Sentenza n. 135/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1963 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto
1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926,
n. 1263, promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale
di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del
Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al n. 122 del Registro
ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 295 del 5 dicembre 1959.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 la relazione del
Presidente Gaspare Ambrosini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 22 novembre 1946 in San Donà di Piave il signor Arcaniolo
Giovanni venne investito da una camionetta appartenente
all'Amministrazione militare inglese guidata dal soldato Mesbit David e
riportò fratture che pochi giorni dopo ne determinarono la morte.
Instauratosi procedimento penale davanti al Tribunale penale di
Venezia per il delitto di omicidio colposo, la signora Guerrato Elena
vedova Arcaniolo, per sé e per due figli minorenni Arcaniolo Pietro e
Loredana, si costituì parte civile, chiedendo la citazione
dell'Amministrazione militare britannica quale responsabile civile.
La causa si svolse in contumacia dell'imputato e si concluse con la
condanna in data 20 dicembre 1955 con la quale, riconosciuta la colpa
del soldato Mesbit, l'Amministrazione militare britannica venne
condannata, quale responsabile civile, al pagamento della somma di lire
3.103.380, a titolo di provvisionale, oltre le spese e i danni, da
corrispondersi alla parte civile, che dal Ministero del tesoro italiano
aveva già riscosso lire 1.025.000.
Detta sentenza del Tribunale penale di Venezia, spedita a forma
esecutiva il 17 giugno 1957, venne notificata unicamente all'atto di
precetto all'Amministrazione militare britannica, al Pubblico Ministero
per la trasmissione al Ministero degli esteri e per l'inoltro in via
diplomatica, nonché, ai sensi dell'art. 142 del Cod. proc. civile, al
Mesbit.
Quest'ultimo e il Pubblico Ministero chiesero la restituzione in
termini per proporre appello contro la sentenza di condanna; ma la
Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 26 giugno 1958, e
successivamente la Corte di cassazione, Sezione penale, con ordinanza
del 12 dicembre 1958, respinsero i relativi ricorsi.
Ad istanza della signora Guerrato vedova Arcaniolo, in forza
dell'atto notificato il 25 febbraio 1958 e trascritto il 13 marzo,
successivo, fu sottoposto a pignoramento l'immobile segnato nel catasto
fabbricati del Comune di Venezia alla partita n. 6290, foglio 16,
mappale 1975, indicato come di proprietà del Governo di S. M.
Britannica, ufficio dei Commissari dei lavori e pubblici uffici,
adibito a padiglione britannico per esposizione artistica, della Mostra
Biennale di Venezia.
Con D. M. 30 giugno 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
159 del 4 luglio 1958, del Ministro di grazia e giustizia venne
dichiarata la esistenza della reciprocità tra l'Italia e la Gran
Bretagna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo unico del
decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, concernente atti esecutivi sopra
beni di Stati esteri in Italia.
Dispone tale legge che non si può procedere senza l'autorizzazione
del Ministro per la giustizia al sequestro o pignoramento ed in genere
ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli ed
ogni altra cosa spettante a Stati esteri il cui ordinamento ammetta la
reciprocità, che l'esistenza di questa deve essere accertata con
decreto del Ministro per la giustizia e che contro questo decreto e
contro quello col quale il Ministro rifiuti l'autorizzazione, non è
ammesso ricorso né in via giudiziaria,, né in via amministrativa.
Facendo richiamo a questa legge ed al succitato decreto del
Ministro della giustizia, proposero opposizione all'esecuzione
sull'immobile suindicato l'Amministrazione del Governo britannico, il
Pubblico Ministero nell'interesse pubblico, nonché il Comune di
Venezia quale proprietario dell'area nella quale sorge l'immobile
pignorato.
Da parte dell'esecutante signora Guerrato vedova Arcaniolo, venne
eccepita di contro la illegittimità costituzionale di detta legge.
Il Tribunale di Venezia, risolte con sentenza non definitiva del 25
agosto 1959 le questioni pregiudiziali attinenti all'ammissibilità e
alla ritualità dell'opposizione, con ordinanza dello stesso 25 agosto
1959, ha proposto la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, disponendo la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione
della causa.
In aggiunta ai motivi addotti dalla difesa della signora Guerrato
per sostenere l'illegittimità costituzionale della citata legge del
1926 con riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, il
Tribunale di Venezia assume che la questione di legittimità "implica
un ulteriore aspetto che in via alternativa deve essere rilevato di
ufficio": se si afferma che la immunità giurisdizionale degli Stati
esteri è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, la
legge impugnata, subordinando all'autorizzazione del Ministro di grazia
e giustizia gli atti esecutivi contro beni di Stati esteri e quindi
rendendo eventuale l'applicazione di quella norma, violerebbero l'art.
10 della Costituzione che a quella norma impone si debba conformare
l'ordinamento interno; se, invece, si afferma che l'immunità
giurisdizionale non è norma di diritto internazionale generalmente
riconosciuta, la legge impugnata, così come è stato sostenuto dalla
parte esecutante, sarebbe in contrasto con gli artt. 24, 113 e 42 della
Costituzione.
In ordine al problema della rilevanza della questione ai fini della
risoluzione del giudizio principale, si osserva, che tutti i motivi di
opposizione al procedimento di esecuzione, diversi dalle questioni
pregiudiziali (risolte con sentenza non definitiva in pari data)
attengono alla validità del titolo esecutivo o alla pignorabilità del
bene sottoposto ad esecuzione e quindi presuppongono la giurisdizione
del giudice del processo di esecuzione: la affermazione o negazione di
tale giurisdizione, pertanto, darà adito o meno alla ulteriore
cognizione della causa.
L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 dicembre
1959, n. 295.
Le parti non si sono costituite. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri è intervenuto in giudizio rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato che ha depositato le sue deduzioni in data 30
novembre 1959 ed ha presentato successivamente una memoria in data 5
gennaio 1961.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura generale dello Stato censura in
via preliminare l'ordinanza del Tribunale di Venezia, poiché in essa
il giudice avrebbe omesso di accertare se la norma consuetudinaria
internazionale concernente la immunità dalla giurisdizione sussista o
meno.
La difesa dello Stato prosegue osservando che, dato e non concesso
che la norma consuetudinaria internazionale esista, la questione di
legittimità costituzionale della legge n. 1263, sarebbe irrilevante.
Infatti, si dice, l'ipotesi prospettata dall'ordinanza non corrisponde
alla realtà, in quanto la pretesa violazione della norma
internazionale presuppone che sia stata negata la reciprocità oppure
rilasciata l'autorizzazione a procedere alla esecuzione. Nel caso in
esame invece la reciprocità è stata affermata e l'autorizzazione non
è stata concessa; così che nessuna rilevanza per la risoluzione della
questione principale può avere l'accertamento della legittimità
costituzionale o meno della legge n. 1263.
Peraltro si osserva che, nel caso di esistenza della consuetudine
internazionale, la legge impugnata sarebbe legittima in base all'art.
10 della Costituzione ed in base inoltre al successivo art. 11, per cui
l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace fra le nazioni.
Ma anche nel caso di inesistenza della consuetudine internazionale,
la legge impugnata non sarebbe costituzionalmente illegittima perché
non contrasterebbe con gli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione. Per
quanto riguarda l'art. 24 il diritto del cittadino rimarrebbe integro
perché nel processo di esecuzione, l'autorizzazione ministeriale
dovrebbe ritenersi condizione all'esercizio dell'azione, che non
annulla il diritto all'azione medesima. In ordine all'art. 42 si
osserva che non sembra possibile l'applicazione analogica di tale
principio, strettamente ancorato al campo della proprietà. Per quanto
riguarda la pretesa violazione dell'art. 113, la difesa dello Stato
assume che il provvedimento del Ministro ha carattere di atto politico,
e che, come tale, non è suscettibile di controllo giurisdizionale.
Nella memoria del 5 gennaio 1961 la difesa dello Stato si sofferma
su due punti della questione di legittimità costituzionale, e cioè
quello che investe il diritto di agire in giudizio, affermato dall'art.
24 della Costituzione, e l'altro connesso alla non impugnabilità del
decreto del Ministro per la giustizia in relazione all'art. 113.
La norma dell'art. 24 non sarebbe che una particolare esplicazione
del principio di eguaglianza sancito dal precedente art. 3; essa non
violerebbe il diritto dei singoli rimettendone le forme di tutela alla
legislazione ordinaria. Entro i limiti dell'art. 3 (esclusione di
distinzioni di sesso, razza, ecc.). verificandosi diversità di
situazioni obbiettive, la tutela giuridica si atteggerebbe in modo
diverso.
Per quanto riguarda l'inoppugnabilità dei decreti del Ministro per
la giustizia che dichiarano la reciprocità oppure rifiutano o
concedono l'autorizzazione, l'Avvocatura dello Stato nega che sussista
violazione dell'art. 113 della Costituzione, ribadendo che i decreti
stessi hanno carattere di "atti politici" anzi, secondo la più recente
evoluzione dottrinaria, della particolare specie degli atti politici
che si denominano "atti di governo", che sarebbero istituzionalmente
sottratti ad ogni sindacato giurisdizionale. Sottolineata l'ampia
discrezionalità che investe il compito di accertare la reciprocità e
di autorizzare il provvedimento esecutivo, in quanto si deve procedere
alla ricerca ed alla interpretazione della legge e dei possibili
significati propri della sua concreta applicazione, la difesa dello
Stato rileva che la valutazione di questi elementi costituisce un atto
di alta rilevanza politica che si inquadra appunto fra gli atti di
governo.
All'udienza del 18 gennaio 1961 l'Avvocatura generale dello Stato
si è rimessa alle difese scritte.
Questa Corte, con ordinanza 1 marzo 1961, n. 8, ritenuto che non si
trovava negli atti della causa la sentenza non definitiva emessa il 25
agosto 1959 dal Tribunale di Venezia in ordine alle questioni
pregiudiziali attinenti all'ammissibilità ed alla ritualità
dell'opposizione all'esecuzione della sentenza penale del Tribunale di
Venezia del 20 dicembre 1955 ed alla posizione processuale dei soggetti
della controversia, ordinava che tale sentenza del 25 agosto 1959 fosse
acquisita agli atti.
In adempimento dell'ordinanza di questa Corte la cancelleria del
Tribunale di Venezia, in data 21 marzo 1961, rimetteva la copia
autentica della richiesta sentenza.
La causa è stata riportata all'udienza del 24 maggio 1961, dove
l'Avvocatura generale dello Stato si è rimessa alle conclusioni prese.
Con ordinanza del 23 giugno 1961, n. 41, questa Corte rinviava gli
atti al Tribunale di Venezia affinché si completasse, sotto altri
profili, l'esame di rilevanza della proposta questione.
Il Tribunale, con ordinanza 4 agosto 1961, osservava che l'esame
dei punti sui quali era stata richiamata la sua attenzione, era
condizionato dalla decisione sulla eccepita incostituzionalità
dell'articolo unico della legge n. 1263 del 1926 e riteneva perciò
esaurito il giudizio sulla rilevanza.
Nelle sue successive deduzioni, in data 10 settembre 1961,
l'Avvocatura dello Stato osservava che l'ordinanza 4 agosto 1961 del
Tribunale di Venezia non appariva convincente in tutte le sue
considerazioni ma che in base ai chiarimenti da essa dati - anche se
non del tutto evidenti - si poteva ritenere dimostrato a sufficienza
che, in effetti, sul bene oggetto della esecuzione, incideva una
situazione giuridica tale, per cui erano discutibili la entità ed il
contenuto, ma non la esistenza del diritto espropriabile. Agli effetti
della risoluzione del problema di legittimità costituzionale,
l'Avvocatura dello Stato faceva quindi richiamo alle considerazioni
già esposte nei precedenti scritti difensivi, rinnovando negli stessi
sensi le sue conclusioni.
Dopo diversi rinvii, disposti in pendenza di trattative avviate per
un amichevole componimento della vertenza principale, veniva fissata,
per la discussione, l'udienza del 12 giugno 1963.
In data 31 maggio 1963, l'Avvocatura dello Stato ha presentato
un'ultima memoria, nella quale, tra l'altro, ha dato notizia che
l'Amministrazione italiana degli affari esteri aveva stipulato in data
30 novembre 1962 una transazione sui danni e le spese con la signora
Guerrato vedova Arcaniolo e con i due figli minori (per i quali era
stato ottenuto l'assenso del giudice tutelare), che con decreto del 7
maggio 1963 il Ministro degli affari esteri la aveva approvata, e che
la detta signora, nel nome suo e dei figli minori, accettando
l'indennità che l'Amministrazione degli esteri s'impegnava a
corrisponderle, si impegnava, a sua volta, ad abbandonare il giudizio
in corso contro lo Stato inglese.
Nell'udienza del 12 giugno 1963 l'avvocato dello Stato ribadiva le
tesi esposte nelle difese scritte e dava conferma dell'intervenuta
suindicata transazione tra la signora Guerrato e l'Amministrazione
italiana degli affari esteri. Considerato in diritto :
È innanzitutto da osservare che il giudizio di legittimità
costituzionale promosso con l'ordinanza del 25 agosto 1959 del
Tribunale di Venezia non può essere arrestato dalla transazione
stipulata il 30 novembre 1962 tra la signora Guerrato vedova Arcaniolo
ed i due figli minori da una parte e l'Amministrazione italiana degli
affari esteri dall'altra, ed approvata con decreto del Ministro degli
affari esteri del 7 marzo 1963, con la quale la signora Guerrato,
accettando l'indennizzo che la detta Amministrazione si impegnava a
corrisponderle, a sua volta si impegnava ad abbandonare il giudizio di
esecuzione in corso contro l'Amministrazione dello Stato britannico.
E ciò perché, secondo il sistema adottato da questa Corte
nell'art. 22 delle Norme integrative e chiarito in alcune sentenze, il
processo di legittimità costituzionale, dappoiché si svolge non
nell'interesse privato ma pubblico, diventa autonomo una volta iniziato
in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non è quindi
suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo
principale che lo ha occasionato (sentenze n. 50 del 1957 e n. 57 del
1961).
Quanto all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, che la questione di
legittimità costituzionale proposta con riferimento all'art. 10 della
Costituzione, non avrebbe avuto motivo di essere sollevata per il caso
di specie, giacché il Ministro non aveva dato alcuna autorizzazione a
procedere per atti esecutivi sul padiglione dello Stato britannico, va
rilevato che ciò non riguarda la controversia di legittimità
costituzionale, ma la rilevanza della questione suddetta nel giudizio a
quo: punto che è stato già esaminato dal Tribunale di Venezia, nella
prima e, in seguito alle richieste di chiarimenti della Corte - di cui
sopra si è fatto cenno -, nella seconda ordinanza summenzionata.
Altrettanto dicasi dell'altro rilievo dell'Avvocatura dello Stato
circa l'asserita nullità della sentenza del Tribunale penale di
Venezia del 20 dicembre 1955.
Prima di passare all'esame del merito è bene chiarire che
l'assunta violazione degli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione deve
riferirsi ai primi tre commi dell'articolo unico della legge impugnata,
per cui non può procedersi, senza l'autorizzazione del Ministro della
giustizia, ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti,
titoli ed ogni altra cosa spettante a Stato estero il cui ordinamento
ammetta la reciprocità, mentre d'altra parte l'addotta violazione
dell'art. 113 va riferita all'ultimo comma dell'articolo unico
succitato, che esclude qualsiasi ricorso contro il decreto del Ministro
della giustizia che accerti la esistenza della "reciprocità", e contro
quello che rifiuti l'autorizzazione.
La Corte ritiene che i primi tre commi di tale articolo non
contrastano con l'art. 10 della Costituzione.
L'invocato art. 10, ai sensi del quale "l'ordinamento italiano si
conforma alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute" non è violato, dappoiché nella legislazione e nella
giurisprudenza e dottrina dei vari Paesi non vi è concordanza di
indirizzi e sistemi relativamente all'esenzione dai procedimenti
conservativi e di esecuzione su beni di Stati esteri che non sono
destinati a funzioni attinenti all'esercizio della sovranità.
È altresì da escludersi che la legge impugnata violi gli artt. 24
e 42 della Costituzione.
In proposito giova premettere che i temperamenti cui nel sistema di
essa legge impugnata viene sottoposto l'esercizio del diritto privato,
sono intesi ad armonizzare l'interesse particolare del singolo con
quello della collettività, e che la Corte ha già riconosciuto, sia
pure in relazione ad altri precetti della Costituzione, che il
condizionamento o la restrizione dell'esercizio di un interesse,
privato o pubblico, rispetto ad altro interesse pubblico di carattere
preminente, non viola la Costituzione, come nella recente sentenza n.
88 del 1963 nella quale ha ritenuto che la legge possa disporre limiti
alla pignorabilità di certi beni per ragioni di interesse generale.
Va poi precisato che l'applicazione della legge in esame n. 1263
del 1926 non avviene automaticamente, ma è sottoposta a limiti, che
sostanzialmente rappresentano una restrizione al principio
dell'immunità dalla legge stessa contemplato.
Si ha anzitutto un limite nella necessità che esista e venga
accertata la reciprocità di trattamento da parte dell'altro Stato, un
limite cioè nel principio della parità che, sia pure a scopi più
ampi, trova riconoscimento nell'art. 11 della Costituzione.
In secondo luogo, si ha un altro limite, consistente nella
valutazione, che, dopo l'accertamento della reciprocità, il Ministro
per la giustizia deve fare di tutti gli elementi del caso specifico in
rapporto all'esigenza della tutela degli interessi generali attinenti
ai rapporti internazionali, quale, ad esempio, la possibilità che
l'interesse del singolo venga sostenuto presso lo Stato estero dalle
autorità diplomatiche e consolari nazionali.
È soltanto in seguito a tale esame ed alla ponderata valutazione
di tutti gli elementi del caso, che il Ministro deciderà se negare o
concedere con proprio decreto l'autorizzazione (avendo egli la facoltà
di concederla - è bene metterlo in rilievo - pur nel caso che sia
stata accertata l'esistenza nell'ordinamento giuridico dello Stato
straniero del principio dell'esenzione in esame dalla propria
giurisdizione).
La legge impugnata adunque non svuota di contenuto il diritto del
singolo, ma soltanto ne condiziona l'esercizio ad un'autorizzazione
giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico.
Ora l'art. 24 della Costituzione, del quale si assume la violazione
da parte della legge in esame, non ha una portata tale da precludere al
legislatore la possibilità di subordinare nella fase del procedimento
esecutivo (come nel caso della legge impugnata) a determinati controlli
e condizioni l'esperimento del diritto del privato, quando ciò debba
farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico.
La Corte ritiene inoltre che le norme dei detti primi tre commi
dell'articolo unico impugnate non contrastano col successivo art. 42,
comma terzo, della Costituzione, perché esse non attengono alla
materia dell'espropriazione.
Per quanto riguarda il prospettato contrasto con l'art. 113 della
Costituzione, è chiaro che la denunciata illegittimità costituzionale
si riferisce all'ultimo comma dell'articolo in esame, che esclude
qualsiasi ricorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto
ministeriale che dichiara la reciprocità e contro quello che rifiuta
l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato
estero. Ora una tale esclusione da qualsiasi forma di ricorso viola la
norma del richiamato art. 113, secondo la quale è sempre ammessa
contro gli atti della pubblica Amministrazione la tutela dinnanzi ai
competenti organi giurisdizionali.
Infondato, in riguardo al primo decreto, quello di accertamento
della reciprocità, è l'assunto che "non si tratta di una
constatazione meramente obbiettiva di una situazione di fatto e di
diritto, ma di una valutazione altamente tecnica e permeata di
interferenze di rilevante importanza politica". Il fatto invero che
tale esame possa in determinati casi riuscire delicato e financo
difficile, non esclude che si tratta sempre di un accertamento di dati
di fatto e giuridici che non può essere sottratto al sindacato
giurisdizionale.
In riguardo poi al secondo decreto, quello col quale il Ministro
concede o nega l'autorizzazione in questione, è da osservare che la
funzione e la portata di esso sopra indicate sono sufficienti a non
farne escludere la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 113 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali,
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di
Venezia, con ordinanza del 25 agosto 1959, sulla legittimità dei primi
tre commi dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263,
tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel
Regno", in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma di detto
articolo, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte