Sentenza n. 130/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 1Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 66legge 153/1969
citata
- art. 2751legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2751,
n. 5, del codice civile, in relazione all'art. 66 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di previdenza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Di Gennaro Pasquale ed il fallimento
della società Cond'Air, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30
giugno 1971;
2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Chiaraviglio Luigi ed il fallimento
dell'Istituto per ricerche geografiche e studi cartografici, iscritta
al n. 383 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;
3) ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Torio Vincenzo ed il fallimento della
società "La casa melzese", iscritta al n. 88 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del
19 aprile 1972.
Visto l'atto di Costituzione di Chiaraviglio Luigi;
udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento civile vertente tra Pasquale Di Gennaro ed
il Fallimento della società Cond'Air, avente ad oggetto opposizione,
ai sensi dell'art. 98, r.d. 1942, n. 267, avverso l'esclusione della
collocazione privilegiata di un credito derivante da prestazioni
professionali, il quale era stato ammesso nello stato passivo del
fallimento in via chirografaria perché anteriore all'ultimo anno; e,
successivamente, in altri due procedimenti - di analogo oggetto e
rispettivamente, vertenti tra Luigi Chiaraviglio ed il Fallimento
dell'Istituto per ricerche geografiche e studi cartografici e tra
Vincenzo Torio ed il Fallimento della società "La casa melzese" il
tribunale di Milano, con ordinanze del 29 ottobre 1970, del 24 giugno e
del 16 dicembre 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità dell'art. 2751, n. 5, cod.civ.,
nella parte in cui limita il privilegio (generale sui mobili) dei
crediti di retribuzione dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale, alle (sole) "retribuzioni dovute per l'ultimo
anno".
2. - In tutte le ordinanze indicate, con coincidente ordine di
argomentazioni, l'illegittimità della norma è duplicemente
ipotizzata: per contrasto, rispettivamente, con l'art. 3 e con gli
artt. 1 e 35 della Costituzione.
3. - Sotto il primo profilo, si deduce l'ingiustificata (e prima
insussistente) disparità di tutela venutasi a creare, per effetto
della sopravvenuta legge 1969, n. 153, tra i crediti per prestazioni
d'opera intellettuale e quelli per prestazioni di lavoro subordinato:
questi ultimi, per l'art. 66 della detta legge, oltre che trasferiti
dal 14 al primo posto nell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778
c.c., godono ora del privilegio senza alcun limite di tempo, mentre per
i primi - tuttora collocati al 14 posto - è rimasto fermo il limite di
un anno.
E si osserva che siffatta grave disparità di trattamento - pur
tenute presenti le innegabili differenze ravvisabili tra lavoro
autonomo del professionista e lavoro subordinato - non trova, comunque,
giustificazione, attesa la permanente relativa omogeneità delle
rispettive situazioni e della particolare tutela che la Costituzione ha
voluto riconoscere al lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni".
4. - Sotto il secondo profilo - prescindendo dalle differenze
intercorrenti fra lavoro subordinato e lavoro autonomo ed
impregiudicata lasciando la preminenza di tutela riservata al primo nei
confronti del secondo - si pongono, invece, a raffronto la situazione
dei "crediti di fonte diversa", pervenendosi alla conclusione che il
trattamento meno favorevole che (in dipendenza, appunto, del limite
cronologico sopradetto) la legge (art. 2751, n. 5, cit.) riserva a
crediti (quelli dei professionisti) che "sorgono pur sempre da
un'attività lavorativa" rispetto a crediti aventi diversa origine e
natura (quelli di cui ai nn. 1-13 art. 2778 c.c.) contrasti con la
prioritaria valutazione del lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni (voluta dall'art. 35 della Costituzione) e con il
principio che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1).
5. - Nell'ordinanza emessa nel procedimento tra il Chiaraviglio ed
il Fallimento dell'Istituto di ricerche geografiche, in particolare, si
fa, per altro, poi, anche cenno al problema del dies a quo di
decorrenza dell'anno (entro cui il privilegio del credito del
professionista resta circoscritto) e si sottolinea l'incidenza che,
sulla sollevata questione di legittimità dell'art. 2751, n. 5, c.c.,
ha l'interpretazione "restrittiva", che tale termine fa decorrere (con
criterio difforme da quello adottato in sede di esegesi del n. 4 del
medesimo art. 2751) "dall'inizio dell'esecuzione".
Discinderebbe, invero, sul piano pratico, da tale accolta
interpretazione - secondo il giudice a quo - l'estrema difficoltà per
il professionista di avvalersi, in concreto, del meccanismo di
prelazione in suo favore previsto dalla norma. Di modo che, in
definitiva, i suoi crediti, finirebbero con il risultare sempre
chirografari: così vanificandosi la tutela costituzionale voluta dagli
artt. 1 e 35 della Costituzione.
6. - Tutte le ordinanze indicate sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate.
7. - Innanzi a questa Corte, si è costituito - nel procedimento
instaurato con l'ordinanza 24 giugno 1971 del tribunale di Milano -
l'opponente Chiaraviglio, che ha sostenuto l'illegittimità della norma
denunziata, riportandosi alle argomentazioni contenute in due pareri
giuridici (rispettivamente, richiesti dal Collegio dei Ragionieri e
Periti Commerciali di Milano e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Milano e Lodi). Entrambi tali pareri, soprattutto accentrati sul
grado di collocazione del privilegio del credito del professionista,
convergono nel risolvere negativamente il quesito di legittimità
dell'art. 2751, n. 5, e dell'art. 2778 del codice civile. Sotto il
profilo dell'art. 3 Costituzione, si sottolinea la funzione di
sostentamento che i crediti di lavoro del professionista sono chiamati
ad assolvere non dissimilmente dai crediti di lavoro subordinato.
E sotto il profilo di contrasto con gli artt. 1 e 35 delle
Costituzione si afferma la inderogabilità dell'esigenza di preminenza
dei crediti qualificabili come "crediti di lavoro" (in senso lato)
rispetto ai crediti di fonte diversa.
8. - Con altra memoria, depositata il 2 maggio 1973, il
Chiaraviglio prospetta a questa Corte che, sebbene il dispositivo della
ordinanza del tribunale di Milano sollevi la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 2751, n. 5, cod. civ. soltanto
nella parte in cui limita il privilegio alle retribuzioni dovute per
l'ultimo anno, dalle argomentazioni esposte nella motivazione,
specialmente sulla disparità di trattamento del lavoratore subordinato
e del professionista, o del lavoratore autonomo, alla luce dell'art. 3
della Costituzione, si desume che si è voluto contestare la
legittimità costituzionale dell'art. 2751, n. 5, in tutta la sua
portata e pertanto anche con riguardo al disposto dell'art. 2778, n.
14, nella parte che ha riguardo alle retribuzioni.
Sulla base di questo assunto si insiste nella richiesta di
dichiarazione di illegittimità delle norme predette. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,
vanno, ora, riuniti e decisi con unica sentenza, in quanto sollevano
identiche questioni.
2. - Occorre preliminarmente delimitare l'ambito di tali
questioni.
Contrariamente a quanto assume il Chiaraviglio nella memoria
depositata il 2 maggio 1973, viene qui in discussione la legittimità
costituzionale del solo art. 2751, n. 5, del codice civile, nella
parte che riguarda il limite temporale del privilegio dei crediti di
retribuzione dei professionisti ed altri prestatori d'opera
intellettuale, e non anche la legittimità del successivo art. 2778, n.
14, del codice civile, relativamente al grado di collocazione del
privilegio medesimo: atteso che tale ultima indicata norma non ha
formato oggetto di denunzia, neppure implicita, da parte del giudice a
quo.
3. - Come in narrativa detto, il primo prospettato profilo di
contrasto è quello tra l'art. 2751, n. 5 - nella parte sopra indicata
-, e l'art. 3 della Costituzione.
In particolare, la violazione del principio di uguaglianza,
canonizzato nel precetto costituzionale invocato, è fatta discendere -
nella motivazione delle ordinanze di rinvio e nelle adesive note
formulate dalla parte costituita - dal raffronto tra la situazione dei
crediti di retribuzione dei professionisti, il cui privilegio è
limitato alle sole "retribuzioni dovute per l'ultimo anno" e la diversa
situazione dei crediti di lavoro subordinato, i quali - per effetto del
disposto dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, abrogativo dell'art.
2751, n. 4, del codice civile - risultano privilegiati senza alcun
limite di carattere temporale.
La disparità di trattamento in tal modo evidenziata si assume,
appunto, essere irrazionale ed ingiustificata, in considerazione della
omogeneità delle relative situazioni, riconducibili entrambe alla
comune matrice del "lavoro", che è fenomeno costituzionalmente
garantito "in tutte le sue forme ed applicazioni".
4. - La questione non è fondata.
È appena il caso, innanzitutto, di ricordare che - già
anteriormente alla cennata legge n. 153 del 1969 e vigendo l'art. 2751,
n. 4, del codice civile (che, anche in relazione ai crediti di
retribuzione di lavoro subordinato, limitava il privilegio agli "ultimi
sei mesi") - una rilevante differenza di carattere temporale, tra le
due descritte situazioni del privilegio dei crediti di retribuzione dei
professionisti e dei crediti dei lavoratori dipendenti, si era,
comunque, venuta a creare, per effetto dell'interpretazione che del
citato n. 4 dell'art. 2751 del codice civile aveva dato la
giurisprudenza.
La quale - nel fissare il dies a quo della decorrenza (a ritroso)
del detto termine di sei mesi - lo aveva ancorato "al momento della
cessazione del rapporto lavorativo", secondo un principio, quindi, del
tutto diverso rispetto a quello affermato (e tuttora applicato) per il
computo de "l'ultimo anno" che limita il privilegio del professionista,
che, invece, "decorre dall'inizio della procedura esecutiva".
E ciò in considerazione del fatto che "le diversità essenziali
esistenti tra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, circa
l'oggetto, le modalità di prestazione dell'attività e circa il
sistema retributivo non consentono di regolare i rapporti stessi in
base ad un principio comune".
5. - D'altra parte, occorre ancora considerare - risultando,
altrimenti, falsati i termini della comparazione - che le due
situazioni del lavoro autonomo e subordinato non vengono qui poste a
raffronto nella loro globalità, bensì soltanto in relazione ad un
aspetto particolare, quale è il momento patologico del rapporto
caratterizzato dall'insolvenza della parte su cui incombe l'obbligo del
pagamento del lavoro.
Ora - avendo riguardo, appunto, a tale descritto momento (nella cui
ottica si colloca la questione in esame) - si coglie, con ancor più
tangibile evidenza, la diversità di posizione tra il libero
professionista ed il lavoratore subordinato.
Per il primo - che, normalmente, conta su una pluralità di clienti
- si tratta, invero, della perdita (eventuale) di uno dei tanti
crediti; per il secondo - che presta i suoi servigi, in genere, ad un
solo datore di lavoro, al quale è legato nello svolgimento della sua
attività principale e delle cui vicende economiche può subire le
conseguenze - si tratta, invece, del venir meno dell'unica possibile
fonte, da cui deriva tutta la retribuzione e dalla quale, quindi, egli
ha diritto di trarre i mezzi per il proprio sostentamento.
La rilevata diversa intensità del pregiudizio, rispettivamente, in
caso di mancata remunerazione della loro attività, giustifica anche la
diversità di tutela, in detta situazione, a tali soggetti apprestata,
ed in particolare, la diversa estensione temporale del privilegio
riconosciuto ai rispettivi crediti, in sede concorsuale.
Senza dire, sotto altro profilo, che al professionista - a
differenza che al lavoratore dipendente (e della legittimità di tale
discriminazione nessuno ha mai dubitato) - si offrono anche altri
strumenti per una più celere e rapida realizzazione dei propri crediti
(quali lo speciale procedimento di cui alla legge 1942 n. 794, in
materia di prestazioni giudiziali ed, in genere, il procedimento
monitorio di cui all'art. 633 e segg. del codice di procedura civile).
6. - Infine - per quanto attiene alla ulteriore (e, per altro, non
del tutto chiaramente) prospettata violazione degli artt. 1 e 35 della
Costituzione - è sufficiente, per evidenziare l'infondatezza della
relativa questione, richiamare quanto da questa Corte in altre
occasioni già affermato (v., per tutte, la sent. n. 22 del 1967) circa
la reale funzione e portata di tali norme.
Le quali "non vogliono determinare i modi e le forme della tutela
del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2751, n. 5, del codice civile, sollevate, in riferimento
all'art. 3 ed agli artt. 1 e 35 della Costituzione, dalle ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte