Sentenza n. 131/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 195/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della
legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), promosso con
ordinanza emessa il 10 ottobre 1979 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Almerighi Mario ed altri
contro il Ministro di grazia e giustizia, iscritta al n. 65 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Visti l'atto di costituzione di Calderone Carmelo Renato ed altri e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Enzo Silvestri per Calderone Carmelo Renato ed altri e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
notificato, in persona del Ministro pro-tempore, al Ministero di grazia
e giustizia, in data 24 luglio 1978, i magistrati, componenti elettivi
del Consiglio superiore della magistratura, dott.ri Mario Almerighi,
Carmelo Renato Calderone, Giacomo Caliendo, Enrico Ferri, Domenico
Nastro, Francesco Pintor, Aldo Sebastiano Rizzo e Mario Sannite, difesi
dal prof. avv. Enzo Silvestri, rilevavano che, a norma dell'art. 40
della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), fra i
componenti del Consiglio designati per elezione, i magistrati
percepiscono solamente lo stipendio previsto per le rispettive
categorie di appartenenza; mentre nei riguardi degli eletti dal
Parlamento è prevista la corresponsione di un assegno mensile lordo
pari al trattamento spettante ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3,
della legge 24 maggio 1951, n. 392 (ossia ai presidenti di sezione
della Corte di cassazione e qualifiche equiparate). Sostenevano i
ricorrenti che la disparità di trattamento economico in tal modo
venuta a crearsi fra i membri di un medesimo organo collegiale,
privilegiando ingiustamente quelli di estrazione parlamentare, dava
luogo a contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione. E lamentando che, in conseguenza di ciò, il trattamento
economico di cui, dalla data del loro insediamento in seno al
Consiglio, avevano goduto, era inferiore al dovuto, sollevavano, nei
confronti del suindicato art. 40, questione di legittimità
costituzionale.
Il TAR, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente
infondata, pronunciava il 10 ottobre 1979 una ordinanza, con la quale
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
Escluso ogni dubbio sulla pregiudizialità della questione nel
processo a quo, poiché dalla validità o meno della norma impugnata
dipende l'accoglimento o il rigetto del ricorso, nel provvedimento di
rimessione si osserva, riguardo al merito, che la corresponsione,
prevista dalla disposizione in questione, del suddetto assegno
solamente ad alcuni (eletti dal Parlamento) e non ad altri (eletti dai
magistrati) dei componenti il Consiglio, non trova valida
giustificazione né nella diversa estrazione elettiva, né nella
diversa estrazione professionale. Non nella diversa estrazione
elettiva, dato il carattere delle funzioni che, in forma di omogenea
parità, collegialmente, tutti e indistintamente i componenti del
Consiglio sono chiamati a svolgere per l'attuazione dei fini (di
garanzia della indipendenza e della autonomia della magistratura) ad
esso assegnati dall'art. 104 della Costituzione, di guisa che il fatto
che i singoli componenti del Consiglio siano stati eletti dai
magistrati o dal Parlamento non produce alcuna differenza, né formale
né funzionale, relativamente all'esercizio della loro attività.
Altrettanto deve dirsi, secondo il giudice a quo, perla diversa
estrazione professionale, dovendosi escludere che, ai fini del divario
di retribuzione tra i membri del Consiglio, possa assumere rilievo
l'appartenenza all'ordine giudiziario per gli uni, e l'appartenenza
alla categoria degli avvocati o a quella dei professori universitari
ordinari, per gli altri. Ed invero, per quanto concerne in particolare
i componenti professori universitari, l'ordinanza di rinvio osserva che
essi, nel corso del mandato, continuano ad esercitare nelle Università
la loro attività di docenti, alla stessa stregua dei componenti
magistrati, che continuano (tranne casi eccezionali) ad esercitare le
loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali sono assegnati.
Nell'apprezzamento del legislatore si ha, dunque, per entrambe le
categorie di impiegati dello Stato (magistrati e professori
universitari) di cui è prevista la partecipazione al Consiglio, una
omogeneità di posizioni, cui però non corrisponde una omogeneità
nell'attribuzione degli assegni e delle indennità connesse con
l'esercizio del loro mandato. Infatti, per quanto concerne i
professori, che come tali già fruiscono di stipendio a carico del
bilancio dello Stato, la norma impugnata prevede che ad essi spetti il
trattamento più favorevole nel confronto tra tale stipendio e
l'assegno mensile pari al trattamento complessivo spettante al
presidente di sezione della Corte di cassazione, che viene appunto
corrisposto ai componenti del Consiglio eletti dal Parlamento. Per cui
resta a carico dell'amministrazione di appartenenza l'onere inerente al
trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Consiglio
quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante
quali componenti del Consiglio stesso.
Nel caso degl'impiegati dello Stato professori universitari,
componenti del Consiglio, gli assegni e le indennità corrisposti per
tale prestazione volontaria di servizio, rimangono così
istituzionalmente distinti dai corrispettivi dovuti per il loro
rapporto d'impiego, a differenza degli assegni corrisposti per
l'identica prestazione di servizio agl'impiegati dello Stato
magistrati, appartenenti a categorie che di quel trattamento non
usufruiscono, ma anch'essi, al pari dei primi, componenti del
Consiglio.
Sotto questi profili, pertanto - conclude il TAR - la norma
dell'art. 40 della legge n. 195 del 1958, là dove sottopone situazioni
eguali a discipline retributive diverse, non sembra esente da seri
dubbi di illegittimità costituzionale in relazione al principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Al tempo stesso
essa potrebbe apparire in contrasto con il principio della
proporzionalità della retribuzione in rapporto alla quantità e
qualità dell'opera prestata, che nella Costituzione è fissato
dall'art. 36. Infine, anche con riguardo alla sospetta arbitrarietà
della disciplina contenuta nella norma impugnata rispetto ai fini
prescritti dall'art. 97 della Costituzione, la questione sollevata non
appare manifestamente infondata, "non potendosi escludere il dubbio che
una irrazionale e diversificata corresponsione di assegni e indennità
ad appartenenti al medesimo organo e investiti delle medesime funzioni,
possa compromettere il buon andamento dell'organo stesso".
2. - Adempiute le formalità di rito per notifiche, comunicazione e
pubblicazione dell'ordinanza di rinvio, sei dei magistrati ricorrenti,
e precisamente i dottori Calderone, Caliendo, Ferri, Nastro, Pintor e
Sannite, con atto di deduzioni in data 29 marzo 1980, si sono
costituiti innanzi alla Corte. Amezzo dell'Avvocatura dello Stato, con
atto 11 aprile 1980, è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri.
La difesa dei ricorrenti, nel chiedere che la Corte, in base ai
rilievi formulati dal TAR, dichiari l'art. 40 della legge n. 195 del
1958 costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, 36 e
97 della Costituzione, contesta la fondatezza delle tesi già addotte
in contrario dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministro di grazia e
giustizia, nel giudizio a quo, escludendo anzitutto che i componenti
c.d. togati del Consiglio, per la loro qualità di magistrati e
perché il Consiglio è organismo preordinato a rendere effettive le
garanzie previste, per la magistratura, dall'art. 104 della
Costituzione, si trovino, rispetto al Consiglio medesimo, in un
rapporto diverso da quello che in seno ad esso caratterizza la
posizione dei componenti c.d. laici. Contesta altresì che le funzioni
di componenti del Consiglio costituiscano per i magistrati che ne fanno
parte un accessorio delle funzioni giurisdizionali. Nelle deduzioni dei
ricorrenti, inoltre, si nega che il maggior compenso che la
disposizione impugnata riconosce, fra i componenti del Consiglio, ai
non magistrati eletti dal Parlamento, negandolo ai suddetti componenti
magistrati, possa trovare valida giustificazione nella impossibilità,
per i primi, di esercitare, in conseguenza della elezione a componenti
del Consiglio, nel periodo di permanenza in carica, la libera
professione, che ai componenti magistrati era e resta interdetta anche
a prescindere dalla loro partecipazione al Consiglio. Anche sotto
questo aspetto - sostengono i ricorrenti - la posizione dei componenti
magistrati è infatti del tutto identica (se non a quella dei
componenti avvocati) a quella dei componenti eletti dal Parlamento tra
i docenti universitari.
A sua volta l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la questione
venga dichiarata priva di fondamento in relazione a tutti gli aspetti
evidenziati nell'ordinanza di rinvio. Il giudice a quo, infatti,
avrebbe obliterato la circostanza che per le prestazioni svolte, quali
componenti il Consiglio, dai membri c.d. togati come dai componenti
laici, è prevista, in misura forfettaria, la corresponsione di una
indennità per ogni seduta, unitaria e indifferenziata per ciascuno di
essi. Sarebbe questa indennità, secondo l'Avvocatura, a costituire lo
specifico compenso dell'attività dei componenti del Collegio. Inoltre,
nell'ordinanza si sarebbe tralasciato di considerare che l'assegno di
cui al secondo comma dell'art. 40 della legge n. 195 del 1958 - sul
quale si accentra la questione - è specificamente diretto a
indennizzare i peculiari sacrifici cui solo i membri "laici", a
differenza di quelli "togati", entrando a far parte del Consiglio,
restano esposti. Al riguardo una notevole diversità di situazioni,
nella quale la diversità del previsto trattamento economico troverebbe
piena giustificazione, si verificherebbe, rispetto allo status dei
componenti magistrati, anche nello status dei componenti "docenti
universitari". Diversamente da quel che avviene per i magistrati - ai
quali giàin conseguenza dell'appartenenza all'ordine giudiziario è
vietato l'esercizio professionale di qualsiasi attività lucrativa per
i professori universitari l'insegnamento per il quale vengono
retribuiti è normalmente compatibile con l'esercizio delle libere
professioni, che essi possono svolgere iscrivendosi negli albi
professionali. Peraltro, con la elezione al Consiglio, i professori
universitari perdono il diritto alla iscrizione negli albi
professionali, e si vedono quindi precluso il diritto (che non era
inibito dalla esistenza del rapporto di servizio di insegnante)
all'esercizio della libera professione. Ben si giustifica, perciò -
conclude l'Avvocatura - che il legislatore, apprezzando con criteri di
ragionevolezza e di equità le conseguenze economiche sfavorevoli
derivanti da queste situazioni per i componenti del Consiglio
professori universitari e non per i componenti magistrati, abbia
fissato per i primi (oltre che per gli altri membri "laici" eletti), e
non per i secondi, lo speciale assegno in questione. Assegno che non ha
dunque la funzione di retribuire, per i "laici", l'opera da essi
prestata quali componenti del Consiglio, ma solo natura indennitaria
dei particolari sacrifici imposti dalla loro partecipazione al
Consiglio.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, inoltre, la differenza di
trattamento economico prevista dalla norma impugnata fra componenti
"laici" e componenti "togati" del Consiglio, troverebbe giustificazione
nella diversa posizione, e nel diverso rapporto in cui le due categorie
di componenti (magistrati e non magistrati) vengono a trovarsi rispetto
al Consiglio. Per i magistrati, infatti, l'investitura nel Consiglio
costituirebbe "un vero e proprio accessorio del rapporto di servizio
che li rende appartenenti all'ordine giudiziario al cui autogoverno il
Consiglio è preposto". Per i componenti eletti dal Parlamento, invece,
la investitura nel Consiglio darebbe luogo ad un rapporto di servizio
onorario, che per i componenti magistrati non potrebbe certo
configurarsi. Deve perciò escludersi che sussista il denunciato
contrasto dell'art. 40 della legge istitutiva del Consiglio con il
principio di eguaglianza. Deve escludersi, altresì, che abbiano
fondamento le altre censure formulate in riferimento agli artt. 36 e 97
della Costituzione. Rispetto ai quali, peraltro, secondo l'Avvocatura,
va aggiunto che comunque essi non potrebbero essere invocati nel caso
in questione. L'art. 36, infatti, avrebbe riguardo, esclusivamente,
alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione del lavoro e non
sarebbe perciò applicabile nelle materie (in cui la questione in
oggetto rientrerebbe) delle indennità accessorie del rapporto di
lavoro, o dei compensi spettanti in forza di rapporti di servizio
onorario. L'art. 97, infine, essendo diretto ad assicurare il "buon
andamento" degli organi dello Stato-amministrazione, non potrebbe
ritenersi vulnerato da una norma, come quella dell'art. 40 della legge
istitutiva del Consiglio, intesa a disciplinare il trattamento
economico dei membri elettivi di un organo costituzionalmente non
appartenente al potere esecutivo.
3. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 1982 il Giudice Antonino De
Stefano ha svolto la relazione. L'avv. Enzo Silvestri, per i
ricorrenti, ha ribadito i motivi dedotti a sostegno della fondatezza
della questione, mentre l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti ha
insistito per la dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :
1. - L'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura, dispone che al Vice presidente del Consiglio venga
corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo
spettante al Primo presidente della Corte di cassazione; ed agli altri
componenti eletti dal Parlamento un assegno mensile lordo pari al
trattamento complessivo spettante ai magistrati indicati nell'art. 6,
n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (presidente di sezione della
Corte di cassazione ed uffici direttivi equiparati). Qualora i
componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendi od assegni a
carico del bilancio dello Stato, spetta loro il trattamento più
favorevole, restando a carico dell'amministrazione di appartenenza
l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a
carico del Consiglio quello relativo all'eventuale eccedenza del
trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio medesimo.
L'ultimo comma del citato art. 40 prevede che a tutti i componenti
del Consiglio venga corrisposta una indennità per ogni seduta, la cui
misura, originariamente fissata dalla stessa norma in lire cinquemila,
viene ora, per effetto dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1,
determinata dal Consiglio, insieme con il numero massimo giornaliero
delle sedute che danno diritto a indennità, secondo criteri stabiliti
nel regolamento di amministrazione e contabilità. Infine, a tutti i
componenti che risiedono fuori Roma spetta l'indennità di missione per
i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
deferisce al giudizio di questa Corte, come esposto in narrativa, la
questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 40, nella
parte in cui dispone che solo ai componenti del Consiglio eletti dal
Parlamento venga corrisposto l'indicato assegno mensile, e non anche ai
magistrati componenti elettivi, i quali, invece, continuano a percepire
il trattamento economico previsto per le rispettive categorie di
appartenenza. La denunciata norma contrasterebbe, secondo il giudice a
quo, con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della
Costituzione; con il principio della proporzionalità delle
retribuzioni in rapporto alla qualità e quantità delle prestazioni
corrispondenti, stabilito dall'art. 36 della Costituzione; con il
principio della razionale organizzazione dei pubblici uffici, tale da
assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, fissato
dall'art. 97 della Costituzione.
2. - La pronuncia sulla questione sottoposta all'esame della Corte
postula che sia preliminarmente acclarato il titolo giustificativo
dell'assegno in discussione.
È pacifico che tutti i componenti partecipano ai lavori e alle
deliberazioni del Consiglio e delle sue commissioni inposizione di
assoluta parità, secondo l'esplicito dettato dell'art. 8 del
regolamento interno del Consiglio medesimo, approvato il 26 marzo 1976;
come, del resto, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 51
del 1973. Ed in ragione di siffatta partecipazione viene loro
corrisposta, per ciascuna seduta, l'indennità menzionata dall'ultimo
comma dell'art. 40 della legge n. 195 del 1958. Indennità, nella
quale si concreta appunto lo specifico compenso in relazione
all'effettivo esercizio del commesso ufficio, in misura eguale per
tutti i partecipanti ai lavori, senza veruna discriminazione a motivo
della loro diversa estrazione: come fatto palese dai lavori
parlamentari afferenti alla legge medesima, che vollero estesa a tutti
i componenti tale indennità, originariamente prevista, nel disegno di
legge governativo, per i soli componenti magistrati.
L'assegno mensile spetta invece, come già detto, soltanto ai
membri che il Parlamento, a norma del comma quarto dell'art. 104 della
Costituzione, elegge, in seduta comune, tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio. Gli eletti non possono, finché sono in carica, restare o
venire iscritti negli albi professionali, essere titolari di imprese
commerciali, far parte di consigli di amministrazione di società
commerciali (art. 104, ultimo comma, della Costituzione; art. 33, comma
secondo, della legge n. 195 del 1958). La elezione al Consiglio,
perciò, comporta per essi una rinuncia, che non trova riscontro nei
componenti magistrati, per i quali siffatte incompatibilità non
discendono dall'essere chiamati a far parte del Consiglio, ma
preesistono in via permanente in ragione del loro stesso status di
magistrati (art. 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni). Ed è una rinuncia,
il cui disagio si fa particolarmente acuto per coloro che prima della
elezione esercitavano sol tanto la libera professione, la cui
interruzione, quindi, fa venir meno, per i quattro anni di durata della
carica, la precipua fonte del loro sostentamento. Va, dunque, condivisa
l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, che l'assegno in parola sia
stato istituito proprio "a ristoro di peculiari sacrifici", intendendo
sopperire - nel suo ammontare fissato in modo uniforme dal legislatore
mediante il ragguaglio al trattamento economico spettante al presidente
di sezione della Corte di cassazione - alla cessazione dei proventi
professionali. Una conferma dell'assunto può trarsi dall'art. 1 della
legge 3 maggio 1971, n. 312, che prevede, solo per i componenti del
Consiglio eletti dal Parlamento, nei termini che saranno precisati più
avanti, la corresponsione, all'atto della cessazione dalla carica per
decorso del quadriennio, di una indennità (originariamente fissata in
lire cinque milioni, e successivamente elevata, dall'art. 14 della
legge 3 gennaio 1981, n. 1, a lire quindici milioni). Nei relativi
lavori parlamentari è stato infatti sottolineato come "alla scadenza
del mandato, che non è nemmeno immediatamente rinnovabile, i
componenti eletti dal Parlamento... incontrino un fortissimo ostacolo
alla ripresa dell'attività professionale rimasta interrotta per
quattro anni". È apparso, pertanto, equo concedere loro "una speciale
indennità che li compensi, almeno in parte, delle sfavorevoli
conseguenze economiche" connesse con tale situazione.
Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene non fondatala dedotta
violazione del principio di eguaglianza, essendo nettamente diverse le
situazioni dei membri del Consiglio provenienti dalla magistratura e di
quelli eletti dal Parlamento, se prese in considerazione sotto il
profilo della finalità perseguita dal legislatore mediante la
corresponsione dell'assegno mensile, preordinato appunto al ristoro,
durante l'assolvimento della funzione, dei sacrifici connessi con la
rinuncia all'esercizio della libera professione e con il conseguente
venir meno dei relativi proventi. Ai fini della richiesta pronuncia non
appare, pertanto, necessario accertare se altra diversità di
situazioni possa configurarsi in ragione del carattere "onorario" del
rapporto di servizio che si instaura con la partecipazione al
Consiglio: carattere "onorario" che, secondo l'Avvocatura dello Stato,
dovrebbe venir riconosciuto ai soli componenti "laici", e non anche a
quelli "togati".
3. - L'ordinanza di rinvio insiste poi particolarmente sulla
omogeneità della posizione dei componenti magistrati con quella dei
componenti eletti dal Parlamento fra i professori universitari,
deducendo la violazione del principio di eguaglianza in ordine alla
corresponsione dell'assegno mensile, negato ai primi e riconosciuto
invece, entro determinati limiti, ai secondi.
Invero, i professori ordinari di università, a tenore del comma
terzo del denunciato art. 40 della legge n. 195 del 1958, ove
l'assegno mensile, previsto dal comma secondo dello stesso articolo per
i componenti eletti dal Parlamento, risulti di ammontare superiore al
trattamento economico loro spettante, a carico del bilancio dello
Stato, quali docenti, continuano a ricevere queste ultime competenze
dall'amministrazione di appartenenza, ma percepiscono inoltre, a carico
del Consiglio, la differenza che intercorre tra il loro stipendio ed il
maggiore assegno, venendo, in tal guisa, a fruire, per il quadriennio
di durata della carica, di un trattamento complessivo mensile pari
all'importo dell'assegno medesimo. All'atto, poi, della cessazione
dalla carica per decorso del quadriennio, i professori universitari
continuano, secondo quanto disposto dall'art. 3 della citata legge n.
312 del 1971, a percepire la cennata differenza, che si tramuta in
assegno personale, aggiunto al loro trattamento di docenti, agli
effetti e nei limiti stabiliti dall'art. 202 del t.u. delle
disposizioni concernenti lo statuto degl'impiegati civili dello Stato,
approvato con d.P.R.10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione di tale
assegno personale esclude la concessione dell'indennità, prevista,
come già ricordato, dall'art. 1 della stessa legge n. 312 del 1971,
per i componenti eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla
carica.
Nella stessa ipotesi (di assegno mensile superiore al trattamento
corrisposto a carico del bilancio dello Stato) i componenti magistrati
continuano, invece, a ricevere dal Ministero di grazia e giustizia lo
stipendio spettante, quale previsto per la rispettiva categoria di
appartenenza, ma non percepiscono, in aggiunta ad esso, quella
differenza tra stipendio ed assegno, che consente ai componenti
professori universitari, mentre sono in carica, di fruire di un
trattamento complessivo non inferiore all'assegno medesimo. Eppure -
osserva il giudice a quo, facendo riferimento alla normativa vigente
alla data di emissione dell'ordinanza - sia gli uni che gli altri,
durante il loro mandato, continuano ad esercitare la loro attività di
impiegati dello Stato, rispettivamente di docenti e di magistrati: ma
soltanto per i primi il corrispettivo dovuto per il loro rapporto
d'impiego resta istituzionalmente distinto dall'emolumento (differenza
tra lo stipendio ed il maggiore assegno mensile) corrisposto per la
carica di componente il Consiglio; mentre per i secondi lo stipendio di
magistrato remunera entrambe le prestazioni. Donde la prospettata
violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni
del denunciato art. 40 "sottopongono a discipline retributive diverse,
situazioni uguali, perché ugualmente considerate dalla legge rispetto
al mantenimento delle relative funzioni impiegatizie,
contemporaneamente all'esercizio del mandato presso il Consiglio".
Anche sotto questo profilo la questione non è fondata. Nonv'ha
dubbio che il suo esame debba esser condotto nel quadro della normativa
vigente all'epoca del rapporto che ha dato origine alla controversia,
nel corso della quale è stata emessa l'ordinanza di rinvio: normativa
cui l'ordinanza medesima fa riferimento e che disciplinava appunto la
posizione, sia dei ricorrenti (magistrati eletti) che degli altri
membri del Consiglio posti a raffronto (componenti eletti fra i
professori universitari), prevedendo, come sottolinea il giudice a quo,
per gli uni e per gli altri il mantenimento, durante l'esercizio della
carica, delle rispettive funzioni di magistrato e di docente
universitario (tranne i casi eccezionali di collocamento fuori ruolo,
previsti, per i magistrati di nomina elettiva, dall'art. 30, comma
secondo, nel testo originario, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
Non rileva, pertanto, ai fini della presente pronuncia, che successive
disposizioni, contenute nella legge 3 gennaio 1981, n. 1, statuiscano
ora il collocamento fuori dei rispettivi ruoli organici per la durata
dell'incarico (e la conseguente dedizione a tempo pieno
all'assolvimento dello stesso), tanto dei magistrati componenti
elettivi (art. 30, comma secondo, del d.P.R. n. 916 del 1958, nel testo
sostituito dall'art. 8 della citata legge n. 1 del 1981) quanto dei
professori universitari di ruolo componenti del Consiglio (art. 30 bis
dello stesso d.P.R. n. 916 del 1958, inserito dall'art. 9 della citata
legge n. 1 del 1981). Ma non per questo possono venir condivise le
argomentazioni che dalla disciplina antecedente a quella ora vigente,
il giudice a quo ha tratto a sostegno della sollevata questione. E per
vero, ferma restando per tutti i componenti il Consiglio, in relazione
alla loro partecipazione ai lavori del medesimo, la corresponsione
dell'apposita indennità per seduta, cui dianzi si è fatto cenno,
magistrati e professori universitari, una volta eletti, continuano a
percepire, a carico della rispettiva amministrazione, per effetto del
loro preesistente rapporto d'impiego, che non viene certo meno a
cagione della carica che sono stati chiamati a ricoprire, il
trattamento economico di cui sono già provvisti. Trattamento che ad
essi spetta in ogni caso, sia nell'ipotesi, contemplata dalla
precedente normativa, del perdurante esercizio delle funzioni connesse
con il rapporto d'impiego, sia anche nella posizione di fuori ruolo,
introdotta, per entrambe le categorie prese in considerazione, dalla
citata normativa ora vigente, atteso che la spesa per gli emolumenti
connessi al rapporto d'impiego dei dipendenti statali che siano
collocati fuori ruolo, per il disimpegno di funzioni dello Stato,
resta, in base ad una norma di carattere generale ed in mancanza di
apposita diversa prescrizione, a carico dell'amministrazione di
appartenenza (art. 59 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che rinvia all'art.
57 dello stesso decreto, nel testo sostituito dall'art. 34 del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1077).
Fin qui, dunque, il trattamento riservato a magistrati e professori
universitari, ove eletti, gli uni e gli altri, a componenti del
Consiglio, non appare difforme. Né altera tale corrispondenza
l'emolumento che. in aggiunta, viene corrisposto ai secondi, nella
ipotesi che le competenze loro spettanti quali docenti siano di
ammontare inferiore all'assegno mensile previsto dal secondo comma del
denunciato art. 40; emolumento, che si concreta appunto nella differenza
tra i due importi il giudice a quo lo considera preordinato a
remunerare la partecipazione ai lavori del Consiglio dei membri
professori universitari e ne inferisce una ingiustificata disparità di
trattamento in danno dei magistrati componenti elettivi, ai quali,
malgrado la loro partecipazione al Consiglio su un piano di assoluta
parità con gli altri membri, tale emolumento non viene corrisposto,
nell'analoga ipotesi che il loro stipendio di magistrato sia inferiore
al cennato assegno mensile. Ritiene, invece, la Corte che l'emolumento
in questione, pur in misura ridotta, assolva alla stessa finalità
innanzi riconosciuta all'assegno mensile nella sua totalità, inteso,
cioè, a "ristoro di peculiari sacrifici" inerenti alla rinuncia ad
un'attività professionale; rinuncia conseguente, appunto, alla
elezione a componente del Consiglio. A tutti i membri, come si è già
ricordato, è precluso, infatti, l'esercizio di un'attività
professionale: si tratta, invero, di una incompatibilità che per i
magistrati già preesiste alla loro elezione, mentre per i membri
eletti dal Parlamento sopravviene, proprio per effetto dell'assunzione
della carica. Tale incompatibilità non colpisce solo gli "avvocati
dopo quindici anni di esercizio" ma anche i "professori ordinari di
università in materie giuridiche". Questi ultimi, infatti, sono
ammessi, dal vigente ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore (r.d.1.27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni), all'esercizio di
dette professioni, inespressa deroga alla norma che ne fa divieto per
tutti coloro che ricoprono un impiego od ufficio retribuito con
stipendio sul bilancio dello Stato. Si configura, perciò, anche per
tale categoria una rinuncia a vantaggi attuali o potenziali; rinuncia,
della quale il legislatore si è dato carico, pur ritenendola meno
gravosa di quella, cui sono costretti i membri che, non essendo
professori universitari, esercitassero, prima della elezione, soltanto
la libera professione, da essa traendo la precipua fonte del loro
sostentamento, ed ai quali viene perciò corrisposto l'intero assegno
mensile. Per i professori universitari, invece, il legislatore ha
considerato preminente la loro attività di docente, e complementare
l'eventuale consentito esercizio della professione; ed ha perciò
destinato a "ristoro" della rinuncia a quest'ultimo, solo la eventuale
differenza tra il maggiore importo dell'assegno ed il minore importo
dello stipendio di professore. Che poi tale "ristoro" sia
progressivamente minore, quanto maggiore è lo stipendio del professore
universitario, e possa addirittura non esservi se lo stipendio è pari
o superiore all'assegno - argomentazione svolta in pubblica udienza
dalla difesa di parte - è profilo non dedotto nell'ordinanza di
rimessione, e che d'altronde non sarebbe stato rilevante nel giudizio a
quo.
Merita, infine, di essere ricordato, per compiutezza di indagine,
che, anche in sede di riordinamento della docenza universitaria, il
recente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ha sancito la compatibilità del
regime d'impegno dei professori ordinari "a tempo definito" con lo
svolgimento di attività professionali (art. 11, comma quarto, lett.
b). Ai professori "a tempo pieno" (la cui opzione, peraltro, può esser
modificata con il "tempo definito" dopo un biennio), pur essendo il
loro regime incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività
professionale esterna, è nondimeno consentita la partecipazione alle
attività relative alle consulenze affidate alle Università con
convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o
privati, nonché la loro inclusione in un elenco speciale presso
l'ordine professionale al cui albo risultino iscritti (art. 11, commi
quinto e sesto, in connessione con l'art. 66 dello stesso decreto).
Anche nei confronti dei professori universitari "a tempo pieno",
pertanto, la carica di componente del Consiglio superiore della
magistratura comporta una rinuncia a vantaggi connessi con un'attività
che prima della elezione era loro consentita.
Conclusivamente, anche sotto il particolare profilo della
disparità di trattamento, nell'ambito dei componenti elettivi del
Consiglio, tra magistrati e professori universitari, la questione, per
le ragioni sopra esposte, non è fondata.
4. - La questione non è fondata anche in riferimento all'invocato
parametro dell'art. 36, comma primo, della Costituzione, una volta
riconosciuta all'assegno mensile previsto dal comma secondo del
denunciato art. 40, natura di indennizzo, a ristoro di peculiari
sacrifici, e non di remunerazione di una prestazione lavorativa.
Del pari non fondata è la sollevata questione in riferimento
all'art. 97, comma primo, della Costituzione, non sussistendo, per le
ragioni dianzi esposte, il dedotto presupposto della "irrazionale
diversificata corresponsione di assegni".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con
l'ordinanza emessa in data 10 ottobre 1979 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio (R.O. n. 65 del 1980), dell'art. 40 della legge 24
marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte