Sentenza n. 133/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 303Codice di procedura penale
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 341Codice penale
- art. 394Codice di procedura penale
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 341
del codice penale; degli artt. 303, primo comma, 304 bis e 394 del
codice di procedura penale; del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66 (norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione), e della relativa legge di ratifica
5 gennaio 1953, n. 32, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Parrini Roberto
ed altri, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Arezzo nel procedimento penale a carico di Ferrini Attilio
ed altri, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12 aprile 1972;
3) ordinanza emessa il 14 febbraio 1972 dal tribunale di Pisa nel
procedimento penale a carico di Di Prete Mauro ed altri, iscritta al n.
97 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;
4) ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Rais Maria
Erzegovina ed altri, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22
novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 maggio 1971, iscritta al n. 392/1971 del
R.o. di questa Corte, nel procedimento penale a carico di numerosi
soggetti, imputati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale ed
altri reati, in accoglimento di analoga eccezione della difesa, il
giudice istruttore presso il tribunale di Pisa ha denunziato il
contrasto:
a) degli artt. 303, primo comma, e 304 bis c.p.p. in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., nonché:
b) dell'art. 394 dello stesso codice, "nella parte in cui fa salva
la validità (nell'ulteriore corso dell'istruttoria formale) delle
indagini compiute dal p.m., fuori dei casi in cui è ammesso il rito
sommario, con conseguente violazione della competenza del giudice
istruttore ed in contrasto col principio del giudice naturale quale è
stabilito nell'art. 25 della Costituzione.
In ordine alla prima questione il giudice istruttore ha osservato
che, ammessa la partecipazione del pubblico ministero all'escussione
testimoniale in sede istruttoria formale, non potrebbe restarne
escluso, secondo la dialettica del processo, il difensore
dell'imputato.
In ordine all'impugnazione dell'art. 394 c.p.p., lo stesso giudice
ha osservato che la conservazione degli atti di istruzione sommaria
(nella specie gli ordini di cattura e gli interrogatori degli imputati
compiuti dalla Procura generale di Firenze che si è avvalsa del potere
di avocazione), se è giustificata quando la successiva formalizzazione
non denunzia errori iniziali di scelta, non lo sarebbe, invece, quando
gli atti appartengano alla competenza del giudice istruttore, ai sensi
dell'art. 389 c.p.p. (secondo le modificazioni di cui alla legge 7
novembre 1969, n. 780), e dovrebbero ritenersi nulli, ove siano
compiuti dal pubblico ministero.
Identiche questioni sono state anche sollevate:
1) dal giudice istruttore presso il tribunale di Arezzo.
Come risulta dall'ordinanza 8 giugno 1971 (iscritta al n. 73 del
R.o. 1972) nel procedimento penale per interruzione di pubblico
servizio, iniziato dalla Procura generale di Firenze (che aveva avocato
la sommaria istruzione) il detto giudice, dopo aver disposto, su
ricorso degli imputati, la normalizzazione delle indagini, ai sensi
dell'art. 389, sesto comma, ha contestato la validità degli atti
precedentemente compiuti col rito sommario, ed in particolare degli
interrogatori dei testimoni svolti, senza l'assistenza dei difensori
degli imputati, a norma degli artt. 303 e 304 bis c.p.p.;
2) dal tribunale di Pisa, con ordinanza 14 febbraio 1972 (iscritta
al n. 97 del R.o. 1972) emessa nel processo penale a carico di più
persone, rinviate a giudizio per il delitto di blocco stradale,
previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e oltraggio a
pubblico ufficiale, sulla base di indagini svolte in sede sommaria dal
p.m. e non rinnovate dal giudice istruttore dopo la formalizzazione del
procedimento.
Con la stessa ordinanza il tribunale di Pisa ha sollevato inoltre
questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 341 c.p., concernente il delitto di oltraggio a
pubblico ufficiale in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della
Costituzione;
b) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sopra ricordato,
nonché della legge di ratifica 5 gennaio 1953, n. 32, circa il delitto
di blocco stradale, in riferimento alla disposizione transitoria XV
della Costituzione ed in relazione all'art. 4 del d.l.lgt. 25 giugno
1944, n. 151, in quanto nel procedimento formativo del citato decreto e
prima della promulgazione, sarebbe stata omessa la "sanzione" da parte
del Presidente della Repubblica;
c) dell'art. 1 dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione, in quanto, a carico di chi, al fine di impedire
od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni ed
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata ed ordinaria o
comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa,
commina la pena della reclusione da uno a sei anni, irragionevolmente
elevata ed ingiustamente identica per fattispecie tra loro diverse;
pena da raddoppiarsi, qualora il fatto sia commesso "da più persone
anche non riunite".
Il tribunale ha osservato in proposito che in concreto la misura
della pena può subire sensibile aumento, in conseguenza del concorso
con altro reato o per la ricorrenza di alcune delle circostanze
aggravanti indicate nell'art. 112 del codice penale.
L'applicazione di circostanze attenuanti generiche o di altri
strumenti di diminuzione concreta della pena, d'altra parte, non
riguarderebbe (per argomento dell'art. 69 , quarto comma) la
"valutazione astratta della disciplina normativa dei fatti stessi".
Donde il singolare, non ragionevole, rigore di essa;
d) dello stesso art. 1, primo comma, del citato decreto, in
riferimento agli artt. 3 e 21, primo comma, Cost., nella parte in cui
rende applicabili le sanzioni previste per il reato di blocco stradale,
senza alcuna attenuante, anche ai "fatti commessi nell'esercizio della
libertà di manifestazione del pensiero".
La censura muove dalla considerazione che la legge, nella
genericità del suo precetto, non consentirebbe ai fini della
valutazione della gravità dei fatti, di tener conto dei diversi motivi
che abbiano determinato il comportamento dei soggetti, parificando, al
limite, fatti compiuti preordinatamente ad altri reati con quelli che
si ipotizzano volti a finalità "socialmente apprezzabili" (come nel
caso in esame, in cui gli imputati agirono per richiamare l'attenzione
delle autorità sulla condizione di alcune famiglie di sfrattati, e
senza alcun interesse personale);
e) del terzo comma dello stesso art. 1, in riferimento agli artt. 3
e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede come aggravante
il fatto che il reato di blocco stradale sia commesso da più persone,
anche non riunite.
Anche sotto quest'ultimo profilo la disposizione impugnata
apparirebbe irrazionale, in quanto configura come circostanza
aggravante il concorso di più persone il quale costituisce "in
pratica" costante modalità del reato.
Le censure di cui alle lettere c, d, e, sono state enunciate con
identica motivazione anche dal giudice istruttore presso il tribunale
di Genova, con ordinanza 12 giugno 1972 (n. 336/1972), nel corso di un
analogo procedimento penale contro più persone, imputate di aver
bloccato un incrocio stradale in Genova Conegliano, al fine di
protestare contro la mancata installazione di un semaforo onde porre
rimedio alla elevata pericolosità del traffico nella zona.
Davanti a questa Corte, l'Avvocatura generale dello Stato,
costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri nella causa promossa con l'ordinanza del tribunale di Pisa, ha
precisato conclusioni di non fondatezza soltanto in merito alle
questioni concernenti il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
avvertendo che della legittimità delle disposizioni sopracitate del
codice di procedura penale e dell'art. 341 c.p. questa Corte è stata
già investita con altre ordinanze di rimessione.
Sul problema della costituzionalità del ricordato decreto, in
riferimento al regime provvisorio di formazione preveduto dai decreti
luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151, e 16 marzo 1946, n. 98, nonché
dalla disposizione transitoria XV della Costituzione, l'Avvocatura
assume che le attribuzioni del Capo provvisorio dello Stato nel periodo
successivo all'entrata in vigore della nuova Costituzione e fino al
tempo dell'effettivo esercizio della funzione legislativa da parte del
Parlamento, non possono comprendere, oltre la "promulgazione", anche la
"sanzione" dei provvedimenti legislativi. Questa ultima è espressione
di una funzione non più conferita dalla nuova Costituzione al
Presidente della Repubblica (art. 87), anzi incompatibile con la
struttura dei poteri presidenziali, la cui immediata delimitazione
risulta dalla I disposizione transitoria.
Ogni dubbio, peraltro, circa la legittimità formale del decreto
impugnato dovrebbe ritenersi superato per effetto della ratifica
contenuta nella legge 5 gennaio 1953, n. 32, che ne avrebbe sanato
utiliter ogni eventuale vizio di produzione, inducendone la irrilevanza
rispetto alle fattispecie (come quella in esame) verificatesi
successivamente alla legge medesima.
In ordine alle censure mosse dall'ordinanza alle singole
disposizioni del decreto, l'Avvocatura deduce che così la congruenza
fra reato e pena, come la proporzionalità delle sanzioni rispetto alla
valutazione sociale dei fatti preveduti, costituiscono materia di
esclusiva competenza del legislatore (sentenza n. 109/1968) sfuggente
al sindacato di costituzionalità sotto il profilo del principio di
uguaglianza.
Né contrasterebbe con il principio di legalità la molteplicità
ed ampiezza delle fattispecie prevedute ai fini della punizione del
blocco stradale. L'art. 25, secondo comma, Cost., non vieta, infatti,
si osserva, che siano configurati dalla legge reati a forma libera.
Con riferimento, infine, alla prospettata incidenza sulle
fattispecie considerate del principio della libertà di manifestazione
del pensiero, si deduce che il preteso contrasto della normativa
impugnata con l'art. 21, primo comma, della Costituzione non sussiste,
risolvendosi nel contemperamento della libertà predetta con
l'interesse, pur garantito dall'art. 16 della Costituzione, alla libera
circolazione. E ciò in applicazione del principio per cui l'esercizio
del diritto dell'individuo non può, ritenersi legittimo ove collida
con l'esercizio dei diritti altrui. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze prospettano questioni identiche o
connesse e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - Le questioni di legittimità costituzionale degli art. 303,
primo comma, e 304 bis c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., dai giudici istruttori presso i tribunali di Pisa ed Arezzo,
nonché dal tribunale di Pisa, in quanto escludono il solo difensore
dell'imputato dall'escussione dei testimoni in sede istruttoria, mentre
ammettono che possa assistervi il pubblico ministero, sono state
dichiarate non fondate con la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972.
Atteso che non sussistono, né sono stati dedotti argomenti che
possano indurre a soluzione diversa dalla manifesta infondatezza, la
precedente sentenza deve essere integralmente confermata.
Manifestamente infondata deve dichiararsi altresì la questione di
costituzionalità dell'art. 341 c.p. sollevata dal tribunale di Pisa,
in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione.
Anche tale questione è stata già dichiarata non fondata con le
sentenze n. 109 del 1968 e n. 165 del 1972, seguite da ordinanza n.
80/1973 di manifesta infondatezza.
3. - Con le ordinanze dei giudici istruttori presso i tribunali di
Pisa ed Arezzo, nonché dello stesso tribunale di Pisa, in riferimento
al principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) è
denunziato l'art. 394 c.p.p., in cui si stabilisce che "nel caso
preveduto nel primo capoverso dell'art. 272 e in ogni altro in cui
l'istruzione sommaria è trasformata in istruzione formale rimangono
validi gli atti compiuti nel corso della prima", e non si esclude che
conservino validità gli atti che il p.m. ha compiuto fuori delle
ipotesi nelle quali il procedimento sommario è consentito dall'art.
389 dello stesso codice.
4. - La questione non è fondata.
Essa, secondo la prospettazione dei giudici di merito, investe
l'art. 394 non già nei limiti della sua formulazione testuale, ma in
quanto, si assume, il suo contenuto precettivo possa comprendere e
disciplinare ipotesi non espressamente considerate e non riconducibili
nell'ambito della trasformazione d'ufficio dell'istruzione sommaria in
formale. E ciò sul presupposto che l'interpretazione di detta norma
debba continuare ad avere correlazione integrale con le disposizioni
contenute nell'art. 389 dello stesso codice, nel testo risultante dalle
modificazioni di cui alla legge 7 novembre 1969, n. 780.
È noto che il ricordato art. 389 nel testo originario, prevedendo
nei primi tre commi i casi in cui si doveva procedere con istruzione
sommaria, riservava, per quanto concerneva i reati di competenza della
Corte d'assise e del tribunale, anche un margine all'apprezzamento
discrezionale del p.m., le cui scelte, non vincolate a criteri
obiettivi di riferimento, rimanevano sottratte al sindacato del
giudice. Donde la norma dell'art. 394 risultava riferibile a soli casi
di trasformazione d'ufficio del procedimento sommario in procedimento
formale, quali tassativamente erano previsti dalla legge.
Ma, in considerazione della incompatibilità di tali criteri con
l'art. 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 389, terzo comma,
c.p.p. venne dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte
con la sentenza n. 117 del 1968 in quanto escludeva la sindacabilità
nel corso del processo della valutazione compiuta dal p.m. sulla
evidenza della prova. Sentenza che poi fu seguita da altra n. 40 del
1971, riferentesi all'originario secondo comma per analoga
insindacabilità della valutazione compiuta dal p.m. sul punto della
confessione dell'imputato e della non necessità di ulteriori atti di
istruzione.
Con la citata legge n. 780 del 7 novembre 1969 si modificò il
testo dell'articolo e, fra l'altro, vennero introdotti un quarto, un
quinto e un sesto comma contenenti la disciplina del controllo, da
parte del giudice istruttore e ad iniziativa dell'imputato, delle
condizioni legittimanti il procedimento con istruzione sommaria nelle
ipotesi di cui ai primi tre commi. Si intese, in tal modo, chiaramente
escludere la mera discrezionalità della iniziativa del p.m., e
demandare al giudice istruttore l'accertamento delle condizioni
predette, quale organo giudiziario istruttorio avente in definitiva
competenza in ordine al modus procedendi.
5. - Senonché, nel quadro delle accennate modifiche della
disciplina dell'istruzione sommaria, ed in riferimento alle innovazioni
apportate all'art. 389, non è stato mutato il disposto dell'art. 394,
la cui incidenza nel sistema positivo rimane, pertanto, ancorata
all'originario significato, che ne ha fissato i limiti normativi in
relazione soltanto alle ipotesi di trasformazione, disposta d'ufficio e
non ad iniziativa dell'imputato, dell'istruzione sommaria in formale.
Alla stregua di questa interpretazione, che, a giudizio di questa
Corte, è l'unica consentita dalle accennate vicende legislative e
risulta razionalmente aderente al sistema positivo, deve ritenersi che
esuli dalla previsione dell'art. 394 la conservazione degli atti
d'istruzione sommaria per effetto di una scelta compiuta dal p.m.,
fuori delle ipotesi enunciate nell'art. 389.
Sicché la norma dell'art. 394, non essendo diretta a riconoscere
validità a tali atti, ma a disciplinare la continuità del
procedimento istruttorio, nel caso di sua trasformazione d'ufficio e
nei limiti delle attribuzioni istituzionali degli organi che vi hanno
partecipato, non viola il principio costituzionale del giudice
naturale.
Spetterà ai giudici del merito accertare se e quali norme positive
siano volte a disciplinare la validità o l'invalidità degli atti
compiuti dal p.m. nei singoli casi previsti dai primi tre commi
dell'art. 389, e risultino concretamente applicabili nei rispettivi
procedimenti.
6. - Dallo stesso tribunale di Pisa, con l'ordinanza più volte
ricordata, è denunziato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 32, e recante norme per
assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e
la libera navigazione. Se ne assume il contrasto con la disposizione XV
transitoria della Costituzione, in relazione all'art. 4 del decreto
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in quanto promulgato dal
Presidente della Repubblica senza la previa sanzione.
7. - La questione non ha fondamento.
Il citato art. 4 del decreto leg.luog. 25 giugno 1944, n. 151,
contenente, fra l'altro, la disciplina della facoltà "del Governo di
emanare norme giuridiche", provvisoriamente e sino all'entrata in
vigore della nuova Costituzione dello Stato, stabiliva che finché non
fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi
forza di legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, dovevano
essere sanzionati e promulgati dal Luogotenente generale del Regno, con
la formula appositamente indicata.
Tali disposizioni vennero integrate e modificate dal decreto
leg.luog. 16 marzo 1946, n. 98. Dopo gli artt. 1 e 2 di esso che
prevedevano rispettivamente il referendum sulla forma istituzionale
dello Stato, contemporaneo all'elezione dell'Assemblea costituente e la
nomina, da parte dell'Assemblea, del Capo provvisorio dello Stato in
caso di esito del referendum favorevole alla forma repubblicana,
nell'art. 3 si disponeva, che durante il periodo della Costituente e
fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione,
il potere legislativo restava delegato al Governo, "salva la materia
costituzionale" e "ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di
approvazione dei trattati internazionali", riservate alla potestà
della Costituente.
L'art. 5 dello stesso decreto precisava, inoltre, che fino
all'entrata in vigore della nuova Costituzione le attribuzioni del Capo
dello Stato dovevano essere regolate "dalle norme finora vigenti, in
quanto applicabili"; l'art. 6, infine, disponeva che i provvedimenti
legislativi di cui al precedente art. 3 venissero sottoposti a ratifica
del nuovo Parlamento.
Proclamata la Repubblica, entrata in funzione l'Assemblea
costituente, eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti
legislativi vennero da lui non solo promulgati ma anche sanzionati fino
a quando non entrò in vigore la nuova Costituzione il 1 gennaio 1948.
In forza della disposizione transitoria XV della Costituzione era
stato convertito in legge il decreto leg.luog. 25 giugno 1944, n. 151,
mentre, con la I disposizione transitoria, restava stabilito che, dalla
data suddetta, il Capo provvisorio dello Stato avrebbe esercitato le
attribuzioni di Presidente della Repubblica, assumendone il titolo.
Dalla data medesima e fino alla riunione delle Camere, innovandosi
nel procedimento, i decreti legislativi vennero soltanto promulgati e
non anche sanzionati dal Capo dello Stato: fra essi è il decreto
legislativo in esame.
8. - La Corte ritiene che nell'emanazione del decreto impugnato
siano state rettamente osservate le disposizioni concernenti il
procedimento formativo, quale risultava attuabile successivamente alla
data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana fino al
giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento.
Non si dubita che per la validità formale dei decreti anteriori
alla data di entrata in vigore della Costituzione, oltre l'approvazione
del Consiglio dei ministri, dovesse richiedersi, come puntualmente fu
fatto, così la sanzione come la promulgazione, giacché la prima era
esplicazione della partecipazione del Capo dello Stato all'esercizio
della funzione legislativa. Ma non può, d'altra parte, non ritenersi
fondata la diversa soluzione, affermatasi nella prassi costituzionale,
riguardo ai provvedimenti legislativi emanati successivamente alla
entrata in vigore della Costituzione e fin quando doveva attendersi che
fossero riunite le nuove Camere, sole legittimate all'esercizio della
potestà legislativa secondo l'ordinamento repubblicano.
E ciò in base alla sopra ricordata disposizione transitoria XV,
che aveva convertito in legge il decreto del 1944, n. 151, nel chiaro
intento di confermarne il vigore nella fase provvisoria prevista per la
prima attuazione della Costituzione, ma ovviamente con le modificazioni
che nella effettività dell'ordinamento si imponevano, alla stregua
della I disposizione transitoria, la quale, come già ricordato, aveva
attribuito al Capo provvisorio dello Stato non solo il titolo, ma anche
le funzioni conferite dalla Costituzione al Presidente della
Repubblica.
Donde il principio che il Presidente, nella nuova posizione al
vertice dello Stato, non potesse fino alla riunione delle nuove Camere
esercitare se non le funzioni a lui riservate dal nuovo ordinamento,
fra le quali è compresa la promulgazione delle leggi e non la
sanzione.
Questa interpretazione dette luogo ad un prassi razionalmente
ispirata alla fedele osservanza della Costituzione, cui si volle dare
su questo punto immediata attuazione, escludendosi quindi che potessero
validamente continuare a compiersi atti che la Costituzione non più
consentiva.
9. - Attese le conclusioni di cui sopra, deve negarsi fondamento
alla ulteriore questione, sollevata dallo stesso tribunale, circa la
legittimità della legge 5 gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente
la ratifica del predetto decreto n. 66 del 22 gennaio 1948.
La promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
costituisce, infatti, puntuale adempimento dei compiti a lui deferiti
dalla surricordata I disposizione transitoria, in relazione logica con
le norme di cui all'art. 87 della Costituzione, e vale ad eliminare
ogni problema sulla legittimità della ratifica.
10. - Nel merito delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, il tribunale di Pisa ed il giudice
istruttore presso il tribunale di Genova impugnano anzitutto, in
riferimento all'art. 3 Cost., l'intero testo dell'art. 1 della legge,
sul rilievo che prevede severissime sanzioni per fatti che, se avevano
particolare gravità al tempo in cui la legge fu emanata, non più ne
hanno attualmente. Impugnano poi il primo comma dell'art. 1, in
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., in quanto esso prevede pari
trattamento penale edittale, per fattispecie che sarebbero, invece,
diverse e - si assume - di diversa rilevanza sociale; fattispecie
inoltre in parte affidate per la loro identificazione all'arbitrario
apprezzamento del giudice.
Nelle ordinanze si chiarisce che la stessa pena della reclusione da
uno a sei anni sarebbe irragionevolmente comminata per tutte le
fattispecie previste, a carico di chiunque, al fine di impedire od
ostacolare la libera circolazione , depone o abbandona congogni ed
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria, o
comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa
(comma primo) e ciò per fattispecie diverse, suscettibili di più
severa punizione in caso di concorso con altri reati e di circostanze
aggravanti, mentre l'eventuale applicazione alle fattispecie stesse, di
circostanze attenuanti generiche non inciderebbe sulla "valutazione
astratta della disciplina normativa dei fatti stessi".
Il terzo comma del medesimo articolo 1, inoltre, in quanto prevede
che "la pena è raddoppiata" se il fatto è commesso da più persone
anche non riunite, incorrerebbe, secondo le ordinanze di rimessione,
per se stesso nella violazione dei citati artt. 3 e 25 Cost., sotto
l'aspetto che, non ragionevolmente, darebbe autonomo rilievo di
aggravante ad ipotesi di comune verificazione, presentandosi, invece,
come eccezionale l'ipotesi inversa di autore unico del reato in esame.
11. - Le questioni non sono fondate.
Le diverse situazioni, la cui pratica realizzazione può essere
opera di uno come di più soggetti, con maggiore gravità in questo
secondo caso, sono invero considerate dal legislatore contestualmente,
nell'ambito della discrezionalità che gli è riservata, al fine della
repressione degli atti considerati delitti dolosi e caratterizzati dal
fine di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle strade
ferrate ed ordinarie e la libera navigazione. Nella soluzione
legislativa adottata è suscettibile di controllo in sede di
legittimità costituzionale, fintanto che non risulti leso, sotto
l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, quel limite di
ragionevolezza che le ordinanze, senza congrua giustificazione,
assumono, nella specie in oggetto, essere stato violato.
La possibilità, d'altra parte, che in concreto possano incidere
sulla gravità dei reati commessi eventuali circostanze aggravanti e
attenuanti, attiene alla problematica propria dei giudizi di merito,
nei quali potranno esaminarsi le questioni concernenti l'adeguamento
delle sanzioni all'entità dei reati accertati.
È appena poi il caso di accennare che non è certo sottratto alla
discrezionalità del legislatore l'abrogare o il modificare una legge
ove si ravvisi un mutamento dei presupposti etico sociali di essa.
Non meno infondata è la censura riguardante quella parte dell'art.
1, primo comma, in cui, abbandonata la forma così detta vincolata e
con la testuale espressione "o comunque ostruisce o ingombra", si
demanda al giudice di identificare i comportamenti lesivi
dell'interesse alla libera circolazione. Anche sotto questo riflesso la
giurisprudenza di questa Corte (così nelle sentenze n. 42 del 1972 e
n. 168 del 1971) ha affermato che non si viola il principio di
legalità e di uguaglianza con la previsione di reati a forma libera, e
cioè quando si ricorre per la individuazione del fatto costituente
reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in
cui il giudice opera.
Il tribunale di Pisa, infine, ha altresì denunziato lo stesso art.
1 del citato decreto, per incompatibilità con gli artt. 3 e 21, primo
comma, Cost., in quanto non consente alcuna diminuente per essere i
fatti commessi nell'esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero.
Ma anche sotto questo profilo la legittimità costituzionale della
norma non può fondatamente contestarsi.
Il diritto di libera manifestazione del pensiero, enunciato
nell'art. 21 Cost., come questa Corte ha affermato in numerose sue
sentenze (fra le altre quelle n. 1/1956, 120/1957, 121/1957), al pari
di ogni altro diritto, trova limite nei diritti concorrenti (così in
quello relativo alla libertà di circolazione: art. 16 Cost.) e in
generale nella esigenza della tutela di interessi a loro volta protetti
dalla Costituzione.
Ed il fatto che l'esercizio di libertà costituzionalmente
garantita non venga considerato dal legislatore neppure al fine della
diminuzione della pena, ricade, secondo quanto sopra enunciato, nella
valutazione discrezionale che è di esclusiva competenza del
legislatore, in quanto concerne la configurazione delle condotte
antigiuridiche e la comminatoria delle relative sanzioni (sent. n.
114/1970).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 303,
primo comma, e 304 bis del codice di procedura penale, proposta, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze nn.
392 del 1971,73 e 97 del 1972 elencate in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 341
del codice penale, proposta in riferimento agli artt. 1, 3, 54, 97 e 98
della Costituzione, con l'ordinanza n. 97 del 1972 elencata in
epigrafe;
2) dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 394 del
codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione, con le ordinanze nn. 392 del 1971,73 e 97 del 1972
elencate in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, recante norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione, proposta, in riferimento alla disposizione transitoria XV
della Costituzione, con la predetta ordinanza n. 97 del 1972;
c) la questione di legittimità costituzionale della legge 5
gennaio 1953, n. 32, nella parte concernente la ratifica del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n 66, proposta, in riferimento alla
disposizione transitoria XV della Costituzione, con l'ordinanza n. 97
del 1972, di cui sopra;
d) le questioni di legittimità costituzionale dell'intero art. l
nonché, in particolare, della normativa di cui ai commi primo e terzo
del detto articolo, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,
proposte, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 25, primo e
secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn. 97 e 336 del
1972 indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte