Sentenza n. 134/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/05/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 244,
comma secondo, del codice civile in relazione all'art. 235, comma
primo, n. 3, stesso codice e dell'art. 263 codice civile, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 maggio 1980 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Condoleo Domenico e Savinelli Filomena
ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 1980;
2) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Norrito Giacomo e Cacioppo Antonia ed
altro, iscritta al n. 1044 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 1984;
3) due ordinanze emesse l'8 novembre 1983 e il 17 gennaio 1984 dal
tribunale di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Cabua Saverio
e Cabua Manlio ed altra e tra Pirrozzi Vittorio e Franco Anna Maria ed
altro, iscritte ai nn. 214 e 313 del registro ordinanze 1984 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 162 e 190 del
1984.
Visti gli atti di costituzione di Condoleo Domenico e di Norrito
Giacomo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avv. Pietro Morganti per Norrito Giacomo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 23 maggio 1980 (n. 765 del 1980), il
tribunale di Torino, anteriormente alla pronuncia della sentenza n. 64
del 1982 di questa Corte, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 244 c.c. per preteso contrasto con gli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Rilevava all'uopo il tribunale che se corrisponde a verità la
maggiore difficoltà del figlio di conoscere i fatti che determinano la
mera apparenza del rapporto di paternità, pure, come nel caso soggetto
al suo giudizio, non possono escludersi ipotesi in cui il presunto
padre possa incolpevolmente ignorare quegli stessi fatti e venirne a
conoscenza solo in seguito; la norma che dispone come il termine per
chiedere il disconoscimento decorre per il padre dalla nascita del
figlio ovvero, in determinati casi, dalla conoscenza di tale nascita
mentre per il figlio decorre dal compimento della maggiore età o dal
momento in cui questi viene a conoscenza dei fatti che renderebbero
ammissibile il disconoscimento, sarebbe pertanto lesiva dell'art. 3
della Costituzione in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra presunto padre e figlio e colliderebbe anche con l'art.
24 della Costituzione, atteso che verrebbe ingiustificatamente limitato
il diritto di difesa.
Il fatto che con la sentenza n. 249 del 1974 la Corte avesse
pronunciato negativamente sulla medesima questione non sarebbe di
ostacolo alla riproposizione della stessa, atteso che nel frattempo è
entrata in vigore la nuova disciplina del diritto di famiglia che ha
dato largo spazio al favor veritatis che in numerosi casi ha costituito
il motivo ispiratore di più disposizioni, soppiantando il criterio
ispiratore del favor legitimitatis, presente nella normativa
previgente.
Si costituiva la parte Domenico Condoleo che, nel chiedere
l'accoglimento della questione, si rifaceva, con memoria presentata
nell'imminenza della trattazione, ad altra ordinanza dello stesso
tribunale, facendone proprie le ragioni ivi contenute.
2. - Lo stesso tribunale infatti, con altra ordinanza emessa in
data 25 febbraio 1983 (n. 1044 del reg. ord. 1983) e pertanto
successiva alla pronuncia della Corte n. 64 del 1982, sollevava più
questioni di costituzionalità relativamente al novellato art. 244 c.c.
nella parte in cui detta norma assegna al padre, per chiedere il
disconoscimento, il termine di un anno dal giorno della nascita o della
conoscenza di essa, ed al figlio lo stesso termine, decorrente però
dalla conoscenza dei fatti che il disconoscimento medesimo rendono
ammissibile.
3. - Il Collegio a quo, prendendo le mosse dalla surrichiamata
sentenza della Corte, aveva sottoposto a critica gli argomenti addotti
a sostegno della pronuncia di infondatezza.
Secondo il tribunale di Torino, sarebbe quanto meno opinabile che i
bisogni di assistenza familiare del figlio minore possano trovare
adeguata soddisfazione nell'ambito di una famiglia in cui la sua
posizione è da considerarsi irrimediabilmente falsa e certamente
anomala.
4. - Partendo da questi presupposti logici, normativi e
giurisprudenziali, il Collegio a quo proponeva nuove questioni e
diversi profili di incostituzionalità della norma impugnata.
Osservava il tribunale che l'art. 244, comma secondo del codice
civile (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice),
laddove impedisce al marito, in forme irragionevoli, di far valere in
giudizio l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso
dell'anno dalla nascita del figlio legittimo e, conseguentemente, di
proporre l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza
del fatto adulterio, onde disconoscere la propria paternità del figlio
medesimo, violerebbe il disposto degli artt. 24, comma primo, e 3,
comma primo, della Costituzione.
A sostegno di tale asserzione, il Collegio rileva che l'aver
riconosciuto (art. 235 c.c.) all'adulterio della moglie la dignità di
fatto atto a fondare la richiesta di disconoscimento senza nel contempo
prevedere che lo stesso fatto possa essere giudizialmente addotto come
causa di disconoscimento, se non nel termine di un anno (art. 244 c.c.)
dalla nascita (o dalla conoscenza di essa) lederebbe ad un tempo e
l'art. 24, comma primo, della Costituzione, in quanto sarebbe denegata
la possibilità di agire giudizialmente a tutela del diritto al
disconoscimento, e l'art. 3, comma primo, della Costituzione, in
ragione di una irrazionalità intrinseca della normativa.
Sotto quest'ultimo profilo il Collegio osserva che se l'adulterio
è, dallo stesso art. 244 c.c., considerato fatto di difficile
conoscibilità per il figlio (donde la previsione normativa di
decadenza solo dopo un anno dalla conoscenza di esso), non è
ragionevole considerarlo di facile agnizione neppure per il padre; e
che, se la prova della conoscenza di esso è difficile da darsi, del
pari è difficile se riferita alla nascita; eppure quest'ultima è
consentita dallo stesso art. 244 c.c..
Discende direttamente dalla nuova formulazione dell'art. 235 c.c.,
d'altro canto, che l'evoluzione giurisprudenziale concernente le prove
ematologiche e genetiche della paternità in tanto ha un senso in
quanto queste possono servire concretamente all'accertamento della
verità biologica; tale dato risulterebbe vanificato dalla prefissione
di un termine di decadenza legato ad un fatto di per sé neutro, quale
la nascita, insensibile ai successivi apprendimenti di realtà
effettuali da parte di uno dei titolari dell'azione di disconoscimento.
5. - Altra censura, sempre concernente l'art. 244, comma secondo,
c.c., (in relazione all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso codice), è
prospettata relativamente alla pretesa violazione degli artt. 2 e 3,
comma primo, della Costituzione, in relazione agli artt. 24, primo
comma, 29, comma primo e 30, commi primo, terzo e quarto, della
Costituzione; la detta norma, laddove impedirebbe, in forme
irragionevoli, al marito di far valere in giudizio l'adulterio della
moglie, contrasterebbe infatti con il diritto inviolabile del padre a
far giudizialmente accertare il rapporto biologico di paternità nei
confronti del figlio.
Tenuto conto del fatto che la giurisprudenza ordinaria è ormai
consolidata nel riconoscere valore di prova certa agli esami
ematologici ed alle prove genetiche escludenti la paternità, si
afferma che il rapporto biologico di paternità-filiazione deve essere
considerato diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della
Costituzione, atteso che l'art. 29 della Costituzione (che tutela la
famiglia come società naturale) consente di ritenere che il suddetto
rapporto abbia dignità costituzionalmente riconosciuta; a tale
conclusione si potrebbe pervenire argomentando a contrario dalla norma
di cui all'art. 30 della Costituzione, secondo cui se è consentito al
legislatore ordinario di porre limiti alla prova del riconoscimento di
paternità, tale facoltà non è invece prevista per il disconoscimento
che da quello è cosa diversa.
Né potrebbe essere revocato in dubbio che, nella confluenza tra i
diritti del padre all'accertamento dello status biologico e quello del
figlio alla tutela ed alla conservazione del rapporto familiare, debba
essere il primo a prevalere: ciò in quanto il rapporto biologico
paternità-filiazione deve essere considerato una situazione soggettiva
preliminare, perché attinente ad una insopprimibile dimensione umana,
tale da costituire presupposto per l'esercizio di diritti inviolabili e
di doveri inderogabili spettanti ai soggetti interessati.
6. - Ad avviso del Collegio rimettente, l'art. 244, comma secondo,
c.c. (in relazione sempre all'art. 235, comma primo, n. 3, stesso
codice), rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo,
nella parte in cui non determinando anche per il marito, così come per
il figlio, la decorrenza del termine per proporre l'azione di
disconoscimento della paternità dal momento della conoscenza dei fatti
che rendono ammissibile il disconoscimento, stabilirebbe una
irrazionale discriminazione fra gli uguali diritti inviolabili del
padre e del figlio all'accertamento del rapporto biologico di
paternità-filiazione, e violerebbe altresì gli artt. 2 e 3, comma
primo, della Costituzione, in relazione agli artt. 29, cornma primo,
30, commi primo, terzo e quarto della Costituzione.
Osserva all'uopo il tribunale di Torino che il limite al
disconoscimento di paternità, nelle forme stabilite dal legislatore
del 1975, appare attualmente irragionevole nel fine perseguito in
quanto non fondato su di una corretta e completa analisi
dell'esperienza sociale assunta a fondamento della disciplina stessa.
Per vero, se non v'ha dubbio che la tutela del minore sia valore che ha
tutela costituzionale, parrebbe incongruo affidarla alla permanenza in
una famiglia in cui il minore stesso verrebbe a trovarsi in una
situazione falsa e psicologicamente difficile; tanto varrebbe a
dimostrare che la prevalenza accordata in questo caso al favor
legitimitatis non sarebbe il mezzo più idoneo a salvaguardare quei
valori che si ritengono in ipotesi maggiormente meritevoli di tutela.
Consapevole che una siffatta prospettazione potrebbe apparire
parzialmente irrilevante, in quanto la norma denunciata copre anche
l'ipotesi dell'impotenza del marito, il Collegio rimette al giudizio
della Corte, nel caso di accoglimento di siffatto profilo, qualunque
determinazione al riguardo, anche in applicazione dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953.
7. - Il Collegio inoltre, nel rilevare che numerose pronunce di
inammissibilità sono state pronunciate in base all'attuale
formulazione dell'art. 244 c.c. (e alla sentenza n. 64 del 1982),
demanda alla Corte, ove dovesse pervenire ad una decisione di
accoglimento, di precisare se la soluzione del problema relativo alla
intangibilità di tali pronunce rientri nelle attribuzioni proprie
dell'organo legislativo, ovvero se spetti alla Corte stessa determinare
"in relazione alla particolarità della fattispecie, l'eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
denunciata".
8. - In punto di rilevanza, nell'ordinanza si pone in risalto che
nel giudizio a quo era stata proposta azione di disconoscimento di
paternità in epoca successiva alla decorrenza del termine di un anno
dalla nascita (e dalla conoscenza di essa) sicché la domanda, alla
stregua della normativa vigente, avrebbe dovuto essere dichiarata
inammissibile. Peraltro il Collegio, alla stregua delle prove raccolte,
si dichiara certo non solo del fatto che il minore non può essere
figlio del padre legittimo, ma anche della circostanza che quest'ultimo
era venuto a conoscenza dell'adulterio della propria moglie e della
conseguente possibilità di non essere padre biologico del figlio solo
in epoca largamente successiva alla nascita e comunque tale da
comportare che, qualora la norma fosse ritenuta incostituzionale nei
termini sovraesposti, la domanda dovrebbe considerarsi tempestiva.
Rileva ancora il Collegio che nelle conclusioni definitive il
curatore del minore "chiede accogliersi la domanda proposta
dall'attore" sicché potrebbe ritenersi che lo stesso curatore abbia
inteso proporre in nome e per conto del minore una autonoma domanda di
disconoscimento. Ma, sul punto, il Collegio stesso rileva che il
curatore del figlio minore infrasedicenne, convenuto quale
litisconsorte necessario nel giudizio di disconoscimento "non ha il
potere di proporre una autonoma domanda di disconoscimento" atteso che
il relativo diritto di azione attribuito al figlio dalla legge non è
stato ancora acquistato da quest'ultimo (al momento della nomina del
curatore, il minore non aveva ancora due anni).
9. - Si è costituito in giudizio l'attore nel procedimento a quo
Giacomo Norrito; ricordato come la tendenza legislativa in materia di
diritto di famiglia dal 1970 in poi abbia tendenzialmente seguito la
via di privilegiare in maniera decisiva il favor veritatis,
raggiungendo il suo punto d'arrivo nella riforma del 1975, peraltro
confermato anche con disposizioni successive quali la legge 4 maggio
1983, n. 184, che ha abolito l'affiliazione ed ha altresì previsto la
possibilità per il figlio minore di agire in ogni tempo per il
disconoscimento della paternità, si sottolinea come la permanenza nel
nostro ordinamento positivo dell'art. 244 c.c. sia anacronistica e
comunque contraria alla Costituzione; quanto alle argomentazioni
specifiche vengono motivatamente recepite quelle contenute
nell'ordinanza di rimessione.
In nessuno dei due giudizi si è avuto intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
10. - Con due ordinanze emesse rispettivamente in data 8 novembre
1983 e 17 gennaio 1984 (nn. 214 e 313 del reg. ord. 1984), il
tribunale di Genova solleva identica questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 263 c.c., nella parte in cui non prescrive
termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione di
disconoscimento del figlio naturale riconosciuto e nella parte in cui
sancisce l'imprescrittibilità dell'azione medesima, per preteso
contrasto con l'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.
Osserva al riguardo il Collegio che la norma denunciata, a
differenza di quanto prevede l'art. 244 c.c. per il disconoscimento del
figlio legittimo, non solo non prevede termini brevi di decadenza, ma
anzi sancisce l'imprescrittibilità dell'azione: da ciò discende che
il figlio naturale riconosciuto soffre un trattamento deteriore
rispetto al figlio legittimo, atteso che il primo può vedersi privato
"ad libitum", in qualsiasi momento della sua vita, del proprio status
da parte dell'autore del riconoscimento.
Ad avviso del Collegio, tale normativa contrasta in maniera palese
con l'art. 30 della Costituzione, laddove tale norma sancisce che la
legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
Da quanto si evince dai fatti di causa, contenuti nell'ordinanza di
rimessione, e da esplicita motivazione al riguardo, contenuta solo
nella seconda ordinanza, emerge chiaramente la rilevanza della
questione.
Neanche in questi ultimi giudizi si è avuto intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Con le quattro ordinanze di cui in epigrafe, il tribunale di
Torino e quello di Genova rispettivamente investono l'art. 244 c.c. e
l'art. 263 c.c. in rapporto all'art. 244.
Stante la connessione delle questioni, appare dunque opportuna la
riunione dei giudizi e la loro decisione con unica sentenza.
2. - Le due ordinanze del tribunale di Torino (n. 765 del reg. ord.
1980 e n. 1044 del reg. ord. 1983) chiamano la Corte a decidere se sia
costituzionalmente legittimo l'art. 244 c.c., testo novellato dalla
legge n. 151 del 1975, nella parte in cui (secondo comma) fa decorrere
per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di
disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del
figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente,
a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento.
La prima delle dette ordinanze, essendo stata pronunciata
anteriormente alla sentenza n. 64 del 1982 della Corte costituzionale,
propone la questione negli stessi termini nei quali era stata
sottoposta alla Corte con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sul rilievo che "mentre il detto termine decorre per il
padre dalla nascita del figlio oppure, in determinati casi, dal giorno
della conoscenza di tale nascita, per il figlio, invece, decorre dal
compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza
dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento", differenza che
al giudice rimettente non pare del tutto giustificata (anche se è vero
"che normalmente il figlio ha maggiore difficoltà di conoscere tali
fatti rispetto al padre"); sicché "non si comprende come tali
eventualità ", cioè la conoscenza tardiva dei fatti, "siano state
pretermesse dal legislatore, nella disciplina della decorrenza del
termine dell'azione, per quanto riguarda il padre e ciò quando le
stesse eventualità sono state tenute ben presenti per il figlio".
Con la seconda ordinanza (n. 1044 del reg. ord. 1983), il tribunale
di Torino (lett. C del dispositivo) propone la questione di
legittimità costituzionale "dell'art. 244, comma secondo, c.c. ...
rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo, nella parte
in cui, non determinando anche per il marito, così come per il figlio,
la decorrenza dei termini per proporre l'azione di disconoscimento,
stabilisce una irrazionale discriminazione tra gli eguali diritti del
padre e del figlio all'accertamento biologico di paternità-
filiazione", cioè sostanzialmente in termini di violazione del
principio di eguaglianza. Ma la propone altresì (lett. A del
dispositivo), "per violazione del congiunto disposto degli artt. 24,
comma primo e 3, comma primo Cost." per la parte in cui l'art. 244,
comma secondo, c.c., "irragionevolmente non predispone per il marito il
diritto di provare l'adulterio della moglie, anche successivamente al
decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo, e di proporre,
quindi, l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza
dell'adulterio stesso, al fine di disconoscere la paternità del figlio
medesimo"; e ancora la propone (lett. B del dispositivo) con
riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, in relazione agli artt. 24,
comma primo, 29, comma primo, 30, commi primo, terzo e quarto della
Costituzione, per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c.,
"impedendo al marito, in forme irragionevoli, di far valere l'adulterio
della moglie, contrasta con il diritto inviolabile del padre a fare
accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei
confronti del figlio legittimo".
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c.
non è nuova per la Corte. Essa fu una prima volta affrontata nella
sentenza n. 249 del 1974, ma con riguardo al testo dell'articolo
precedente alla riforma del diritto di famiglia e per un motivo, posto
a fondamento della domanda di disconoscimento proposta dal padre,
diverso dall'adulterio della moglie (che allora, vigente il vecchio
testo dell'art. 235 c.c., non sarebbe stato rilevante se non
accompagnato dall'occultamento al marito della gravidanza della moglie
e della nascita del figlio), e cioè per l'impotenza generandi del
marito, ma sempre, tuttavia, in relazione alla decorrenza dei termini
per proporre l'azione, allora di tre mesi, dalla nascita o dalla
successiva notizia di essa. In quel caso la Corte, sottolineando la
"ovvia preminenza dei rapporti familiari", in funzione della quale
assume "particolare rilievo" il "favor legitimitatis", ritenendo
"difficilmente controllabile" l'"impotenza a generare", dichiarò non
fondata la questione.
La questione, sollevata in relazione al testo novellato dell'art.
244 (e dell'art. 235) c.c., a seguito di domanda di disconoscimento
fondata sull'adulterio della moglie conosciuto dal marito
successivamente alla scadenza del termine di un anno decorrente dalla
nascita o dalla notizia di essa, fu affrontata nuovamente nella
sentenza n. 64 del 1982. La Corte riconobbe che "nel modificare (con
la riforma del diritto di famiglia) le disposizioni degli artt. 235 e
244 c.c., il legislatore del 1975 ha spostato, per così dire,
l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, e di ciò si
trova conferma in altre disposizioni del diritto di famiglia"; ma non
ritenne che il legislatore avesse voluto accordare al secondo il valore
di "un principio assoluto" tale da rendere costituzionalmente
illegittimo il diverso trattamento del padre rispetto al figlio (per il
quale il termine decorre dall'apprendimento dell'adulterio della madre,
anche dopo il compimento della maggiore età da parte di lui),
denunciato dal giudice a quo come violatore del principio di
eguaglianza. Pertanto la Corte dichiarò "insussistente" la violazione
dell'art. 3 della Costituzione e conseguentemente del diritto di difesa
proclamato dall'art. 24 della Costituzione, il cui richiamo era
strettamente collegato anche nella prospettazione dei giudici a quibus
all'art. 3 della Costituzione.
4. - L'ulteriore evoluzione della coscienza collettiva con la più
marcata accentuazione della rilevanza del rapporto effettivo di
procreazione, dimostrata anche dal legislatore con l'attribuzione al
P.M. della facoltà di promuovere l'azione di disconoscimento da parte
del minore infrasedicenne (art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184),
evoluzione che la Corte, del resto, può cogliere anche
indipendentemente dai segnali del legislatore (sentenze nn. 49 del
1971 e 126 del 1978); la diversità non solo dei parametri formalmente
indicati (dell'art. 24 Cost., è invocato il primo comma, non il
secondo), ma dei profili in parte diversi sotto i quali la questione è
posta dal tribunale di Torino nella ordinanza n. 1044 del reg. ord.
1983, persuadono la Corte che la questione merita di essere
riesaminata.
5. - A tale riesame la Corte ritiene di premettere due
considerazioni che reputa utili per il più esatto dimensionamento
della questione che deve essere decisa:
a) l'art. 244 c.c. correlato all'art. 235, nel regolare i termini
dell'azione di disconoscimento, non attribuisce al marito il diritto a
conseguire il disconoscimento del figlio come conseguenza
dell'accertato adulterio, ma solo quello (art. 235 c.c.) di essere
"ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o
del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o
ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità". Ora è diventata
comune nozione, anche giurisprudenziale, col progresso scientifico, che
la prova negativa della paternità, raggiunta con gli esami genetici e
del gruppo sanguigno, è sicura (anzi la più recente giurisprudenza
della Cassazione ha ammesso anche la prova positiva);
b) la questione della decorrenza del termine per proporre l'azione
di disconoscimento è diversa da quella di congruità del termine, la
cui determinazione va lasciata al legislatore col solo limite della
razionalità; sicché impropriamente a proposito della decorrenza, si
parla di decadenza, che è concetto inerente alla consumazione, del
termine stabilito per l'esercizio dell'azione.
6. - Passando all'esame dei vari profili della questione
sottopostale nelle due ordinanze del tribunale di Torino, la Corte non
crede possibile, né necessario, per risolvere la questione, prendere
in considerazione la doglianza relativa al trattamento differenziale
tra padre e figlio, che si riscontra nell'art. 244 a proposito della
decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di
disconoscimento, doglianza sulla quale insistono, in modo esclusivo, la
ordinanza n. 765 del reg. ord. 1980, e, in concorrenza con le altre
doglianze, la ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983 nella lett. C del
suo dispositivo sopra ricordato. Questa censura, infatti (ancorché
nella citata lett. C della ordinanza n. 1044 sia accompagnata dalla
indicazione anche di altri parametri), si risolve essenzialmente nella
denuncia di violazione del principio di eguaglianza, violazione sulla
cui esclusione la Corte fondò la sua decisione di rigetto nella
sentenza n. 64 del 1982.
7. - Ben altra considerazione deve essere invece accordata ad altre
motivazioni alle quali il tribunale di Torino ha affidato la sua
istanza di accoglimento, e che lo stesso tribunale ha riferito, nei due
citati capi del dispositivo della sua ordinanza, agli artt. 24, primo
comma e 3, primo comma, 2, 29, primo comma, e 30, commi primo, terzo e
quarto, della Costituzione.
La Corte ritiene peraltro che, mentre dall'art. 30, comma primo,
della Costituzione si possono prendere le mosse solo per sottolineare
l'importanza, che dal precetto si desume, del rapporto naturale di
filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano (avendo la
stessa Corte avuto occasione nella sentenza n. 118 del 1974, di
affermare che per l'applicazione dell'art. 30 della Costituzione
occorre che "siano determinati, cioè individuati" i genitori),
l'attenzione deve essere concentrata sulla irrazionalità della
limitazione, anzi dell'esclusione, nel caso della scoperta
dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, del diritto
del padre ad avvalersi della facoltà, che l'art. 235 c.c. gli
attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche
genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto
padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità".
In questo caso si può dire che l'azione sia inutiliter data con
patente violazione non tanto del diritto di difesa (art. 24, comma
secondo, della Costituzione), quanto del diritto di agire in giudizio
(art. 24, primo comma).
È opportuno, a questo punto, sottolineare che il rilievo
attribuito dal legislatore del 1975, nel nuovo testo dell'art. 235
c.c., all'adulterio della moglie come elemento che facoltizza la prova
dell'esclusione della paternità, sta nel fatto che, mentre nella legge
precedente l'adulterio era rilevante solo se accompagnato
dall'occultamento della gravidanza e della nascita, nel nuovo testo
l'adulterio diventa rilevante da solo. Quindi due ipotesi: adulterio o
occultamento della gravidanza e della nascita. Rispetto alla seconda
ipotesi, il termine accordato al marito per proporre l'azione di
disconoscimento decorre sì dal giorno della nascita o, quando il
marito era lontano, dal giorno del suo ritorno, ma "in ogni caso se
egli prova di non avere avuta notizia della nascita in detti giorni, il
termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia" (art. 244,
secondo comma, c.c.).
Rispetto alla prima ipotesi (adulterio), la data di conoscenza non
conta più, oppure gratuitamente si presume iuris et de iure quella
della nascita o quella della conoscenza di essa. E ciò non soltanto è
palesemente irragionevole, ma non appare conciliabile con
l'insegnamento della Corte (sentenza n. 14 del 1977) che "la garanzia
di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla
conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di
assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza".
8. - Come osserva il tribunale di Torino, sul piano
dell'esperienza, l'adulterio è fatto la cui conoscenza può essere
preclusa per lungo tempo. Di ciò ha certamente tenuto conto il
legislatore quando ha fatto decorrere il termine per l'azione di
disconoscimento da parte del figlio divenuto maggiorenne dalla
"conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento".
Perché per il padre la data di tale conoscenza diventa del tutto
irrilevante? Si può osservare, come ha fatto la Corte nella sentenza
n. 64 del 1982, che in ciò non si concreti una violazione del
principio di eguaglianza, ma è difficile negare la oggettiva
irrazionalità della disposizione che impedisce al padre di proporre il
disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio, cioè
dopo l'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione.
Né per giustificare questo sostanziale diniego del diritto di
agire appare sufficiente il rilievo secondo cui la conoscenza della
nascita sia un evento di meno aleatoria prova rispetto a quello di
conoscenza dell'adulterio.
Un'ulteriore e più puntuale riflessione sul tema porta a
considerare che la prova della conoscenza della nascita (quando questa
sia stata tenuta celata al marito che era lontano, anche dopo il suo
ritorno) possa, in ipotesi, essere altrettanto difficile di quella
dell'adulterio.
E, del resto, che non si tratti di prova sempre "aleatoria", e
perciò inammissibile, lo riconosce lo stesso legislatore quando
ammette il marito a quella prova, purché entro un anno dalla
conoscenza della nascita del figlio.
9. - Si è già più innanzi sottolineato come una delle ragioni
che inducono la Corte al riesame della questione, sia la ulteriore
evoluzione della coscienza collettiva nel senso della accordata
preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica
della filiazione. Questa preminenza non costituisce sopraffazione, né
tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di legittimità
in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo quando
l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla realtà della
procreazione. Il legislatore del 1975 che, anche in relazione alla
sicurezza della prova negativa della paternità assicurata dal
progresso scientifico, ha allargato la possibilità di far valere la
verità sull'apparenza, pur con uno sbarramento - quello appunto
relativo alla decorrenza del termine - estraneo alla logica di
quell'allargamento; il legislatore del 1983 che, come si è già
ricordato, ha ulteriormente operato, accordando l'azione nell'interesse
del minore infrasedicenne al P.M., nel senso di favorire ulteriormente
il perseguimento del valore verità, non hanno fatto che seguire la
evoluzione della coscienza collettiva sempre più sensibile a quel
valore. La Corte ritiene ancora una volta di poter anticipare il
legislatore cogliendo quella evoluzione e armonizzando con i principi
costituzionali l'istituto del disconoscimento della paternità.
10. - Nel quadro di questi valori appartenenti alla odierna
coscienza sociale va considerato anche l'interesse del figlio e della
sua protezione con riferimento non già all'ipotesi di filiazione non
contestata, ma alla ipotesi che, accertato l'adulterio nel tempo del
concepimento, nasca la possibilità di una prova che escluda la
paternità del padre apparente. Da quel momento, o peggio ancora
quando, come nel caso esaminato dal tribunale di Torino, che è
emblematico ma non inconsueto, la prova legale negativa della
paternità stabilita nell'art. 235 sia incontestabilmente raggiunta;
quando non soltanto la madre, la cui sola dichiarazione è irrilevante,
ma il curatore nominato dal tribunale chiede nell'interesse del minore
che la domanda sia accolta (tanto che il tribunale di Torino si è
posto, risolvendolo negativamente, il quesito se quella richiesta non
equivalesse all'istanza posta dal curatore nell'interesse del figlio
minore - art. 244, terzo comma, c.c.), è assai difficile considerare
corrispondente all'interesse materiale e spirituale del figlio la
coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti.
Queste considerazioni tranquillizzano la Corte sulle conseguenze di
una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 244, secondo comma,
c.c., nella parte in cui non prevede che per il marito il termine
dell'azione di disconoscimento di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c.
decorre dalla conoscenza dell'adulterio della moglie nel tempo del
concepimento, conclusione che comunque è comandata dalla accertata
irragionevole violazione del diritto di agire.
11. - L'accoglimento delle questioni nei termini suesposti dispensa
la Corte dall'esaminare specificamente altri profili di
incostituzionalità pure indicati dal giudice a quo.
12. - Come si è ricordato in narrativa, il tribunale di Torino ha
rimesso alla Corte, nel caso di accoglimento, la estensione della
pronunzia, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, al caso che il padre
voglia agire in disconoscimento a causa di impotenza "anche se soltanto
di generare". La Corte, data la non totale identità dei casi, ritiene
di mantenere la pronuncia nei limiti della rilevanza, cioè dell'azione
di disconoscimento per adulterio.
Il tribunale di Torino chiede inoltre alla Corte di esaminare,
sempre nel caso di accoglimento, l'ipotesi di un'efficacia della
dichiarazione di incostituzionalità estesa ai giudizi già definiti.
Ma è evidente l'impossibilità, di accogliere una simile istanza.
13. - Nelle due conformi ordinanze nn. 214 e 313 del reg. ord.
1984, il tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale,
per contrasto con l'art. 30, secondo cpv. ("la legge assicura ai figli
nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima"), dell'art. 263 c.c.
"nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per
l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce
l'imprescrittibilità dell'azione medesima". Da ciò deriva infatti,
secondo il tribunale rimettente, che il figlio naturale "può vedersi
privato, ad libitum, in qualsiasi momento della vita, del proprio stato
da parte dell'autore del riconoscimento", mentre il figlio legittimo
non può essere disconosciuto se non in termini brevi di decadenza per
l'esercizio dell'azione.
Occorre ricordare che l'art. 263 c.c. vige nel testo precedente
alla novella n. 151 del 1975, cioè fu dettato dal legislatore del 1942
quando i casi di riconoscibilità dei figli nati fuori del matrimonio
erano assai più limitati, essendo esclusa la riconoscibilità dei
figli adulterini.
Il tribunale di Genova censura la imprescrittibilità dell'azione
di disconoscimento e chiede in sostanza che la Corte
all'imprescrittibilità sostituisca "termini brevi di decadenza per
l'esercizio dell'azione". E benché richiami, nella sua prospettazione,
la diversa previsione legislativa relativa al disconoscimento dei figli
legittimi, invoca il solo parametro dell'art. 30 della Costituzione.
A prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a
quo per il termine invocato, (infatti il riconoscimento del figlio
naturale è un atto di volontà corrispondente normalmente ma non
sempre alla convinzione di chi lo opera di essere il genitore naturale,
sicché il detto dies a quo potrebbe essere non quello della conoscenza
di fatti che escludono la paternità naturale, bensì quello del
pentimento di chi ha operato il riconoscimento), sta la decisiva
considerazione che non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe
stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità
disposta dall'art. 263 c.c..
Trattasi, quindi, secondo la costante giurisprudenza della Corte,
di questione inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso
previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine
dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia
venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dal tribunale
di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe in riferimento
all'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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