
deduzioni", che le questioni siano dichiarate inammissibili. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o
analoghe. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi
con un'unica sentenza.
2. - Comune oggetto di censura è l'art. 17-bis, comma 3, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza introdotto dall'art. 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, "nella parte in cui
esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla
violazione dell'art. 128, con riguardo alle attività previste
dall'art. 126" ora sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 17 dello
stesso testo unico.
Una ordinanza (precisamente r.o. n. 319 del 1995) denuncia anche
l'illegittimità dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del
decreto legislativo n. 480 del 1994, nella parte in cui, mentre con
la prima disposizione, non abrogata, viene sancita l'immanente
perseguibilità del commercio non autorizzato di cose preziose, la
seconda disposizione - alla lettera a - ha contemplato l'abrogazione
dell'art. 706 del codice penale concernente il commercio clandestino
di cose antiche.
Le questioni non sono fondate.
3. - Prima di prendere in esame le censure di legittimità
costituzionale sollevate dal giudice a quo è necessario individuare
il quadro normativo in cui le varie denunce si iscrivono, dato che
tale quadro appare di non agevole comprensione alla luce delle
innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 480 del 1994 con il
quale è stata data attuazione alla legge 23 dicembre 1993, n. 562,
che ha conferito al Governo la delega per la riforma della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e delle disposizioni ad essa connesse o complementari.
4. - Pure prima delle intervenute innovazioni la disciplina
denunciata non si prestava ad una agevole lettura interpretativa per
l'intersecarsi di disposizioni codicistiche con disposizioni del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e talora anche del
relativo regolamento, in funzione attuativa delle disposizioni del
testo unico.
Collocata nell'ambito delle contravvenzioni concernenti la
prevenzione dei delitti contro il patrimonio, la disciplina del
commercio non autorizzato di cose preziose e del commercio
clandestino di cose antiche di cui agli artt. 705 e 706 del codice
penale rispondeva ad una ratio di prevenzione analoga a quella alla
base dei reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di
grimaldelli, di possesso ingiustificato di valori, di omessa denuncia
di cose provenienti da delitto, di vendita o consegna di chiavi o
grimaldelli a persona sconosciuta, di apertura arbitraria di luoghi o
di oggetti e di acquisto di cose di sospetta provenienza
(disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 707, 708, 709, 710, 711 e
712 del codice penale).
La comune finalità essenzialmente preventiva di tali fattispecie,
mentre aveva modo di concretizzarsi, almeno di regola, per queste
ultime ipotesi contravvenzionali, attraverso una compiuta
delineazione precettiva nelle previsioni codicistiche, relativamente
alle altre ipotesi contravvenzionali risultava non del tutto
autosufficiente, tanto da venire integrata, oltre che dal disposto
degli artt. 126, 127 e 128 del detto testo unico, anche da talune
disposizioni del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente
l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. E sta qui,
soprattutto, la ragione delle difficoltà ermeneutiche cui si è
sopra fatto cenno, così da richiedere preliminarmente alla presente
decisione un quadro esaustivo della disciplina vigente in materia,
quadro che ha alla sua base gli artt. 705 e 706 del codice penale.
5. - L'art. 705 del codice penale punisce con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire due milioni chiunque
senza licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni di
legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose o compie su di esse
operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, atti o
attività. Una norma che trova ulteriori specificazioni negli artt.
127 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
concernenti, il primo, l'individuazione dei soggetti tenuti a munirsi
dell'autorizzazione amministrativa (fabbricanti, commercianti,
mediatori, cesellatori, orafi, incastonatori di pietre preziose ed
esercenti di arti affini, nonché commercianti, fabbricanti ed
esercenti stranieri e loro agenti, rappresentanti, commessi
viaggiatori o piazzisti che intendano fare commercio nel territorio
dello Stato degli oggetti preziosi da essi importati), gli oneri per
conseguire la licenza e i requisiti di validità e di durata della
licenza stessa; ed il secondo le modalità di compimento delle
operazioni, l'obbligo di tenuta del registro giornaliero e di
identificazione dell'operatore, nonché il divieto dell'esercente che
abbia comprato preziosi di alterarli o alienarli se non dieci giorni
dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Sempre in materia di esercizio del commercio di oggetti preziosi,
alcune disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico
dettano prescrizioni relative sia alla licenza, di cui si sarebbero
dovuti provvedere, fra l'altro, tanto gli esercenti abituali quanto
gli esercenti occasionali (art. 243) nonché i fabbricanti e i
commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli
preziosi, con eccezione dei fabbricanti e dei commercianti di penne
stilografiche nelle quali l'impiego di metalli preziosi sia limitato
al pennino (art. 244), sia alle indicazioni relative al registro
prescritto dall'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (art. 247).
Non a caso, dunque, dottrina e giurisprudenza hanno qualificato
l'art. 705 del codice penale come norma a carattere (prevalentemente)
sanzionatorio delle prescrizioni dettate dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, rispetto alle quali
peraltro il regime sanzionatorio previsto dall'art. 17 del testo
unico restava non operante, provvedendo a tal fine il codice penale.
6. - A sua volta, l'art. 706 del codice penale (poi abrogato
dall'art. 13, lettera a, del decreto legislativo n. 480 del 1994)
puniva con la sola ammenda chiunque esercitasse il commercio di cose
antiche o usate "senza averne prima fatta dichiarazione all'Autorità
quando la legge la richiede o senza osservare le prescrizioni della
legge". Anche questa disposizione non risultava dotata di compiuto
valore precettivo, trovando una disciplina integrativa, pure qui, sia
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sia nel relativo
regolamento. Più in particolare, l'art. 126 del testo unico
(tuttora vigente, come si vedrà) ribadisce il divieto di commercio
di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva,
mentre l'art. 128 contempla una serie di obblighi nell'esercizio
delle operazioni, nonché di doveri di esibizione, identici a quelli
stabiliti per gli esercenti il commercio di oggetti preziosi.
Ulteriori prescrizioni sono stabilite nel regolamento, talora
comuni a quelle gravanti sui commercianti di cose preziose talora
dettate specificamente per gli esercenti il commercio di cose antiche
o usate, come l'indicazione della sede dell'esercizio con obbligo di
comunicazione dell'eventuale trasferimento (art. 242).
7. - L'assetto normativo così strutturato ha subito una prima
radicale revisione ad opera della sentenza costituzionale n. 121 del
1963, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità "delle norme
contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di
pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano
operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto in
motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione".
La natura di tale statuizione si raccorda, dunque, inscindibilmente
con l'esposizione dei motivi, in grado, quindi, di vincolare in modo
incondizionato in sede interpretativa; donde la necessità di
ripercorrere qui i vari passaggi della motivazione anche al fine di
descrivere in quale misura il sistema normativo risulti in materia
modificato.
8. - La Corte, dopo aver chiarito che scopo della norma contenuta
nell'art. 128 è il controllo della "circolazione delle cose di
valore, al fine di reprimere il commercio clandestino di esse quando
provengano da attività criminose ed al fine di contribuire alla
prevenzione ed alla scoperta di tali attività" - donde la sua
esclusiva rispondenza ad esigenze di pubblica sicurezza - ebbe ad
operare un decisivo discrimine tra oggetto prezioso nuovo ed oggetto
prezioso usato: un discrimine avente valore determinante ai fini
della comprensione della norma denunciata ove si consideri che la
nozione di prezioso "nuovo" è fondata "non su concetti fisici ed
economici, bensì su concetti giuridici". Oggetto nuovo, nel senso
voluto dall'art. 128 (con inevitabili riverberi, non solo sul
disposto degli artt. 126 e 127 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, ma anche degli artt. 705 e 706 del codice
penale), "è quello che sia stato formato per la prima volta con
materia prima o mediante trasformazione di un oggetto usato, quando
la trasformazione sia stata così radicale da mutarne il precedente
carattere, e sia stato messo in circolazione da un fabbricante munito
di licenza a norma del primo comma dell'art. 127" del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza "e ulteriormente scambiato tra
soggetti che hanno tale licenza o tra uno di essi e un soggetto non
munito di licenza, purché costui abbia la veste di acquirente". In
caso contrario, pure se oggetto del commercio siano preziosi,
l'acquisto e gli scambi successivi dovranno considerarsi come
acquisto e scambio di oggetti usati, "anche se l'oggetto stesso sia
nuovo dal punto di vista fisico ed economico". Ed, ancor più
puntualmente, per adoperare un termine non giuridico ma di uso
comune, si può dire che la merce è di "seconda mano", in quanto non
proviene, come nuova, da una fabbrica o da un esercente abilitato a
tale commercio, ma, avendo, per effetto dei precedenti passaggi,
esaurito il ciclo dei trasferimenti dal fabbricante al privato
acquirente, ha perduto il suo carattere di "oggetto nuovo". La
conclusione è, dunque, nel senso che l'oggetto prezioso "che sia
stato messo in circolazione dopo che era pervenuto nelle mani di un
privato a causa di un negozio (lecito o illecito) o di un
rinvenimento o di un'attività criminosa" non rientra "nella
categoria delle cose preziose ma nella categoria degli oggetti
usati".
Sta, quindi, nella dilatazione della nozione di oggetto usato e
nella conseguente restrizione della nozione di oggetto prezioso la
ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità dei primi
quattro commi dell'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 41 della Costituzione,
la Corte ebbe a rimarcare come non sia giustificato "pretendere che
per comprare cose preziose nuove da un commerciante che ne abbia
licenza si debba esibire un documento di riconoscimento e non è
giustificato il sistema che la legge impone per le stesse
operazioni", con una conseguente ingiustificata limitazione del
volume di affari per i commercianti da cui può derivare un danno per
la comunità, e con una non necessaria menomazione della libertà dei
privati acquirenti assoggettati "a formalità così pesanti e così
lesive di quella sfera di riservatezza che deve essere rispettata nei
limiti in cui lo consenta la tutela degli interessi della
collettività nel campo della sicurezza, dell'economia e della
finanza pubblica"; aggravio del tutto ingiustificato per ciò che si
riferisce alla polizia di sicurezza.
Una illegittimità incidente pure - concluse la ricordata sentenza
- sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza non
potendosi "imporre ad una categoria di esercenti una disciplina
particolare e più rigorosa di quella stabilità per le categorie
similari".
Non si mancò, poi, di ribadire, in presenza di una norma "che si
aggiunge alla serie ormai abbastanza nutrita delle disposizioni che
hanno perduto la loro originaria integrità testuale", l'auspicio di
una revisione sistematica del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
9. - Dal dictum della sentenza n. 121 del 1963 emerge, dunque, un
quadro normativo che esonera i commercianti di oggetti preziosi
"nuovi" (nel senso indicato da tale decisione) dall'adempimento degli
obblighi previsti dall'art. 128, primo, secondo, terzo e quarto
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e cioè
dall'obbligo di compiere operazioni soltanto con persone provviste di
carta di identità o di altro documento munito di fotografia
proveniente dall'amministrazione dello Stato (primo comma), di tenere
un registro delle operazioni che compiono giornalmente ed in cui
devono essere annotate le generalità di coloro con i quali le
operazioni stesse sono compiute (secondo comma), tenuti, a loro volta
a dimostrare la loro identità (quarto comma), registro che deve
essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni
loro richiesta (terzo comma).
Le dette disposizioni (al pari di quelle regolamentari che ad esse
si riferiscono) trovano, di conseguenza, applicazione esclusivamente
nei confronti degli esercenti il commercio di oggetti usati, ivi
compresi i "preziosi usati"; solo in tal modo giustificandosi, in
relazione alle finalità di pubblica sicurezza che sono alla base dei
precetti ora ricordati, una serie di controlli così penetranti come
quelli prescritti dalla norma dichiarata parzialmente illegittima.
10. - Nel panorama normativo così verificato dalla più volte
ricordata sentenza n. 121 del 1963, si inseriscono, ad oltre venti
anni di distanza, le innovazioni introdotte dal decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480.
Il detto testo normativo - emanato in attuazione della legge-delega
21 dicembre 1993, n. 562, al fine di realizzare "una vasta
depenalizzazione dei reati minori cercando peraltro di evitare gran
parte delle difficoltà incontrate nei precedenti provvedimenti di
trasformazione degli illeciti amministrativi" (così la Relazione al
disegno di legge-delega, presentato dal Ministro di grazia e
giustizia di concerto con il Ministro dell'interno) - prevede anzi
tutto, per quel che qui direttamente interessa, la sanzione penale
dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire
quattrocentomila per le violazioni del testo unico "per le quali non
è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non
provvede il codice penale" (art. 17, primo comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, nel testo sostituito dall'art. 2
del decreto legislativo n. 480 del 1994). A sua volta l'art. 3, comma
1, dello stesso decreto legislativo ha introdotto l'art. 17-bis del
medesimo testo unico, il quale al comma 3 dispone che le "violazioni
alle disposizioni di cui agli articoli... 126, 128, escluse le
attività previste dall'art. 126... sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
due milioni". Da detta disposizione - a parte l'oscurità del
lessico normativo, di davvero difficile comprensione (sarebbe stato
rispondente ad una più rigorosa tecnica legislativa descrivere
nominatim i casi di esclusione dalla depenalizzazione) - si può
ricavare (anche per la esatta corrispondenza all'art. 1, lettera a
della legge-delega) che restano tuttora assoggettate a sanzione
penale le violazioni dell'art. 128 del testo unico da parte degli
esercenti il commercio di cose antiche o usate (le attività, cioè,
disciplinate dall'art. 126). L'esigenza di una simile delimitazione
appare, del resto, chiarita dalla Relazione al suddetto disegno di
legge-delega allorché si precisa come relativamente al testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza "la delega prevede un duplice
intervento nel senso sia della mera abrogazione di talune fattispecie
specificamente individuate (lettera c del comma 1 dell'art. 1), sia
di una depenalizzazione a vasto raggio di quei titoli che non
risultino del tutto superati per l'intervento di leggi successive o
di dichiarazioni di incostituzionalità (lettera a del comma 1
dell'art. 1)". In tale linea direttiva si giustifica la "abrogazione
pura e semplice di quelle contravvenzioni che, trovando sostanziale
corrispondenza in omologhi precetti del testo unico da sottoporre a
depenalizzazione, non potrebbero sopravvivere se non a costo di
un'assurda contraddizione. Si tratta delle ipotesi contravvenzionali
di cui agli articoli 662 (esercizio abusivo dell'arte tipografica)
ed, appunto, 706 (commercio clandestino di cose antiche) del codice
penale (lettera c del comma 1 dell'articolo 1)".
Ed infatti l'art. 13, lettera a, del decreto legislativo n. 480 del
1994 ha espressamente previsto l'abrogazione dell'art. 706 del codice
penale.
Quanto al richiamo della Relazione al disegno di legge-delega a
pronunce di illegittimità costituzionale, esso non può non essere
inteso in riferimento alla più volte ricordata sentenza n. 121 del
1963; tanto più che sempre dalla stessa Relazione risulta che pure
con riguardo alle contravvenzioni previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, alla depenalizzazione generalizzata
avrebbero dovuto corrispondere "alcune eccezioni giustificabili con
il rango degli interessi in gioco".
E ciò anche se della ridetta pronuncia di questa Corte non risulta
menzione né nella Relazione alla legge-delega né nei lavori
preparatori del decreto legislativo n. 480 del 1994.
Resta comunque, quale presupposto alla base dell'attuale disciplina
del commercio di oggetti preziosi e del commercio di oggetti antichi
e usati, la permanente operatività della parziale dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 128 del testo unico; pure se
non può non essere rilevato come una corretta previsione normativa
avrebbe dovuto comportare un intervento sull'art. 128 del testo
unico, al fine di escludere qualsivoglia sanzione per la violazione
dei precetti di cui ai primi quattro commi relativamente agli
esercenti il commercio di oggetti preziosi nuovi.
11. - Gli equivoci a cui la non chiara lettera dell'art. 17-bis,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può dar
luogo appaiono evidenti dalla semplice lettura di una delle ordinanze
di rimessione (precisamente r.o. n. 331 del 1995). Di fronte
all'addebito elevato nei confronti di un commerciante di cose antiche
concernente l'omessa tenuta del registro delle operazioni
commerciali, il pubblico ministero aveva infatti richiesto
l'archiviazione, assumendo l'avvenuta depenalizzazione dell'art. 128
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in forza dell'art.
3, comma 3, del decreto legislativo n. 480 del 1994. In tre altri
casi, riguardanti un'analoga violazione, il pubblico ministero aveva,
invece, domandato l'emissione del decreto penale (r.o. 317, 318 e 440
del 1995).
A tutte le dette richieste dei pubblici ministeri, peraltro, il
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha
risposto sollevando questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione le
violazioni dell'art. 128 dello stesso testo unico commesse dai
commercianti di cose antiche o usate.
12. - Senonché, pur dovendosi condividere la scelta interpretativa
quanto all'immanenza nei confronti degli esercenti il commercio di
cose antiche e usate della sanzione penale prevista dall'art. 128,
non altrettanto rigorosa appare, invece, la lettura della norma
assunta quale tertium comparationis in relazione alla denunciata
violazione del principio di eguaglianza: e cioè quella risultante
dal combinato disposto degli artt. 17-bis, comma 3, 127 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativamente alle
stesse violazioni addebitabili con riferimento agli esercenti di
oggetti preziosi. Una simile prospettazione, infatti, non tiene
conto del decisum della sentenza costituzionale n. 121 del 1963, che,
nel dichiarare l'illegittimità dei primi quattro commi dell'art. 128
per la parte riguardante le operazioni su oggetti preziosi nuovi, ha
precisato come la cosa preziosa se non più nuova, nel senso chiarito
in motivazione, rientra nel novero delle cose usate, in ordine alle
quali trova piena giustificazione, considerate le esigenze
teleologiche alla base dell'art. 128, la repressione penale delle
violazioni.
Di qui la conclusione che la norma denunciata, così come
interpretata alla stregua della sentenza n. 121 del 1963, non
contrasta con la Costituzione per nessuno dei parametri invocati. Non
con l'art. 3 della Costituzione, perché la serie di controlli
previsti dalla norma più volte richiamata si giustifica soltanto nei
confronti degli esercenti il commercio di cose antiche e usate (ivi
comprese le cose preziose usate) e non anche nei confronti degli
esercenti il commercio di preziosi (nuovi). E non con riguardo all'art.
41 della Costituzione, perché, stanti le finalità di pubblica
sicurezza poste a fondamento della norma che si assume violata nei
procedimenti a quibus, non risulta irragionevole (argomentando a
contrario dalla sentenza n. 121 del 1963) un sistema di controlli
diretti a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.
13. - Non fondata è pure la questione di legittimità degli artt.
705 del codice penale e 13 del decreto legislativo n. 480 del 1994
nella parte in cui il primo contempla tuttora la repressione penale
del commercio non autorizzato di cose preziose ed il secondo ha
corrispondentemente depenalizzato il solo art. 706 del codice penale
e non anche l'art. 705 dello stesso codice.
La scelta legislativa non appare, infatti, irragionevole ove si
consideri la necessità di una maggiore tutela connessa
all'autorizzazione all'esercizio del commercio di cose preziose
(nuove) rispetto all'autorizzazione all'esercizio del commercio di
cose antiche usate. Si tratta di un giudizio di valore che non può
definirsi arbitrario, dato che esso già emerge dalla semplice
comparazione della sanzione prevista dall'ancora vigente art. 705 del
codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire centomila a
lire due milioni) rispetto alla pena prevista invece dall'abrogato
art. 706 dello stesso codice (ammenda da lire ventimila a lire
duecentomila).
Il che esclude anche la dedotta violazione dell'art. 41 della
Costituzione, intrinsecamente collegata, come essa appare, alla
inosservanza dell'art. 3.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17-bis, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo introdotto
dall'art. 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma
della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze
con tre ordinanze del 31 gennaio 1995 (r.o. 317, 318 e 440 del 1995)
ed una ordinanza del 27 febbraio 1995 (r.o. 311 del 1995);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 705 del codice penale e dell'art. 13 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze con
ordinanza del 31 gennaio 1995 (r.o. 319 del 1995).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte