Sentenza n. 132/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 475/1999
- art. 15legge 475/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,
lettera c della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato
dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche
all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 2000
dalla Corte di appello di L'Aquila, iscritta al n. 731 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Salini Rocco e di Coletti
Tommaso ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Franco G. Scoca, Adriano Rossi e Vincenzo
Camerini per Salini Rocco, Federico Sorrentino e Giampaolo Rossi per
Coletti Tommaso ed altri e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio d'appello avverso una pronuncia
del tribunale che aveva dichiarato ineleggibile un consigliere
regionale dell'Abruzzo, in quanto colpito da condanna definitiva, sia
pure con pena condizionalmente sospesa, alla reclusione per oltre sei
mesi per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, la Corte d'appello di
L'Aquila, con ordinanza emessa il 12 settembre 2000, pervenuta a
questa Corte il 6 novembre 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e
secondo comma, 27, terzo comma, e 51, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge
13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), nella parte in cui
"non prevede l'estensione all'ipotesi di ineleggibilità di cui al
predetto articolo degli effetti di cui all'art. 166, primo comma,
codice penale e non prevede limiti temporali ragionevolmente
proporzionati all'entità della pena".
La Corte remittente rileva che la disposizione dettata
dall'art. 15, comma 1, della legge n. 55 del 1990, che, alla lettera
c, stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e dunque sono
ineleggibili, coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione superiore a sei mesi per
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione, è interpretata dalla Corte di
cassazione nel senso che essa prevede non già una pena accessoria,
ma un effetto extra-penale della condanna: pertanto, mentre
l'ineleggibilità conseguente alla irrogazione della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici non opera allorquando la pena
sia stata condizionalmente sospesa (art. 166, primo comma, del codice
penale), invece l'ineleggibilità derivante come effetto extra-penale
della condanna, in forza della norma denunciata, opera anche quando
la pena sia stata sospesa. Secondo il giudice a quo trattandosi di
situazioni sostanzialmente identiche, si verificherebbe, in primo
luogo, una disparità ingiustificata e irragionevole, non conforme al
principio di cui all'art. 3 della Costituzione, fra le due ipotesi:
non vi sarebbe ragione perché il beneficio della sospensione
condizionale della pena determini effetti diversi in relazione a
situazioni contraddistinte legislativamente da una comune
caratteristica, perché comportanti entrambe la perdita del diritto
alla eleggibilità.
In secondo luogo, si verificherebbe una violazione del diritto di
elettorato passivo, garantito dall'art. 51, primo comma, della
Costituzione, diritto che potrebbe essere eccezionalmente limitato
solo a tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, "quali
quelli propri dell'intera collettività nazionale e strettamente
collegati a valori costituzionali di primario rilievo come la difesa
dell'ordine e della sicurezza pubblica".
A tali profili di illegittimità costituzionale, prospettati
dall'appellante e fatti propri dalla Corte remittente, questa
aggiunge, d'ufficio, un profilo ulteriore, affermando che si
verificherebbe un pregiudizio assoluto del recupero sociale del
condannato, e quindi una violazione dell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto non sarebbe ipotizzabile per il condannato un
"procedimento di riabilitazione e di riscatto" dall'effetto
extrapenale derivante dalla norma impugnata, possibilità
riconosciuta invece per le pene principali ed accessorie, pur aventi
più pregnante carattere afflittivo.
Infine, secondo il giudice a quo si verificherebbe una
irragionevole sproporzione rispetto ai soggetti condannati alle pene
accessorie temporanee, per reati anche più gravi, per la mancata
previsione di una limitazionetemporale all'effetto extra-penale in
questione: ciò comporterebbe la violazione dei principi di
uguaglianza, ragionevolezza e proporzione di cui all'art. 3 della
Costituzione.
2. - Si è costituito l'appellante nel giudizio a quo chiedendo
l'accoglimento della questione ovvero, in subordine, una pronuncia
interpretativa di rigetto che fornisca una lettura
"costituzionalmente orientata" della norma denunciata, nel senso che
l'ineleggibilità in discorso sia da considerarsi pena accessoria,
come tale non operante quando sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena.
Mentre per un verso la parte condivide interamente le censure
mosse dall'ordinanza di rimessione, per altro verso osserva che
l'autorità remittente non avrebbe cercato di dare alla norma
impugnata una interpretazione conforme alla Costituzione. Alla luce
dell'art. 28 del codice penale, secondo cui la legge determina i casi
in cui l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di
essi, la norma censurata potrebbe essere intesa nel senso di sancire,
in via esaustiva, una pena accessoria limitata alla sola
ineleggibilità ivi disposta. Non si comprenderebbe, secondo la
parte, come la stessa deminutio prevista dalla norma in esame e
dall'art. 28, secondo comma, numero 1, del codice penale come
conseguenza di una sentenza penale di condanna, possa atteggiarsi
diversamente sul piano della natura dell'istituto. Interpretando la
norma in questione nel senso proposto, si eviterebbe la conseguenza
aberrante di concludere che i condannati, per delitti commessi con
abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione, ad una pena superiore a sei mesi di reclusione soggiacciano
a due contestuali forme di ineleggibilità, una ai sensi della norma
impugnata, l'altra ai sensi dell'art. 31 del codice penale, soggette
a regimi diversi quanto agli effetti della sospensione condizionale
della pena.
L'esclusione dal beneficio, nel caso della norma denunciata, non
sarebbe in alcun modo giustificata dalla tutela di altri interessi di
rango costituzionale: questi ultimi sarebbero ritenuti già protetti
all'esito della prognosi, favorevole, compiuta dal giudice penale in
sede di concessione della sospensione condizionale.
Considerando il fatto che la norma impugnata è successiva
all'art. 31 del codice penale, la parte sostiene che essa modifichi
parzialmente tale articolo, nel senso di escludere l'operatività
della ineleggibilità come aspetto della interdizione dai pubblici
uffici, comminata per i delitti commessi con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, nel caso di
condanna a pena della reclusione inferiore a sei mesi.
Il carattere di pena accessoria della ineleggibilità in
questione sarebbe confermato, secondo la parte, dal comma 4-sexies
dello stesso art. 15 della legge n. 55 del 1990, secondo cui
l'ineleggibilità non si applica quando sia concessa la
riabilitazione. Poiché quest'ultima estingue, ai sensi dell'art. 178
del codice penale, "le pene accessorie e ogni altro effetto penale
della condanna", se ne desumerebbe che detta ineleggibilità sia
configurata come effetto penale della condanna, e in particolare come
pena accessoria.
La parte svolge infine alcune considerazioni sul testo
dell'art. 122 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, a tenore del quale i casi di
ineleggibilità dei consiglieri regionali sono determinati con legge
regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, sostenendo che esso dovrebbe intendersi nel senso
che le ipotesi di ineleggibilità disciplinabili con legge regionale
sarebbero solo quelle che non trovano il proprio presupposto in una
sentenza penale di condanna, e pertanto non hanno natura di pena
accessoria: in caso contrario si avrebbero regimi penalistici
differenziati dell'esercizio del diritto fondamentale di elettorato
passivo.
3. - Si sono costituiti altresì gli appellati nel giudizio a quo
concludendo per l'infondatezza della questione. In un atto
successivamente depositato, le parti sostengono che la norma
denunciata, contenuta in una legge intesa a combattere le
infiltrazioni criminali nelle amministrazioni locali e a ridare
credibilità alla rappresentanza politico-amministrativa, contiene
una disciplina volta a contemperare il diritto di elettorato passivo
con il diritto-dovere dello Stato di difendere i cittadini da
possibili infiltrazioni di criminalità. Richiamando diverse
decisioni di questa Corte, la parte afferma che si tratta di norma
posta a tutela di interessi della collettività connessi a valori
costituzionali di primario rilievo, in quanto strettamente collegati
alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica: il che varrebbe
anche ad escludere la lamentata violazione dell'art. 51 della
Costituzione.
In questo caso, la condanna penale sarebbe assunta come mero
presupposto oggettivo cui si ricollega un giudizio di indegnità
morale rispetto a determinate cariche elettive. La ineleggibilità
sancita non avrebbe natura sanzionatoria, ma rappresenterebbe la
conseguenza del venir meno di un requisito ritenuto essenziale per
ricoprire l'ufficio pubblico. Perciò, anche le cause estintive della
condanna o la riabilitazione in ambito penale potrebbero comportare
effetti su tale ineleggibilità solo se lo preveda espressamente la
legge speciale che la disciplina, come fa appunto l'art. 15, comma
4-sexies della legge n. 55 del 1990 allorquando stabilisce che la
riabilitazione fa venir meno la ineleggibilità.
Sarebbero dunque da escludere, secondo le parti, i sospetti di
irragionevole disparità di trattamento, in ragione della diversa
natura e delle differenti finalità degli istituti posti a confronto.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura erariale esclude che si possa ravvisare una
identità di situazioni fra l'ipotesi di ineleggibilità considerata
e quella derivante dalla applicazione della pena accessoria della
interdizione dai pubblici uffici. Esse si porrebbero invece in
termini di necessaria complementarietà per una sola, circoscritta
categoria di destinatari, cioè per i soggetti che intendano
candidarsi alle elezioni amministrative o aspirino a cariche
amministrative in ambito locale. Ciò varrebbe ad escludere la
dedotta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Quanto all'art. 51 della Costituzione, la difesa del Presidente
del Consiglio sostiene che il pubblico interesse cui la disposizione
denunciata sacrifica il diritto di elettorato passivo riflette valori
di primario rilievo a tutela di altri diritti costituzionalmente
garantiti, così che si giustificherebbe la eccezionale limitazione
di quel diritto.I delitti contemplati dall'art. 15 della legge n. 55
del 1990 costituirebbero, secondo il legislatore, espressione
sintomatica di una personalità che esclude nel reo l'idoneità a
ricoprire determinate cariche elettive. Tale scelta, ad avviso
dell'Avvocatura erariale, non sarebbe priva di una coerente e logica
razionalità, e non configurerebbe una reazione sproporzionata
dell'ordinamento.
5. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno depositato memoria gli
appellati nel giudizio a quo illustrandoi motivi per i quali
l'ineleggibilità prevista dalla norma denunciata non sarebbe
assimilabile ad una pena accessoria.
Oltre a non essere espressamente qualificata come tale, infatti,
essa troverebbe la sua giustificazione logico-giuridica in ambito
extra-penale, nella valutazione astratta, compiuta dal legislatore,
che il fatto storico di una determinata condanna penale faccia venir
meno l'onorabilità che deve distinguere l'aspirante a determinate
cariche pubbliche elettive. L'equiparazione alla condanna della
pronuncia giudiziale di applicazione della pena su richiesta delle
parti, stabilita dal comma 1-bis dell'art. 15 della legge n. 55 del
1990, poi, avvalorerebbe ulteriormente quanto sostenuto, perché se
la ineleggibilità in esame fosse una pena accessoria la sua
applicazione, a norma dell'art. 445 del codice di procedura penale,
non sarebbe consentita.
In ordine alla dedotta violazione dell'art. 27 della
Costituzione, le parti osservano fra l'altro che, per espressa
previsione del comma 4-sexies dell'art. 15 della legge n. 55 del
1990, la riabilitazione esclude l'ineleggibilità in discorso,
prevista dal comma 1, lettera c) del medesimo articolo. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata investe l'art. 15, comma 1, lettera
c) della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato
dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche
all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni), a tenore del quale non possono candidarsi alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali coloro
che siano stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più
delitti diversi da quelli contemplati dalla precedente lettera b)
(delitti nominati a cui, in caso di condanna definitiva, a sua volta
consegue il divieto di candidarsi alle elezioni regionali e
amministrative) commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.
La norma è impugnata nella parte in cui non prevede che a detta
ipotesi di ineleggibilità costituente, secondo l'interpretazione
affermata dalla Corte di cassazione, un effetto extra-penale della
condanna, come tale operante anche in caso di sospensione
condizionale della pena si applichi la disciplina dell'art. 166,
primo comma, del codice penale, secondo cui la sospensione
condizionale della pena si estende alle pene accessorie; nonché
nella parte in cui non prevede "limiti temporali ragionevolmente
proporzionati all'entità della pena". Essa sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevederebbe un trattamento
ingiustificatamente diverso della ipotesi di ineleggibilità ivi
contemplata rispetto a quella, identica negli effetti, che
discenderebbe dalla applicazione della pena accessoria della
interdizione dai pubblici uffici, che non opera in caso di
sospensione condizionale; con l'art. 51, primo comma, della
Costituzione, in quanto limiterebbe il diritto di accesso alle
cariche elettive senza una ragione costituzionalmente fondata; con
l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'effetto da
essa sancito, a differenza delle pene principali ed accessorie, pur
aventi più pregnante carattere afflittivo, escluderebbe la
possibilità "di riabilitazione e di riscatto", con ciò
pregiudicando il recupero sociale del condannato; infine, ancora una
volta, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, mancando una
limitazione temporale dell'effetto in questione, vi sarebbe una
irragionevole sproporzione rispetto al trattamento dei soggetti
condannati alle pene accessorie temporanee per reati anche più
gravi.
2. - La questione non è fondata.
La Corte remittente non contesta la norma sotto il profilo della
adeguatezza dell'impedimento all'assunzione di determinate cariche
elettive, ivi stabilito, rispetto alla natura e alla gravità dei
reati in essa contemplati, bensì sotto due più limitati profili,
concernenti, da un lato, la mancata estensione a tale ipotesi di
ineleggibilità degli effetti della sospensione condizionale, che si
estende invece alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici
uffici; dall'altro lato, l'asserita assenza di limitazioni temporali
all'ineleggibilità in questione, che comporterebbe a sua volta una
ingiustificata sproporzione rispetto agli effetti della interdizione
temporanea dai pubblici uffici, comminata per reati anche più gravi
di quelli contemplati dalla norma denunciata.
In sostanza, il giudice a quo lamenta le conseguenze, a suo
avviso incostituzionali, discendenti dal fatto che l'ipotesi di
ineleggibilità sancita dalla norma in questione si atteggia come
effetto, sul piano amministrativo, della condanna penale intervenuta,
anziché come pena accessoria alla stregua della interdizione dai
pubblici uffici, che dà anch'essa luogo ad ineleggibilità (fra le
altre) alle stesse cariche; onde non segue il regime di quest'ultima,
in particolare per quanto concerne la sospensione condizionale e la
durata nel tempo.
In realtà non sussiste la identità od omogeneità di
situazioni, alla quale si collegherebbe l'irragionevolezza del
diverso trattamento delle due ipotesi. Le fattispecie di
"incandidabilità", e quindi di ineleggibilità, previste
dall'art. 15 della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni,
si collocano su un piano diverso, quanto a ratio giustificativa,
rispetto a quello delle pene, principali ed accessorie. Esse non
rappresentano un aspetto del trattamento sanzionatorio penale
derivante dalla commissione del reato, e nemmeno una autonoma
sanzione collegata al reato medesimo, ma piuttosto l'espressione del
venir meno di un requisito soggettivo per l'accesso alle cariche
considerate (cfr. sentenze nn. 118 e 295 del 1994), stabilito,
nell'esercizio della sua discrezionalità, dal legislatore, al quale
l'art. 51, primo comma, della Costituzione, demanda appunto il potere
di fissare "i requisiti" in base ai quali i cittadini possono
accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
Ciò è tanto vero che, secondo l'originaria scelta legislativa,
l'ineleggibilità in questione si collegava a condanne anche non
definitive, e perfino, in alcuni casi, al semplice rinvio a giudizio
(art. 15 della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1
della legge n. 16 del 1992). Questa Corte, con la sentenza n. 141 del
1996, giudicò costituzionalmente illegittime, per violazione
dell'art. 51 della Costituzione, dette ipotesi, ma limitò la
dichiarazione di illegittimità pur estesa, ai sensi dell'art. 27
della legge n. 87 del 1953, a norme ulteriori rispetto a quelle
allora denunciate alle fattispecie di non candidabilità che avevano
come presupposto il solo rinvio a giudizio o una sentenza di condanna
non ancora passata in giudicato o un provvedimento applicativo di una
misura di prevenzione non definitiva: nell'implicito presupposto che,
invece, non fosse illegittima l'esclusione della eleggibilità a
seguito di condanna definitiva, secondo quanto, del resto, si ricava
anche dall'art. 48, quarto comma, della Costituzione, che ammette
possa farsi discendere da una condanna penale la perdita
dell'elettorato attivo, e dunque anche di quello passivo.
A seguito di tale pronuncia il legislatore, con l'art. 1 della
legge n. 475 del 1999, ha riformulato le ipotesi di
"incandidabilità" già previste dall'art. 15 della legge n. 55 del
1990, limitandole ai casi di condanna definitiva o di applicazione,
con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, ma senza
mutarne l'originario carattere di requisito negativo per l'accesso
alle cariche.
In questi casi la condanna penale definitiva, al di là degli
effetti penali ad essa propri, che seguono il regime per essi
previsto dalla legge, costituisce presupposto oggettivo
dell'operatività di un effetto ulteriore: in una logica che non è
più quella del trattamento penale dell'illecito commesso, ma
piuttosto quella della determinazione di condizioni nella specie,
l'avvenuto accertamento definitivo della commissione di un delitto
che non consentono, a giudizio del legislatore, e in vista di
esigenze attinenti alle cariche elettive e all'esercizio delle
relative funzioni, l'accesso alle medesime cariche. A conferma di
ciò, si può osservare anche che lo stesso art. 15, al comma
4-sexies, stabilisce che l'ineleggibilità non si applica se è
concessa la riabilitazione. Tale statuizione sarebbe superflua, se si
trattasse di un effetto penale, destinato di per sé ad estinguersi
con la riabilitazione (art. 178 codice penale): mentre essa vale ad
estendere l'effetto di rimozione, derivante dalla riabilitazione, al
di fuori dell'ambito degli effetti penali della condanna, e
precisamente a questa particolare causa di ineleggibilità.
È dunque bensì possibile, astrattamente, sindacare la
legittimità costituzionale della norma impugnata alla luce dei
principi costituzionali, in specie di quelli ricavabili dall'art. 51
della Costituzione (profilo, a sua volta sollevato dalla Corte
remittente, del quale si dirà più avanti): ma non può invocarsi
semplicemente, come ragione di incostituzionalità, la diversità di
regime tra l'ineleggibilità sancita a tale titolo e quella che possa
costituire il contenuto di una pena accessoria irrogata con la
condanna per un determinato reato.
3. - Per le stesse ragioni, non può dirsi che la norma
denunciata sia in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione. L'ineleggibilità da essa sancita non ha a che fare,
come si è detto, con il trattamento penale o con le conseguenze
penali dei reati, ma attiene alla definizione dei requisiti di
accesso alle cariche elettive: onde non può venire in considerazione
il principio di rieducatività della pena. Ciò, anche a prescindere
dal rilievo che la Corte remittente erra là dove sembra ritenere che
l'effetto derivante dalla condanna, in questo caso, si sottragga ad
ogni possibilità di rimozione: infatti, come si è ricordato,
l'art. 15, comma 4-sexies della legge n. 55 del 1990 prevede
espressamente che la causa di ineleggibilità discendente dalla norma
impugnata venga meno per effetto della riabilitazione.
4. - La Corte remittente evoca bensì anche il parametro
dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, nell'affermare
genericamente, recependo le censure avanzate dall'appellante, che il
diritto di accesso alle cariche elettive può essere limitato solo
eccezionalmente, a tutela di interessi di primario rilievo
costituzionale: ma non articola la censura motivando le ragioni per
le quali l'ineleggibilità in quanto effetto non soggetto al regime
delle pene accessorie non risponderebbe a interessi
costituzionalmente rilevanti, atti a giustificare la scelta
legislativa.
Al contrario, questa Corte ha ripetutamente affermato che le
norme dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 perseguono finalità di
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della
libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (sentenze n. 407 del
1992, nn. 197, 218 e 288 del 1993, nn. 118 e 295 del 1994, n. 141 del
1996), finalità, queste, "di indubbio rilievo costituzionale"
(sentenza n. 197 del 1993), connesse "a valori costituzionali di
rilevanza primaria" (sentenza n. 218 del 1993). Né la Corte
remittente offre specifiche argomentazioni idonee a dimostrare che,
con riguardo alla ipotesi da essa considerata, non sussisterebbero
interessi di rilievo costituzionale che valgano a giustificare la
scelta legislativa di collegare l'ineleggibilità alla sussistenza di
una condanna, passata in giudicato, ad oltre sei mesi di reclusione
per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione.
5. - Non è fondata nemmeno l'ultima censura mossa dalla Corte
remittente, secondo cui l'assenza di una limitazione temporale alla
ineleggibilità in questione darebbe luogo ad una conseguenza
irragionevolmente sproporzionata, contraria all'art. 3 della
Costituzione, rispetto ai soggetti condannati alla pena accessoria
della interdizione temporanea dai pubblici uffici, anche per reati
più gravi di quelli contemplati dalla norma denunciata.
Da un lato, infatti, si deve ribadire la diversità del piano su
cui si muove la ineleggibilità sancita da quest'ultima norma,
rispetto agli analoghi effetti derivanti dalle pene accessorie
irrogate con la condanna per certi reati. Dall'altro lato, non è
esatto che l'ineleggibilità di cui si discute non conosca limiti
temporali: si è già richiamata la previsione dell'art. 15, comma
4-sexies della legge n. 55 del 1990, a norma del quale essa cessa di
operare ove intervenga la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del
codice penale; e la riabilitazione può intervenire, di norma, quando
siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale si sia
estinta (art. 179, primo comma, del codice penale). In tal modo si
rende possibile evitare che l'esclusione dall'elettorato passivo,
derivante dalla condanna definitiva, abbia una durata illimitata e si
sottragga ad ogni possibilità di rimozione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge
13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'articolo 15 della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma,
e 51, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di
L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte