Sentenza n. 135/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 234/1977
usata come parametro
- art. 116Costituzione
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma primo, d.P.R. 26 marzo 1977 n. 234 (Norme di attuazione dello
Statuto del Trentino-Alto Adige) promossi con due ordinanze emesse il
20 gennaio e 24 febbraio 1983 dal Tribunale di Trento sui ricorsi
proposti dalle Casse Rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone iscritte ai
nn. 448 e 449 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 288 e 295 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige nonché di atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti per la Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di due procedimenti relativi all'omologazione di
deliberazioni assembleari delle Casse rurali di Tuenno e di Darzo e
Lodrone, il Tribunale di Trento ha sollevato - con ordinanze
rispettivamente emesse il 20 gennaio e il 24 febbraio 1983 - questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26
marzo 1977, n. 234 "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di
credito a carattere regionale"), per pretesa violazione degli artt. 4,
5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nonché
dell'art. 116 Cost. "Nella parte in cui si conferiscono alla Regione
Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti ed
aziende di credito", che avrebbero invece dovuto restare riservati alla
Banca d'Italia, l'impugnata disciplina di attuazione statutaria
eccederebbe, infatti, la previsione dell'art. 5 n. 4 dello Statuto
speciale: per cui quella Regione non è competente se non in materia di
"ordinamento degli enti di credito... a carattere regionale", vale a
dire - specifica il giudice a quo - in tema di "organizzazione" degli
enti medesimi, ad esclusione di tutto ciò che riguarda il "contenuto
attività" da questi esercitata. Sicché sarebbe illegittimo l'avere
dell'attribuito alla Regione, e non alla Banca d'Italia, l'approvazione
delle modifiche statutarie di enti come quelli in considerazione nei
procedimenti principali.
2. - In entrambi i giudizi instaurati dinanzi alla Corte, si è
costituita la Regione Trentino-Alto Adige, per chiedere il rigetto
dell'impugnativa.
La competenza spettante in materia alla Regione stessa non sarebbe
infatti limitata all'organizzazione delle aziende di credito a
carattere regionale, ma si estenderebbe al "momento soggettivo" delle
loro peculiari attività, includendo pertanto "le modalità di condotta
degli enti" in questione. L'impugnata disciplina di attuazione
espliciterebbe, dunque, ciò che dovrebbe già desumersi dallo Statuto
speciale. E ne darebbe conferma l'atteggiamento della Banca d'Italia,
la cui circolare n. 8807 del 21 novembre 1978, indirizzata alle
istituzioni creditizie aventi sede nella Provincia di Trento, precisa -
secondo la difesa regionale - che in tema di modifiche statutarie delle
Casse in questione l'intervento dell'organo centrale di vigilanza non
ha che un "carattere di semplice collaborazione".
3. - È inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo invece che la Corte dichiari inammissibili le
impugnative in esame. Da un lato - osserva in tal senso l'Avvocatura
dello Stato - il giudice a quo "pone come termine di riferimento ... la
legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, laddove lo statuto
regionale vigente è quello contenuto nel testo unico approvato con
d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670". D'altro lato, entrambe le ordinanze di
rimessione trascurerebbero di adempiere a quanto prescritto da questa
Corte - in un analogo caso - con la sentenza n. 197 del 1982: cioè
non chiarirebbero quale parte della complessa disciplina denunciata
debba trovare applicazione nei giudizi a quibus, né indicherebbero i
contenuti delle delibere sottoposte all'omologazione.
In linea subordinata, però, anche l'Avvocatura dello Stato
conclude nel senso dell'infondatezza, dal momento che per "ordinamento"
non potrebbero intendersi "gli aspetti puramente strutturali ed interni
degli istituti di credito di cui trattasi". Né si potrebbe ignorare
che l'art. 11 del vigente Statuto attribuisce alle Province di Trento e
di Bolzano le autorizzazioni all'apertura ed al trasferimento degli
sportelli bancari, confermando con ciò che i poteri spettanti in tal
campo alle istituzioni autonome non sono così ristretti come pretende
il giudice a quo. .fo on Considerato in diritto :
1. - I due giudizi devono essere riuniti e decisi con unica
sentenza. In entrambi i casi, infatti, il Tribunale di Trento impugna -
con riferimento ai medesimi parametri - l'art. 3, primo comma, del
d.P.R. n. 234 del 1977, "nella parte in cui si conferiscono alla
Regione Trentino-Alto Adige poteri di vigilanza e di controllo su enti
ed aziende di credito". Più precisamente, in entrambi i procedimenti,
la questione concerne la lettera d) dell'art. 3, primo comma, per cui
"rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli
enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in
particolare per oggetto... l'approvazione delle modifiche statutarie".
Nel motivare sulla rilevanza di tale questione, il Tribunale di Trento
chiarisce, in verità, che i due giudizi a quibus hanno appunto ad
oggetto l'"omologazione della deliberazione delle modifiche
statutarie", rispettivamente adottata dall'assemblea della Cassa rurale
di Darzo e Lodrone e da quella della Cassa rurale di Tuenno, il 29
maggio 1977 ed il 21 giugno 1981.
2. - Ciò posto, vanno respinte le eccezioni d'inammissibilità,
preliminarmente avanzate dall'Avvocatura dello Stato.
In primo luogo, è ben vero che il Tribunale di Trento si è
rifatto all'originario Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige, dimenticando che a seguito della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1, lo Statuto stesso è stato integralmente novato
dal testo unico approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in
applicazione dell'art. 66 l. cit. Ma, nella sostanza, non sono mutati i
parametri che il Tribunale assume a fondamento centrale delle sue
censure, vale a dire i disposti che attribuiscono alla Regione
competenza legislativa ed amministrativa in materia di "ordinamento
degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio
e casse rurali, nonché delle aziende idi credito a carattere
regionale". Il citato art. 5 n. 4 dell'originario Statuto, cui fanno
specifico riferimento le ordinanze in esame, è stato integralmente
trasfuso - salve alcune varianti lessicali del tutto secondarie -
nell'art. 5 n. 3 del nuovo "testo unificato"; mentre l'invocato art. 13
coincide integralmente con l'attuale art. 16, là dove si dispone che,
"nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può
emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in
base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono
esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia". Perciò,
in entrambi i sensi, è sufficiente che questa Corte rettifichi
d'ufficio alcuni dati numerici della proposta questione, fermi restando
i motivi nei quali si concreta l'impugnativa stessa.
In secondo luogo, è altrettanto vero che i dispositivi delle due
ordinanze coinvolgono in blocco l'art. 3, primo comma, del d.P.R. n.
234 del 1977, sebbene si tratti di una disciplina assai complessa, che
affida alla Regione l'esercizio di una serie di poteri diversi:
concernenti sia l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione e
alla fusione delle aziende di credito a carattere regionale, sia
l'approvazione delle modifiche dei loro statuti, sia l'adozione di
altri provvedimenti interessanti l'attività od il funzionamento delle
aziende medesime. Ma i dispositivi vanno interpretati e dimensionati,
collegandoli alle motivazioni che li precedono, dalle quali risulta con
chiarezza che enrtambi i giudizi concernano modificazioni statutarie
deliberate da parte di Casse rurali operanti nell'ambito regionale:
modificazioni in parte "autorizzate" dalla Giunta regionale del
Trentino-Alto Adige, senza essere state previamente comunicate alla
Banca d'Italia, "per la relativa approvazione", ai sensi dell'art. 8
del r.d. 26 agosto 1937, n. 1706.
Non si può dunque aderire all'assunto dell'Avvocatura dello Stato,
per cui le ordinanze in esame non specificherebbero in qual parte
l'impugnata disciplina "sia da applicare ai fini della emittenda
decisione". Né, d'altro canto, l'impugnativa può dirsi inammissibile
per il solo fatto che le ordinanze stesse trascurano di evidenziare "il
contenuto della delibera presentata all'omologazione", secondo quanto
richiesto dalla Corte nella sentenza n. 197 del 1982,
sull'Inammissibilità di analoga questione a suo tempo proposta dal
Tribunale di Trento. Nel presente caso, il Tribunale assume che la
denunciata norma di attuazione statutaria sarebbe senz'altro
illegittima, per aver inteso sostituire all'approvazione della Banca
d'Italia "l'autorizzazione della Regione", come si è concretamente
verificato in entrambi i procedimenti dei quali si tratta; e ciò rende
indubbia la rilevanza della impugnativa, in vista dei compiti che il
Tribunale deve esercitare - ai sensi dell'art. 8, sesto comma, del
citato r.d. n. 1706 del 1937 - quanto all'omologazione delle modifiche
statutarie interessanti le Casse rurali di Tuenno e di Darzo e Lodrone.
3. - Nel merito, le ordinanze di rimessione argomentano che una
norma di attuazione statutaria, concernente il passaggio delle funzioni
statali attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di
"ordinamento degli enti di credito", non potrebbe legittimamente
derogare all'art. 8 del r.d. n. 1706 del 1937, là dove si riservano
alla Banca d'Italia l'approvazione e la variazione degli schemi degli
atti costitutivi e degli statuti, nonché delle loro successive
modificazioni, per tutte le Casse rurali ed artigiane operanti nel
territorio nazionale. In tal campo, la competenza legislativa locale
sarebbe circoscritta "alla emanazione di norme ordinamentali sulla
organizzazione delle Casse rurali" e non già estesa "al contenuto
dell'attività ed alla specificazione delle operazioni" consentite alle
Casse medesime (come pure ad ogni altra azienda regionale di credito);
e lo stesso limite varrebbe - data la regola del parallelismo - per le
potestà amministrative corrispondentemente suscettibili di essere
trasferite alla Regione ed esercitate dall'Amministrazione regionale.
Ma la questione non è fondata. Anche ad intendere l'"ordinamento"
delle aziende regionali di credito come puro sinonimo di
"organizzazione" delle aziende stesse - secondo la tesi del giudice a
quo - è chiaro che l'approvazione dei loro statuti e delle relative
modificazioni non può non far parte della competenza spettante alla
Regione Trentino-Alto Adige, senza di che le attribuzioni in esame
verrebbero svuotate. Certo, in un settore come quello creditizio, è
indispensabile che le funzioni regionali siano armonizzate con quelle
da riservare allo Stato, e in particolare alla Banca d'Italia; ma
l'art. 1, ultimo comma del d.P.R. n. 234 del 1977 soddisfa in pieno una
tale esigenza, disponendo appunto che "resta ferma la competenza degli
organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la
disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito,
nonché il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di
credito..." (mentre l'art. 3, secondo comma, del medesimo decreto
aggiunge che i provvedimenti regionali di approvazione delle modifiche
statutarie "vanno adottati dalla regione" sentito "il Ministero del
Tesoro"). Per contro, l'approvazione delle modifiche stesse è stata
giustamente trasferita alla Regione, dal momento che ciò attiene alla
struttura delle aziende di credito a carattere regionale, piuttosto che
alle peculiari attività di esse, considerate nel loro concreto
esplicarsi.
Né si può dire che la Banca d'Italia dovrebbe comunque approvare
le modifiche finalizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio
del credito da parte delle Casse rurali e delle aziende creditizie in
genere; laddove alla Regione rimarrebbe - secondo lo Statuto di
autonomia - il solo compito di provvedere sull'organizzazione interna
delle aziende in questione, senza alcun riferimento alle specie ed agli
ambiti delle loro operazioni. Tesi del genere - adombrate dal Tribunale
di Trento nell'ordinanza 20 dicembre 1979, sulla quale la Corte si è
pronunciata con la predetta sentenza n. 197 del 1982 - non sono state
affatto sviluppate nelle ordinanze che vengono ora in esame, salvi i
generici accenni contenuti nei dispositivi. Ma in ogni caso, si tratta
di assunti che non trovano fondamento nello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, poiché l'"ordinamento degli enti di credito" a
carattere regionale non può non tener conto di ciò che normalmente
inerisce alla sfera delle loro attività, in vista degli scopi
peculiari di istituti siffatti, quali sono identificati dalle stesse
leggi dello Stato (e, in particolare, dal r.d. 26 agosto 1937, n. 1706
cit.). Se dunque le norme di attuazione statutaria avessero trasferito
alla Regione le sole attribuzioni relative all'organizzazione interna
delle aziende regionali di credito, in quanto istituti equiparati a
qualsiasi altro tipo di persona giuridica, lo Statuto speciale sarebbe
stato violato. E, nel contempo, la disciplina in questione si sarebbe
posta in aperto contrasto con il principale criterio informatore del
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni: criterio
costituito - fin dall'art. 17, primo comma lett. b, della legge 16
maggio 1970, n. 281 (cui s'è aggiunto l'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382) - dal "trasferimento... per settori organici di materie",
anziché per frammenti di competenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma lett. d, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234,
sollevata dal Tribunale di Trento - in riferimento agli artt. 116
Cost., 4, 5 e 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
(come sostituiti dagli artt. 4, 5 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670) - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte