Sentenza n. 130/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1970 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,
quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione) nel testo modificato
dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n. 633, promossi con
tre ordinanze emesse il 4 febbraio 1969 dal pretore di Torino in
altrettanti procedimenti civili rispettivamente instaurati da Crepaldi
Erminio, da Vidal Italo e da Spadaro Angelo contro la società SADEM,
iscritte ai nn. 100, 101 e 102 del registro ordinanze 1969 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969, e
con ordinanza emessa il 3 gennaio 1970 dallo stesso pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Battù Luigi ed il Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile, iscritta al n. 82 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 76 del 25 marzo 1970.
Visti gli atti di costituzione di Battù Luigi e della società
Sadem, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore
Giuseppe Verzl';
udito l'avv. Luciano Ventura, per il Battù, l'avv. Arturo Carlo
Jemolo, per la società Sadem, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 4 febbraio 1969,
in tre procedimenti civili promossi, rispettivamente, da Crepaldi
Erminio, Vidal Italo e Spadaro Angelo contro la società SADEM, il
pretore di Torino ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del quarto comma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931,
n. 148, modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n.
633, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 35, primo comma,
della Costituzione.
Con altra ordinanza del 3 gennaio 1970, emessa nel procedimento
civile vertente fra Battù Luigi ed il Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile, lo stesso pretore, dopo avere rilevato che
questa Corte, con la sentenza n. 39 del 1969, ha dichiarato infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto art. 10,
così come sollevata dal tribunale di Palermo, cioè esclusivamente in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, ha riproposto la stessa
questione, sempre in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 35,
primo comma, della Costituzione.
Secondo le ordinanze di rimessione, la norma contenuta nel
suindicato art. 10 - prescrivendo che l'azione giudiziaria per
conseguire il riconoscimento del diritto a competenze arretrate e ad
altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale non può
essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in
via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione
del reclamo stesso - pone condizioni di proponibilità della domanda
giudiziale, le quali subordinano il diritto del lavoratore alla
gerarchia aziendale. Questa viene ad assumere pertanto rilevanza
pubblicistica, pur essendo parte della organizzazione privata
imprenditoriale, senza che sussistano neppure apprezzabili interessi
dell'azienda. Ne risulterebbe quindi violato il principio dell'art.
24, primo comma, della Costituzione.
Per i prestatori d'opera in settori economici diversi da quello
dei trasporti, la proponibilità dell'azione giudiziaria non è
condizionata alla sussistenza dei menzionati presupposti. E poiché
non è dato individuare il motivo per cui il legislatore ha disposto
una particolare disciplina per i lavoratori delle aziende di
trasporto, consegue che per questi il trattamento differenziato deve
ritenersi ingiustificato, onde la violazione dell'art. 3 della
Costituzione. E la deroga non può neppure essere spiegata con la
particolarità del rapporto corrente fra le parti, ove si consideri
che, alla stregua dell'attuale orientamento giurisprudenziale, la
norma impugnata è applicabile anche al lavoratore non più
dipendente.
Infine, sarebbe violato anche l'art. 35, primo comma, della
Costituzione, dal momento che l'obbligo del ricorso gerarchico -
risolvendosi sostanzialmente nell'apposizione di un termine post quem
per l'esercizio dell'azione giudiziaria - dilaziona ulteriormente la
realizzazione dei diritti patrimoniali e, quindi, dei crediti di natura
alimentare del lavoratore.
Nei giudizi davanti questa Corte, si sono costituiti la società
SADEM ed il Battù. È intervenuto altresì il Presidente del
Consiglio dei ministri.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva che le norme impugnate
tendono a far sì che siano portate davanti all'autorità giudiziaria
soltanto le controversie non eliminabili per composizione
extragiudiziale e non escludono o limitano pertanto la tutela
giurisdizionale.
Rileva poi che la normativa in discussione si inquadra nella più
generale disciplina dei rapporti di lavoro concernente le aziende
pubbliche. Tale disciplina deve corrispondere, almeno per taluni
aspetti, a criteri ed esigenze particolari, estranei al campo
imprenditoriale privato. Il trattamento differenziato, pertanto, non
è in contrasto col principio enunciato nell'art. 3 della
Costituzione.
Non vi è, infine, violazione dell'art. 35, primo comma, della
Costituzione, perché la norma denunciata, nella misura in cui si
risolve nella salvaguardia dell'interesse del lavoratore, non può
ritenersi in contrasto con il principio della tutela del lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Anche per la difesa della società SADEM la questione proposta
sarebbe infondata per ragioni analoghe a quelle addotte dalla
Avvocatura dello Stato.
Sia il Battù che la società SADEM hanno presentato memorie. Il
primo sostiene che non sussistono concrete esigenze, né apprezzabili
interessi che giustificano l'esistenza della norma impugnata: il
concessionario dei pubblici servizi di trasporto sarebbe un comune
imprenditore privato o pubblico che gestisce la sua impresa con ovvie
finalità di profitto ed il rapporto fra l'azienda ed i suoi agenti
avrebbe tutte le caratteristiche di un normale rapporto contrattuale.
La difesa della società SADEM invece aggiunge alle osservazioni
precedentemente svolte che anche secondo la giurisprudenza
costituzionale non sono illegittime le disposizioni che non consentono
di adire l'autorità giudiziaria senza aver prima percorso la via dei
ricorsi amministrativi. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze del pretore di Torino - le quali
prospettano la questione di legittimità costituzionale del quarto
comma dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime di
concessione) così come modificato dall'articolo unico della legge 24
luglio 1957, n. 633 - hanno identico contenuto; pertanto i relativi
procedimenti possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
Secondo le ordinanze di rimessione, la norma impugnata -
prescrivendo che l'azione giudiziaria per conseguire il riconoscimento
del diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniale non può essere proposta se l'avente
diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano
trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso -
creerebbe vere e proprie condizioni di proponibilità della domanda
giudiziale risolventisi nella subordinazione del diritto del lavoratore
alla gerarchia aziendale. Ne risulterebbero violati il diritto di
agire liberamente in giudizio sancito dall'art. 24, primo comma,
della Costituzione, il principio di eguaglianza di tutti i cittadini
per la ingiustificata discriminazione rispetto ai prestatori d'opera
di altri settori economici, ed il diritto alla tutela del lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni per il ritardo nella realizzazione
dei diritti patrimoniali e quindi dei crediti di natura alimentare del
lavoratore.
2. - La questione non è fondata.
La tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il
fatto che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le
sue pretese e debba quindi lasciar trascorrere trenta giorni, prima di
iniziare il giudizio. La ratio della norma è quella di dare modo ad
imprese di pubblico interesse, quali sono quelle menzionate nel R.D. n.
148 del 1931, di esaminare preventivamente le richieste dei dipendenti
al fine di accertarne la fondatezza o meno, e di evitare in tal modo
lunghe e dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire
imporre al lavoratore condizioni che subordinano la tutela dei suoi
diritti alle gerarchie aziendali, come ritiene il giudice a quo, ma,
al contrario, vuol dire agire nell'interesse del lavoratore, oltreché
della impresa.
Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del
diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniale - contemplata dalle ordinanze di
rimessione - va rilevato che, secondo la norma impugnata, il reclamo
può essere presentato in qualsiasi momento fino a quando non sia
intervenuta la prescrizione del diritto giusta le disposizioni del
codice civile.
La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilità
dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso articolo
10. Tutto, quindi, si riduce a procrastinare di trenta giorni l'inizio
dell'azione giudiziaria.
Orbene, non è sostenibile che l'attesa di trenta giorni sia
pregiudizievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le
procedure giudiziarie non si svolgono normalmente con rapidità e
richiedono, a volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla
conclusione.
3. - Per altro questa Corte ha già avuto occasione di affermare
che la tutela giurisdizionale "è garantita sempre dalla Costituzione,
non certo nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza
con il sorgere del diritto; e pertanto non ha senso l'obbiettare che
condizionare l'azione all'espletamento di un procedimento
amministrativo è procrastinarne l'esercizio... Né sono
costituzionalmente illegittime "disposizioni che impongono oneri
diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale; e
si percorre la stessa via logica quando si riconoscono non
pregiudizievoli all'esercizio del diritto norme che vogliono evitarne,
se non l'abuso, l'eccesso, e vogliono indirizzarlo perciò verso un
suo uso adeguato, ancorandolo ad una determinazione dell'opportunità
di promuovere l'azione giudiziaria che maturi dopo un apprezzamento
della fondatezza delle pretese, compiuto alla stregua delle risultanze
emerse in un procedimento preliminare di natura amministrativa" (sent.
n. 47 del 1964).
Pertanto la norma impugnata non viola l'art. 24, primo comma, e
tanto meno l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
4. - Per quanto attiene al principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione, va osservato che la particolare
disciplina del rapporto di lavoro di cui si discute, trova la sua
giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse soddisfatte dai
servizi autoferrotranviari e nella complessiva differenziata
regolamentazione comprensiva di oneri e di vantaggi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, quarto comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148
(coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione in regime
di concessione) così come modificato dall'articolo unico della legge
24 luglio 1957, n. 633, proposta in riferimento agli artt. 3, 24,
primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione dal pretore di
Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte