Sentenza n. 132/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 697Codice penale
- art. 2legge 497/1974
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,
terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi"); degli artt. 697 codice penale, 2 e 7 legge 2 ottobre 1967
n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi") e successive
modificazioni; artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 ("Nuove norme
contro la criminalità"), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre
1980 e il 2 ottobre 1981 dal Tribunale di Sondrio, il 6 maggio 1982 dal
Tribunale di Sciacca, il 24 settembre 1981 dal Tribunale di
Caltanissetta, il 27 febbraio 1981 dal Tribunale di Sondrio, l'11
gennaio, 31 marzo, 7 e 18 giugno, 18 ottobre, 24 settembre, 3 e 19
novembre, 1 e 15 ottobre 1982, 22 e 29 aprile 1983 dal Tribunale di
Agrigento, 18 ottobre 1984 dal Tribunale di Lucera, il 4 maggio 1981,
l'11 e il 14 giugno 1982 dal Tribunale di Agrigento, rispettivamente
iscritte ai nn. 43, 44, 532, 679 del Reg. Ord. 1982; ed ai nn. 197,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896,897,
898 del Reg. Ord. 1983; ai nn. 25, 272, 273, 274 del Reg. Ord. 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 137 e 331
dell'anno 1982, nn. 67, 225, 232 dell'anno 1983, nn. 67 bis, 131 bis,
196 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 6 maggio 1982 (reg. ord. n. 532/82), emessa
nel procedimento penale a carico di Milazzo Leonardo, accusato di aver
detenuto, senza averne fatta denunzia, una carabina ad aria compressa,
il Tribunale di Sciacca ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo
comma, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi"), nella parte in cui non assimila le armi ad aria compressa
sia lunghe sia corte a quelle destinate alla pesca. Osserva il
Tribunale che la norma impugnata - in quanto considera armi comuni da
sparo quelle ad aria compressa sia lunghe sia corte, mentre non
considera tali quelle destinate alla pesca - diversifica dal punto di
vista penalistico congegni ad aria compressa, entrambi destinati ad uso
sportivo e ricreativo nonché dotati di analoga potenzialità
offensiva, e conseguentemente assoggetta ad una illegittima disparità
di trattamento i detentori dell'uno e dell'altro congegno.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
il rigetto della questione, ed osservando che è chiaramente infondato
il presupposto da cui muove il giudice a quo, e cioè che le armi ad
aria compressa e quelle destinate alla pesca sarebbero entrambe
destinate ad uso sportivo e ricreativo ed avrebbero analoga
potenzialità offensiva. Innanzitutto, invero, non spetta al giudice
valutare la potenzialità offensiva di un'arma, trattandosi di un
giudizio tecnico che, nella definizione di una fattispecie astratta e
generale quale quella normativa, rientra nella esclusiva competenza del
legislatore. In secondo luogo, il legislatore, proprio in
considerazione della intrinseca idoneità delle armi ad aria compressa
a recare offesa alla persona, le ha equiparate a quelle comuni da
sparo, ammettendo però la possibilità di accertare che esse, per le
loro caratteristiche tecniche, non sono adatte ad offendere la persona.
Le armi destinate alla pesca, invece, appartengono ad una categoria del
tutto differente (a nulla rilevando il preteso uso comune sportivo e
ricreativo, mera opinione del giudice a quo), che giustamente e
coerentemente il legislatore ha considerato in modo diverso rispetto
alla prima. In sostanza, conclude l'Avvocatura, deve escludersi che si
sia in presenza di una differenziazione priva di ragionevolezza, una
volta che le scelte demandate al legislatore certamente non si
traducono in arbitrio. Del resto, la riprova della coerenza e
razionalità della scelta legislativa si ha proprio nella esclusione,
dalla categoria delle armi comuni da sparo, sia di quelle destinate
alla pesca sia di quelle ad aria compressa per le quali la speciale
Commissione, di cui all'art. 6 legge n. 110 del 1975, abbia escluso
l'attitudine a recare offesa alla persona, non accettabile apparendo
invece una indiscriminata equiparazione delle armi ad aria compressa in
generale a quelle destinate alla pesca.
2. - Con due ordinanze emesse il 18 giugno 1982 (reg. Ord, n.
214/83) ed il 24 settembre 1982 (reg. ord. n. 216/83), il Tribunale di
Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile
1975 n. 110, nella parte in cui equipara le armi ad aria compressa alle
armi comuni da sparo.
Dopo aver sottolineato la mancata corrispondenza al comune senso di
giustizia dell'equiparazione normativa fra i due tipi di armi ed il
disagio che da essa deriva per molti giudici ed operatori di polizia,
osserva il Tribunale che la diversità delle fattispecie penalmente
parificate è stata avvertita dallo stesso legislatore quando,
attraverso le differenti espressioni "sono armi comuni da sparo" e
"sono... considerate armi comuni da sparo" contenute nell'art. 2 legge
n. 110/75, ha reso palese l'intendimento di realizzare la detta
equiparazione attraverso una fictio iuris. Data però la diversità
delle fattispecie sul piano ontologico, la loro equiparazione normativa
non appare ragionevole, perché se pur consente al giudice una
diversificazione sanzionatoria ex art. 133 codice penale, non soddisfa
tuttavia altre esigenze di adeguamento dei trattamenti normativi
sostanziali e processuali alle singole fattispecie in relazione alla
loro effettiva diversità (ad es., obbligatorietà del rito
direttissimo e dell'arresto in flagranza, possibilità di perquisizioni
ex art. 41 t.u.l.p.s., presenza di aggravanti, inapplicabilità di
provvedimenti di clemenza, ecc.). Del resto, conclude il Tribunale, a
sostegno della parificazione neppure può dedursi una presunta uguale
pericolosità, posto che dal novero delle armi agli effetti penali sono
comunque escluse quelle destinate alla pesca, ancorché ad aria
compressa e ancorché aventi una potenza offensiva maggiore delle altre
armi ad aria compressa e di quelle indicate nella norma impugnata, la
quale appare pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo
della mancata aderenza del trattamento, in ogni suo aspetto
considerato, alle diversità delle singole fattispecie concrete.
Entrambe le ordinanze sono state regolarmente comunicate,
notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
3. - Identica questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 18
aprile 1975 n. 110, nella parte in cui equipara le armi ad aria
compressa alle armi comuni da sparo, è stata sollevata dal medesimo
Tribunale di Agrigento con sei ordinanze, emesse il 15 ottobre 1982
(reg. ord. n. 896/83), il 3 novembre 1982 (reg. ord. nn. 890, 891 e
895/83, il 19 novembre 1982 (reg. Ord. n. 892/83), e il 29 aprile 1983
(reg. ord. n. 898/83). Il medesimo Tribunale, con ordinanza del 1
ottobre 1982 (reg. Ord. n. 897/83), ha altresì impugnato l'art. 697
codice penale, nella parte in cui il munizionamento per le armi ad aria
compressa è equiparato a quello per le armi da fuoco, mentre ha ancora
impugnato l'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, nella
parte in cui equipara le armi a gas alle armi da fuoco, con due
ordinanze del 14 giugno 1982 (reg. ord. n. 274/85) e del 18 ottobre
1982 (reg. ord. n. 215/83), nonché nella parte in cui equipara gli
strumenti lanciarazzi alle armi comuni da sparo, con altre due
ordinanze dell'11 marzo 1983 (reg. ord. n. 893/83) e del 22 aprile 1983
(reg. ord. n. 894/83).
Tutte e undici le suddette ordinanze (regolarmente comunicate,
notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale) sono peraltro
motivate, quanto alla non manifesta infondatezza, esclusivamente
mediante rinvio alla precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 24
settembre 1982.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di
rilevanza, essendo le ordinanze di rimessione motivate per relationem e
non contenendo alcuna precisazione in ordine alle fattispecie concrete,
e comunque manifestamente infondate oppure infondate, essendo già
state risolte con le sentenze nn. 108 e 109 del 1982.
4. - Analoghe questioni sono state anche sollevate, con tre
ordinanze del 10 ottobre 1980 (reg. ord. n. 43/82), del 27 febbraio
1981 (reg. ord. n. 197/83) e del 2 ottobre 1981 (reg. ord. n. 44/82),
dal Tribunale di Sondrio nonché con ordinanza del 18 ottobre 1984
(reg. ord. n. 25/85), dal Tribunale di Lucera, il quale ultimo peraltro
ha impugnato, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 10 e 14 legge
14 ottobre 1974 n.497, in relazione all'art. 2 legge 18 aprile 1975 n.
110, sotto un triplice profilo: perché le armi ad aria compressa sono
parificate a quelle da fuoco; perché ad esse non sono parificate vere
e proprie armi, pericolose quanto quelle da fuoco; perché nell'ambito
della medesima categoria delle armi ad aria compressa il legislatore ha
operato una distinzione insussistente, aleatoria, discriminante.
Osserva invero il Tribunale di Lucera che le armi ad aria compressa
hanno notoriamente scarsissima capacità offensiva, per cui la loro
pericolosità è assimilabile a quella della "fionda" costruita
artigianalmente da un ragazzo e che scagli pietre appuntite; che tali
armi sono sempre state considerate come giocattoli e non sono state mai
usate per commettere reati dolosi contro la persona o il patrimonio,
preferendosi a tali scopi oggetti contundenti o appuntiti o copia di
armi da fuoco; che quindi è ingiustificato farle rientrare nel novero
delle armi comuni ed equipararle a quelle da fuoco, in cui sono
compresi strumenti assai più pericolosi e letali; che ugualmente
ingiustificata è l'esclusione dalla categoria delle armi comuni da
sparo di altri arnesi la cui pericolosità è rapportabile a quella
delle armi da fuoco (armi subacquee ad aria compressa, balestre, archi,
fionde da competizione), idonei a provocare la morte ed il cui porto
non presenta difficoltà maggiori o diverse; che parimenti contraria al
principio di eguaglianza è la discriminazione, nell'ambito della
species, scarsamente pericolosa, delle armi ad aria compressa, di
alcune di esse, sulla base dell'esclusione dell'attitudine a recare
offesa alla persona, mentre analoga discriminazione non vi è stata fra
armi ad aria compressa ed armi da fuoco, dove invece la
differenziazione è nelle cose, è notevole ed è più giustificata.
Le dette ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
5. - Con cinque ordinanze del 4 maggio 1981 (reg. ord. n. 272/85),
dell'11 gennaio 1982 (reg. ord. n. 211/83), del 31 marzo 1982 (reg.
ord. n. 212/83), del 7 giugno 1982 (reg. ord. n. 213/83) e dell'11
giugno 1982 (reg. ord. n. 273/85), emesse nel corso di procedimenti
penali a carico di soggetti accusati di avere illegalmente detenuto e
portato pistole a gas o pistole lanciarazzi o carabine ad aria
compressa, il Tribunale di Agrigento ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile
1975 n. 110, nella parte in cui attribuisce alla commissione di cui al
successivo art. 6 il potere di escludere dal novero delle armi agli
effetti della legge penale quelle che non abbiano attitudine a recare
offesa alla persona, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.,
nonché nella parte in cui equipara alle armi comuni da sparo gli altri
oggetti ivi indicati, in riferimento all'art. 3 Cost..
Osserva il Tribunale che la detta commissione, con l'esercizio del
potere attribuitole, delimitando il concetto di arma, finisce col
delimitarne l'effettiva nozione agli effetti penali, e che quindi la
disposizione impugnata demanda ad un organo amministrativo la funzione
definitoria di un elemento costitutivo della fattispecie penale, sì da
apparire in contrasto con la riserva di legge di cui all'art. 25,
secondo comma, Cost.. Quanto al contrasto con l'art. 3 Cost. il
Tribunale svolge considerazioni analoghe a quelle sopra riportate in
relazione all'ordinanza dello stesso Tribunale del 24 settembre 1982.
Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel primo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto
di rilevanza ovvero manifestamente infondate o comunque infondate.
In particolare, quanto al presunto contrasto con l'art. 25, secondo
comma, Cost., osserva l'Avvocatura che la questione presuppone una
inesatta interpretazione della norma impugnata, in quanto, come ha
osservato la sent. n. 109 del 1982, la norma vivente è invece nel
senso che l'espressione "escluse", con cui ha inizio la seconda parte
del comma, si riferisce unicamente alle armi ad aria compressa e non
anche agli altri oggetti ivi elencati, e cioè agli strumenti
lanciarazzi, alle armi da bersaglio da sala o ad emissione di gas. Se
perciò la legge ammette solo per le armi ad aria compressa, e non
anche per quelle ad emissione di gas, la possibilità di accertare che
per le loro caratteristiche tecniche non sono adatte ad offendere la
persona, la questione di legittimità costituzionale risulta
inammissibilmente proposta nei confronti di una norma ipotetica,
diversa da quella effettivamente esistente nel nostro ordinamento. La
questione sarebbe comunque manifestamente infondata per le
argomentazioni contenute nella sent. n. 108 del 1982 (seguita da
diverse ordinanze di manifesta infondatezza).
Quanto al presunto contrasto con l'art. 3 Cost., l'Avvocatura
osserva che la questione è manifestamente inammissibile per assoluta
carenza di motivazione sulla rilevanza, affermata solo apoditticamente
senza il minimo cenno alla concreta fattispecie in esame. La questione
è comunque infondata, non potendosi contestare il potere del
legislatore di riservare uguali trattamenti normativi sostanziali e
processuali a fattispecie in parte diverse, salva l'ipotesi che tale
uguaglianza di trattamento risulti in contrasto con evidenti principi
di ragionevolezza, il che nell'ordinanza di rinvio neppure è
denunciato e comunque non è dato ritenere.
6. - Con ordinanza del 24 settembre 1981 (reg. ord. n. 679/82) il
Tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.,
degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e successive
modificazioni, in relazione all'art. 2 legge 18 aprile 1975 n. 110,
nella parte in cui le armi ad aria compressa vengono equiparate, ai
fini sanzionatori, alle armi comuni da sparo.
Osserva il Tribunale che, stante la loro diversa pericolosità
offensiva, è illegittima la parificazione tra i differenti tipi di
armi ricompresi nella generale categoria di "armi comuni da sparo"; che
è censurabile la sproporzione fra misura della pena e significatività
della sanzione, posto che la medesima pena si applica a situazioni la
cui diversità è di tutta evidenza, mentre restano sfornite di
sanzione situazioni identiche a quelle colpite da sanzione penale; che
le norme impugnate sono altresì in contrasto con l'art. 27, comma
terzo, Cost., giacché la funzione rieducativa della pena impone che la
misura della sanzione penale sia graduata sulla base del disvalore del
fatto, mentre nella specie sono puniti in maniera uniforme fatti la cui
obiettiva pericolosità è diversa, senza che in contrario possa avere
rilievo - stante la sua mera discrezionalità - l'attenuante di cui
all'art. 5 della legge n. 895 del 1965.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., dopo aver
ricordato la giurisprudenza di questa Corte sul principio di
eguaglianza ed in particolare il principio secondo cui la
determinazione dell'entità della pena spetta unicamente al
legislatore, il cui apprezzamento può formare oggetto di censura solo
quando la sperequazione tra reato e pena assuma dimensioni tali da non
riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione, l'Avvocatura
osserva che il giudizio sulla "pericolosità" maggiore di certe armi
rispetto ad altre e sulla corrispondente pena in caso di comportamenti
penalmente illeciti, compete appunto soltanto al legislatore, nella
sfera della discrezionalità socio-politica a lui attribuita in via
esclusiva, specie in materia criminale, non essendo certamente
sufficiente porre a base di una denunzia di illegittimità
costituzionale la mera convinzione o la rappresentazione interna del
giudice a quo nell'apprezzamento e nella valutazione di un minore o
maggiore disvalore di un certo comportamento sotto il profilo penale,
ai fini di una corrispondente valutazione della proporzionalità della
previsione punitiva della condotta antigiuridica, occorrendo invece la
fondata dimostrazione di un arbitrio nel quale sarebbe caduto il
legislatore disciplinando irragionevolmente diverse fattispecie penali
ovvero ponendo sullo stesso piano delle "armi comuni da sparo" una
serie di armi comprese quelle ad aria compressa. D'altra parte, la
scelta del legislatore di porre sullo stesso piano le armi suddette
appare anzi pienamente coerente e ragionevole, solo che si consideri
che per certe armi ad aria compressa (quelle la cui inidoneità ad
offendere la persona è accertata dalla speciale commissione) tale
equiparazione è esclusa, mentre l'affermazione del giudice a quo che
l'arma ad aria compressa è in via generale ed astratta meno pericolosa
rispetto ad una qualsiasi altra arma è rigettabile per la sua stessa
indiscriminata generalizzazione.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost.,
l'Avvocatura osserva che il giudice a quo pretenderebbe in sostanza una
frammentazione o notomizzazione della categoria "armi da sparo" in
tante sotto-categorie quanti i vari tipi di arma, in funzione, ad
esempio, del calibro, della lunghezza della canna, del sistema di
caricamento e sparo o del mezzo propellente e così via, e per quelle
ancora pretenderebbe una comminatoria di diverse pene corrispettive, in
un minimo ed in un massimo. Senonché, da un lato, una siffatta
ricostruzione normativa avrebbe effetti paralizzanti nella prevenzione
e nella persecuzione dei reati connessi al porto e alla detenzione
delle armi, e rapidamente porterebbe ad un disancoramento del
fatto-reato dall'astratta fattispecie punitiva, in presenza non solo e
non tanto della mutevole realtà da disciplinare, quanto anche della
continua evoluzione tecnica, e dall'altro, la proporzionalità fra
reato e pena e la possibilità di rispetto dell'art. 27, terzo comma,
Cost., sono assicurate proprio dalla estrema flessibilità della
previsione punitiva in esame, con la possibilità di rilevanti
riduzioni di pena, anche con riguardo alla quantità e qualità delle
armi. Considerato in diritto :
1. - Tutte le ordinanze vanno esaminate in unico giudizio poiché
sollevano identiche od analoghe questioni d'illegittimità
costituzionale.
2. - Vanno dichiarate inammissibili le questioni proposte dalle
ordinanze n. 890/83, emessa dal Tribunale di Agrigento il 3 novembre
1982; n. 891/83 emessa dallo stesso Tribunale il 3 novembre 1982; n.
895/83, emessa dal Tribunale di Agrigento il 3 novembre 1982; n. 896/83
emessa il 1 ottobre 1982 dal Tribunale di Agrigento; n. 897/83 emessa
dal predetto Tribunale il 1 ottobre 1982; n. 274/85 emessa il 14 giugno
1982 dal Tribunale di Agrigento; n. 215/83 emessa il 18 ottobre 1982
dallo stesso Tribunale; n. 893/83 emessa l'11 marzo 1983 sempre dal
Tribunale di Agrigento; n. 894/83 emessa il 22 aprile 1983 dal predetto
Tribunale. Le ora indicate ordinanze di rimessione sono motivate
esclusivamente per relationem e non contengono alcuna precisazione in
ordine alle fattispecie concrete.
Vanno altresì dichiarate inammissibili le questioni proposte con
le ordinanze n. 43/82 emessa il 10 ottobre 1980 dal Tribunale di
Sondrio; n. 44/82 emessa dallo stesso Tribunale il 2 ottobre 1981 e n.
197/83 emessa il 27 febbraio 1981 dal Tribunale di Sondrio. Queste
ultime ordinanze difettano di motivazione sulla rilevanza, nei giudizi
nel corso dei quali sono state emesse, delle sollevate questioni di
legittimità costituzionale: le stesse ordinanze non fanno alcun cenno
alle fattispecie concrete; non indicano né i reati contestati agli
imputati né i fatti loro addebitati.
3. - La prima questione della quale la Corte è tenuta ad occuparsi
attiene alla così detta equiparazione, a fini penali, delle armi ad
aria compressa, sia lunghe che corte, alle armi comuni da sparo: tale
questione viene sollevata con l'impugnazione degli artt. 2 e 7 della
legge 2 ottobre 1967 n. 895 e successive modificazioni (in relazione
all'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110); 10 e 14
della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (sempre in relazione all'art. 2,
terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110); nonché della sola
legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 2, terzo comma). Le predette
impugnazioni sono sollevate in primo luogo con riferimento all'art. 3
Cost.: sicché è anzitutto da questo profilo che va esaminata la
precitata c.d. equiparazione legale delle armi ad aria compressa alle
armi comuni da sparo.
Per poter esattamente inquadrare il thema decidendum, vale in primo
luogo ricordare che la così detta equiparazione in discorso (si
rinvia, comunque, alle osservazioni che si svolgeranno nel seguito in
ordine alla "relatività" della medesima) non è improvvisamente
comparsa nell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975 ma
affonda le radici in una relativamente lunga evoluzione storica, anche
precedente alla stessa legge 2 ottobre 1967 n. 895, la quale ultima,
pertanto, deve ritenersi l'abbia recepita dalla preesistente esperienza
legislativa e giurisprudenziale.
È sufficiente, a questo proposito, ricordare che, se è vero che
non sempre e non tutte le armi ad aria compressa sono state
considerate, a fini penali, armi comuni da sparo, è altresì vero che
la giurisprudenza, in epoca insospetta, cioè, prima della legge 2
ottobre 1967 n. 895 nell'interpretare l'art. 585, comma secondo, c.p.,
ha ritenuto che "deve considerarsi arma da sparo, agli effetti della
legge penale, non solo quella funzionante con polvere pirica o con
altro esplosivo ma anche quella atta ad offendere l'incolumità delle
persone mediante la forza d'impulsione dei proiettili a mezzo di aria
compressa". Questa interpretazione è stata più volte ribadita dalla
Corte di Cassazione dopo il 1967 e prima del 18 aprile 1975. Né può
esser dimenticato che la stessa Corte, nell'interpretare l'art. 44,
ultimo comma, del Regolamento per l'esecuzione del T.U. di P.S.
(approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635) ove espressamente
si considerano armi da sparo anche quelle funzionanti ad aria
compressa, ha più volte ribadito che l'articolo da ultimo citato ha
soltanto valore di riscontro dell'interpretazione degli artt. 585,
secondo comma, c.p. e 30 del testo unico delle leggi di P.S. (approvato
con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) nel senso che, anche a prescindere
dall'art. 44, ultimo comma, del Regolamento al T.U. delle leggi di
P.S., l'art. 585, secondo comma, c.p. e l'art. 30 del T.U. delle leggi
di P.S. e conseguentemente gli artt. 704, 697 e 699 c.p. devono
interpretarsi come consideranti le armi ad aria compressa quali armi
comuni da sparo.
Se, pertanto, dal codice penale del 1930, le armi ad aria compressa
sono ritenute armi comuni da sparo; se l'art. 44, ultimo comma, del
più volte citato Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di
P.S., già nel 1940, nell'interpretare l'art. 30 del predetto T.U.
(approvato nel 1931) s'esprime in questi termini: "Sono pure
considerate armi da sparo quelle denominate da "bersaglio da sala" e
quelle ad aria compressa, siano lunghe o corte"; l'art. 2, terzo comma,
della legge 18 aprile 1975 n. 110 nulla ha innovato, in materia,
limitandosi a recepire i principi espressi dalle preesistenti
legislazione e giurisprudenza. Sembra, anzi, che l'ora citato art. 2
della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Sono infine considerate armi comuni
da sparo quelle denominate da bersaglio da sala o ad emissione di gas,
gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che
corte...") abbia ricopiato, con alcune "aggiunte", l'art. 44 ultimo
comma del Regolamento predetto.
Inquadrato il thema decidendum alla luce dei "precedenti"
legislativi e giurisprudenziali della legge 18 aprile 1975 n. 110,
resta ora da esaminare, in sé, l'arbitrarietà o meno della
considerazione, nell'ora citata legge, quali armi comuni da sparo,
delle armi ad aria compressa.
Richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di
discrezionalità del legislatore in ordine all'individuazione e
delimitazione delle fattispecie tipiche di reato ed alla determinazione
relativa alla congruenza tra reato e conseguenze penali (salva la
manifesta arbitrarietà), vale qui aggiungere, una necessaria
puntualizzazione. Il legislatore, nella determinazione delle
fattispecie tipiche di reato, non tien conto soltanto della struttura e
pericolosità astratta dei fatti che va ad incriminare ma, almeno di
regola, della concreta esperienza nella quale quei fatti si sono
verificati e dei particolari inconvenienti provocati, in precedenza,
dai fatti stessi, in relazione ai beni che intende tutelare. E
quand'anche fosse vero che le armi ad aria compressa non siano
naturalmente destinate ad offendere (come sostenuto da alcune ordinanze
di rimessione) sarebbe altresì vero che il legislatore non ha da tener
conto soltanto della naturale destinazione dell'oggetto materiale del
fatto che intende incriminare bensì anche, e soprattutto, dell'uso
concreto che dell'oggetto stesso l'esperienza mostra. Non può certo
esser precluso al legislatore penale tener conto dell'uso distorto
delle armi ad aria compressa, già realizzato e prevedibilmente
verificabile in futuro. E nessuno può disconoscere che, non di rado,
esse sono (e possono essere) usate in modo da destare concreto pericolo
almeno per l'incolumità individuale. Allorché si sostiene (come fa
l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Lucera del 18 ottobre 1984)
che la capacità offensiva delle armi ad aria compressa consiste "in
ferite superficiali perché il pallino, al massimo, penetra per meno di
un centimetro nella carne, sempre che essa non sia coperta da
indumenti" (e si parificano le predette armi alle "fionde"
artificialmente costruite dai ragazzini per scagliare "piccole" pietre
appuntite) si dimenticano (a parte ogni discorso sulla pericolosità
delle precitate "fionde") gli "accecamenti" che, appunto i ragazzini,
per scopi ricreativi, possono provocare: la penetrazione sia pur per
meno di un centimetro, in una parte vitale del corpo umano, normalmente
non coperta da indumenti, può provocare danni irreversibili che, se
non giungono alla morte, sono certamente da evitare mediante rigorose
sanzioni tese a prevenire offese a beni di grande rilevanza.
Né si osservi che le armi ad aria compressa non servono, almeno di
norma, a commettere delitti dolosi giacché non può esser precluso al
legislatore di prevenire delitti colposi: e l'esperienza insegna che
danni gravi ed irreversibili sono spesso provocati, per gioco,
imprudentemente, negligentemente, per mancanza di perizia ecc.
nell'uso delle armi in esame.
V'è, infine, una caratteristica delle armi ad aria compressa che
va qui posta in rilievo: ed è la "silenziosità". Esse possono
raggiungere il bersaglio, finalisticamente proposto dal soggetto attivo
del fatto o colposamente perseguito, in maniera silenziosa; e si
prestano, pertanto, agevolmente ad uso fraudolento.
Tenuto conto di ciò, davvero non può condividersi l'affermazione
contenuta nell'ora citata ordinanza di rimessione del Tribunale di
Lucera, a termini della quale le armi ad aria compressa sono sempre
state considerate "giustamente un giocattolo".
La non arbitrarietà del disposto del terzo comma dell'art. 2 della
legge 18 aprile 1975 n. 110, relativo alla considerazione delle armi ad
aria compressa quali armi da sparo, è definivamente dimostrata dalla
non estensione della predetta considerazione alle armi ad aria
compressa, per le quali la speciale commissione di cui all'art. 6 della
legge in discussione (parzialmente sostituito dagli artt. 1 e 2 della
legge 16 luglio 1982 n. 452) appunto escluda, "in relazione alle
caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla
persona". L'esclusione in discorso può esser discussa ed è stata
censurata sotto altri profili: non può disconoscersi, tuttavia, che
essa è solo formalisticamente eccezione alla precedente considerazione
(contenuta nella prima parte del III comma dell'art. 2 della legge 18
aprile 1975 n. 110) delle armi ad aria compressa quali armi comuni da
sparo. Effettivamente, distinguendo le prime in "idonee" e "non idonee"
a recare offesa alla persona, l'"esclusione" in discorso allontana ogni
ombra di generalizzazione. In realtà, manca proprio, nella legge in
esame, la c.d. equiparazione (sulla quale insistono molte ordinanze di
rimessione) delle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo
giacché soltanto le armi ad aria compressa che, per le proprie,
particolari caratteristiche, hanno attitudine a recare offesa alla
persona, sono effettivamente considerate, dall'articolo in esame, quali
armi comuni da sparo: non tutte, dunque. Né va taciuto che
l'offensività (nel nostro caso dell'oggetto materiale) non è una
delle caratteristiche della fattispecie tipica di reato ma l'essenza
qualificativa della medesima: essa, delimitando la soglia del
penalmente rilevante, attraverso l'esclusione della tipicità
incriminatrice delle armi ad aria compressa inidonee ad offendere la
persona, positivamente include nella tipicità stessa soltanto le
precitate armi che, in concreto, caso per caso, secondo un esame
tecnico approfondito e qualificato, si dimostrino possedere la predetta
idoneità offensiva.
Consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione è dell'avviso
che, fino a quando l'apposita commissione non abbia provveduto ad
escludere, dalla categoria delle armi comuni da sparo, le armi ad aria
compressa ritenute prive dell'attitudine a recare offesa alla persona,
il giudice è tenuto a verificare, caso per caso, la potenzialità
offensiva delle predette armi. Ed a volte la stessa Corte ha avuto modo
di ulteriormente precisare che il giudice non ha alcun obbligo di
rivolgersi alla commissione di cui all'art. 6 della legge 18 aprile
1975 n. 110 (parzialmente sostituito dagli artt. 1 e 2 della legge 16
luglio 1982 n. 452) ben potendo egli autonomamente emettere giudizi
conclusivi sull'idoneità offensiva delle armi in parola.
A parte ogni questione sulla natura, costitutiva o dichiarativa,
della decisione d'esclusione, emessa dalla commissione più volte
citata (e dell'impugnativa alla precitata decisione) resta accertato
che nessuna generale, indiscriminata "equiparazione" esiste nell'art.
2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, mentre nello stesso
articolo il legislatore, sicuramente in maniera non arbitraria,
dichiara di considerare armi comuni da sparo soltanto le armi ad aria
compressa che si dimostrino, in concreto, caso per caso, ad attento e
qualificato esame tecnico, idonee ad offendere la persona.
4. - La c.d. equiparazione, già discussa, è stata impugnata anche
in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost..
Poche parole bastano per precisare che se è indubbiamente vero che
la funzione rieducativa della pena impone che la misura della sanzione
penale sia graduata sulla base del concreto disvalore del fatto, è
altrettanto vero che, a termini della normativa in esame, escluda la
tipicità di comportamenti inoffensivi, non risulta sia stata operata
alcuna arbitraria parificazione di diverse obiettive pericolosità. In
base a quant'innanzi posto in evidenza, non soltanto risulta non essere
stato violato, dalla normativa in discussione, l'art. 3 Cost. ma va
anche ritenuto non violato l'art. 27, terzo comma, Cost. È
sufficiente, a questo proposito, precisare che, non risultando
arbitraria la considerazione delle armi ad aria compressa idonee ad
offendere la persona quali armi comuni da sparo; e, non risultando,
pertanto, arbitraria la determinazione delle conseguenze penali,
edittalmente precisate, dei fatti tipici realizzati mediante armi da
sparo o mediante l'uso distorto di armi ad aria compressa (aventi
l'attitudine ad offendere la persona); spetta al giudice determinare,
in concreto, caso per caso, la misura della pena adeguata alle
individuali, particolari offese arrecate, ai beni penalmente tutelati,
dai diversi fatti illeciti. Ove, in tale sede, (non più l'idoneità,
la potenzialità lesiva ma) la concreta, particolare lesione,
effettivamente prodotta, risulti di lieve entità, il giudice,
valendosi dei mezzi offerti dall'intero sistema, determinerà una pena
adeguata anche all'oggettivo, concreto, lieve disvalore penale del
fatto illecito. Né va dimenticato che la legge 2 ottobre 1967 n. 895,
all'art. 5, offre al giudice la possibilità di meglio adeguare la pena
al concreto fatto da sanzionare, attraverso un'attenuante speciale: la
pena può essere, infatti, diminuita fino ai due terzi quando per la
quantità o per la qualità delle armi (ed è appunto il nostro caso)
il fatto risulti di lieve entità. A nulla vale, peraltro,
sottolineare, di contro, che la predetta attenuante è "meramente
discrezionale". Il giudice, ove il fatto concreto si palesi, per la
qualità delle armi, di lieve entità, è tenuto, è vincolato
all'applicazione dell'attenuante in discussione.
Ove il giudice infligga sanzioni penali adeguate ai concreti,
indubbiamente diversi, fatti illeciti, certamente non vien violato
l'art. 27, terzo comma, Cost.. Comunque questo articolo non risulta
violato dalla normativa contestata.
5. - L'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è
stato anche impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in
cui esclude, dalla considerazione delle armi ad aria compressa quali
armi da sparo, le armi destinate alla pesca: si sostiene in alcune
ordinanze di rimessione (in particolare dall'ordinanza n. 532/84, del 6
maggio 1982 emessa dal Tribunale di Sciacca) che l'aver diversificato,
dal punto di vista penalistico, due tipi di congegni ad aria compressa,
entrambi destinati ad uso sportivo e ricreativo ed aventi analoga
potenzialità offensiva, e l'aver conseguentemente assoggettato a
disparità di trattamento i detentori dell'uno o dell'altro tipo di
congegno ad aria compressa, violi l'art. 3 Cost..
Premesso che, intanto, si ammette una potenzialità offensiva anche
delle armi ad aria compressa; premesso che ovviamente il legislatore
penale si occupa dell'uso deviante, distorto, e non dell'uso legittimo
delle armi e dei congegni in parola; a parte ogni considerazione
sull'arbitrarietà di ritenere "tutte" le armi ad aria compressa
destinate esclusivamente ad uso sportivo e ricreativo; va chiarito che
dolersi dell'esclusione, delle armi destinate alla pesca, dalla
categoria di armi comuni da sparo e chiedere l'applicazione a tutte le
armi ad aria compressa della disciplina prevista per le armi destinate
alla pesca (e cioè l'esclusione totale dalle sanzioni comminate
dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 di tutti i
fatti relativi, comunque, ad armi o congegni ad aria compressa)
equivale a negare, di nuovo, fondamento legittimo alla considerazione
(sulla non arbitrarietà della quale s'è già discusso) delle armi ad
aria compressa idonee ad offendere la persona quali armi comuni da
sparo. Vanno, conseguentemente, qui ricordate e confermate tutte le
argomentazioni innanzi esposte: se queste ultime valgono a confutare
l'eccepita illegittimità costituzionale della c.d. equiparazione
precedentemente precisata, non possono non valere anche contro
l'eccepita illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla predetta
equiparazione delle armi destinate alla pesca: quest'ultima
impugnativa si sostanzia, infatti, anch'essa nell'auspicare la non
considerazione di tutte le armi o congegni ad aria compressa quali armi
comuni da sparo.
Questa Corte potrebbe respingere, nel merito, l'impugnativa in
discussione limitandosi a ricordare che, essendo il tertium
comparationis (l'esclusione delle armi ad aria compressa destinate alla
pesca dalle armi comuni da sparo), eccezione, non è fondato, mancando
identità di ratio, richiedere l'elevazione a regola generale della
disciplina prevista esclusivamente per l'eccezione. Questa Corte tiene,
invece, a trattare, per quanto possibile, in particolare, la non
arbitrarietà della precitata eccezione, stabilita dalla normativa
impugnata.
Va, infatti, ancora una volta ricordato che il legislatore,
nell'intento d'emanare un'adeguata disciplina di talune fattispecie,
almeno di regola, si riferisce all'esperienza dalla quale la normazione
parte e sulla quale quest'ultima va ad incidere. Infatti, soltanto in
base a sorpassate concezioni dottrinali sarebbe sostenibile che il
legislatore possa ignorare la realtà, non verificando l'esperienza
dalla quale la normazione statale prende avvio: è, appunto, questa che
il legislatore tende a modificare. In ogni caso, lo stesso legislatore
mira a "prevenire" comportamenti offensivi per beni o valori che
intende difendere; e se, nella verificazione dell'esperienza
preesistente, giudica che taluni fatti non destano rilevante pericolo
per tali beni o valori, ben può non sottoporre gli stessi fatti a
sanzioni penali (fra l'altro, nella specie, particolarmente severe).
È appunto, questo il caso delle armi ad aria compressa destinate
alla pesca. In materia, non risulta che si siano verificate, per il
passato, rilevanti deviazioni, continui usi distorti. Ed è agevole
anche spiegarne il perché. Per la loro conformazione, struttura, esse
sono particolarmente ingombranti e certamente meno delle altre armi ad
aria compressa si prestano ad utilizzazioni fraudolente. Va aggiunto
che ad esse non sono, di norma, apponibili sistemi di puntamento tali
da rendere le stesse armi strumenti di "speciale precisione" nel
raggiungimento del bersaglio. Il che basta ad escludere che, nella
specie, si sia invece trattato, come pure è stato sostenuto, di
favorire alcune industrie.
Né può tacersi che la pesca sportiva era già prevista dalla
legge 14 luglio 1965 n. 963 (che attiene alla pesca marittima in
generale) e particolarmente disciplinata dal regolamento per
l'esecuzione della predetta legge, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1693. Quest'ultimo Regolamento,
oltre ad imporre specifici divieti (come, ad es. quello di cui all'art.
131, che limita l'uso del fucile subacqueo, vietando di tenere il
fucile stesso in posizione di armamento, se non in immersione)
disciplina, in apposito capitolo (IV) del titolo III, la pesca
sportiva; ed all'art. 6, n. 2, individua, tra gli strumenti ed
apparecchi destinati alla pesca, anche "gli strumenti, azionati a mano
o da altra forza di propulsione". Questa regolamentazione, tuttora
vigente, fa sì che i congegni e gli strumenti ad aria compressa
destinati alla pesca, benché sottratti dalla particolare disciplina
penale di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 1975, non rimangono
estranei a diverse regolamentazioni, a differenza di molti degli altri
congegni ad aria compressa.
Anche la proposta eccezione d'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975, nella parte in
cui esclude dalla considerazione, quali armi da sparo, delle armi
destinate alla pesca, si palesa, dunque, in riferimento all'art. 3
Cost., infondata.
6. - L'ultima impugnativa attiene all'asserita illegittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975
(in riferimento agli artt. 25 e 3 Cost.), nella parte in cui è
attribuita alla commissione prevista dall'art. 6 della precitata legge
(parzialmente modificato dagli artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982
n. 452) il potere d'escludere dal novero delle armi comuni da sparo,
agli effetti della legge penale, quelle che non abbiano attitudine a
recare offesa alla persona. Si obietta, dai giudici a quibus, che non
è legittimo demandare ad un organo amministrativo la determinazione
d'un elemento costitutivo della fattispecie penalmente rilevante.
Va, intanto, premesso che il potere, dell'innanzi citata
commissione, d'escludere l'attitudine a recare offesa alla persona di
armi ad aria compressa, non s'estende alle armi ad emissione di gas.
Per queste ultime, pertanto, non è conferito alcun potere alla
commissione più volte citata. La giurisprudenza ha, infatti,
esplicitamente precisato che l'esclusione dalla considerazione di arma
comune da sparo, in caso d'inidoneità a recare offesa alla persona
(secondo le conclusioni della commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi) riguarda esclusivamente le armi ad aria
compressa, sia lunghe che corte, e non s'estende alle altre armi ed
oggetti individuati nel terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile
1975 n. 110. D'altra parte, questa Corte ha ribadito, con la sentenza
n. 109 del 1982, che l'interpretazione dominante del terzo comma
dell'articolo ora citato è, appunto, nel senso che l'aggettivo
"escluse", con il quale ha inizio la seconda parte del comma stesso, si
riferisce unicamente alle armi ad aria compressa (le ultime contenute
nella parte iniziale del comma) e non anche agli altri oggetti ivi
elencati.
L'eccezione d'illegittimità costituzionale (sollevata
dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Agrigento il 4 maggio 1981, n.
272/85) secondo la quale l'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile
1975 n. 110, conferendo, per le armi ad emissione a gas, alla
commissione prevista dall'art. 6 della legge in esame, il potere
d'escludere l'attitudine delle stesse armi a recare offesa alla
persona, va, conseguentemente, disattesa.
Per quanto attiene alla generale questione d'illegittimità
costituzionale del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975,
nella parte in cui conferisce alla commissione più volte citata il
potere d'escludere dal novero delle armi da sparo le armi ad aria
compressa che, per le proprie caratteristiche, non abbiano attitudine a
recare offesa alla persona, vanno ricordati i numerosi precedenti di
questa Corte (v. ad es. sentenze n. 168 del 1971; n. 9 del 1972; n. 21
del 1973; n. 58 del 1975) e da ultimo le argomentazioni in forza delle
quali la sentenza di questa Corte n. 108 del 1982 ha dichiarato
infondata la stessa questione. Non sussiste, invero, nella specie,
violazione del principio di legalità sotto il profilo della riserva di
legge, poiché gli artt. 1, 2 e 6 della legge n. 110 del 1975 (e gli
artt. 1 e 2 della legge 16 luglio 1982 n. 452) risultano adeguatamente
specifici per quanto attiene ai pareri da esprimere dalla commissione
più volte citata. E non si ha violazione dell'art. 25 Cost. (e neppure
dell'art. 3 Cost.) quando è la stessa legge a fissare presupposti,
caratteri, contenuti e limiti dei provvedimenti dell'autorità non
legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena. In
effetti la giurisprudenza è dell'avviso che l'art. 2, terzo comma,
della legge n. 110 del 1975, secondo il quale le armi ad aria compressa
sono considerate armi comuni da sparo, con l'eccezione di quelle
destinate alla pesca e di quelle ritenute dall'apposita commissione
carenti d'attitudine a recare offesa alla persona, sia una disposizione
che pone un divieto generale e perentorio e non già una norma in
bianco. Tuttavia, quand'anche il precitato comma venisse considerato
norma in bianco, non per questo dovrebbe ritenersi violativo dell'art.
25 Cost., adempiute le condizioni innanzi indicate. In dottrina si
ritiene quasi unanimamente che la norma penale in bianco non violi, per
sé, il principio di riserva di legge.
Né va, infine, dimenticato che, in mancanza del parere della
commissione di cui qui si discute (a richiedere il quale il giudice,
peraltro, come s'è già ricordato, non è obbligato) lo stesso giudice
ben può, accertata l'idoneità concreta (ad offendere la persona)
dell'arma ad aria compressa attraverso la quale è stato commesso il
fatto, ritenere integrata la fattispecie tipica. D'altra parte, in
mancanza del parere della precitata commissione, il giudice, può
sempre autonomamente, escludere l'integrazione della fattispecie tipica
quando ravvisi, in concreto, l'inoffensività dell'arma ad aria
compressa: se, infatti, da un canto è vero che è vietato al giudice
ordinario assumere iniziative che comportino, comunque, ingerenza
nell'attività amministrativa, con sostituzione della volontà propria
alla volontà dell'amministrazione ed è conseguentemente vero che non
solo è vietato allo stesso giudice annullare, riformare o revocare gli
atti della pubblica amministrazione ma anche emanarli in sua vece,
d'altro canto non si può consentire che, in mancanza d'un atto della
pubblica amministrazione, venga condannato l'autore d'un fatto
concretamente inidoneo a ledere il bene penalmente tutelato dalla
legge.
In conclusione, soltanto quando la commissione centrale per il
controllo delle armi si è esplicitamente espressa, nel senso
d'escludere, in concreto, l'offensività d'una determinata arma ad aria
compressa, il parere della stessa commissione, ritenuto dalla Corte di
Cassazione costitutivo solo in senso negativo, vale ad escludere la
fattispecie tipica penalmente rilevante, funzionando da elemento
negativo della medesima. E tutto ciò non viola, per le ragioni innanzi
espresse, né l'art. 25 e neppure l'art. 3 Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizio
1) dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle ordinanze
nn. 890/83; 891/83; 895/83; 896/83; 897/83; 274/85; 215/83; 893/83;
894/83; 43/82; 44/82 e 197/83;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110; 2 e 7
della legge 2 ottobre 1967 n. 895, e 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974 n. 497, in relazione al predetto art. 2 della legge n. 110 del
1975, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dalle
altre ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte