Sentenza n. 132/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 576/1980
- art. 22legge 576/1980
- art. 2legge 576/1980
- art. 26legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 3legge 576/1980
- art. 38legge 576/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2
comma ottavo, 10, 22 e 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 settembre 1981 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Brattelli Florenzo e la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al
n. 751 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 75 del 1982;
2) ordinanza emessa il 2 luglio 1982 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Setti Federico e la Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 671 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 67 del 1983;
3) ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dal Pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Carresi Franco e la Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 731 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 1983;
4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Ballarini Piero ed altri e la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al
n. 812 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;
5) tre ordinanze emesse il 25 maggio 1982 dal Pretore di Firenze
nei procedimenti civili vertenti tra Torricelli Raffaello ed altri,
Cardoso Vasco e Fabbrini Mario c/ la Cassa nazionale previdenza e
assistenza Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 5, 6 e 7 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 149 e 158 del 1983;
6) ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Amorth Leopoldo ed altri c/ la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al
n. 442 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 295 del 1983.
Visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale previdenza e
assistenza Avvocati e Procuratori, di Brattelli Florenzo, di Setti
Federico, di Angiola Sbaiz ed altri, di Torricelli Raffaello ed altri,
di Cardoso Vasco nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1984 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi gli avvocati Federico Setti, per Setti; Angiola Sbaiz per se
stessa ed altri; Paolo Barile per Torricelli ed altri e per Cardoso
Vasco; Alessandro Pace e Claudio Berliri per la Cassa nazionale
previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori e l'e l'Avvocato dello
Stato Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Florenzo
Brattelli nei confronti della Cassa nazionale previdenza e assistenza
Avvocati e Procuratori per l'accertamento negativo di obblighi
contributivi, giudizio nel quale intervenivano altri professionisti, il
Pretore di Bari, con ordinanza del 23 settembre 1981 (Reg. ord. n.
751/1981) ha sollevato, su iniziativa degli istanti, questione di
illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20
settembre 1980, n. 576 per contrasto con gli artt. 3 cpv., 31, 33, 35 e
38 della Costituzione.
Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione si osserva: che
l'art. 10, comma 3 della legge sembra incorrere in irrazionalità e in
violazione del principio di eguaglianza là dove impone anche ai
pensionati per vecchiaia, che continuino l'esercizio professionale, il
pagamento dei contributi, sebbene per essi sia previsto unicamente un
supplemento della pensione liquidabile una volta sola, per di più
subordinato al compimento di un quinquennio di attività e di
contribuzione e ridotto alla metà (art. 2, comma ottavo, della legge);
che la normativa sembra incorrere in violazione dell'art. 38 Cost. in
quanto il pensionato, per un verso, è costretto a continuare
l'esercizio professionale a causa del ridotto ammontare della pensione
corrisposta, e, per altro verso, è penalizzato da una contribuzione
onerosa in vista di un vantaggio previdenziale aleatorio e limitato;
che l'art. 22 della legge sembra incorrere in violazione degli artt. 3
cpv., 33, commi primo e quinto, 35, comma primo e 38 Cost. in quanto,
con l'obbligo di iscrizione alla Cassa, impone ai suddetti pensionati
una condizione, per l'esercizio professionale, ulteriore rispetto a
quella del superamento dell'esame abilitativo di Stato, che è la sola
costituzionalmente consentita.
Si è costituito tardivamente l'avv. Brattelli, il quale ha
presentato anche memoria successiva.
Si è costituita la Cassa nazionale previdenza e assistenza
Avvocati e Procuratori, osservando con l'atto di intervento e con la
successiva memoria: che gli obblighi previdenziali (iscrizione alla
Cassa e versamento dei relativi contributi), posti (nell'interesse
dell'intera categoria) a carico di tutti gli esercenti la professione,
trovano la loro ragion d'essere nel principio mutualistico e
solidaristico che informa la previdenza forense; che la differenza di
trattamento complessivo fatta agli esercenti già pensionati è
giustificata dalla diversità di situazione in cui essi versano
rispetto agli altri esercenti; che del resto la (eguale) contribuzione
imposta agli esercenti già pensionati trova la sua causa nella
continuazione dell'esercizio professionale, mentre la (diversa)
disciplina dell'ulteriore regime pensionistico (supplemento di
pensione, requisiti di acquisto, misura) è frutto della
discrezionalità del legislatore; che gli obblighi previdenziali sono
imposti agli esercenti pensionati non già quali condizioni per
l'accesso all'esercizio (recte: alla continuazione dell'esercizio)
della professione, ma quali doveri, del resto ritenuti di natura
tributaria, conseguenti al perdurante esercizio professionale, che ne
costituisce l'autonomo ed esclusivo titolo.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. Con l'atto di intervento, e
con la successiva memoria, si deduce: che l'osservanza degli obblighi
previdenziali non è considerata dalla legge quale condizione per la
legittimità dell'esercizio professionale; che la previsione di un
requisito minimo temporale di contribuzione, d'altronde ricorrente nei
sistemi previdenziali mutualistici, è giustificata, al pari della
(ridotta) misura del supplemento di pensione, dalla circostanza che il
beneficiario già gode di una pensione, tanto più che manca un diretto
nesso di corrispettività fra contributi e prestazioni; che, a voler
prescindere dalla scarsa rilevanza della questione di violazione
dell'art. 38 in una controversia concernente gli obblighi previdenziali
e non già il trattamento pensionistico, e a voler considerare la
denuncia come (ammissibilmente) riferita agli uni e all'altro, in
quanto messi in reciproca correlazione, la questione è infondata
perché tale correlazione non ricorre in un sistema previdenziale
improntato a principi di mutualità e solidarietà; che non è neppure
prospettata una ridotta capacità contributiva degli esercenti
pensionati.
2. - Nel corso di quattro analoghi giudizi promossi contro la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori,
rispettivamente dall'avv. Raffaello Torricelli e da altri
professionisti, e dall'avv. Franco Carresi, il Pretore di Firenze, con
altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse tre il 25 maggio
1982 (Reg. ord. rispettivamente n. 5, n. 6 e n. 7 del 1983) e una il 27
maggio 1982 (Reg. ord. n. 731/1982), ha sollevato, su iniziativa degli
istanti, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
ottavo e del suddetto art. 10, comma terzo della stessa legge n. 576
del 1980, per contrasto con gli artt. 3, comma secondo e 38 Cost.;
dell'art. 10, comma primo, lett. b e dell'art. 2, commi secondo e
quinto della stessa legge per contrasto con l'art. 3 Cost. (prime tre
ordinanze); dall'art. 26 della stessa legge per contrasto con l'art. 3
Cost. (prime tre ordinanze).
Quanto alla prima questione, sono racchiuse nella motivazione
osservazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza del Pretore di
Bari del 23 settembre 1981 (Reg. ord. n. 751/1981) sopra richiamata.
Quanto alla seconda questione, il Pretore ha osservato che le norme
impugnate determinano una disparità di trattamento a carico dei
professionisti produttori di redditi professionali eccedenti la fascia
dei 40 milioni, perché la prima delle due norme impugnate stabilisce
che anche su tale reddito vanno versati contributi previdenziali, sia
pure in misura ridotta, mentre la seconda norma impugnata prescrive che
la pensione sia commisurata ai soli redditi professionali rientranti
nella fascia stessa.
Quanto alla terza questione il Pretore ha premesso che la norma
impugnata rende applicabile il (più favorevole) trattamento
pensionistico introdotto con la stessa legge n. 576 del 1980
(maturazione della pensione al compimento di 30 anni di anzianità
contributiva e calcolo di essa sulla base della media decennale più
elevata dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni IRPEF
negli ultimi quindici anni) solo a decorrere dal 1 gennaio del secondo
anno successivo alla entrata in vigore della legge. Ha quindi osservato
che la norma impugnata determina in tal modo una disparità di
trattamento a carico dei pensionati anteriormente alla suddetta data,
ai quali - poiché la pensione maturava secondo la legislazione
anteriore (art. 8, lett. b), legge 22 luglio 1975, n. 319) al
compimento dei soli 25 anni di anzianità contributiva - non era stato
e non è possibile avvalersi di ben cinque anni, anzi degli ultimi
cinque anni - che sono presumibilmente i più redditizi - ai fini del
calcolo della pensione.
Nel giudizio davanti a questa Corte relativo all'ordinanza resa
nelle cause promosse contro la Cassa dall'avv. Torricelli e da altri
(Reg. ord. n. 5 del 1983) e dall'avv. Cardoso (Reg.ord. n. 6 del 1983)
si sono costituiti gli istanti. Con gli atti di costituzione e con le
successive memorie, premesso che nel sistema previdenziale forense
introdotto con la legge n. 576 del 1980, informato al criterio della
"ripartizione" (anziché, come il precedente, a quello della
"capitalizzazione"), gli aspetti di "mutualità" sono circoscritti alle
contribuzioni "a fondo perduto" (recte: integrative) previste
dall'art. 11 della legge, si osserva che la normativa impugnata attua
in pari tempo: a) una disparità di trattamento fra esercenti la
professione a carico degli esercenti pensionati, per essere questi
sottoposti all'intera contribuzione a fronte di un trattamento
pensionistico (ulteriore) dimezzato; b) una intrinseca irrazionalità,
per essere i detti pensionati per un verso autorizzati a continuare
l'esercizio professionale anche in relazione alla irrisorietà della
pensione già in godimento e per altro verso penalizzati dalla
riduzione di trattamento pensionistico; c) una manifesta violazione
dell'art. 38 Cost. per l'inadeguatezza del sistema, considerato
nell'insieme delle cennate previsioni, rispetto ai fini previdenziali
posti dal precetto costituzionale. Si ribadiscono, altresì, le censure
di disparità di trattamento a carico dei pensionati secondo la
disciplina previgente e a carico degli esercenti la professione (sia
pensionati che non pensionati) produttori di redditi professionali
eccedenti i 40 milioni, sottolineandosi a quest'ultimo proposito che i
soli contributi versati su tale prima fascia hanno natura
previdenziale, come sarebbe dimostrato dalla loro deducibilità dal
reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF, mentre quelli versati sulla
fascia eccedente sono a fondo perduto e non giustificati da alcun fine
mutualistico.
Nei giudizi relativi alle ordinanze rese nelle controversie
promosse dall'avv. Torricelli e altri, dall'avv. Cardoso e dall'avv.
Fabbrini si è costituita la Cassa nazionale previdenza e assistenza
Avvocati e Procuratori. Con l'atto di costituzione essa ha osservato:
che gli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti
pensionati, obblighi peraltro attenuati dalla legge n. 175/83, sono
comunque giustificati dal principio di mutualità, mentre la ridotta
misura del supplemento è correlata alla ridotta base di calcolo (i
redditi professionali del quinquennio); che l'assoggettamento a
contribuzione (per gli esercenti sia pensionati che non pensionati) dei
redditi eccedenti la fascia dei 40 milioni, pur in presenza della
limitazione della base di calcolo della pensione ai soli redditi
rientranti in tale fascia, è giustificato anche esso dal principio di
mutualità, non attenuato e anzi esaltato dal sistema della
"ripartizione" introdotto dalla legge n. 576 del 1980; che la detta
legge, con l'art. 26, ha regolato il passaggio dal vigore della legge
preesistente al proprio vigore, fissando a tal fine com'era
inevitabile, un momento del tempo, ma tenendo conto dei rapporti in
corso, e anzi ha ammesso, con l'art. 28, che coloro i quali avevano
maturato il diritto a pensione prima di quel momento optassero, entro
un dato termine, per la nuova disciplina.
Nei giudizi relativi a tutte le quattro ordinanze del Pretore di
Firenze è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con
gli atti di intervento si osserva: che le norme impugnate trovano la
loro giustificazione nella discrezionalità del legislatore, al quale
è consentito disciplinare variamente tanto gli ordinamenti
previdenziali, quanto le varie situazioni tipiche all'interno di essi,
per il perseguimento dei fini previdenziali ritenuto il migliore
possibile e compatibilmente con i mezzi finanziari e organizzativi a
disposizione; che, d'altra parte, la mancata corrispondenza fra
contributi e pensioni, anche per quel che concerne i redditi
professionali eccedenti la fascia dei quaranta milioni, è riferibile
ai principi mutualistici e di solidarietà ai quali è informato il
sistema previdenziale forense in riferimento anche alle disponibilità
finanziarie della Cassa; che la previsione di un trattamento
pensionistico più favorevole per i pensionandi secondo la nuova
disciplina è resa possibile da calcoli attuariali, ragionevolmente
utili solo per il futuro. Conseguentemente si chiede che le questioni
siano dichiarate infondate.
3. - Nel corso di analogo giudizio promosso contro la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori dall'avv.
Federico Setti il Pretore di Milano, con ordinanza del 2 luglio 1982
(Reg. ord. n. 671 del 1982), ha sollevato, su iniziativa dell'istante,
questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma primo,
della legge n. 576 del 1980, "e di ogni altra norma a essa collegata",
per contrasto con gli artt. 3, 4, 18 e 38 Cost.. Nell'ordinanza di
rimessione si osserva: che la normativa impugnata, in quanto da un
lato sottopone gli iscritti, a qualunque età avvenga l'iscrizione,
agli obblighi previdenziali, e dall'altro esclude il conseguimento
della pensione di inabilità e dalla pensione di invalidità da parte
degli iscritti ultraquarantenni e subordina il conseguimento della
pensione di vecchiaia e di anzianità a requisiti di durata
dell'iscrizione e della contribuzione difficilmente realizzabili per
gli iscritti in età avanzata, pone questi ultimi fuori dal
collegamento che deve intercorrere fra obblighi e benefici
previdenziali, e comunque, in una condizione sfavorevole; che ciò non
trova giustificazione nel sistema della legge perché è questa,
prevedendo la restituzione dei contributi a favore degli iscritti che
cessano dall'iscrizione senza avere maturato il diritto alla pensione
(art. 21), mostra di non avere abbandonato il criterio del collegamento
funzionale fra contributi e pensione; che quanto sopra non trova
giustificazione neppure nella funzione di mutualità, la quale anzi
impone che nessun iscritto sia escluso dai benefici previdenziali, né
nella funzione di solidarietà, la quale è già assolta in parte col
versamento del contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge;
che pertanto la normativa impugnata realizza in pari tempo: una
irragionevole sperequazione in danno degli iscritti in età avanzata;
un ostacolo al libero svolgimento, per essi, del lavoro professionale;
una compressione della libertà di associazione non giustificata, per
essi, dal raggiungimento dei fini della previdenza.
Davanti a questa Corte si è costituito l'avv. Setti, il quale, con
l'atto di costituzione e con la successiva memoria, ha ribadito le
ragioni della denunciata incostituzionalità
Si è costituita anche la Cassa nazionale previdenza e assistenza
Avvocati e Procuratori, la quale, con l'atto di costituzione e con la
successiva memoria, richiamandosi a sentenze di questa Corte (n. 62 del
1977, n. 91 del 1972, n. 23 del 1968), ha osservato: che l'esonero solo
di alcuni esercenti la professione forense dagli obblighi di iscrizione
e contributivi costituirebbe per gli esonerati un ingiustificato
privilegio; che non è configurabile alcuna relazione sinallagmatica
fra pensione e contributi, i quali hanno natura tributaria; che
l'imposizione degli obblighi previdenziali non ferisce l'art. 4 Cost.
più che la previsione delle imposte sui redditi di lavoro; che il
richiamo alla libertà di associazione è del tutto fuori luogo nella
materia.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con
l'atto di intervento si osserva: che l'obbligo per tutti gli esercenti
la professione forense di iscriversi alla Cassa e di pagare i
contributi è coerente con la struttura e con la funzione degli
istituti previdenziali previsti dall'art. 38 Cost., fra i quali è la
Cassa, e quindi col cennato precetto costituzionale, nonché con i
doveri di solidarietà imposti dall'art. 2 Cost. e quindi anche con
quest'ultimo precetto; che è estranea ad ogni sistema previdenziale
che sia fondato su principi di mutualità e di solidarietà di gruppo
la correlazione sinallagmatica fra contributi e pensioni, al punto tale
che è soggetta all'assicurazione di maternità persino la lavoratrice
affetta da sterilità assoluta (sentenza Corte cost. n. 91 del 1976).
Si chiede pertanto che le questioni di costituzionalità siano
dichiarate infondate.
4. - Nel corso di analogo giudizio promosso contro la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori dall'avv.
Ballarini ed altri, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 7 ottobre
1982 (Reg. ord. 812 del 1982), ha sollevato, su iniziativa degli
istanti, questione di illegittimità costituzionale degli artt. 2,
comma sesto, e 10, comma terzo, della legge n. 576 del 1980, per
contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo Cost.. Nell'ordinanza di
rimessione si osserva: che la normativa impugnata, in quanto stabilisce
a carico dei pensionati per vecchiaia, che continuino a esercitare la
professione, la riduzione della pensione a due terzi, pone in danno di
detti pensionati una discriminazione irragionevole, perché
attribuisce incidenza sulla pensione a un elemento estraneo ai
presupposti richiesti per l'acquisto di essa e vulnera il principio
secondo il quale il diritto alla pensione, una volta che sia maturato,
è intangibile; che la normativa impugnata è difforme anche dalle
finalità della previdenza, perché assoggetta agli obblighi
previdenziali, senza contropartita adeguata, i detti pensionati,
costretti a continuare l'esercizio professionale dall'inadeguatezza
della pensione, così aggravando l'inadeguatezza stessa.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti alcuni degli
istanti. Con l'atto di costituzione e con successiva memoria si
ribadiscono le ragioni della denunciata incostituzionalità,
sottolineandosi che la riduzione della pensione (sia quella diretta che
quella indiretta, operata questa, mediante l'imposizione degli obblighi
contributivi), ferisce un diritto già acquistato dai pensionati nel
concorso degli elementi costitutivi, e che, avendo i pensionati già
soddisfatto i doveri della mutualità, l'ulteriore obbligo contributivo
è privo di titolo; che la normativa impugnata, lungi dall'incentivare,
disincentiva la realtà tributaria.
Si è costituita anche la Cassa nazionale previdenza e assistenza
Avvocati e Procuratori, la quale, con l'atto di costituzione, ha
osservato fra l'altro: che il sistema previdenziale forense "si basa
non già su un sinallagma assicurativo, bensì su un principio
mutualistico"; che sarebbe contrario al sistema di "ripartizione"
adottato dalla legge n. 576 del 1980 - che destina i contributi al
sollievo dei professionisti oggi in stato di bisogno - esonerare i
pensionati, i quali continuino a esercitare la professione, dai doveri
di mutualità verso i "colleghi meno fortunati".
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con
l'atto di costituzione, sulla base di argomenti analoghi a quelli
svolti nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di Firenze, si
chiede che le questioni di costituzionalità siano dichiarate
infondate.
5. - Nel corso di analogo giudizio promosso contro la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori dall'avvocato
Leopoldo Amorth e altri, il Pretore di Modena, con ordinanza del 22
febbraio 1983 (Reg. ord. n. 442 del 1983) ha sollevato, su iniziativa
degli istanti, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10,
comma terzo in relazione all'art. 2, comma penultimo, della legge n.
576 del 1980 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.. Nell'ordinanza
di rimessione si osserva: che la riduzione della pensione a due terzi,
disposta dalla normativa impugnata nei confronti dei pensionati che
continuino a essere iscritti all'albo è irrazionalmente
discriminativa, sia perché collegata a una circostanza estranea e
successiva alla fattispecie costitutiva del diritto al trattamento
pensionistico (già perfezionata per effetto del versamento dei
contributi necessari, col conseguente acquisto intangibile del diritto
stesso) e per di più meramente formale (come la pura e semplice
iscrizione all'albo professionale), sia perché nel passaggio dalla
disciplina previgente alla nuova disciplina introdotta con la legge in
esame, è operante nei confronti dei soli pensionati sotto la nuova
disciplina; che l'assoggettamento all'obbligo contributivo dei
pensionati i quali continuino l'esercizio professionale è del pari
irrazionalmente discriminatorio in relazione al limitato ulteriore
trattamento pensionistico da essi conseguibile e quindi alla limitata
utilizzabilità per essi dei contributi, i quali sono in parte pagati a
fondo perduto al di là della ipotesi, che è la sola ammissibile, del
contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge; che il detto
assoggettamento a contribuzione finisce per incidere sulla pensione in
godimento, rendendo questa ancor più inadeguata ai bisogni della vita.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Cassa
nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori. Con l'atto di
costituzione e con la successiva memoria: si sostiene la
ragionevolezza, per gli esercenti la professione pensionati, sia
dell'assoggettamento agli obblighi previdenziali, sia della previsione
di un trattamento pensionistico ulteriore differenziato, sia della
riduzione della pensione a fronte della percezione di un reddito di
lavoro (sentenze di questa Corte nn. 105 del 1963 e 155 del 1969); si
contesta la sussistenza di una sostanziale disparità di trattamento
fra pensionati secondo la disciplina previgente; si afferma, con
argomentazioni analoghe a quelle svolte nel giudizio relativo
all'ordinanza del Pretore di Bari 23 settembre 1981 (Reg. ord. n. 751
del 1981), che l'obbligo contributivo trova titolo autonomo nel
perdurante l'esercizio professionale.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Con l'atto
di costituzione, sulla base di argomentazioni parzialmente analoghe a
quelle svolte nei giudizi relativi alle ordinanze del Pretore di
Firenze del 25 e del 27 maggio 1982 (Reg. Ord. nn. 5, 6, 7 del 1983 e
n. 731 del 1982), si chiede che le questioni di incostituzionalità
siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di cui alle otto ordinanze indicate in epigrafe
sono in parte identiche e in parte connesse, giacché tutte concernono
la legittimità costituzionale di dati aspetti (alcuni dei quali aventi
carattere di centralità) della disciplina della previdenza forense
risultanti da disposizioni della legge 20 settembre 1980, n. 576.
Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica
sentenza.
2. - Il presupposto di ammissibilità richiesto dall'art. 23 della
legge n. 87 del 1953, che è costituito dalla valutazione della
rilevanza delle questioni stesse da parte dei giudici a quibus, può
considerarsi realizzato. A tal fine è sufficiente il riferimento
fatto nelle ordinanze di rimessione alle fattispecie oggetto del
giudizio (anche se per alcune di esse contenuto nel preambolo e
limitato alla posizione professionale e previdenziale degli istanti),
tenuto conto degli elementi integrativi di diritto enunciati nella
motivazione.
Occorre dunque passare all'esame delle questioni di legittimità
costituzionale, dando la precedenza a quelle d'ordine generale.
Di alcune delle questioni, a fini di chiarezza di motivazione, è
opportuno raggruppare l'enunciazione dei termini per norme impugnate e
quella delle soluzioni per norme parametro. Di altre, invece, saranno
esposti unitariamente termini e soluzioni.
3. - Il sistema della previdenza forense risultante dalla legge n.
576 del 1980 viene censurato anzitutto mettendosi a raffronto la
massima estensione soggettiva degli obblighi previdenziali e la
limitatezza dei benefici previdenziali per alcuni soggetti.
Si premette che, per effetto dell'art. 22, comma primo della legge
e delle connesse norme sulla contribuzione, gli obblighi previdenziali
gravano in modo incondizionato su tutti gli esercenti con continuità
la professione forense.
Si premette altresì che gli artt. 4 e 5 della legge escludono
rispettivamente il diritto alla pensione di inabilità e il diritto
alla pensione di invalidità per gli iscritti alla Cassa da data
successiva al compimento del quarantesimo anno di età, e che gli artt.
2 e 3 della legge subordinano rispettivamente il diritto alla pensione
di vecchiaia e il diritto alla pensione di anzianità a condizioni
(compimento di un periodo di iscrizione e di assicurazione di almeno
trenta anni per la pensione di vecchiaia, e di almeno trentacinque anni
per la pensione di anzianità) non realizzabili o difficilmente
realizzabili da parte di coloro che siano stati iscritti (eventualmente
senza loro colpa o addirittura loro malgrado) in età avanzata.
Si sospetta quindi che l'art. 22, comma primo della legge "e le
altre norme a esso collegate" siano in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost. in quanto introducono in pari tempo una
ingiustificata perequazione (negli obblighi di iscrizione e di
contribuzione) fra professionisti di et diversa e una altrettanto
ingiustificata sperequazione (nel conseguimento delle prestazioni
previdenziali) in danno dei professionisti di età più avanzata; b)
con l'art. 4 Cost., in quanto determinano un onere ulteriore a carico
del lavoro dei professionisti anziani e così un ostacolo al libero
svolgimento di esso;
c) con gli artt. 18 e 38 Cost., in quanto determinano una
compressione della libertà associativa non giustificata dal
perseguimento di finalità previdenziali, e anzi l'elusione delle dette
finalità, le quali, al pari di quelle della mutualità ad esse
strumentali, non ammettono che una parte dei mutuati, pur esposti ai
rischi e soggetti ai contributi, siano esclusi, già in partenza, dalle
relative prestazioni previdenziali (ordinanza del Pretore di Milano 2
luglio 1982).
4. - Il sistema previdenziale in discorso viene poi contestato in
altro suo momento strutturale, mettendosi a raffronto il criterio -
dettato dall'art. 10, comma primo, della legge n. 576 del 1980 - di
riparto dell'imposizione contributiva fondamentale (cioè del
contributo soggettivo dovuto, per effetto del combinato disposto del
richiamato art. 10, comma primo e dell'art. 22, comma primo della
legge, da ogni iscritto o tenuto a iscriversi alla Cassa di previdenza,
e quindi da ogni esercente con continuità la professione forense), e
il criterio - stabilito dall'art. 2, commi secondo e quinto, della
legge - di calcolo della pensione (di vecchiaia, ma esteso dalle
successive disposizioni agli altri tipi di pensione).
Si premette che, secondo l'art. 10, comma primo della legge, il
contributo soggettivo è calcolato in una percentuale del reddito
professionale, e cioè, (con gradualità decrescente) nella misura del
dieci per cento per la fascia di reddito fino a quaranta milioni, e
nella misura del tre per cento per il reddito eccedente.
Si premette altresì che, secondo l'art. 2, commi secondo e quinto
della legge, la media dei redditi cui va commisurata la pensione (art.
2, comma primo della legge) va calcolata soltanto sui redditi
rientranti nella prima fascia.
Si prospetta quindi la tesi che la cennata disciplina sia in
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto introduce una sperequazione in
danno dei produttori di redditi professionali superiori ai 40 milioni:
produttori costretti a versare, per la fascia eccedente, contributi
senza un corrispondente aumento della pensione (vale a dire senza causa
o a fondo perduto), o, se si vuole, esposti a percepire una pensione
non proporzionata (cioè sproporzionata per difetto) ai contributi
versati (ordinanze del Pretore di Firenze del 25 maggio 1982).
5. - Altre contestazioni vengono mosse per quanto concerne il
trattamento previdenziale di coloro che, avendo conseguito nella
previdenza forense la pensione di vecchiaia, continuino a esercitare la
professione legale. Si ipotizza:
a) che l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza fatto ad
essi dall'art. 22, comma primo, della legge, con conseguente obbligo
della contribuzione (artt. 10, comma secondo e 11, comma quarto, della
legge), sia in contrasto con gli artt. 3, 33, 35 e 38 Cost. in quanto
finisce col porre all'esercizio di una libera professione una
condizione ulteriore rispetto a quella che è l'unica
costituzionalmente consentita, e cioè il superamento dell'esame di
abilitazione (ordinanza del Pretore di Bari del 23 settembre 1981);
b) che l'obbligo della contribuzione fatto ad essi dall'art. 10,
comma terzo della legge, messo in relazione con l'ulteriore trattamento
pensionistico per essi previsto dall'art. 2, comma ottavo della legge -
consistente in un supplemento di pensione liquidabile una sola volta, e
per di più subordinato al compimento di un quinquennio di iscrizione e
di contribuzione, e ridotto nella misura (perché calcolato sulla
metà delle percentuali delle medie dei redditi assunte a base del
calcolo della pensione) - dia luogo a contrasto con l'art. 3, comma
primo o comma secondo, nonché con l'art. 38 Cost.. Ciò, per un
verso, a causa dell'irrazionalità dell'imposizione contributiva e
comunque dell'onerosità della contribuzione, avente incidenza negativa
sulla pensione in godimento (per sé già inadeguata alle esigenze di
vita dei pensionati) e, per altro verso, a causa dell'aleatorietà e
restrittività (quanto alle condizioni di acquisto) e della limitatezza
(quanto alla misura) del trattamento pensionistico ulteriore: fattori
entrambi di scorrelazione fra contributi e prestazioni pensionistiche
(ordinanza del Pretore di Bari 23 settembre 1981; ordinanze del Pretore
di Firenze del 25 maggio 1982; ordinanza del Pretore di Firenze 27
maggio 1982; ordinanza del Pretore di Bologna 4 ottobre 1982; ordinanza
del Pretore di Modena 22 febbraio 1983);
c) che la riduzione a due terzi della pensione di vecchiaia in
godimento prevista per essi dall'art. 2, comma sesto della legge, oltre
ai profili di illegittimità per contrasto con l'art. 3 Cost. come
sopra denunciati a carico dell'art. 10, comma terzo della legge (ord.
Pretore di Bologna 4 ottobre 1982), ne presenti uno particolare o più
accentuato. Ciò in quanto introdurrebbe fra pensionati una distinzione
sulla base di un elemento (la continuazione dell'esercizio
professionale) non compreso fra quelli costitutivi del diritto a
pensione (l'anzianità contributiva e l'età pensionabile), concorrendo
i quali il diritto stesso deve ritenersi acquisito intangibilmente
(ordinanze del Pretore di Bologna 4 ottobre 1982 e del Pretore di
Modena 22 febbraio 1983), anzi sulla base di un elemento meramente
formale, qual è l'inscrizione all'Albo (ordinanza del Pretore di
Modena 22 febbraio 1983).
6. - Per la soluzione delle questioni poste è necessario darsi
carico della tipologia dei sistemi previdenziali e della collocazione
in essa della previdenza forense.
Come è noto, l'organizzazione giuridica della previdenza sociale
presenta, sia con riguardo a categorie diverse, sia con riguardo alla
stessa categoria in tempi diversi, una sensibile varietà di sistemi.
Ciò implica qualche ostacolo all'individuazione dei tipi tanto in
relazione alla irripetibile individualità di ogni sistema (sentenze
Corte cost. n. 91 del 1972 e n. 62 del 1977), quanto in relazione alla
gradualità con la quale, in questa materia, gli stessi tipi sono
realizzati mediante soluzioni intermedie (sentenze Corte cost. n. 65
del 1979 e n. 128 del 1973).
Con riferimento all'esperienza italiana è tuttavia possibile
enucleare due tipi, ai quali i singoli sistemi possono ricondursi:
quello, prevalso soprattutto in passato, definibile come "mutualistico"
e quello, che tende a prevalere nel presente momento storico,
definibile come "solidaristico".
Il primo tipo è caratterizzato, per un verso, dalla riferibilità
dell'assunzione dei fini e degli oneri previdenziali all'esigenza della
divisione del rischio fra gli esposti e quindi dalla corrispondenza fra
rischio e contribuzione, e, per altro verso, da una rigorosa
proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. È
ravvisabile nei sistemi di tale primo tipo, particolarmente in
riferimento alla cennata proporzionalità, l'influenza del modello
dell'assicurazione privata e del relativo nesso sinallagmatico fra
premi e indennità o rendite.
Il tipo di previdenza solidaristico è invece caratterizzato, per
un verso, dalla riferibilità dell'assunzione dei fini e degli oneri
previdenziali, anziché alla divisione del rischio fra gli esposti, a
principi di solidarietà, operanti all'interno di una categoria, con
conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione (cfr. sent.
n. 91 del 1976 in materia di assicurazione della maternità a proposito
delle lavoratrici sterili) e, per altro verso, dalla irrilevanza della
proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali. Qui i
contributi vengono in considerazione, in ragione del prelievo fra tutti
gli appartenenti alla categoria secondo la loro capacità contributiva,
unicamente quale strumento finanziario della previdenza, mentre le
prestazioni sono proporzionate soltanto allo stato di bisogno (sia esso
considerato eguale o no per tutti i soggetti). È ravvisabile in tale
secondo tipo l'influenza del modello della sicurezza sociale, per
eccellenza informato a principi di solidarietà operanti direttamente
nei confronti dei membri della collettività generale, ma sempre
secondo il criterio della capacità contributiva.
Ora, sebbene la gradualità nella realizzazione di un tipo, importi
qualche parallela difficoltà anche nella qualificazione tipologica del
singolo sistema considerato, tuttavia la qualificazione è consentita
alla stregua dei caratteri prevalenti del sistema.
E, per quanto concerne il sistema previdenziale forense, essa è
stata operata dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, la quale,
anche se in riferimento alla disciplina recata dalla previgente legge
22 luglio 1975, n. 319, ha ricondotto il sistema in argomento al tipo
solidaristico e ne ha affermato in tal modo la rispondenza agli artt. 2
e 38 Cost..
7. - In particolare è stato rilevato, con la detta sentenza di
questa Corte n. 62 del 1977, che il sistema ha abbandonato la tecnica
(propria del tipo "mutualistico") dell'accreditamento dei contributi in
conti individuali per far luogo a una gestione collettiva dei
contributi stessi, ed ha abbandonato altresì il connesso criterio
della proporzionalità delle pensioni ai contributi per far luogo a un
trattamento pensionistico di categoria che rientra, quanto ai mezzi e
ai fini, "nel quadro generale dell'adempimento dei doveri di
solidarietà cui si richiama l'art. 2 Cost.".
E ne è stata tratta la conclusione che "la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza degli Avvocati e Procuratori risponde a questi
fini generali nell'ambito della categoria, sicché per essa resta
superato il concetto stesso di semplice mutualità per espandersi,
appunto, in quello di previdenza" (vale a dire: di solidarietà nella
previdenza). Conclusione che trova riscontro là dove la stessa
sentenza, richiamandosi alle precedenti sentenze n. 91 del 1972 e n. 23
del 1968, definisce come "tributaria" la natura della contribuzione
previdenziale(almeno con riguardo al contributo "personale" - ora
"soggettivo" - che ne costituisce l'elemento qualificante).
8. - La qualificazione e la valutazione positiva del sistema allora
operate vanno tenute ferme, nonostante che spesso (e anche in taluni
scritti difensivi prodotti nei presenti giudizi) i concetti di
mutualità e di solidarietà siano promiscuamente adoperati.
Non importa indugiare sulla ipotesi che l'uso sia dovuto a
vischiosità concettuale ovvero ad apparente o a reale sopravvivenza di
elementi mutualistici in sistemi previdenziali di tipo solidaristico,
sopravvivenza che, anche se reale, sarebbe comunque priva di
significanza in presenza della qualificazione tipologica del sistema
così operata sulla base dei suoi caratteri prevalenti.
Importa piuttosto negare risolutamente che la previdenza forense, e
così del resto le altre previdenze concernenti professioni
intellettuali, possano qualificarsi di tipo mutualistico per essere
organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e
alle rispettive attività tipiche, e secondo un criterio di accentuata
autonomia strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto
all'assicurazione generale obbligatoria e alle previdenze dell'impiego
pubblico.
Invero si tratta di scelte che sono compatibili con l'idea di
solidarietà, e che anzi ne rappresentano una specificazione,
giustificata dal pluralismo che informa il nostro ordinamento:
pluralismo che ammette solidarietà operanti nell'ambito di
collettività minori.
9. - La qualificazione e la valutazione, allora formulate per il
sistema quale risulta dalla legge n. 319 del 1975, non hanno ragione di
mutare per il sistema quale risulta dalla vigente legge n. 576 del
1980, non essendo motivo idoneo a far ritenere che con quest'ultima
legge il sistema sia stato rimodellato, almeno in parte, sul tipo
mutualistico o addirittura sullo schema proprio dell'assicurazione
privata.
Non è decisiva, infatti, la restituzione dei contributi disposta,
peraltro con i soli interessi legali, a favore degli iscritti che non
abbiano maturato il diritto a pensione (art. 21, legge n. 576 del
1980), perché essa non implica necessariamente la corrispettività
fra contributi e pensioni, ma soltanto una particolare configurazione
dei doveri di solidarietà posti comunque a carico di tutti gli
iscritti.
Né è decisiva la sostituzione, a una pensione eguale per tutti
nell'ammontare, di una pensione "retributiva", cioè commisurata a una
certa media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali, giacché
con tale criterio (accolto del resto anche nell'assicurazione generale
obbligatoria), la pensione non è stata resa proporzionale o
addirittura corrispettiva ai contributi, ma è stata adeguata allo
stato di bisogno, a sua volta non più considerato astrattamente
"eguale", ma qualificato in concreto dal reddito professionale venuto
meno, e, per questa via, dal lavoro svolto.
Mentre è addirittura irrilevante la sostituzione, per quanto
concerne il prelievo e la destinazione dei contributi, al criterio
della "capitalizzazione", (secondo il quale la contribuzione è
prelevata oggi in vista dell'erogazione delle pensioni, e quindi dei
bisogni, di domani), del criterio della "ripartizione" (secondo il
quale la contribuzione è prelevata oggi per sopperire all'erogazione
delle pensioni, e quindi ai bisogni, di oggi). Ché anzi il nuovo
criterio è del tutto difforme dallo schema della corrispettività e
del tutto conforme al principio di solidarietà, in quanto elimina ogni
collegamento fra contributi versati e pensioni percepite dagli stessi
soggetti, anche se considerati collettivamente (come dalla legge n. 319
del 1975).
10. - Dopo quanto fino ad ora osservato circa la qualificazione
tipologica del sistema e circa la rispondenza del tipo cui esso
appartiene ai principi espressi negli artt. 2 e 38 Cost., appare chiaro
che è vano tanto addebitare al sistema stesso di non adeguarsi ad
altri tipi e ai rispettivi modi di essere, quanto rappresentare come
operazioni normative discriminatorie e/o arbitrarie quelli che sono
momenti strutturali o modalità applicative di esso riferibili a modi
di essere del tipo di appartenenza. Critiche del genere (non meno di
quelle di inadeguatezza del sistema a perseguire i fini della
previdenza, che vengano mosse senza darsi carico della inevitabile
gradualità con la quale tali fini vengono realizzati e della
correlativa modulazione del trattamento: cfr. sent. di questa Corte n.
65 del 1979) corrono il rischio di arenarsi sulle secche della
insindacabilità delle scelte di politica sociale operate dal
legislatore.
Ciò naturalmente non importa ritenere che è precluso a questa
Corte il sindacato di ragionevolezza sull'esercizio della
discrezionalità che alle dette scelte presiede. Importa soltanto
ritenere che è più conducente orientare il sindacato stesso alla
verifica della coerenza interna del sistema, cioè della congruenza fra
i singoli strumenti giuridici adottati e i fini specificamente
perseguiti, (per fini intendendosi la misura qualitativa e quantitativa
degli obbiettivi di fondo della previdenza che il legislatore si è
determinato a realizzare), nonché della conformità dei detti
strumenti ai principi e ai criteri cardine assunti. Principi e criteri
cardine i quali, nel caso del tipo solidaristico, sono costituiti, per
quanto concerne l'attribuzione e distribuzione degli oneri
previdenziali, dall'adeguamento alla capacità contributiva e, per
quanto concerne l'attribuzione e la distribuzione dei benefici
previdenziali, dall'adeguamento allo stato di bisogno.
11. - Se così è, perdono consistenza tutte le censure sopra
riportate nei numeri dal 3 al 5, relative alla violazione del principio
di eguaglianza sotto i profili della irragionevolezza e della
disparità di trattamento. Infatti esse poggiavano sul presupposto che
ogni corretto sistema presenti il requisito della (pari)
proporzionalità, per ogni soggetto o classe di soggetti appartenente
alla categoria protetta, fra costi e benefici della tutela, vale a dire
fra oneri contributivi e trattamento pensionistico. E solo in relazione
a tale presupposto sono dirette a rappresentare la mancanza del
requisito stesso come vizio di legittimità del sistema previdenziale
forense (quale risulta dalla legge n. 576 del 1980) per violazione del
principio di eguaglianza. Una volta stabilito che il requisito è
soltanto un modo di essere proprio del tipo mutualistico e che,
viceversa, l'abbandono di esso è un modo di essere proprio del tipo
solidaristico (cui il sistema in argomento si adegua), le censure
stesse mostrano tutta la loro fragilità.
Tanto va detto delle censure riportate al n. 3, lett. a) e, in
parte qua, lett. c) concernenti la contrapposizione, operata dalle
ordinanze di rimessione, fra il carattere assoluto e gravoso degli
obblighi previdenziali imposti e quello condizionato e limitato dei
benefici previdenziali perseguibili dai professionisti iscritti in età
avanzata.
Tanto va ritenuto altresì della censura riportata al n. 4,
concernente l'asserita sperequazione in danno dei produttori di redditi
professionali superiori ai 40 milioni, costretti a versare, per la
fascia eccedente, contributi ai quali non corrisponde un aumento della
pensione.
Ma altrettanto va affermato delle censure riportate al numero 5,
lett. a), e, in parte qua, lett. b), concernenti la contrapposizione,
operata dalle ordinanze di rimessione, fra l'assolutezza e gravosità
degli obblighi previdenziali imposti e l'aleatorietà e ristrettezza
dei benefici previdenziali perseguibili dai pensionati per vecchiaia
che continuino a esercitare la professione forense rimanendo iscritti
all'albo.
E altrettanto, infine, va riconosciuto delle censure riportate al
n. 5, lett. c), relative all'ulteriore condizione di sfavore fatta ai
suddetti pensionati mediante la riduzione della pensione a due terzi.
Ciò anche per quel che concerne la asserita incongruenza di una
riduzione disposta per cause diverse degli elementi costitutivi del
diritto: la protestata intangibilità di esso è infatti collegata
all'idea della proporzionalità fra pensione e contributi versati.
Valgono per tali censure, e vanno pertanto ribadite e anzi
riformulate in termini più generali, le conclusioni raggiunte dalla
sentenza di questa Corte n. 62 del 1977, secondo le quali "l'assunto di
irrazionalità ai sensi dell'art. 3 Cost. del sistema vigente" (della
previdenza forense, risultante dalla legge n. 319 del 1975 e, ora,
dalla legge n. 576 del 1980) "per mancata proporzionale corrispondenza
tra oneri personali contributivi e misura della pensione, non è
accoglibile".
12. - In positivo è peraltro giustificato nell'ottica
solidaristica:
a) Porre la contribuzione (annua) a carico di tutti gli esercenti
con continuità la professione e proporzionarla nella misura al reddito
professionale (annuo), correlandola così alla capacità contributiva
generica (desunta dall'esercizio professionale) e specifica (desunta
dal reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF), e non già ai benefici
previdenziali conseguibili in futuro da ciascun esercente o gruppo di
esercenti. E correlare invece tali benefici, nelle condizioni di
acquisto, agli specifici fini previdenziali insindacabilmente assunti
dal legislatore sulla base della valutazione dei presupposti e delle
disponibilità finanziarie, e, nella misura, allo stato di bisogno;
b) Applicare analoghi criteri, per quanto concerne l'imposizione
contributiva, ai pensionati che continuino a esercitare la professione
rimanendo iscritti all'albo. Non è irrazionale ravvisare anche per
essi nell'esercizio professionale un segno della capacità
contributiva, né presumere l'effettivo esercizio sulla base
dell'iscrizione all'albo. Né si vede perché la solidarietà'
contributiva dei pensionati stessi dovrebbe essere "già assolta in
parte" (ordinanza del Pretore di Milano) mediante il versamento del
contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge n. 576 del 1980
(a prescindere dal fatto che, essendo ripetibile, tale contributo
finisce per gravare su soggetti estranei alla categoria professionale e
quindi non astretti dalla relativa solidarietà, non è esatto che
soltanto esso, e non anche quello soggettivo, sia disancorato dalla
corrispettività con la pensione);
c) Ridurre la misura della pensione in godimento nei confronti dei
pensionati predetti, assumendosi la continuazione dell'esercizio
professionale non soltanto come segno di capacità contributiva, ma
anche come sintomo di attenuazione dello stato di bisogno. Un criterio
del genere, peraltro, ricorre anche nell'assicurazione generale
obbligatoria (cfr. sentenza di questa Corte n. 155 del 1969).
13. - Più breve motivazione è sufficiente a dimostrare che sono
infondate le censure prospettate nei numeri dal 3 al 5 in riferimento
alla violazione di altri precetti costituzionali.
Così la censura concernente l'incidenza negativa della
caratteristica strutturale del sistema (mancata correlazione per i
singoli iscritti fra oneri e vantaggi), per l'asserito suo effetto
disincentivante sulla libertà di lavoro dei professionisti più
anziani, con conseguente violazione dell'art. 4 Cost. (n. 3, lett. b).
L'addebito è stato già disatteso da questa Corte con la sentenza n.
62 del 1977. E appena il caso di aggiungere che particolari circostanze
di fatto soggettive, in relazione a qualunque normativa, possono sempre
rendere difficile la scelta di un certo tipo di lavoro sotto il profilo
della convenienza economica (si pensi all'ipotesi di carriere
impiegatizie nelle quali l'ingresso tardivo precluda il raggiungimento
di dati traguardi), senza che per questo la libertà della scelta sia
esclusa o compressa. E naturalmente il discorso può valere anche per i
professionisti pensionati per vecchiaia.
Così la censura concernente l'incidenza negativa della cennata
caratteristica sulla libertà di associazione, per mancato
perseguimento dei fini previdenziali (che soli potrebbero
giustificarla) con violazione degli artt. 18 e 38 Cost. (n. 3 lett.
c). La censura è diretta a contestare l'adeguatezza del sistema stesso
valutandola non già, ammissibilmente, rispetto ai soli fini di
attuazione dell'art. 38 Cost. assunti in concreto dal legislatore in
relazione alla situazione socio-economica nella e sulla quale esso è
chiamato a operare (sentenze di questa Corte n. 65 del 1979 e n. 128
del 1973 citate), bensì, inammissibilmente, in relazione all'integrale
realizzazione degli obiettivi del precetto costituzionale considerati
nella loro virtuale ampiezza.
Così ancora le censure concernenti l'assoggettamento
dell'esercizio professionale, per i pensionati, a una condizione
ulteriore rispetto a quella dell'esame di abilitazione prevista
dall'art. 33 Cost., con conseguente violazione di tale precetto,
nonché di quelli racchiusi negli artt. 35 e 38 Cost. (n. 5, lett.
a). Tali censure urtano contro l'ovvia constatazione che gli obblighi
previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto
condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come
conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è
costituito da tale esercizio.
14. - Vanno, infine, considerate distintamente le censure dirette
contro la regolamentazione della decorrenza (vale a dire dei termini
soggettivi di operatività nel tempo) della disciplina pensionistica
introdotta con la legge n. 576 del 1980, disciplina che per effetto
dell'art. 26 della legge stessa è applicabile alle pensioni (di
vecchiaia e di anzianità) maturate dal 1 gennaio del secondo anno
successivo alla sua entrata in vigore, laddove per le pensioni (di
vecchiaia) maturate anteriormente alla detta data è applicabile la
disciplina previgente.
Si prospetta con tali censure la violazione dell'art. 3 Cost. sotto
due diversi (e in un certo senso contrapposti) profili, sostenendosi:
a) che la regolamentazione sembra determinare una sperequazione
ingiustificata in danno dei pensionati secondo la disciplina
previgente, per i quali, essendo il requisito dell'anzianità di
iscrizione maturato al compimento dei venticinque anni (art. 8, lett.
b, legge 22 luglio 1975, n. 319) anziché al compimento dei trenta
anni, come per la nuova disciplina, sarebbe ridotta di cinque anni - e
per di più degli anni più recenti, da ritenere quelli produttivi di
maggior reddito - la base di calcolo della pensione, assunta dall'art.
2 della nuova legge nella media dei redditi professionali più elevati
nell'ambito dell'ultimo periodo (ordinanze del Pretore di Firenze del
25 maggio 1982);
b) che la regolamentazione sembra determinare una sperequazione
ingiustificata in danno dei pensionati secondo la nuova disciplina, per
i quali soltanto, nel caso di continuazione dell'esercizio
professionale anzi di mera iscrizione all'albo, sarebbe operante la
riduzione della pensione a due terzi (ordinanza del Pretore di Modena
22 febbraio 1983).
Entrambi i profili sono privi di fondamento: Quanto al primo (sub
a) è da osservare che la censura non sembra tener conto adeguato della
facoltà dei pensionati secondo la disciplina previgente di chiedere la
riliquidazione secondo l'art. 28 della legge n. 576 del 1980, facoltà
che costituisce per se stessa notevole strumento perequativo fra
pensionati prima e pensionati dopo l'entrata in vigore della nuova
disciplina.
In ogni caso l'oggetto della censura stessa si riduce a ciò, che
la legge ha innovato la disciplina previgente aumentando la durata
minima dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento e
che la legge stessa ha fissato una data per il trapasso dalla
disciplina previgente a quella nuova. Ma l'innovazione in sé non è
irrazionale, mentre la fissazione di un momento temporale di decorrenza
è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa.
Quanto al secondo (sub b), è da considerare, oltre a quanto è
stato osservato or ora circa l'inevitabilità di una cesura temporale
fra applicabilità della disciplina previgente e applicabilità di
quella nuova, che non può vietarsi al legislatore di valutare più
rigorosamente, nel quadro di un riassetto della disciplina forense, il
sintomo di attenuazione dello stato di bisogno costituito, secondo
quanto sopra affermato, dalla continuazione dell'esercizio
professionale, né di presumere tale continuazione sulla base
dell'iscrizione all'albo.
In ogni caso l'oggetto della censura si riduce a ciò, che con la
nuova disciplina sarebbe modificato in peius il regime del
pensionamento per gli iscritti non ancora pensionati al momento di
decorrenza di essa. Ma una volta stabilito che il sistema previdenziale
introdotto con la legge n. 576 del 1980, senza che con questo sia
ferito alcun principio onnivalido della previdenza sociale, è
disancorato (come del resto era almeno in parte lo stesso sistema
introdotto con legge n. 319 del 1975) dalla corrispondenza fra
contributi e pensioni, ne discende che non è configurabile un diritto
dell'iscritto all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente
al momento in cui ebbe inizio la iscrizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze indicate in epigrafe,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 sollevate, in
riferimento agli artt. 3, cpv., 31, 33, 35 e 38 Cost., dall'ordinanza
del Pretore di Bari del 23 settembre 1981;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo della legge 20 settembre
1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e
38 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di Firenze del 25 maggio 1982
(Reg. ord. n. 5, n. 6 e n. 7 del 1983), e dall'ordinanza del Pretore di
Firenze del 27 maggio 1982; nonché le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10, comma primo, lett. b, e 2, commi secondo
e quinto, della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalle tre ordinanze del Pretore di
Firenze 25 maggio 1982; nonché le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle tre ordinanze del
Pretore di Firenze del 25 maggio 1982;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 22, comma primo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 "e di
ogni altra norma a essa collegata", sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 4, 18 e 38 Cost. dall'ordinanza del Pretore di Milano del 2
luglio 1982;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, comma sesto e 10, comma terzo, della legge 20 settembre
1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma
secondo Cost., dall'ordinanza del Pretore di Bologna del 7 ottobre
1982;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 10, comma terzo, e 2, comma penultimo, della legge 20
settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost., dall'ordinanza del Pretore di Modena del 22 febbraio 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte