Sentenza n. 135/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 29Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)
- art. 3Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 65Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
primo comma, e 65 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle
leggi sull'ordinamento della Corte dei conti), e dell'art. 29, primo
comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 25 ottobre 1973 dalla Corte suprema di
cassazione - sezioni unite civili - sui ricorsi di Todaro Lucio ed
altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte dei
conti ed altri, iscritte ai nn. da 178 a 183 del registro ordinanze
1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del
19 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 15 giugno 1974 dal Consiglio di Stato -
sezione IV - sul ricorso di Ferrucci Alfonso contro la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Corte dei conti ed altri, iscritta al n. 512
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione della Corte dei conti e di Ferrucci Alfonso;
udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Paolo Barile, per Ferrucci Alfonso ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri e per la Corte dei Conti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sei ordinanze identicamente motivate ed emesse il 25
ottobre 1973 la Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 108, comma secondo, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
primo comma, e 65 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il testo
unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, nella parte
in cui rispettivamente stabiliscono "La Corte a sezioni riunite...
decide... in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della
Corte stessa" e "Spetta alla Corte a sezioni riunite la definizione in
forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi impiegati ed agenti o di
chiunque vi abbia interesse relativi alla nomina, promozione e
disciplina, o comunque attinenti al rapporto di impiego, per motivi di
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge": dubitandosi se
con tale sistema sia realizzata l'esigenza che l'organo giudicante si
trovi in posizione di assoluta terzietà o indifferenza rispetto agli
interessi in giuoco nella controversia sottopostagli.
2. - Con ordinanza emessa il 15 giugno 1974 nel corso di un
procedimento promosso su ricorso di Ferrucci Alfonso contro il
Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - sezione IV - dopo aver respinto perché
manifestamente infondate le eccezioni dedotte dalla parte privata in
riferimento all'art. 108 Costituzione, strettamente analoghe a quelle
proposte dalla Corte suprema di cassazione, con le ordinanze sopra
menzionate, ha sollevato, a sua volta, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
primo comma, ultima parte, e 65 del citato r.d. n. 1214 del 1934,
nonché dell'art. 29, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
recante "Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato"
limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante
alla giurisdizione della Corte dei conti".
L'ordinanza premette che, nonostante sia stato proposto
dall'Amministrazione resistente regolamento preventivo di
giurisdizione, il giudizio in corso non potrebbe considerarsi sospeso e
quindi non sarebbe preclusa la possibilità di sollevare questioni di
legittimità costituzionale. Il contrasto con l'art. 3 viene poi
ravvisato nella diversità di disciplina fra le controversie
concernenti i magistrati della Corte dei conti e tutte le altre che in
materia di pubblico impiego vengono, invece, concentrata nella
cognizione dell'ordinaria giurisdizione amministrativa, tanto più che
quest'ultima, a differenza della precedente, si articola ormai in due
distinti gradi di giudizio ed offre pertanto una maggior tutela
giudiziaria.
3. - In entrambi i giudizi si è costituita la Corte dei conti in
persona del suo Presidente ed ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocato generale
dello Stato, con deduzioni depositate rispettivamente il 31 maggio, il
12 ed il 17 dicembre 1974.
Nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato viene eccepita
preliminarmente la inammissibilità della questione, perché sollevata
dopo l'avvenuta proposizione del regolamento di giurisdizione innanzi
alla Corte di cassazione. Nel merito, in entrambi i giudizi viene
chiesta una dichiarazione di non fondatezza delle questioni,
argomentando fra l'altro dall'art. 103 e dalla VI disp. trans. della
Costituzione, che avrebbero fatto salve tutte le competenze
giurisdizionali attribuite alla Corte dei conti dalle leggi esistenti
al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, e
dalla presenza nel giudizio innanzi alla Corte dei conti delle più
ampie garanzie di difesa.
4. - Si è costituito anche il sig. Alfonso Ferrucci, con memoria
prodotta il 12 novembre 1974, chiedendo l'accoglimento della questione
sollevata dal Consiglio di Stato, previa eventuale riunione del
relativo giudizio a quelli sorti per effetto delle ordinanze emesse
dalle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione.
5. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi dalle sei ordinanze della Corte di
cassazione a sezioni unite e dalla successiva ordinanza del Consiglio
di Stato hanno tutti ad oggetto gli artt. 3, primo comma, e 65 del
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214
(cui si aggiunge, nell'ordinanza del Consiglio di Stato, l'art. 29 del
testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, limitatamente all'inciso "quando
non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei
conti"), per violazione degli artt. 108, secondo comma, e 3 Cost., e
vanno pertanto decisi con unica sentenza.
2. - Dev'essere preliminarmente accolta l'eccezione di
inammissibilità della questione sollevata dal Consiglio di Stato, con
ordinanza emessa dopo che era stata proposta dalla parte resistente
istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento
preventivo di giurisdizione.
Già in una precedente occasione (sent. n. 73 del 1973) questa
Corte, nel dichiarare la non fondatezza delle censure di illegittimità
costituzionale che erano state mosse nei confronti di tale istituto,
ebbe a rilevare come esso risulti ampiamente giustificato da esigenze
di economia processuale, consentendo di ottenere una sollecita e
definitiva pronuncia sulla giurisdizione (dove questa sia dubbia e
contestata), con evidente vantaggio per tutte le parti, che devono
ritenersi egualmente interessate ad una decisione sul merito della
causa, della quale sia certa la provenienza dal giudice a ciò
competente.
Tale essendo la ratio del regolamento preventivo di giurisdizione,
non pare dubbio che la stessa valga identicamente sia che l'istanza ne
sia proposta davanti ad un giudice ordinario, sia che (come nel caso in
esame) sia proposta invece davanti al giudice amministrativo.
D'altronde, l'ordinanza del Consiglio di Stato, pur richiamando, sul
punto testé accennato, la contraria giurisprudenza del Consiglio
medesimo, ha piuttosto insistito, nella motivazione, sulla mancanza di
effetto sospensivo dell'istanza per regolamento nel giudizio a quo.
Se si prescinde, perciò, dalla ipotesi in cui sia chiesta la
sospensiva del provvedimento impugnato, discende dal già detto che,
dopo e per effetto della proposizione della istanza di regolamento di
giurisdizione, anche il giudice amministrativo, così di primo come di
secondo grado, non è più legittimato a sollevare questioni di
legittimità costituzionale che siano rilevanti per la definizione, nel
merito, del giudizio davanti ad esso instaurato, ovvero, come nel caso
di specie, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione:
ogni potere in ordine alla quale ultima è ormai trasferito alla Corte
regolatrice.
3. - Nel merito, questa Corte è dunque chiamata a pronunciarsi
sulla sola questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
primo comma, e 65 del citato t.u. del 1934, nei termini in cui è
prospettata dalle ordinanze della Corte di cassazione: dubitandosi,
cioè, che la giurisdizione della Corte dei conti in ordine al rapporto
di impiego dei propri magistrati (cosiddetta giurisdizione "domestica")
contrasti con l'art. 108, secondo comma, Cost., prescrivente che "la
legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali", nonché con l'art. 3 (richiamato peraltro, quest'ultimo,
sullo sfondo e senza che nessuno specifico profilo di illegittimità
sia, in riferimento ad esso, dedotto né risulti sia stato prospettato
dalle parti nei giudizi davanti alla Corte di cassazione).
Ciò posto, è da premettere, in linea generale, che,
contrariamente all'assunto delle ordinanze, la sopravvivenza della
giurisdizione "domestica" cui sono sottoposti i magistrati (e gli altri
dipendenti) della Corte dei conti deve ritenersi consentita - in
principio - dal sistema normativo risultante dagli artt. 102, 103,
secondo comma, e dalla VI disposizione finale e transitoria della
Costituzione.
Per quanto sicuramente orientata in senso sfavorevole nei confronti
delle giurisdizioni speciali, infatti, la Costituzione, nell'art. 102,
secondo l'interpretazione generalmente accoltane e più volte affermata
nella giurisprudenza di questa Corte, si limita a porre il divieto di
istituirne di nuove; mentre, a sua volta, la VI disp. trans.,
prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non
ne impone la incondizionata soppressione (ed eventuale trasformazione
in sezioni specializzate, come suggerito dallo stesso art. 102, secondo
comma), ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale,
facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, sia per
sopprimerle, sia per adeguarne la disciplina ai nuovi principi
costituzionali.
Risulta altresì con certezza, come pure questa Corte ha in
precedenza ritenuto (sent. n. 17 del 1965), che da quel generale
sfavore di cui appaiono circondate, nel testo costituzionale, le
giurisdizioni speciali, sono esenti quelle del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari, che la stessa VI disp.
trans. esplicitamente sottrae al predetto obbligo di revisione,
considerandole "a parte tra le giurisdizioni speciali" (così la sent.
n. 1 del 1967, con puntuale riguardo alla Corte dei conti). Per quel
che più particolarmente interessa in questa sede, è da osservare
ulteriormente che il comma secondo dell'art. 103, oltre a ribadire nei
termini più lati e parzialmente innovativi la giurisdizione della
Corte medesima nelle materie "di contabilità pubblica", dotandola, per
questa parte, di garanzia costituzionale (sent. n. 110 del 1970; n. 68
del 1971; n.211 del 1972 e n. 205 del 1974), ne richiama poi
genericamente quella "nelle altre (materie) specificate dalla legge". E
non vi ha dubbio che tale formula abbia riferimento (non importa ai
fini del presente giudizio stabilire se soltanto od anche) alle altre
materie, diverse dalla contabilità pubblica, che, anteriormente alla
nuova Costituzione dello Stato ed al momento della sua entrata in
vigore, erano dalla legge attribuite alla giurisdizione della Corte dei
conti, ivi compresi perciò i rapporti di impiego con i suoi magistrati
e dipendenti, alla stessa sottoposti fin dal 1862.
Ciò non equivale necessariamente a ritenere che anche la
giurisdizione "domestica" della Corte dei conti sia stata
"costituzionalizzata" e lascia impregiudicato il problema (che non
rileva nel presente giudizio) se tutte le singole norme attualmente
disciplinanti i modi di esercizio di essa e lo stesso organo che la
esplica siano, per ciò solo, esenti dal sindacato di questa Corte, ove
abbiano a formare oggetto di particolari censure. Ma porta bensì ad
escludere che quella speciale giurisdizione, in quanto implicitamente
richiamata e presupposta dall'art. 103 ed espressamente sottratta ad
obbligo di revisione in forza della VI disposizione transitoria, sia -
di per sé - in contrasto con la Costituzione.
E poiché le censure proposte dalle ordinanze delle sezioni unite
della Corte di cassazione investono proprio nel suo insieme la
sopravvivenza della giurisdizione "domestica" della Corte dei conti,
quanto precede potrebbe già essere sufficiente a farne ritenere la
infondatezza.
4. - La gravità della questione e l'autorità del giudice a quo
inducono tuttavia a scendere ad un esame analitico delle ragioni
addotte nelle ordinanze, prescindendo - in ipotesi - dalle conclusioni
fin qui raggiunte.
La questione viene prospettata essenzialmente sotto un duplice
profilo. Da una parte, per la mancanza "di dispositivi idonei a
garantire la completa diversificazione tra gli organi di vertice della
Corte dei conti e le sezioni riunite, investite della funzione di
giudicare sulla legittimità di atti amministrativi della Corte", e
cioè di atti emanati dai detti organi o alla formazione dei quali gli
stessi abbiano concorso in modo determinante. D'altra parte, per "il
pericolo immanente nel sistema di un interesse sostanzialmente, anche
se non formalmente, diretto" dei membri del collegio giudicante in
questioni di principio riguardanti il loro stato giuridico ed
economico.
Entrambi i profili sono da disattendere.
5. - Quanto al primo profilo, con riferimento al quale il Consiglio
di Stato, nella sua ordinanza, aveva dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale eccepita
dalla parte privata, è agevole rilevare che, a partire dalla riforma
del 1933, gli organi della Corte dei conti cui sono attribuite funzioni
di amministrazione del personale risultano, dal punto di vista
istituzionale, nettamente distinti dalle sezioni riunite, che potranno
esser chiamate a giudicare degli atti da quelli comunque promananti.
Nessun compito di carattere amministrativo in materia residua ormai
alle sezioni riunite, ed è perciò escluso che queste - come organo
differenziato - abbiano a giudicare in ordine ad atti, suscettibili di
essere considerati come loro propri.
A risultati non dissimili si perviene anche impostando il problema
sotto l'aspetto soggettivo, vale a dire con riguardo alle persone dei
magistrati della Corte che, nella loro qualità di Presidente, o di
Segretario generale o di Presidente di sezione o di componenti del
Consiglio di presidenza, del Consiglio di amministrazione o della
Commissione di disciplina, abbiano prima posto in essere (o abbiano
concorso a porre in essere) taluno degli atti concernenti i magistrati
della Corte e si trovino poi a far parte delle sezioni riunite,
chiamate a sindacarne la legittimità. Una siffatta coincidenza nelle
stesse persone di funzioni amministrative e di funzioni giudicanti,
aventi ad oggetto il modo di esercizio delle prime, non è necessaria
conseguenza del sistema, ma potrebbe soltanto verificarsi come
accidentale eventualità, nel qual caso soccorrerebbero gli istituti
della astensione e della ricusazione: l'una e l'altra sicuramente
applicabili al processo dinanzi alla Corte dei conti, in punto di
diritto, stante il rinvio dell'art. 26 del relativo regolamento, regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, alle norme del codice di procedura
civile; ed applicabili altresì in linea di fatto, utilizzando il
congegno predisposto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 161 del
1953, a norma del quale il Presidente, sentito il Consiglio di
presidenza, assegna annualmente alle singole sezioni, ed a quelle
riunite, un "congruo numero di magistrati".
Né può fondatamente ritenersi che, pur realizzandosi la doverosa
separazione personale tra coloro che, avendo formato o concorso a
formare atti relativi al personale di magistratura, potrebbero avere
interesse alla loro conservazione e coloro cui spetta conoscere in sede
giurisdizionale, sussista tuttavia una sorta di condizionamento di
questi ultimi da parte dei primi, a causa dei poteri di supremazia
anche disciplinare, e comunque inerenti allo stato giuridico ed alla
carriera dei magistrati della Corte, attribuiti agli organi di vertice
della stessa (e perciò esplicati dalle persone che ne sono titolari).
A prescindere dal rilievo che le norme che tali poteri conferiscono non
sono, e non sono state, oggetto di specifica censura, le stesse
ordinanze di rimessione ne riconoscono la rispondenza "ad
imprescindibili esigenze organizzative", che consentirebbero - come
soggiungono - di ipotizzarne "una giustificazione plausibile sul piano
costituzionale". Ma deve sopra tutto osservarsi che l'attribuzione di
quei poteri ad organi della Corte dei conti era necessaria per
realizzare l'indipendenza (esterna) della Corte medesima e dei suoi
componenti, in special modo "di fronte al Governo", così come
prescritto dall'art. 100, ultimo comma, Cost. (ed infatti una
situazione sotto certi aspetti analoga è dato riscontrare altresì
nell'ordinamento del Consiglio di Stato, al quale contestualmente si
riferisce la norma costituzionale adesso ricordata).
Proprio perché i magistrati della Corte dei conti non devono
dipendere dal Governo (né dal Governo nel suo complesso, né dal
Presidente del Consiglio, né dall'uno o dall'altro ministro o
ministero), la competenza ad adottare o proporre i provvedimenti ad
essi relativi, non poteva che essere affidata alla Corte stessa, e
cioè, in termini concreti, a determinati suoi organi.
6. - Quanto al secondo profilo di incostituzionalità, è
sufficiente rilevare che la fondamentale esigenza che il giudice sia
disinteressato rispetto alla controversia sulla quale deve decidere, e
perciò realmente imparziale, non può essere intesa in modo così lato
e generico da farvi rientrare anche l'interesse che egli, come privato
cittadino, possa avere a una determinata soluzione di problemi di
principio inerenti a quella controversia, non essendoci giudice che non
sia, al tempo stesso, elettore, pubblico dipendente, proprietario od
affittuario, creditore o debitore, e via dicendo, ed insomma inserito
in situazioni e rapporti della vita associata regolati dal diritto
oggettivo dello Stato, al quale, nell'esercizio della potestà
giurisdizionale conferitagli, deve dare concreta attuazione.
Non per questo, tuttavia, un giudice si rende incompatibile per
difetto di terzietà, com'è confermato anche dall'art. 51 cod. proc.
civ., che, al n. 1, gli fa obbligo di astenersi solo "se ha interesse
nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto": con
chiara allusione ad un interesse diretto, e perciò giuridicamente
rilevante, sia nella causa sottopostagli, sia in altra effettivamente
pendente davanti ad un diverso giudice.
7. - Da qualunque punto di vista, dunque, si consideri la questione
proposta dalle ordinanze della Corte di cassazione, deve sempre
concludersi per la sua infondatezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e
dell'art. 29, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato",
limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante
alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di
Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt.3, primo comma, e 65 del testo unico n. 1214 del 1934, sopra
citato, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 108 della
Costituzione, dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte