Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale della Toscana l'11 febbraio 1974 e riapprovata

il 1 luglio 1974 recante "interventi per il diritto allo studio e

delega delle relative funzioni agli enti locali", promosso con ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 luglio

1974, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 12

del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Paolo

Barile ed Enzo Cheli per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura: generale dello Stato, con ricorso notificato il

19 luglio 1974, ha impugnato la legge della Regione Toscana' approvata

l'11 febbraio 1974 e riapprovata il 1 luglio 1974, riguardante

"interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni

agli enti locali".

Il Presidente del Consiglio esordisce con alcuni rilievi in ordine

all'ammissibilità del ricorso proposto, poiché la legge impugnata non

è identica a quella approvata per la prima volta, distinguendosene

nelle disposizioni finanziarie modificate a seguito dei rilievi del

Governo. Inoltre i motivi di impugnazione sono diversi da quelli

esposti nel telegramma di rinvio, il quale si riferiva esplicitamente

soltanto alla mancanza di copertura finanziaria degli oneri derivanti

dal provvedimento, motivo considerato "preliminare ed assorbente".

Il Presidente del Consiglio ritiene che il ricorso sia ammissibile,

poiché nel telegramma di rinvio sarebbe stato contenuto un implicito

invito alla Regione a rivedere anche le altre disposizioni della legge

che sono invece rimaste immutate.

Entrando nel merito della questione, secondo il ricorrente la legge

impugnata violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione e i

principi di eguaglianza: l'art. 117 perché, in contrasto con il

principi della legislazione statale (e quindi anche con gli artt. 30,

33 e 34 Cost.), il provvedimento distingue tra scuole appartenenti a

enti pubblici e privati, in quanto pone sullo stesso piano le scuole

materne statali e quelle degli enti locali territoriali, differenziando

però queste ultime dalle scuole materne private.

Subordina inoltre l'estensione degli interventi a favore delle

scuole materne private alle condizioni, non previste dalla legislazione

statale, della parità di trattamento e di insegnamento con le scuole

materne statali o degli enti locali territoriali e della collocazione

in aree prive di tali scuole materne. Nessuna condizione è invece

richiesta per la erogazione di contributi a favore di scuole materne di

enti locali territoriali, determinandosi così una disparità di

trattamento nell'ambito della scuola materna non statale.

Tanto si discosterebbe dai principi di cui all'art. 31 della legge

24 luglio 1962, n. 1073, confermato dall'art. 32 della legge 18 marzo

1968, n. 444, che prevedono la concessione di assegni, premi, sussidi e

contributi a tutte le scuole materne non statali, senza operare

distinzioni tra scuole appartenenti a enti pubblici o a privati. La

sola condizione stabilita dalla legge è che le scuole accolgano

gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche ovvero

somministrino la refezione scolastica gratuita.

Infine, per quel che attiene al principio di eguaglianza, la legge

impugnata appare censurabile (artt. 2 e 4) perché determina una

disparità di trattamento tra gli alunni che frequentano gli istituti

statali, i quali soltanto fruirebbero delle provvidenze regionali, e

gli alunni delle scuole non statali.

2. - Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione

Toscana, rappresentata a difesa dagli avvocati Paolo Barile ed Enzo

Cheli, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque

respinto nel merito.

Sul primo profilo la Regione osserva che, come riconosciuto dallo

stesso ricorrente, i motivi dedotti sono diversi da quelli esposti nel

telegramma di rinvio, mancando così quella predeterminazione delle

linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte che è a base

dell'art. 127 della Costituzione. Né in contrario potrebbe valere la

qualifica di "preliminare ed assorbente" all'unico motivo enunciato,

perché essa si risolverebbe in un espediente con cui il Governo

potrebbe sempre agevolmente aggirare il dettato costituzionale.

Nel merito, la Regione nega che le norme della legislazione statale

richiamate possano considerarsi principi fondamentali suscettibili di

vincolare le legislazione regionale, tanto più che, in base alla legge

n. 444 del 1968, si distingue, in relazione alla scuola materna, tra

stanziamenti assegnati a scuole non statali e stanziamenti riservati

alle scuole materne di enti autarchici territoriali (la relativa spesa

essendo qualificata come obbligatoria per gli enti pubblici

territoriali dall'art. 25). Per quanto poi riguarda i controlli

previsti dalle leggi regionali sulle scuole materne private, si afferma

che il principio del controllo è espresso da tutta la legislazione

scolastica statale, quando si tratti di estendere il trattamento

concesso alla scuola pubblica.

La determinazione in dettaglio dei tipi di controllo resta nella

sfera di discrezionalità del legislatore regionale.

Infine, per quanto riguarda il principio di eguaglianza, si osserva

che scuola pubblica e scuola privata sono istituzioni obiettivamente

diverse e diversamente regolate, tanto che la Costituzione,

esplicitamente esclude (art. 33, terzo comma) l'esistenza di un diritto

della scuola privata al finanziamento pubblico. D'altro canto, anche

con riferimento al "diritto allo studio" sanzionato dall'art. 34 Cost.,

la legislazione statale limita, in moltissimi casi, gli interventi in

materia di assistenza alla sola scuola statale, subordinando così le

proprie scelte ad una valutazione sia delle condizioni di bilancio sia

degli indirizzi di politica generale "entrambi riservati al razionale

giudizio e alle determinazioni del legislatore".

3. - La Regione Toscana ha presentato una memoria ampiamente

ribadendo le difese suesposte. Considerato in diritto :

1. - Il Presidente del Consiglio impugna per violazione degli artt.

3, 30, 33, 34 e 117 della Costituzione la legge approvata dal Consiglio

regionale della Toscana il 1 luglio 1974 recante "interventi per il

diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali".

La legge era stata preceduta da altra approvata dallo stesso Consiglio

regionale l'11 febbraio 1974, di cui il Governo della Repubblica ai

sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione aveva disposto il

rinvio con telegramma 16 marzo 1974, avendo il Consiglio dei ministri

"preliminarmente rilevato, circa l'art. 29 concernente copertura oneri

derivati da provvedimenti esame, che trattandosi di oneri continuativi

provvedimento medesimo avrebbe dovuto precisare i limiti autorizzazione

spesa anche per esercizi successivi ed indicare copertura oneri

afferenti esercizio corrente o, se necessario, esercizi successivi, non

essendo idonea soddisfare precetto art. 81 Costituzione semplice

iscrizione bilancio preventivo Regione per il 1974 fini copertura oneri

derivanti da applicazione legge. Per tale preliminare e assorbente

motivo il Consiglio dei ministri ha rinviato legge predetta a nuovo

esame Consiglio regionale ai sensi art. 127 Cost.".

La citata nuova legge 1 luglio 1974 è modificata solo nella parte

finanziaria oggetto del rinvio da parte del Governo della Repubblica,

rimanendo immutate le altre disposizioni della legge regionale.

2. - Devesi preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla

difesa della Regione di inammissibilità del ricorso in quanto i motivi

di questo enunciati sono diversi da quello esposto nel telegramma di

rinvio con palese violazione dell'unitarietà del procedimento di

controllo delle leggi regionali disposto dall'art. 127 della

Costituzione.

L'eccezione è fondata.

Con costante giurisprudenza (sentenza n. 8 del 1967, numero 147 del

1972 e recentemente n. 123 del 1975) la Corte, ha affermato che il

procedimento previsto dall'art. 127 della Costituzione per

l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalità ha

carattere unitario e che non possono distinguersi in esso, come due

fasi autonome e separate, il rinvio al Consiglio regionale per il

riesame della legge e l'eventuale impugnativa di questa per vizio di

costituzionalità avanti la Corte.

Precisa la citata sentenza n. 147 del 1972 che l'atto motivato del

Consiglio dei ministri di rinvio di una legge al Consiglio regionale,

con il quale rileva vizi di legittimità costituzionale della legge

medesima ed invita il predetto Consiglio a considerarli e rimuoverli in

sede di nuova approvazione, "ha una sua componente di volontà in

relazione ad un comportamento immediatamente successivo (rinvio) o

futuro ed eventuale (ricorso per illegittimità costituzionale alla

Corte). E come tale non è istantaneo, ma perdurante, sia pure in date

condizioni... per cui appare... come predeterminazione da parte del

Governo delle linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del

conseguente giudizio di legittimità".

È evidente pertanto l'esigenza che i motivi del rinvio e quelli

della eventuale successiva impugnativa debbano essere, almeno nelle

loro linee essenziali, predeterminati ed enunciati nell'atto di rinvio

e che il Consiglio regionale debba essere posto, sin dalla fase del

rinvio, nella condizione di conoscere i vizi di legittimità del suo

provvedimento legislativo riscontrati dal Governo, e di poterli così

esaminare ed eliminare nella successiva eventuale rielaborazione ed

approvazione della legge.

Ciò non si è affatto verificato nella specie in esame ove l'atto

di rinvio indicava espressamente soltanto l'illegittimità

costituzionale dell'art. 29 della legge regionale in riferimento

all'art. 81 della Costituzione, mentre il ricorso alla Corte denuncia

la violazione degli artt. 117,3,30,33 e 34 della Costituzione (vizi

questi non enunciati e nemmeno menzionati nell'atto di rinvio) e in

base a motivi di cui nel predetto atto non vi è traccia.

3. - Non è da accogliersi la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello

Stato che la qualifica di "preliminare ed assorbente" data dal

telegramma di rinvio all'unico motivo finanziario invocato

"implicitamente invitava la Regione a rivedere anche le altre

disposizioni della legge" da essa emanata. I due aggettivi usati non

costituiscono certo enunciativa di vizi di legittimità costituzionale,

ma possono solo interpretarsi come una forma di riserva espressa in

modo generico e non concreto che comunque, il Governo, iniziata la

procedura di rinvio, non avrebbe più potuto in alcun modo sciogliere.

Non è parimenti da accogliersi l'affermazione della medesima

Avvocatura circa la non identicità delle leggi regionali 11 febbraio e

1 luglio 1974, risultando invece indiscutibilmente l'identità formale

e sostanziale dei due testi, salve le modifiche finanziarie apportate

agli artt. 29 e 30 per adeguare le legge medesima al contenuto dei

rilievi espressi dal Governo nell'atto di rinvio. Comunque, come

esattamente osserva la difesa della Regione, ove la legge regionale del

luglio 1974 dovesse considerarsi una legge nuova rispetto alla

precedente 11 febbraio, il Governo non avrebbe potuto impugnarla avanti

la Corte se non con previo rinvio della legge al Consiglio. L'omissione

della fase di rinvio renderebbe quindi, anche sotto questo profilo,

inammissibile il ricorso in esame.

4. - Devesi quindi dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal

Presidente del Consiglio dei ministri per mancata corrispondenza fra i

motivi invocati nell'atto di rinvio al Consiglio regionale e quelli

enunciati nel ricorso stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 1

luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio

e delega delle relative funzioni agli enti locali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte