Sentenza n. 132/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1975 · relatore Edoardo Volterra
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Toscana l'11 febbraio 1974 e riapprovata
il 1 luglio 1974 recante "interventi per il diritto allo studio e
delega delle relative funzioni agli enti locali", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 luglio
1974, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 12
del registro ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Edoardo Volterra;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e gli avvocati Paolo
Barile ed Enzo Cheli per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura: generale dello Stato, con ricorso notificato il
19 luglio 1974, ha impugnato la legge della Regione Toscana' approvata
l'11 febbraio 1974 e riapprovata il 1 luglio 1974, riguardante
"interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni
agli enti locali".
Il Presidente del Consiglio esordisce con alcuni rilievi in ordine
all'ammissibilità del ricorso proposto, poiché la legge impugnata non
è identica a quella approvata per la prima volta, distinguendosene
nelle disposizioni finanziarie modificate a seguito dei rilievi del
Governo. Inoltre i motivi di impugnazione sono diversi da quelli
esposti nel telegramma di rinvio, il quale si riferiva esplicitamente
soltanto alla mancanza di copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal provvedimento, motivo considerato "preliminare ed assorbente".
Il Presidente del Consiglio ritiene che il ricorso sia ammissibile,
poiché nel telegramma di rinvio sarebbe stato contenuto un implicito
invito alla Regione a rivedere anche le altre disposizioni della legge
che sono invece rimaste immutate.
Entrando nel merito della questione, secondo il ricorrente la legge
impugnata violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione e i
principi di eguaglianza: l'art. 117 perché, in contrasto con il
principi della legislazione statale (e quindi anche con gli artt. 30,
33 e 34 Cost.), il provvedimento distingue tra scuole appartenenti a
enti pubblici e privati, in quanto pone sullo stesso piano le scuole
materne statali e quelle degli enti locali territoriali, differenziando
però queste ultime dalle scuole materne private.
Subordina inoltre l'estensione degli interventi a favore delle
scuole materne private alle condizioni, non previste dalla legislazione
statale, della parità di trattamento e di insegnamento con le scuole
materne statali o degli enti locali territoriali e della collocazione
in aree prive di tali scuole materne. Nessuna condizione è invece
richiesta per la erogazione di contributi a favore di scuole materne di
enti locali territoriali, determinandosi così una disparità di
trattamento nell'ambito della scuola materna non statale.
Tanto si discosterebbe dai principi di cui all'art. 31 della legge
24 luglio 1962, n. 1073, confermato dall'art. 32 della legge 18 marzo
1968, n. 444, che prevedono la concessione di assegni, premi, sussidi e
contributi a tutte le scuole materne non statali, senza operare
distinzioni tra scuole appartenenti a enti pubblici o a privati. La
sola condizione stabilita dalla legge è che le scuole accolgano
gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche ovvero
somministrino la refezione scolastica gratuita.
Infine, per quel che attiene al principio di eguaglianza, la legge
impugnata appare censurabile (artt. 2 e 4) perché determina una
disparità di trattamento tra gli alunni che frequentano gli istituti
statali, i quali soltanto fruirebbero delle provvidenze regionali, e
gli alunni delle scuole non statali.
2. - Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione
Toscana, rappresentata a difesa dagli avvocati Paolo Barile ed Enzo
Cheli, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque
respinto nel merito.
Sul primo profilo la Regione osserva che, come riconosciuto dallo
stesso ricorrente, i motivi dedotti sono diversi da quelli esposti nel
telegramma di rinvio, mancando così quella predeterminazione delle
linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte che è a base
dell'art. 127 della Costituzione. Né in contrario potrebbe valere la
qualifica di "preliminare ed assorbente" all'unico motivo enunciato,
perché essa si risolverebbe in un espediente con cui il Governo
potrebbe sempre agevolmente aggirare il dettato costituzionale.
Nel merito, la Regione nega che le norme della legislazione statale
richiamate possano considerarsi principi fondamentali suscettibili di
vincolare le legislazione regionale, tanto più che, in base alla legge
n. 444 del 1968, si distingue, in relazione alla scuola materna, tra
stanziamenti assegnati a scuole non statali e stanziamenti riservati
alle scuole materne di enti autarchici territoriali (la relativa spesa
essendo qualificata come obbligatoria per gli enti pubblici
territoriali dall'art. 25). Per quanto poi riguarda i controlli
previsti dalle leggi regionali sulle scuole materne private, si afferma
che il principio del controllo è espresso da tutta la legislazione
scolastica statale, quando si tratti di estendere il trattamento
concesso alla scuola pubblica.
La determinazione in dettaglio dei tipi di controllo resta nella
sfera di discrezionalità del legislatore regionale.
Infine, per quanto riguarda il principio di eguaglianza, si osserva
che scuola pubblica e scuola privata sono istituzioni obiettivamente
diverse e diversamente regolate, tanto che la Costituzione,
esplicitamente esclude (art. 33, terzo comma) l'esistenza di un diritto
della scuola privata al finanziamento pubblico. D'altro canto, anche
con riferimento al "diritto allo studio" sanzionato dall'art. 34 Cost.,
la legislazione statale limita, in moltissimi casi, gli interventi in
materia di assistenza alla sola scuola statale, subordinando così le
proprie scelte ad una valutazione sia delle condizioni di bilancio sia
degli indirizzi di politica generale "entrambi riservati al razionale
giudizio e alle determinazioni del legislatore".
3. - La Regione Toscana ha presentato una memoria ampiamente
ribadendo le difese suesposte. Considerato in diritto :
1. - Il Presidente del Consiglio impugna per violazione degli artt.
3, 30, 33, 34 e 117 della Costituzione la legge approvata dal Consiglio
regionale della Toscana il 1 luglio 1974 recante "interventi per il
diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali".
La legge era stata preceduta da altra approvata dallo stesso Consiglio
regionale l'11 febbraio 1974, di cui il Governo della Repubblica ai
sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione aveva disposto il
rinvio con telegramma 16 marzo 1974, avendo il Consiglio dei ministri
"preliminarmente rilevato, circa l'art. 29 concernente copertura oneri
derivati da provvedimenti esame, che trattandosi di oneri continuativi
provvedimento medesimo avrebbe dovuto precisare i limiti autorizzazione
spesa anche per esercizi successivi ed indicare copertura oneri
afferenti esercizio corrente o, se necessario, esercizi successivi, non
essendo idonea soddisfare precetto art. 81 Costituzione semplice
iscrizione bilancio preventivo Regione per il 1974 fini copertura oneri
derivanti da applicazione legge. Per tale preliminare e assorbente
motivo il Consiglio dei ministri ha rinviato legge predetta a nuovo
esame Consiglio regionale ai sensi art. 127 Cost.".
La citata nuova legge 1 luglio 1974 è modificata solo nella parte
finanziaria oggetto del rinvio da parte del Governo della Repubblica,
rimanendo immutate le altre disposizioni della legge regionale.
2. - Devesi preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla
difesa della Regione di inammissibilità del ricorso in quanto i motivi
di questo enunciati sono diversi da quello esposto nel telegramma di
rinvio con palese violazione dell'unitarietà del procedimento di
controllo delle leggi regionali disposto dall'art. 127 della
Costituzione.
L'eccezione è fondata.
Con costante giurisprudenza (sentenza n. 8 del 1967, numero 147 del
1972 e recentemente n. 123 del 1975) la Corte, ha affermato che il
procedimento previsto dall'art. 127 della Costituzione per
l'impugnativa delle leggi regionali viziate di incostituzionalità ha
carattere unitario e che non possono distinguersi in esso, come due
fasi autonome e separate, il rinvio al Consiglio regionale per il
riesame della legge e l'eventuale impugnativa di questa per vizio di
costituzionalità avanti la Corte.
Precisa la citata sentenza n. 147 del 1972 che l'atto motivato del
Consiglio dei ministri di rinvio di una legge al Consiglio regionale,
con il quale rileva vizi di legittimità costituzionale della legge
medesima ed invita il predetto Consiglio a considerarli e rimuoverli in
sede di nuova approvazione, "ha una sua componente di volontà in
relazione ad un comportamento immediatamente successivo (rinvio) o
futuro ed eventuale (ricorso per illegittimità costituzionale alla
Corte). E come tale non è istantaneo, ma perdurante, sia pure in date
condizioni... per cui appare... come predeterminazione da parte del
Governo delle linee essenziali dell'eventuale ricorso alla Corte e del
conseguente giudizio di legittimità".
È evidente pertanto l'esigenza che i motivi del rinvio e quelli
della eventuale successiva impugnativa debbano essere, almeno nelle
loro linee essenziali, predeterminati ed enunciati nell'atto di rinvio
e che il Consiglio regionale debba essere posto, sin dalla fase del
rinvio, nella condizione di conoscere i vizi di legittimità del suo
provvedimento legislativo riscontrati dal Governo, e di poterli così
esaminare ed eliminare nella successiva eventuale rielaborazione ed
approvazione della legge.
Ciò non si è affatto verificato nella specie in esame ove l'atto
di rinvio indicava espressamente soltanto l'illegittimità
costituzionale dell'art. 29 della legge regionale in riferimento
all'art. 81 della Costituzione, mentre il ricorso alla Corte denuncia
la violazione degli artt. 117,3,30,33 e 34 della Costituzione (vizi
questi non enunciati e nemmeno menzionati nell'atto di rinvio) e in
base a motivi di cui nel predetto atto non vi è traccia.
3. - Non è da accogliersi la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello
Stato che la qualifica di "preliminare ed assorbente" data dal
telegramma di rinvio all'unico motivo finanziario invocato
"implicitamente invitava la Regione a rivedere anche le altre
disposizioni della legge" da essa emanata. I due aggettivi usati non
costituiscono certo enunciativa di vizi di legittimità costituzionale,
ma possono solo interpretarsi come una forma di riserva espressa in
modo generico e non concreto che comunque, il Governo, iniziata la
procedura di rinvio, non avrebbe più potuto in alcun modo sciogliere.
Non è parimenti da accogliersi l'affermazione della medesima
Avvocatura circa la non identicità delle leggi regionali 11 febbraio e
1 luglio 1974, risultando invece indiscutibilmente l'identità formale
e sostanziale dei due testi, salve le modifiche finanziarie apportate
agli artt. 29 e 30 per adeguare le legge medesima al contenuto dei
rilievi espressi dal Governo nell'atto di rinvio. Comunque, come
esattamente osserva la difesa della Regione, ove la legge regionale del
luglio 1974 dovesse considerarsi una legge nuova rispetto alla
precedente 11 febbraio, il Governo non avrebbe potuto impugnarla avanti
la Corte se non con previo rinvio della legge al Consiglio. L'omissione
della fase di rinvio renderebbe quindi, anche sotto questo profilo,
inammissibile il ricorso in esame.
4. - Devesi quindi dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio dei ministri per mancata corrispondenza fra i
motivi invocati nell'atto di rinvio al Consiglio regionale e quelli
enunciati nel ricorso stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri contro il Presidente della Regione Toscana per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 1
luglio 1974, avente per titolo: "intervento per il diritto allo studio
e delega delle relative funzioni agli enti locali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte