Sentenza n. 133/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82-bislegge 685/1975
- art. 90Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 71legge 685/1975
- art. 72legge 685/1975
- art. 72-quaterlegge 685/1975
- art. 73Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 75Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 78Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72, 72
quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), come
modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 ("Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685,
recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza")
e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope") e dell'art. 90 dello stesso d.P.R. promossi
con n. 8 ordinanze di varie autorità giudiziarie iscritte ai nn.
282, 283, 289, 394, 441, 493, 498 e 610 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 17, 18, 23,
27, 33 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Bizzarri Giuseppe nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due distinte ordinanze del 12 marzo 1991 (nel
procedimento penale a carico di Santurri Umberto imputato di illecito
acquisto di gr. 0,120 di eroina) e del 13 marzo 1991 (nel
procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe imputato di
illecita detenzione di gr. 60 di hashish) il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75
e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti) - corrispondenti agli artt.
71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come
modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685,
recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza)
- in relazione all'art. 3 Cost. (per violazione del principio di
ragionevolezza e di eguaglianza), nonché all'art. 25 Cost. (per
insussistenza della necessaria offensività dei comportamenti
punibili e per essere gli elementi costitutivi della fattispecie
penale posti con decreto del Ministro della sanità con conseguente
sospetta violazione del principio di riserva di legge in materia
penale).
2. - Con ordinanza dell'11 febbraio 1991 il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, nel
procedimento penale nei confronti di Antolini Gianluca, imputato di
illecita detenzione di 1,533 grammi di hashish, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72
quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla
legge 26 giugno 1990 n. 162 in relazione all'art. 25 Cost. per essere
gli elementi costitutivi della fattispecie penale posti con decreto
del Ministro della sanità con conseguente sospetta violazione del
principio di riserva di legge in materia penale.
In particolare, secondo il giudice a quo, nessun criterio
predeterminato è previsto quale limite della discrezionalità
amministrativa nella determinazione della dose media giornaliera
delle singole sostanze stupefacenti.
3. - Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il
Tribunale di Roma - nel corso del procedimento penale contro
Gabrielli Marco e Mastropietro Leonardo, imputati del reato di
detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità
superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato questione
incidentale di costituzionalità degli artt. 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 per contrasto con gli artt. 3 e 25, 2 co., Cost.
Secondo il giudice rimettente la nuova fattispecie delittuosa -
che prescinde dalla verifica della pericolosità oggettiva della
condotta - viola l'art. 3 Cost. sia perché la previsione di una
presunzione iuris et de iure di spaccio per la detenzione di sostanze
stupefacenti in quantità superiore alla "dose media giornaliera" è
irragionevole in quanto contraria all'esperienza giudiziaria (che
insegna che non è dato escludere a priori in modo radicale ed in
termini di certezza che il tossicomane ricorra all'accumulazione di
sostanze stupefacenti destinate al soddisfacimento del fabbisogno
quotidiano); sia perché, ove si ritenga che sia sanzionato
penalmente anche il consumo di sostanze stupefacenti, è altresì
irragionevole l'estensione al tossicomane del trattamento
sanzionatorio penale applicabile allo spacciatore.
Il giudice rimettente lamenta inoltre che la condotta penalmente
rilevante (detenzione per uso personale di plus di d.m.g.) non è
lesiva di alcun bene tutelato e quindi contrasta con il principio
dell'offensività desumibile dall'art. 25 Cost.
4. - Con ordinanza del 23 aprile 1991 il Tribunale di Torino - nel
corso del procedimento penale contro Luini Renato, imputato del reato
di detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in
quantità superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina)
- ha sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt.
71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come
modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti
rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n.
309) per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost. Osserva il
Tribunale rimettente che in base alla comune esperienza è
irragionevole ritenere con presunzione assoluta che la detenzione da
parte di un consumatore "medio", di una quantità di droga di poco
superiore al fabbisogno quotidiano possa essere posta a fondamento di
una prognosi legale di pericolo di spaccio.
Lamenta inoltre la disparità di trattamento (nella forma di pari
trattamento di situazioni diverse) atteso che l'acquirente
consumatore di una quantità di droga appena superiore alla dose media giornaliera potrebbe essere assoggettato alla stessa pena del
venditore.
Altresì - osserva il tribunale rimettente - nella detenzione per
uso personale di droga in quantità di poco superiore alla dose media
giornaliera non è configurabile lesione o esposizione a pericolo di
un bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale.
Inoltre il meccanismo attraverso cui il legislatore individua la
fattispecie penalmente rilevante appare in contrasto con la riserva
di legge sancita dall'art. 25 Cost. atteso che la determinazione
della dose media giornaliera (e perciò del discrimine fra illecito
amministrativo e reato) è rimessa alla totale discrezione della P.A.
In particolare fissare il limite massimo di principio attivo per le
dosi medie giornaliere in maniera tassativamente tabulata,
ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non,
significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un
fattore (la misurazione) che per definizione presenta margini
pressoché imprescindibili di errore.
Il Tribunale rimettente invoca inoltre il principio del carattere
personale della responsabilità penale (art. 27, 1 co., Cost.). In
particolare, dopo la sentenza n. 364 del 1988 della Corte
costituzionale può enuclearsi un più generale principio secondo cui
non può esservi punibilità per un reato se il soggetto agente non
è in condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento
tenuto. Altresì occorre tener conto delle finalità di rieducazione
cui la pena deve necessariamente tendere (art. 27, 30 co., Cost.),
finalità che sarebbero frustrate ove si sottoponga a responsabilità
penale chi non versi (almeno) in una situazione di colpa, perché in
tal caso il soggetto non può cogliere, né condividere il bisogno di
essere rieducato.
Le norme censurate contrastano altresì con il principio
fondamentale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. giacché la
previsione di un'identica sanzione per chi detenga un quantitativo di
sostanza stupefacente superiore alla dose media giornaliera a scopo
di cessione, rispetto a chi, nelle stesse condizioni dal punto di
vista oggettivo, dispone della sostanza al fine di farne
esclusivamente uso individuale è priva di ragionevole
giustificazione essendo diverso il grado di consapevolezza del
disvalore della condotta da parte dei due soggetti.
5. - Con ordinanza del 31 maggio 1991 il Tribunale di Sassari -
nel corso del procedimento penale contro De Martis Walter, imputato
del reato di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti in
quantità superiore alla dose media giornaliera - ha sollevato
questione incidentale di costituzionalità dell'art. 78 del T.U. 9
ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'art. 25 Cost., considerato
che non sono stati determinati dalla legge i criteri che dovrebbero
essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la
determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle
sostanze stupefacenti e che - conseguentemente - è stata attribuita
alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi
normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti
solo ed esclusivamente dalla legge.
6. - Con ordinanza dell'11 aprile 1991 il g.i.p. presso il
Tribunale di Campobasso - nel corso del procedimento penale contro
Agrippi Antonio ed Evangelista Massimo, imputati del reato di
detenzione (per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità
superiore alla dose media giornaliera (mg. 136,3 di eroina) - ha
sollevato questione incidentale di costituzionalità degli artt. 71,
72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata
dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente
agli artt. 73, 75 e 78 del T.U. 9 ottobre 1990 n. 309), nonché
dell'art. 90 del cit. T.U. per contrasto con gli artt. 3, 13 e 25
Cost.
In particolare il giudice rimettente prospetta la violazione
dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento
legislativo delle situazioni diverse dello spacciatore e del
consumatore, nonché la possibile violazione degli artt. 3, 13, 25
della Costituzione per la mancanza di offensività della detenzione
finalizzata al consumo. Infatti la legge n. 162 del 1990 punisce con
la sanzione penale la detenzione di sostanze stupefacenti
indipendentemente da una situazione di pericolo (concreto o presunto)
di destinazione delle stesse allo spaccio, venendo cosi ad equiparare
due situazioni sicuramente difformi, quella dello spacciatore e
quella del consumatore.
La d.m.g. costituisce poi nozione irreale, non sorretta da alcun
valido sostegno dal punto di vista tecnico-scientifico, posto tra
l'altro che la maggiore o minore efficacia stupefacente di una data
sostanza varia a seconda del modo di assunzione della stessa e del
grado di tolleranza del soggetto assuntore. L'accertamento giudiziale
circa l'effettiva destinazione di una determinata sostanza al consumo
o allo spaccio dovrebbe basarsi, dunque, non sulla nozione della
"dose media giornaliera", ma sull'effettivo tipo di condotta
dell'agente.
Inoltre il giudice rimettente lamenta la violazione dell'art. 25
Cost. atteso che il rinvio - contenuto nell'art. 78 censurato - ad un
decreto del Ministro della Sanità per la determinazione della d.m.g.
in relazione alle singole sostanze stupefacenti è totale e
dismissorio e non individua, né determina in alcun modo
concretamente, la nozione di "dose media giornaliera", né il
contenuto di questo concetto ovvero i criteri, i presupposti, i
caratteri o i parametri alla cui luce ricostruirlo, onde ne risulta
violata la riserva di legge in materia penale, imposta dall'art. 25
Cost.
Infine il giudice rimettente prospetta la violazione dell'art. 3
Cost. sotto il profilo del più grave trattamento normativo riservato
a situazioni meno gravi (detenzione di droghe leggere) rispetto a
quello previsto per situazioni più gravi (detenzione di droghe
pesanti); altresì lamenta analoga disparità di trattamento in danno
dei consumatori occasionali (situazione meno grave) rispetto ai
consumatori abituali (situazione più grave). Premesso che le cd.
droghe leggere non danno assuefazione, il giudice a quo ritiene ancor
più gravi i dubbi di costituzionalità, sopra indicati, ove riferiti
al consumatori di droghe leggere, per le quali più evidenti sono la
mancanza di offensività della condotta incriminata e la violazione
del principio di riserva di legge, essendo del tutto arbitraria la
determinazione della d.m.g. in mancanza di dati epidemiologici.
Inoltre l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva previsto dall'art. 90 cit. non sarà mai applicabile ai
consumatori di cannabis, essendo detta sospensione condizionata
all'attuazione di un "programma terapeutico e socioriabilitativo" che
presuppone una tossicodipendenza non ipotizzabile nei confronti di
detti consumatori. Altresì - non risultando necessaria alcuna
riabilitazione anche nel caso di uso occasionale - verrebbe a crearsi
una disparità tra il trattamento meno grave riservato dall'art. 90
alla più grave situazione di chi fa un uso ininterrotto e
continuativo di droga, ed il trattamento più grave riservato
dall'art. 90 (in ragione dell'esclusione dell'applicabilità della
sospensione in esso prevista) alla meno grave situazione di chi ne fa
un uso solo occasionale.
7. - Con ordinanza del 24 aprile 1991 il g.i.p. presso il
Tribunale di Crotone - nel corso del procedimento penale contro
Dornio Francesco e Viscomi Giovanni, imputati del reato di detenzione
(per uso personale) di sostanze stupefacenti in quantità superiore
alla dose media giornaliera - ha sollevato questione incidentale di
costituzionalità dell'art. 73, primo comma, e 75, primo comma, del
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per contrasto con l'artt. 3, primo
comma, Cost.
Il giudice a quo ritiene che il differente trattamento
sanzionatorio dettato dall'art. 75, 1 comma, d.P.R. n. 309 cit., (con
sanzioni amministrative per i detentori per uso personale di una
certa sostanza stupefacente entro i limiti massimi tabellati) e
quello dettato dall'art. 73, commi 1, 4 e 5 (con pena criminale per i
detentori sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite) sia
ingiustificatamente differenziato e che il primo comma dell'art. 75
T.U. 309/90 sia incostituzionale nella parte in cui non prevede in
ogni caso l'assoggettamento alla sanzione amministrativa in essa
dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa in
quantità anche superiore a quella per la stessa specificatamente
individuata dal D.M. n. 180 del 12.7.1990, ma tale che, anche per le
modalità ed i termini dell'accertamento dell'illecito, sia evidente
l'imminente e totale assunzione della stessa da parte del detentore.
8. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando
che trattasi di questioni identiche a quelle sollevate dal Tribunale
di Roma con ordinanze in data 12 ottobre 1990, 31 dicembre 1990, 9
gennaio 1991, nonché dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di
Grumello del Monte, con ordinanza dell'8 gennaio 1991, dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino con
ordinanze dell'11 febbraio 1991, questioni decise dalla Corte con
sentenza n. 333 del 1991.
Ha concluso pertanto per la manifesta infondatezza delle questioni
medesime (salvo che per la questione sollevata dal Tribunale di
Sassari, per la quale - non tenendo ancora conto della cit. sent. n.
333/91 - ha concluso per una pronuncia di non fondatezza ritenendo
rispettato il principio costituzionale della riserva di legge per
essere la fattispecie incriminatrice compiutamente definita dalla
legge).
In particolare, poi, con riferimento alla questione di
costituzionalità sollevata dal Tribunale di Crotone, l'Avvocatura ha
anche chiesto, in via subordinata, la restituzione degli atti al
giudice a quo per jus superveniens
(d.l. 8 agosto 1991 n. 247).
9. - Si è costituito l'imputato Bizzarri sostenendo la fondatezza
delle censure di costituzionalità contenute nell'ordinanza del
giudice rimettente (Tribunale di Roma). Considerato in diritto
1. - Va premessa la riunione dei singoli procedimenti per
l'identità delle norme impugnate, e - sempre preliminarmente in rito
- va confermata la trattazione in camera di consiglio delle questioni
di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Roma con ordinanza
del 13 marzo 1991, ancorché in quel giudizio (relativo al
procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe) vi sia stata la
costituzione della parte privata, atteso che - come meglio si dirà
in seguito - le censure mosse da quel giudice rimettente alla
normativa impugnata sono già state delibate nella sentenza n. 333
del 1991 di questa Corte.
2. - In via preliminare va poi respinta la richiesta
dell'Avvocatura di Stato di restituzione degli atti al giudice
rimettente (richiesta formulata con riferimento all'ordinanza del
g.i.p. presso il Tribunale di Crotone) atteso che le modifiche
introdotte con il decreto legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito
dalla legge 5 ottobre 1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina
dell'arresto in flagranza e quindi non incidono sugli aspetti
sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti, alla quale
si riferisce l'ordinanza del Tribunale di Crotone, nonché quelle
degli altri giudici rimettenti.
3. - La prima delle numerose questioni di costituzionalità
sollevate, che si vengono ad esaminare separatamente, suddividendole
secondo le norme impugnate ed i parametri costituzionali di
riferimento, ha ad oggetto gli artt. 71, 72 e 72 quater della legge
22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990
n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del
T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, norme alle quali di
seguito si farà esclusivo riferimento); tali disposizioni - secondo
i giudici rimettenti (g.i.p. presso il Tribunale di Roma, Tribunale
di Torino) - violano l'art. 3 Cost. perché prevedono un'arbitraria
ed irragionevole presunzione assoluta di spaccio di sostanze
stupefacenti nel caso di detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera (di seguito d.m.g.) in quanto l'esperienza
giudiziaria mostra che non è dato escludere che i tossicodipendenti
ricorrano all'accumulazione di sostanze stupefacenti in quantità
superiore a tale parametro per il soddisfacimento del fabbisogno
quotidiano.
La questione è manifestamente infondata.
Nella sentenza n. 333 del 1991 questa Corte ha già affermato che
"le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via
di principio con il dettato costituzionale", purché non siano
irrazionali od arbitrarie. Ha quindi individuato la ratio (non
arbitraria, né irragionevole) della norma incriminatrice, che
prevede come reato la detenzione di sostanze stupefacenti per uso
personale in misura superiore alla d.m.g., nell'esigenza -
conseguente ad una più rigorosa valutazione del fenomeno-droga e dei
suoi effetti - sia di rendere "estremamente improbabile" che il
detentore possa spacciare, od anche solo cedere a terzi, pur se in
piccola parte, la sostanza detenuta, sia di limitare l'accumulo di
droga per uso personale al fine di contrastarne l'illecito traffico,
"costretto dalla parcellizzazione della domanda a moltiplicare i
rivoli dell'ultima fase dello spaccio".
Tale principio, più ampiamente argomentato nella citata sentenza,
non può che essere ribadito anche in questa sede, non avendo i
giudici rimettenti prospettato profili nuovi e diversi rispetto a
quelli già valutati da questa Corte.
4. - È stata poi sollevata (dal Tribunale di Roma, dal g.i.p.
presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p.
presso il Tribunale di Campobasso, dal g.i.p. presso il Tribunale di
Crotone) questione di costituzionalità degli artt. 73, 75 e 78 del
T.U. citato per contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della
disparità di trattamento nella forma di pari trattamento di
situazioni diverse perché, in caso di detenzione di sostanze
stupefacenti in misura superiore alla d.m.g., sarebbero assoggettati
alla stessa pena sia lo spacciatore che ha ceduto la droga, sia il
tossicodipendente o tossicofilo che l'ha consumata.
Anche tale seconda questione è manifestamente infondata.
Ha già affermato questa Corte, nella cit. sentenza n. 333/91, che
le due fattispecie poste a raffronto (spaccio e mera detenzione per
uso personale di sostanze stupefacenti), ove aventi ad oggetto una
quantità appena superiore alla d.m.g. non sono affatto entrambe al
limite minimo della soglia di punibilità, atteso che lo spaccio,
essendo sanzionato anche se relativo a quantitativi inferiori alla
d.m.g., non rappresenta la condotta di minor disvalore penale
destinata in linea di principio all'applicazione della pena minima,
salva la possibile incidenza in concreto della valutazione
discrezionale del giudice ex artt. 132 e 133 c.p. al fine della
quantificazione della pena. Tale differenziazione sul piano
sanzionatorio - progressivamente più rilevante in caso di
quantitativi che superano in misura maggiormente considerevole la
d.m.g. - esclude la disparità di trattamento prospettata dai giudici
rimettenti, mentre la configurazione in tal caso di un solo reato con
plurime condotte alternative non è in sé arbitraria od
irragionevole in considerazione del fatto che "offerta (spaccio) e
domanda (consumo) sono profili interagenti di un unico fenomeno".
D'altra parte la posizione del "consumatore XX non spacciatore" si
differenzia ulteriormente perché - come ha già affermato questa
Corte - l'inequivoca destinazione all'uso personale della droga
detenuta anche in quantità "non lieve" può essere valorizzata dal
giudice penale al fine di ritenere non di meno integrato il
presupposto del fatto di "lieve entità", di cui al quinto comma
dell'art. 73, con conseguente applicazione delle meno severe pene da
tale disposizione previste, atteso che tra le "circostanze
dell'azione" ivi menzionate sono comprese anche le "circostanze
soggettive" tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta
dall'agente; infatti, come risulta inequivocabilmente dagli atti
parlamentari (v. soprattutto l'intervento del rappresentante del
Governo, sen. Castiglione, Senato della Repubblica, seduta del 12
giugno 1990), la sostituzione, nel quinto comma dell'art. 73,
dell'originario riferimento "alle circostanze inerenti alla persona
del colpevole" con quello alle "circostanze dell'azione" era stata
dettata dall'esigenza di ampliare (e non già di restringere) la
rilevanza delle circostanze per comprendervi quelle soggettive e
quelle oggettive.
5. - Un'ulteriore questione di costituzionalità ha investito gli
artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato per contrasto con gli artt. 13 e 25
Cost. per violazione del principio della necessaria offensività del
reato, quale limite alla discrezionalità del legislatore penale,
giacché nel caso della detenzione destinata al consumo o di
effettivo consumo di sostanze stupefacenti in quantità superiore
alla d.m.g. non sarebbe configurabile la lesione o l'esposizione a
pericolo di alcun bene giuridico che possa giustificare la sanzione
penale.
Anche tale questione - sollevata dal Tribunale di Roma, dal g.i.p.
presso il Tribunale di Roma, dal Tribunale di Torino, dal g.i.p.
presso il Tribunale di Campobasso - è manifestamente infondata; ed
infatti questa Corte, dopo aver precisato che la condotta punita è
la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e non già
il consumo (né tanto meno - può aggiungersi - il consumo
pregresso), ha già ritenuto, nella più volte citata sentenza n. 333
del 1991, che il principio della necessaria offensività del reato
non è stato leso, essendo l'apprezzamento del legislatore in ordine
alla condotta prevista nella fattispecie penale astratta né
irrazionale, né arbitrario in ragione della (già ricordata) ratio
sottesa all'incriminazione della detenzione per uso personale di
quantità di droga superiore alla d.m.g.; ratio che è quella "per un
verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta
possa essere venduta o ceduta a terzi, e, per altro verso, di indurre
la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi su quantitativi
minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo
e da renderne così più difficile la pratica"; tutto ciò per
perseguire l'obiettivo di tutela di valori costituzionalmente
rilevanti (salute pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico).
Invece l'offensività della condotta concreta tenuta dall'agente
costituisce oggetto di accertamento (caso per caso) del giudice di
merito.
6. - Si è poi ritenuto (dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di
Camerino, dal Tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal
g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso) che i medesimi artt. 73, 75
e 78 del T.U. citato contrastino con l'art. 25 Cost. per violazione
della riserva di legge in materia penale in quanto è demandato ad un
decreto del Ministro della sanità la determinazione dei limiti
quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie
giornaliere senza che risulti soddisfatta l'esigenza di
predeterminazione ad opera della norma primaria del contenuto
essenziale della fattispecie penale.
Tale questione è stata già esaminata da questa Corte nella
sentenza n. 333 del 1991, in cui le norme censurate sono state
ritenute compatibili con l'obbligo della riserva di legge, essendo
sufficientemente determinato dalla norma primaria il precetto
penalmente sanzionato, mentre - in funzione di mera integrazione
dello stesso - è demandato al Ministro della sanità l'esercizio di
una discrezionalità meramente tecnica, tenendo conto dello stato
attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita
alcuna valutazione in chiave di prevenzione o di repressione.
Invece l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione
amministrativa della norma incriminatrice non pone un problema di
compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di legge,
ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di
disapplicare caso per caso il decreto ministeriale suddetto.
7. - Connessa a quest'ultima questione è poi quella,
specificamente sollevata dal Tribunale di Torino, che investe gli
artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato, ulteriormente censurati per
contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. sotto i profili della disparità
di trattamento di situazioni analoghe, della violazione del principio
di offensività e della violazione del principio della riserva di
legge, perché la quantificazione in maniera tassativamente tabellata
della d.m.g. comporta la conseguenza di far discendere la
responsabilità del soggetto da un fattore (la misurazione) che per
definizione presenta margini pressoché imprescindibili di errore.
Anche in tal caso soccorrono le valutazioni già fatte nella
sentenza n. 333/91 per ritenere manifestamente infondata la
questione. Dovendo la soglia quantitativa (la d.m.g.), che scrimina
tra la detenzione punibile e quella non punibile, essere "media" ed
essere riferita all'arco di una giornata, è conseguenziale - ma non
per ciò solo irragionevole - che tale criterio presenti "margini
inevitabili di approssimazione", così come ogni standardizzazione.
È sufficiente però, per ritenere rispettato il precetto
costituzionale della riserva di legge, che la determinazione del
suddetto parametro avvenga secondo le attuali conoscenze scientifiche
e tecniche di campionatura e di accertamento, mentre la prevista
variabilità delle tabelle "in relazione alla evoluzione delle
conoscenze del settore " (art. 78, secondo comma) rappresenta un
sufficiente correttivo del possibile errore statistico del criterio
adottato.
8. - Un'ulteriore questione di costituzionalità (anch'essa
sollevata dal Tribunale di Torino) riguarda i medesimi artt. 73, 75 e
78 del T.U. citato per contrasto con il principio della personalità
della responsabilità penale, posto dall'art. 27, 1 co., Cost., e con
il principio della finalità di rieducazione cui la pena deve tendere
(art. 27, 3 co., Cost.) perché il soggetto agente non è posto in
condizione di percepire l'antigiuridicità del comportamento tenuto
per essere il discrimine quantitativo (della detenzione penalmente
rilevante), correlato non già alle sue personali necessità
quotidiane di droga, ma ad una misura rigidamente predeterminata in
via generale, non suscettibile di adattamento al caso concreto; e
perché inoltre, la variabilità dei quantitativi di sostanza pura
presente nelle singole dosi "da strada" viene a determinare una
situazione di rischio alla quale l'agente deve soggiacere a
prescindere da ogni effettiva componente individuale di
prevedibilità e consapevolezza.
Entrambi i profili di censura non sono fondati.
Ed infatti la coscienza dell'antigiuridicità della condotta -
valorizzata da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella
parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della
legge penale l'ignoranza inevitabile - attiene al precetto normativo
e non già al giudizio di disvalore ad esso sotteso, che è
espressione della scelta di politica criminale del legislatore, in
astratto sindacabile sotto i profili finora esaminati, ma non certo
censurabile ove in concreto difforme dall'apprezzamento soggettivo
del singolo autore della condotta vietata.
In particolare la citata sentenza n. 364/88, dopo aver giudicato
corretta la tesi della "inesistenza nella Costituzione di un vincolo
per il legislatore ordinario di non sanzionare penalmente fatti
carenti di effettiva conoscenza dell'antigiuridicità", ha poi
ravvisato come requisito subiettivo minimo costituzionalmente
necessario la possibilità della conoscenza della legge penale ed ha
conseguentemente elevato a ragione di esclusione della colpevolezza
l'ignoranza inevitabile della stessa, pur qualificando tale soltanto
quella che l'agente non ha potuto evitare nemmeno adempiendo ai
doveri strumentali di informazione e conoscenza.
La coscienza dell'antigiuridicità richiesta dalla Costituzione si
risolve quindi nella conoscibilità del precetto penale da parte del
soggetto agente, con la precisazione che anche "in relazione a reati
sforniti di disvalore sociale" deve ritenersi che "l'agente versi in
evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale"
quando la mancata percezione dell'illeceità derivi dalla violazione
degli obblighi di informazione della normativa vigente che sono alla
base di ogni convivenza civile.
Escluso il denunciato vizio di incostituzionalità della norma,
rimane però affidato al giudice di merito - nei limiti puntualizzati
dalla citata sentenza n. 364/88 - stabilire in concreto se - alla
stregua delle informazioni in proposito fornite al singolo
nell'attuale contesto storico - debba dirsi percepibile o non
percepibile dall'agente, anche a livello di mero dubbio, l'illiceità
della condotta tenuta, quale detentore di una quantità di droga
superiore alla d.m.g.
Quanto al secondo profilo questa Corte, nella sentenza n. 333/91,
ha già affermato che l'eventuale errore dell'agente
nell'apprezzamento della quantità di principio attivo contenuto
nella sostanza stupefacente detenuta non è privo di rilevanza
perché, al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo,
è necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso
personale) una quantità totale di sostanza stupefacente tale che
contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella
tabellata nel decreto ministeriale.
9. - Gli artt. 73, 75 e 78 del T.U. citato sono poi sospettati
(dal g.i.p. presso il Tribunale di Campobasso) di contrastare con
l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento nella forma di pari
trattamento di situazioni diverse dei vari possibili consumatori
perché, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti in misura
superiore alla d.m.g., la condotta penalmente rilevante dipende da un
dato quantitativo oggettivo senza tener conto né della maggiore o
minore efficacia stupefacente della sostanza secondo il modo di
assunzione, né del grado di tolleranza del soggetto assuntore.
Anche tale questione è manifestamente infondata.
Questa Corte nella sentenza n. 333/91 ha riconosciuto - come già
rilevato - l'offensività della condotta del tossicodipendente o
tossicofilo che, per il suo personale consumo differito, accumuli una
quantità di sostanza stupefacente superiore a quella tabellata.
Superata tale soglia di punibilità, le circostanze soggettive ed
oggettive (che in concreto connotano la detenzione per uso personale
e tra cui rientrano il grado di tolleranza del soggetto assuntore
ovvero la maggiore o minore efficacia stupefacente del modo di
assunzione) possono essere non di meno apprezzate dal giudice penale
ex artt. 132 e 133 c.p. Pertanto il fatto che il medesimo
quantitativo di esubero della droga accumulata possa avere una
diversa valenza in ragione del maggiore o minore grado di tolleranza
del soggetto assuntore, ovvero delle modalità di assunzione, non è
privo di rilevanza e può condurre ad un trattamento differenziato in
termini di gravità del fatto accertato, non senza considerare che
l'offensività della condotta non viene meno per il fatto che
l'accumulo - in ragione dello stato di assuefazione particolarmente
accentuata del tossicodipendente - risulti essere di minima (ma non
nulla) entità.
10. - Infine il medesimo giudice rimettente censura l'art. 90 del
T.U. citato perché contrastante con l'art. 3 Cost., per disparità
di trattamento nella forma di pari trattamento riservato a situazioni
meno gravi (droghe leggere ovvero consumo occasionale) rispetto a
quello previsto per situazioni più gravi (droghe pesanti ovvero
consumo abituale ), applicandosi in particolare solo a queste ultime
la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per l'attuazione
di un programma terapeutico o socio-riabilitativo.
La questione non è fondata.
L'art. 90 T.U. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede
che nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non
superiore a tre anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il
tribunale di sorveglianza può sospendere (una sola volta)
l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la
persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e
socioriabilitativo, sempre che dopo l'inizio di tale programma non
abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
La soglia di applicabilità del beneficio è portata a quattro anni
di pena detentiva inflitta, ove i reati accertati siano quelli
previsti dal quinto comma dell'art. 73.
Il presupposto di applicabilità del beneficio (che, all'esito del
programma terapeutico e sempre che il tossicodipendente nei cinque
anni successivi al provvedimento non commetta un delitto non colposo
punibile con la sola reclusione, comporta l'estinzione della pena e
di ogni altro effetto penale) è quindi duplice: mancato superamento
di un tetto massimo di pena inflitta (ed a tal fine il tribunale può
tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più
condanne già divenute definitive); effettuazione di un programma
terapeutico e socioriabilitativo. Ed è essenzialmente questa seconda
condizione che costituisce la ratio dell'istituto volto a favorire il
recupero dei tossicodipendenti, che in tal modo abbiano concretamente
e meritevolmente mostrato di volersi adoperare per sottrarsi al giogo
della droga e nello stesso tempo si siano astenuti dal commettere
altri delitti (non colposi). Sicché questa speciale sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva assume un carattere latamente
premiale (che l'accomuna alla disciplina altrettanto speciale della
custodia cautelare e dell'affidamento in prova prevista
rispettivamente dagli artt. 89 e 94 T.U. cit. ove il
tossicodipendente si sottoponga ad un programma terapeutico di
recupero) ed una connotazione incentivante del recupero stesso
(perché la mancata prosecuzione del programma comporta la revoca del
beneficio).
Secondo il giudice rimettente, però, l'ammissione al beneficio -
proprio perché è condizionato alla praticabilità da parte del
soggetto di un programma terapeutico e socioriabilitativo -
presuppone uno stato di tossicodipendenza non ipotizzabile in caso di
consumatori occasionali, o di consumatori di droghe leggere che non
inducono dipendenza.
Deve però rilevarsi che la norma censurata non contiene, nel suo
tenore testuale, nessuna limitazione in ragione del tipo di sostanza
stupefacente che abbia determinato nel soggetto condannato lo stato
di dipendenza (inteso come limitazione dell'area del libero arbitrio
e della piena capacità di autodeterminazione, indotta
dall'abitualità del consumo di sostanze stupefacenti), stato che
costituisce l'unico elemento giuridicamente rilevante. L'accertamento
in concreto dello stato di tossicodipendenza del soggetto condannato
unitamente a quello del correlato carattere terapeutico e
socioriabilitativo del programma di recupero è demandato al
tribunale di sorveglianza. Nessuna disparità di trattamento sussiste
quindi in ragione del tipo di sostanza stupefacente che abbia
determinato lo stato di dipendenza.
Nel caso invece di consumo occasionale ovvero di consumo abituale
che non abbia causato alcuno stato di tossicodipendenza viene meno il
presupposto della misura premiale nel senso che l'eventuale
persistere del soggetto nel consumo di droga è pienamente ed
integralmente nella sfera del suo libero arbitrio, sicché non è
ingiustificatamente discriminante per la diversità delle situazioni
poste in comparazione che non trovi applicazione la speciale misura
della sospensione dell'esecuzione della pena, non essendo
ipotizzabile alcuna terapia o riabilitazione del "tossicofilo-non
tossicodipendente" da incoraggiare e sostenere. In tali casi però -
ricorrendone i presupposti - può trovare applicazione (in sede di
pronuncia della condanna) il generale beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Se però la disciplina differenziata contenuta nella norma
censurata non confligge con il canone costituzionale dell'eguaglianza
di trattamento, non di meno - nel quadro della globale verifica, sul
concreto terreno applicativo, degli effetti della legge n. 162 del
1990, anche al fine di "individuare le linee di ogni possibile ed
utile modifica migliorativa" (sent. 333/91) - è rimessa alla
discrezionalità del legislatore pure la eventuale valutazione
dell'opportunità di introdurre, in relazione ai reati previsti
dall'art. 73, quinto comma, cit., una parallela misura premiale anche
in favore del mero tossicofilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685,
come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente
all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope),
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso con
l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre
1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162
(corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione
all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione dal tribunale di
Torino con l'ordinanza in epigrafe;
c) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre
1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162
(corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione
agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino,
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,
dal tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte